REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^
Sezione – ha pronunciato la seguente |
Sent.
n. 2659 Anno 2007 R.g.
n. 322 Anno 2007 |
SENTENZA
sul ricorso n. 322/2007,
depositato il 19 marzo 2007, proposto da Wahja El
Ghazouani, rappresentato e difeso dallavv. Luca Calabr ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II
n. 115,
c o n t r o
la Questura della Provincia
di Torino, in persona del Questore pro tempore,
il Ministero dellInterno,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domiciliato in corso
Stati Uniti n. 45,
per lannullamento, previa sospensione,
a) del provvedimento del Questore della Provincia di Torino Prot. n.
164/2007, emesso in data 19.2.2007, con il quale veniva rigettata listanza
tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno;
b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio
dellamministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di
consiglio del 16 maggio 2007, il cons. dott. Giuseppe Calvo;
Comparsi per la parte
ricorrente lavv. Calabr e per lamministrazione resistente lavv. dello Stato
Carotenuto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
Esposizione
in Fatto
Il Questore della provincia di Torino, con il
provvedimento prot. n. 164/2007 in data 19 febbraio 2007, Vista listanza
presentata in data 29.3.2006 presso questo Ufficio dal cittadino marocchino (il
ricorrente) .., tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il predetto risulta titolare di valido permesso di soggiorno
dal 09.2.1996, regolarmente rinnovato per lavoro subordinato fino al
10.05.2008; Tenuto conto che a carico dello stesso risulta emessa in data
18.1.1993 sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, alla pena di mesi 8 di
reclusione e lire 140.000 di multa, per violazione di cui allart. n. 68 2
comma c.p., reato rientrante nelle ipotesi previste dallart. 381 del c.p.p.;
Ritenuto che ai sensi dellart. 9 c. 3 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e
successive modifiche intervenute con la L. 189/2002, la carte di soggiorno
rilasciata sempre che nei confronti del richiedente non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei reati di cui allart. 381 del c.p.p. o pronunciata
sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
Tenuto conto della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dellart. 10 bis
L. 241/90 come modificata dalla Legge 11.2.2005 n. 15 datata 29.8.2006 e
notificata allinteressato in data 8.9.2006; Considerato che la documentazione
prodotta dallinteressato non utile ad una favorevole definizione
dellistanza di carta di soggiorno, non avendo egli prodotto decreto di
riabilitazione, unico documento che permetterebbe di accogliere la sua
richiesta; Visti gli artt. 6 e 9 D. Leg.vo 286/98 e relative modifiche ,
rigettava listanza, dianzi indicata.
Con il ricorso in esame stato chiesto lannullamento,
previa sospensione del citato provvedimento questorile e degli altri atti in
epigrafe menzionati, per il seguente motivo: Violazione di legge.
Il provvedimento impugnato non tiene conto della reale
situazione del ricorrente che, perfettamente inserito allinterno del
territorio dello Stato, con lavoro regolare e stabile, si visto respingere la
richiesta di rilascio della carta di soggiorno a causa di una sentenza
irrevocabile (del) tribunale (di) Ferrara in data 18.1.1993 definitiva in data
28.6.1993.
Sennonch, non vi chi non veda come la circostanza di
cui sopra, addotta quale unica motivazione del rigetto dellistanza, non sia
certamente idonea a giustificare il provvedimento opposto; il ricorrente si
trova infatti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lottenimento
del decreto di riabilitazione, non pendendo altri procedimenti nei suoi
confronti e non avendo egli riportato altre condanne. Il fatto che il
(ricorrente) non abbia, sino ad oggi, chiesto (ed ottenuto) il decreto di
riabilitazione, che avrebbe portato alla cancellazione del reato gi nel 1998,
dipeso dalla mancata conoscenza della procedura da parte dello stesso. Solo
oggi il ricorrente, a seguito del rigetto dellistanza, ha correttamente
appreso la necessit di ottenere il decreto di riabilitazione ed ha proposto
domanda al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il provvedimento impugnato
evidentemente in contrasto con la ratio della normativa in materia di soggetti
extracomunitari; il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione
di soggetti che, come il ricorrente, sono nel tempo stati in grado di inserirsi
correttamente allinterno del territorio dello Stato e di garantirsi
unesistenza dignitosa con un lavoro regolare.
Con atto, in data 23 marzo 2007, si costituito in
giudizio il Ministero dellInterno, rappresentato e difeso dallAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino.
Con lordinanza, n. 148/i in data 28 marzo 2007, si
ordinato alla Questura di Torino di depositare in copia, gli atti e i
documenti, alluopo indicati, a tale ordinanza la detta Questura ha ottemperato
in data 10 maggio 2007.
Motivi
della decisione
1. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso
ai sensi dellart. 9, 1 comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
2. Il primo assunto, in base al quale il provvedimento
impugnato non tiene conto della reale situazione del ricorrente che,
perfettamente inserito allinterno del territorio dello Stato, con lavoro
regolare e stabile, si visto respingere la richiesta di rilascio della carta
di soggiorno a causa di una sentenza irrevocabile (del) Tribunale (di) Ferrara
in data 18.1.1993 definitiva in data 28.6.1993, privo di pregio, giacch,
di tutta evidenza che, giustamente, il Questore della provincia di Torino, in
sede di esame dell istanza presentata in data 29.3.2006 dal ricorrente tesa
ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno, non tiene conto della
detta reale situazione del ricorrente; e ci perch da nessuna norma si
evince che lo stesso Questore avrebbe dovuto tenere conto della menzionata
reale situazione del ricorrente.
3. Il secondo assunto, in base al quale, da un lato, non
vՏ chi non vede come la circostanza di cui sopra, addotta quale unica
motivazione del rigetto dellistanza, non sia certamente idonea a giustificare
il provvedimento opposto e, dallaltro, il ricorrente si trova infatti in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lottenimento del decreto di
riabilitazione, non pendendo altri procedimenti nei suoi confronti e non avendo
egli riportato altre condanne, privo di consistenza, giacch, da un lato, il
ricorrente non indica la ragione per cui la circostanza di cui sopra (la
sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, emessa in data 18.1.1993),
non sia certamente idonea a giustificare limpugnato provvedimento questorile
e, dallaltro, il fatto che il ricorrente si trova in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge per lottenimento del decreto di riabilitazione non ha
nulla a che vedere con il fatto che risulta(va) emessa in data 18.1.1993 la
citata sentenza, fatto posto a base del citato provvedimento questorile.
4. Anche il terzo assunto, in base al quale, da un lato,
Il fatto che il (ricorrente) non abbia, sino ad oggi, chiesto (ed ottenuto) il
decreto di riabilitazione, che avrebbe portato alla cancellazione del reato gi
nel 1998, dipeso dalla mancata conoscenza della procedura da parte dello
stesso e, dallaltro, Solo oggi il ricorrente, a seguito del rigetto
dellistanza, ha correttamente appreso la necessit di ottenere il decreto di
riabilitazione ed ha proposto domanda al Tribunale di Sorveglianza di Torino,
privo di rilevanza, in quanto esso non ha nulla a che vedere con la
motivazione dellimpugnato provvedimento questorile, costituita, come si
visto, dal fatto che a carico dello stesso (ricorrente) risulta(va) emessa in
data 18.1.1993 sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, alla pena di mesi
8 di reclusione e lire 140.000 di multa, per violazione di cui allart. 468, 2
comma c.p., reato rientrante nelle ipotesi previste dallart. 381 del c.p.p..
5. Ed, infine, inammissibile lultimo assunto, in base
al quale Il provvedimento impugnato evidentemente in contrasto con la ratio
della normativa in materia di
soggetti extracomunitari, il
legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione di soggetti che,
come il ricorrente, sono nel tempo stati in grado di inserirsi correttamente
allinterno del Territorio dello Stato e di garantirsi unesistenza dignitosa
con un lavoro regolare, giacch, evidente la sua genericit in relazione sia
allasserito contrasto con la non meglio precisata ratio della normativa in
materia di soggetti extracomunitari sia al fatto che il legislatore ha
infatti voluto favorire la regolarizzazione dei soggetti indicati: dalla
genericit del riferimento ai detti elementi non pu che derivare
linammissibilit dellassunto.
Per le suesposte considerazioni, lunico motivo di
ricorso in parte infondato ed in
parte inammissibile e, pertanto il ricorso in parte infondato ed in parte
inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
2^ sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dellart. 9, 1 comma, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara
inammissibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallautorit amministrativa.
Cos deciso in Torino, nella camera di consiglio del
16 maggio 2007, con lintervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente,
Estensore
Ivo Correale Referendario
Giorgio Manca Referendario
Il Presidente ed Estensore
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di