REPUBBLICA
ITALIANA |
N.
Reg. dec. |
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO |
N.
Reg.
ric. |
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO (Sezione II
quater) ha pronunciato la seguente |
ANNO 2007 |
SENTENZA
sul ricorso 1744/2006
proposto da NICULAES VICTORIA rappresentata e
difesa dallĠavv. BARBARA SANTINI con domicilio eletto in ROMA
VIA SABOTINO 2;
contro
- il Ministero
dellĠInterno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Òex
legeÓ dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso cui legalmente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
-la Questura di Roma,
in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
per lĠannullamento, previa sospensiva,
del decreto della Questura di Roma in
data 7.7.2005 con il quale stata rigettata lĠistanza di rinnovo del permesso
di soggiorno presentato dalla ricorrente;
ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto lĠatto di
costituzione in giudizio del Ministero dellĠinterno;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore
allĠudienza pubblica del 12 aprile 2007 il Primo Referendario Floriana
Rizzetto;
Udito, ai
preliminari, lĠavv.to dello Stato L. DĠAscia per lĠamministrazione resistente;
Ritenuto e
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Si impugna chiedendone
lĠannullamento, previa sospensione dellĠesecuzione, lĠatto indicato in
epigrafe, con cui stata respinta lĠistanza di rinnovo del permesso soggiorno
per lavoro dipendente presentata dalla ricorrente in considerazione della
mancata produzione, da parte di questĠultima, di un contratto di lavoro.
Il ricorso affidato
ai seguenti motivi:
1) Violazione
dellĠart. 3 del dpr. 394/99 e degli artt. 2-4 della legge n. 40/98;
2) Violazione
dellĠart. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di
motivazione;
3) Violazione
dellĠart. 6 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria;
4) Violazione dellĠ
art. 7 della legge n. 241/90. Difetto di contraddittorio.
Si costituito in
giudizio il Ministero dellĠInterno chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto
infondato nel merito.
Con ordinanza n. 1886
del 28.3.2006 stata accolta lĠistanza incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato.
AllĠudienza pubblica
del 12 aprile 2007 la causa stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
LĠoggetto
dellĠimpugnativa costituito dal
diniego del rinnovo del permesso soggiorno adottato dalla Questura di Roma in
base alla considerazione che la deducente alla scadenza del precedente permesso
per attesa occupazione non ha prodotto un nuovo contratto di lavoro.
Il ricorso fondato.
Merita infatti
adesione il secondo motivo di ricorso, cui deve riconoscersi priorit logica
nellĠordine di esame delle censure dedotte, concernente il difetto di
motivazione dellĠatto impugnato e lĠerrore sui presupposti in ordine alla
insussistenza di effettiva attivit lavorativa.
In data 27.11.2004
lĠinteressata aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
allegando una promessa di assunzione da parte della Sig.ra Gemma Milito;
promessa che era stata dalla Questura ritenuta titolo insufficiente a
dimostrare il venir meno dello stato di disoccupazione.
Orbene, dalla
documentazione versata in atti risulta che a tale promessa di assunzione ha
fatto seguito la conclusione di un vero e proprio contratto di soggiorno per
lavoro, concluso tra la ricorrente ed il predetto datore di lavoro in data
16.2.2005, regolarmente denunciato alle competenti autorit amministrative con
atto del 7.7.2005 e per il quale sono stati regolamente versati i contributi
pensionistici.
Ne consegue che il
provvedimento impugnato, adottato
in data 7.7.2005, stato emanato senza tenere in considerazione lĠavvenuta
assunzione della ricorrente da parte del datore di lavoro e risulta perci
inficiato dai vizi denunciati, sussistendo nella specie i presupposti per il
rilascio del permesso di soggiorno.
Questi debbono essere valutati alla stregua di
quanto prescritto dallĠart. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, il quale sancisce
che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascioÓ.
La disposizione sopra
riportata impone allĠautorit procedente di considerare utile al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno anche un elemento/requisito richiesto dalla
legge che, sebbene non esistente al momento della richiesta sia successivamente
venuto in essere prima della pronuncia dellĠamministrazione.
Tale onere di verifica
della sopravvenienza di titoli valevoli ai fini della concessione del beneficio
in questione risulta ancor maggiore nel caso in cui lĠamministrazione si
pronunci ben oltre il termine normativamente fissato, come nella
fattispecie in esame, in cui il
provvedimento stato adottato a distanza di otto mesi dalla presentazione
dellĠistanza, ben potendo darsi lĠevenienza che, nelle more della conclusione
del procedimento, la condizione lavorativa dello straniero possa subire delle
modificazioni.
LĠamministrazione ha
del pari omesso qualunque considerazione in merito allĠeventuale sussistenza di
ulteriori ragioni che avrebbero consentito il rinnovo del permesso di soggiorno
ad altro titolo, trattandosi di straniera coniugata con soggetto regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale la cui condizione avrebbe potuto essere
oggetto di favorevole valutazione.
Pertanto, assorbita
ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento
dellĠatto impugnato.
Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio,
ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.
Spese, diritti e
onorari, compensati.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorit Amministrativa.
Cos deciso in
Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007 con lĠintervento di
Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Renzo CONTI Consigliere
Floriana
RIZZETTO Primo Referendario,
estensore