N. 00266/2007 REG.SEN.
N. 00220/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 220 del 2006 proposto da
Malaj Virjon, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Di Feliciantonio, con
domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Vincenzo Santucci in L'Aquila, via
Persichetti, n.10;
contro
Ministero dell'Interno e Questore di
Teramo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per
legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Teramo
Cat. A 12/2004 Imm. n.28, in data 18/6/2005, di rifiuto permesso di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Questore Teramo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
31/01/2007 il pres. Balba e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il
23/3/2006 e depositato il 20/4 successivo il cittadino albanese Malaj Virjon ha
impugnato il suindicato decreto di rigetto richiesta rinnovo permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato e ne ha chiesto lĠannullamento, previa
sospensione (negata con ordinanza collegiale del 10/5/2006), ritenendolo
illegittimo per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto
di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, erronea o falsa
applicazione dellĠart.4 T.U. sullĠimmigrazione, ingiustizia manifesta.
Sostiene il ricorrente che il decreto
impugnato che si basa su sentenza penale ivi richiamata non avrebbe tenuto
conto che la sentenza stessa ha riconosciuto al ricorrente il beneficio della
sospensione condizionale della pena, cos esprimendo un giudizio prognostico
favorevole nei suoi confronti e precludendo lĠapplicazione degli effetti della
condanna.
Il decreto impugnato inoltre non
sarebbe stato tradotto in lingua comprensibile al suo destinatario ovvero nelle
cd lingue alternative.
Ha chiesto altres il risarcimento
danni relativi alla perdita di reddito da lavoro a causa dellĠillegittimo
dellĠopposto diniego, danni sommariamente quantificabili in euro tremila, salva
migliore determinazione.
Ha resistito al ricorso lĠamministrazione
intimata, eccependone lĠinammissibilit e chiedendone comunque la reiezione con
spese vinte.
Chiamato allĠodierna udienza
pubblica, il ricorso passato in decisione.
2) Il ricorso -- che investe decreto
di rigetto di rinnovo di permesso di soggiorno e ne chiede lĠannullamento per
vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto profili diversi -- non
fondato e deve essere respinto perch, come correttamente osserva la difesa
dellĠamministrazione resistente, lĠesistenza di una sentenza irrevocabile di
condanna per uno dei reati previsti dallĠart.4 comma 3, del T.U.
sullĠimmigrazione, come modificato dallĠart.4 della legge n.189/02 (in forza
del quale Ònon ammesso in Italia lo straniero che ... risulti condannato,
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dellĠart.444 c.p.p., per i reati previsti dallĠart.380 commi 1 e 2 c.p.p.
ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e lĠemigrazione
clandestina dallĠItalia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o dei minori da impiegare in attivit illeciteÓ) preclude il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero, a prescindere dagli
effetti che alla condanna stessa siano attualmente ricollegabili nella
prospettiva della responsabilit penale. Ai fini del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno allo straniero cio irrilevante che nella sentenza di
condanna sia stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale
della pena. La preclusione non da considerare un effetto penale o una
sanzione accessoria alla condanna ma un effetto di natura amministrativa che la
legge ricollega al fatto storico consistente nellĠavere riportato una condanna
per determinati reati , quale indice presuntivo di pericolosit sociale o
almeno del riprovevole comportamento tenuto in Italia dallo straniero. E poich
il ricorrente, tratto in arresto dai Carabinieri di Teramo in esecuzione di
ordine di custodia cautelare n.8733/04 P.M. e n.172/05 RG. GIP emesso il
13/1/05 in quanto resosi responsabile del reato di favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione (reato considerato nel cit. arti4 del T.U.
sullĠimmigrazione) stato condannato dal GIP di Teramo n.121/05 alla pena
finale di anni uno e mesi quattro di reclusione e a Û 700,00 di multa,
legittimamente nel decreto impugnato la condanna predetta stata considerata
causa ostativa del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.
Quanto alla dedotta ÒillegittimitÓ
del decreto impugnato per omessa traduzione di esso in lingua comprensibile al
destinatario o in lingue alternative, si osserva che la mancata traduzione del
decreto, ove pure esistente, integrerebbe mera irregolarit pi che
illegittimit e sarebbe del tutto irrilevante non avendo avuto alcuna ricaduta
negativa sul ricorrente il quale ha comunque dimostrato di averne pienamente
compreso il contenuto, rivolgendosi nei tempi prescritti al giudice competente
per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.
Quanto sopra largamente sufficiente
per respingere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza nella
liquidazione che se ne fa in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per lĠAbruzzo - LĠAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra
indicato, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese a favore dellĠamministrazione resistente, liquidandole in euro
ottocento.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in L'Aquila nella camera
di consiglio del 31/01/2007 con l'intervento dei signori
Santo Balba, Presidente, Estensore
Rolando Speca, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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IL SEGRETARIO |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE