REPUBBLICA ITALIANA

N.                  Reg. dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.                  Reg. ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  LAZIO (Sezione  II quater) 

ha pronunciato la seguente

ANNO 2007

SENTENZA

sul ricorso 1744/2006  proposto da NICULAES VICTORIA rappresentata e difesa dallĠavv. BARBARA SANTINI con domicilio eletto in ROMA VIA SABOTINO 2;

contro

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Òex legeÓ dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso cui  legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

-la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;

per lĠannullamento, previa sospensiva,

 del decreto della Questura di Roma in data 7.7.2005 con il quale  stata rigettata lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentato dalla ricorrente;

ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠinterno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore allĠudienza pubblica del 12 aprile 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;

Udito, ai preliminari, lĠavv.to dello Stato L. DĠAscia per lĠamministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Si impugna chiedendone lĠannullamento, previa sospensione dellĠesecuzione, lĠatto indicato in epigrafe, con cui  stata respinta lĠistanza di rinnovo del permesso soggiorno per lavoro dipendente presentata dalla ricorrente in considerazione della mancata produzione, da parte di questĠultima, di un contratto di lavoro.

Il ricorso  affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dellĠart. 3 del dpr. 394/99 e degli artt. 2-4 della legge n. 40/98;

2) Violazione dellĠart. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione;

3) Violazione dellĠart. 6 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

4) Violazione dellĠ art. 7 della legge n. 241/90. Difetto di contraddittorio.

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito.

Con ordinanza n. 1886 del 28.3.2006  stata accolta lĠistanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

AllĠudienza pubblica del 12 aprile 2007 la causa  stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

LĠoggetto dellĠimpugnativa   costituito dal diniego del rinnovo del permesso soggiorno adottato dalla Questura di Roma in base alla considerazione che la deducente alla scadenza del precedente permesso per attesa occupazione non ha prodotto un nuovo contratto di lavoro.

Il ricorso  fondato.

Merita infatti adesione il secondo motivo di ricorso, cui deve riconoscersi prioritˆ logica nellĠordine di esame delle censure dedotte, concernente il difetto di motivazione dellĠatto impugnato e lĠerrore sui presupposti in ordine alla insussistenza di effettiva attivitˆ lavorativa.

In data 27.11.2004 lĠinteressata aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno allegando una promessa di assunzione da parte della Sig.ra Gemma Milito; promessa che era stata dalla Questura ritenuta titolo insufficiente a dimostrare il venir meno dello stato di disoccupazione.

Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che a tale promessa di assunzione ha fatto seguito la conclusione di un vero e proprio contratto di soggiorno per lavoro, concluso tra la ricorrente ed il predetto datore di lavoro in data 16.2.2005, regolarmente denunciato alle competenti autoritˆ amministrative con atto del 7.7.2005 e per il quale sono stati regolamente versati i contributi pensionistici.

Ne consegue che il provvedimento  impugnato, adottato in data 7.7.2005,  stato emanato senza tenere in considerazione lĠavvenuta assunzione della ricorrente da parte del datore di lavoro e risulta perci˜ inficiato dai vizi denunciati, sussistendo nella specie i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. 

Questi  debbono essere valutati alla stregua di quanto prescritto dallĠart. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, il quale sancisce che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascioÓ.

La disposizione sopra riportata impone allĠautoritˆ procedente di considerare utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno anche un elemento/requisito richiesto dalla legge che, sebbene non esistente al momento della richiesta sia successivamente venuto in essere prima della pronuncia dellĠamministrazione.

Tale onere di verifica della sopravvenienza di titoli valevoli ai fini della concessione del beneficio in questione risulta ancor maggiore nel caso in cui lĠamministrazione si pronunci ben oltre il termine normativamente fissato, come nella fattispecie  in esame, in cui il provvedimento  stato adottato a distanza di otto mesi dalla presentazione dellĠistanza, ben potendo darsi lĠevenienza che, nelle more della conclusione del procedimento, la condizione lavorativa dello straniero possa subire delle modificazioni.

LĠamministrazione ha del pari omesso qualunque considerazione in merito allĠeventuale sussistenza di ulteriori ragioni che avrebbero consentito il rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo, trattandosi di straniera coniugata con soggetto regolarmente soggiornante sul territorio nazionale la cui condizione avrebbe potuto essere oggetto di favorevole valutazione.

Pertanto, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dellĠatto impugnato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2007 con lĠintervento di Magistrati:

Italo RIGGIO    Presidente

Renzo CONTI   Consigliere

Floriana RIZZETTO  Primo Referendario, estensore