N. 00266/2007 REG.SEN.

N. 00220/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 220 del 2006 proposto da
Malaj Virjon, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Di Feliciantonio, con domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Vincenzo Santucci in L'Aquila, via Persichetti, n.10;

contro

Ministero dell'Interno e Questore di Teramo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Teramo Cat. A 12/2004 Imm. n.28, in data 18/6/2005, di rifiuto permesso di soggiorno.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore Teramo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 31/01/2007 il pres. Balba e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 23/3/2006 e depositato il 20/4 successivo il cittadino albanese Malaj Virjon ha impugnato il suindicato decreto di rigetto richiesta rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e ne ha chiesto lĠannullamento, previa sospensione (negata con ordinanza collegiale del 10/5/2006), ritenendolo illegittimo per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, erronea o falsa applicazione dellĠart.4 T.U. sullĠimmigrazione, ingiustizia manifesta.

Sostiene il ricorrente che il decreto impugnato che si basa su sentenza penale ivi richiamata non avrebbe tenuto conto che la sentenza stessa ha riconosciuto al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, cos“ esprimendo un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti e precludendo lĠapplicazione degli effetti della condanna.

Il decreto impugnato inoltre non sarebbe stato tradotto in lingua comprensibile al suo destinatario ovvero nelle cd lingue alternative.

Ha chiesto altres“ il risarcimento danni relativi alla perdita di reddito da lavoro a causa dellĠillegittimo dellĠopposto diniego, danni sommariamente quantificabili in euro tremila, salva migliore determinazione.

Ha resistito al ricorso lĠamministrazione intimata, eccependone lĠinammissibilitˆ e chiedendone comunque la reiezione con spese vinte.

Chiamato allĠodierna udienza pubblica, il ricorso  passato in decisione.

2) Il ricorso -- che investe decreto di rigetto di rinnovo di permesso di soggiorno e ne chiede lĠannullamento per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto profili diversi -- non  fondato e deve essere respinto perchŽ, come correttamente osserva la difesa dellĠamministrazione resistente, lĠesistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati previsti dallĠart.4 comma 3, del T.U. sullĠimmigrazione, come modificato dallĠart.4 della legge n.189/02 (in forza del quale Ònon  ammesso in Italia lo straniero che ... risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dellĠart.444 c.p.p., per i reati previsti dallĠart.380 commi 1 e 2 c.p.p. ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertˆ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e lĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o dei minori da impiegare in attivitˆ illeciteÓ) preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero, a prescindere dagli effetti che alla condanna stessa siano attualmente ricollegabili nella prospettiva della responsabilitˆ penale. Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero  cio irrilevante che nella sentenza di condanna sia stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. La preclusione non  da considerare un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna ma un effetto di natura amministrativa che la legge ricollega al fatto storico consistente nellĠavere riportato una condanna per determinati reati , quale indice presuntivo di pericolositˆ sociale o almeno del riprovevole comportamento tenuto in Italia dallo straniero. E poichŽ il ricorrente, tratto in arresto dai Carabinieri di Teramo in esecuzione di ordine di custodia cautelare n.8733/04 P.M. e n.172/05 RG. GIP emesso il 13/1/05 in quanto resosi responsabile del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (reato considerato nel cit. arti4 del T.U. sullĠimmigrazione)  stato condannato dal GIP di Teramo n.121/05 alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione e a Û 700,00 di multa, legittimamente nel decreto impugnato la condanna predetta  stata considerata causa ostativa del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.

Quanto alla dedotta ÒillegittimitˆÓ del decreto impugnato per omessa traduzione di esso in lingua comprensibile al destinatario o in lingue alternative, si osserva che la mancata traduzione del decreto, ove pure esistente, integrerebbe mera irregolaritˆ pi che illegittimitˆ e sarebbe del tutto irrilevante non avendo avuto alcuna ricaduta negativa sul ricorrente il quale ha comunque dimostrato di averne pienamente compreso il contenuto, rivolgendosi nei tempi prescritti al giudice competente per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.

Quanto sopra  largamente sufficiente per respingere il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza nella liquidazione che se ne fa in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo - LĠAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dellĠamministrazione resistente, liquidandole in euro ottocento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 31/01/2007 con l'intervento dei signori

Santo Balba, Presidente, Estensore

Rolando Speca, Consigliere

Fabio Mattei, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE