N. 00265/2007 REG.SEN.

N. 00103/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2005 proposto da
Ibiezugbe Maria e Sow Waly, rappresentati e difesi dall'avv. Odette Frattarelli, con domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Stefano Cicioni in L'Aquila, via Paganica, n.18;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto richiesta rilascio carta di soggiorno.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 31/01/2007 il pres. Balba e uditi per le parti costituite i rispettivi difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2005 e depositato il 17 febbraio successivo i signori Ibiezugbe Maria e Sow Waly impugnavano il sopra indicato decreto del questore con il quale si  rigettata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno (a favore di Sow Waly) presentata dai ricorrenti e ne chiedevano lĠannullamento per violazione ed erronea applicazione di legge (art.9, comma 1, del D. lgs. n.286/98) e per eccesso di potere (sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti, erroneitˆ dei presupposti, difetto di motivazione), assumendosi in sintesi che la sig.ra Ibiezugbe, giˆ titolare di carta di soggiorno, in forza della citata norma di legge, avrebbe il diritto di chiedere la carta di soggiorno in favore del coniuge, e che erroneamente e arbitrariamente le si sarebbe negato tale diritto con il decreto impugnato.

Resisteva al ricorso lĠamministrazione intimata, che ne chiedeva la reiezione, ritenendo la Ibiezugbe non legittimata a chiedere la carta di soggiorno per il marito in quanto questo sarebbe in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non per motivi di famiglia che lo collegherebbe intimamente a colui che aveva determinato il suo ricongiungimento e lo autorizzerebbe a chiedere la carta anche per lui.

Assegnato alla pubblica udienza odierna e ivi chiamato il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso -- che investe il suindicato diniego di carta di soggiorno in favore del sig. Sow, carta di soggiorno richiesta per lui dal coniuge sig.ra Ibiezugbe, giˆ titolare di carta di soggiorno per sŽ, con istanza presentata da questĠultima e sottoscritta anche dal primo, e ne chiede lĠannullamento per violazione dellĠart.9, comma 1, del d. lgs. n.286/98 e per eccesso di potere sotto profili diversi --  fondato e deve essere accolto perchŽ il citato art.9, comma 1, di cui i ricorrenti denunciano la violazione prevede espressamente che Òlo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno ... in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati ... pu˜ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sŽ e per i familiari ... Ò. Alla stregua della riferita disposizione di legge -- e non avendo formato oggetto di contestazione il possesso dei requisiti prescritti in capo alla sig.ra Ibiezugbe, che  il soggetto che ha presentata la domanda di carta di soggiorno anche per il coniuge Sow (essendone ella giˆ in possesso), anche se la domanda stessa risulta sottoscritta oltre che dalla richiedente anche dal beneficiario (mentre di ci˜ non sembra si sia dato conto il diniego impugnato nella cui premesse si accenna solo a richiesta presentata dal cittadino senegalese Sow titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) -- non sembra corretto negare alla sig.ra Ibiezugbe, titolare di carta di soggiorno e in mancanza di contestazioni sul possesso degli requisiti di reddito e di alloggio il diritto di chiedere la carta di soggiorno anche per il coniuge Sow. Vero  che questĠultimo, in possesso a sua volta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge avrebbe potuto lui stesso chiedere il beneficio di cui si controverte. Ma lĠart.9 citato, pur riferendosi esplicitamente ai familiari di cui allĠart.29, comma 1 (ricongiungimento familiare), espressamente non vieta che lo straniero (in possesso naturalmente dei requisiti prescritti) possa farlo anche per il familiare in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le osservazioni svolte comportano lĠaccoglimento del ricorso con conseguente annullamento del diniego impugnato, ma le spese del giudizio tuttavia possono essere compensate tra le parti per giusti motivi apparendo dubbia la questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo - LĠAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il decreto impugnato con spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 31/01/2007 con l'intervento dei signori

Santo Balba, Presidente, Estensore

Rolando Speca, Consigliere

Fabio Mattei, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE