N. 00265/2007 REG.SEN.
N. 00103/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 103 del 2005 proposto da
Ibiezugbe Maria e Sow Waly, rappresentati e difesi dall'avv. Odette
Frattarelli, con domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Stefano Cicioni in
L'Aquila, via Paganica, n.18;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila,
Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto richiesta
rilascio carta di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
31/01/2007 il pres. Balba e uditi per le parti costituite i rispettivi
difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 gennaio
2005 e depositato il 17 febbraio successivo i signori Ibiezugbe Maria e Sow
Waly impugnavano il sopra indicato decreto del questore con il quale si
rigettata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno (a favore di Sow
Waly) presentata dai ricorrenti e ne chiedevano lĠannullamento per violazione
ed erronea applicazione di legge (art.9, comma 1, del D. lgs. n.286/98) e per
eccesso di potere (sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti,
erroneit dei presupposti, difetto di motivazione), assumendosi in sintesi che
la sig.ra Ibiezugbe, gi titolare di carta di soggiorno, in forza della citata
norma di legge, avrebbe il diritto di chiedere la carta di soggiorno in favore
del coniuge, e che erroneamente e arbitrariamente le si sarebbe negato tale
diritto con il decreto impugnato.
Resisteva al ricorso
lĠamministrazione intimata, che ne chiedeva la reiezione, ritenendo la
Ibiezugbe non legittimata a chiedere la carta di soggiorno per il marito in
quanto questo sarebbe in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
e non per motivi di famiglia che lo collegherebbe intimamente a colui che aveva
determinato il suo ricongiungimento e lo autorizzerebbe a chiedere la carta
anche per lui.
Assegnato alla pubblica udienza
odierna e ivi chiamato il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso -- che investe il
suindicato diniego di carta di soggiorno in favore del sig. Sow, carta di
soggiorno richiesta per lui dal coniuge sig.ra Ibiezugbe, gi titolare di carta
di soggiorno per s, con istanza presentata da questĠultima e sottoscritta
anche dal primo, e ne chiede lĠannullamento per violazione dellĠart.9, comma 1,
del d. lgs. n.286/98 e per eccesso di potere sotto profili diversi -- fondato
e deve essere accolto perch il citato art.9, comma 1, di cui i ricorrenti
denunciano la violazione prevede espressamente che Òlo straniero in possesso,
da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno ... in corso di validit,
che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un
reddito sufficiente secondo i parametri indicati ... pu chiedere al questore
il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per
s e per i familiari ... Ò. Alla stregua della riferita disposizione di legge
-- e non avendo formato oggetto di contestazione il possesso dei requisiti
prescritti in capo alla sig.ra Ibiezugbe, che il soggetto che ha presentata
la domanda di carta di soggiorno anche per il coniuge Sow (essendone ella gi
in possesso), anche se la domanda stessa risulta sottoscritta oltre che dalla
richiedente anche dal beneficiario (mentre di ci non sembra si sia dato conto
il diniego impugnato nella cui premesse si accenna solo a richiesta presentata
dal cittadino senegalese Sow titolare di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato) -- non sembra corretto negare alla sig.ra Ibiezugbe,
titolare di carta di soggiorno e in mancanza di contestazioni sul possesso
degli requisiti di reddito e di alloggio il diritto di chiedere la carta di
soggiorno anche per il coniuge Sow. Vero che questĠultimo, in possesso a sua
volta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendo le altre
condizioni previste dalla legge avrebbe potuto lui stesso chiedere il beneficio
di cui si controverte. Ma lĠart.9 citato, pur riferendosi esplicitamente ai
familiari di cui allĠart.29, comma 1 (ricongiungimento familiare),
espressamente non vieta che lo straniero (in possesso naturalmente dei
requisiti prescritti) possa farlo anche per il familiare in possesso di
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le osservazioni svolte comportano
lĠaccoglimento del ricorso con conseguente annullamento del diniego impugnato,
ma le spese del giudizio tuttavia possono essere compensate tra le parti per
giusti motivi apparendo dubbia la questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per lĠAbruzzo - LĠAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra
indicato, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il decreto impugnato con spese
integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in L'Aquila nella camera
di consiglio del 31/01/2007 con l'intervento dei signori
Santo Balba, Presidente, Estensore
Rolando Speca, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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IL SEGRETARIO |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2007
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE