REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n. 2659

Anno    2007

R.g. n.   322

Anno    2007

SENTENZA

sul ricorso n. 322/2007, depositato il 19 marzo 2007, proposto da Wahja El Ghazouani, rappresentato e difeso dallavv. Luca Calabr ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 115,

c o n t r o

la Questura della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,

il Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

per lannullamento, previa sospensione,

a)    del provvedimento del Questore della Provincia di Torino Prot. n. 164/2007, emesso in data 19.2.2007, con il quale veniva rigettata listanza tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno;

b)   di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio dellamministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 16 maggio 2007, il cons. dott. Giuseppe Calvo;

Comparsi per la parte ricorrente lavv. Calabr e per lamministrazione resistente lavv. dello Stato Carotenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

Esposizione in Fatto

Il Questore della provincia di Torino, con il provvedimento prot. n. 164/2007 in data 19 febbraio 2007, Vista listanza presentata in data 29.3.2006 presso questo Ufficio dal cittadino marocchino (il ricorrente) .., tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il predetto risulta titolare di valido permesso di soggiorno dal 09.2.1996, regolarmente rinnovato per lavoro subordinato fino al 10.05.2008; Tenuto conto che a carico dello stesso risulta emessa in data 18.1.1993 sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 140.000 di multa, per violazione di cui allart. n. 68 2 comma c.p., reato rientrante nelle ipotesi previste dallart. 381 del c.p.p.; Ritenuto che ai sensi dellart. 9 c. 3 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche intervenute con la L. 189/2002, la carte di soggiorno rilasciata sempre che nei confronti del richiedente non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui allart. 381 del c.p.p. o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione; Tenuto conto della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dellart. 10 bis L. 241/90 come modificata dalla Legge 11.2.2005 n. 15 datata 29.8.2006 e notificata allinteressato in data 8.9.2006; Considerato che la documentazione prodotta dallinteressato non utile ad una favorevole definizione dellistanza di carta di soggiorno, non avendo egli prodotto decreto di riabilitazione, unico documento che permetterebbe di accogliere la sua richiesta; Visti gli artt. 6 e 9 D. Leg.vo 286/98 e relative modifiche , rigettava listanza, dianzi indicata.

Con il ricorso in esame stato chiesto lannullamento, previa sospensione del citato provvedimento questorile e degli altri atti in epigrafe menzionati, per il seguente motivo: Violazione di legge.

Il provvedimento impugnato non tiene conto della reale situazione del ricorrente che, perfettamente inserito allinterno del territorio dello Stato, con lavoro regolare e stabile, si visto respingere la richiesta di rilascio della carta di soggiorno a causa di una sentenza irrevocabile (del) tribunale (di) Ferrara in data 18.1.1993 definitiva in data 28.6.1993.

Sennonch, non vi chi non veda come la circostanza di cui sopra, addotta quale unica motivazione del rigetto dellistanza, non sia certamente idonea a giustificare il provvedimento opposto; il ricorrente si trova infatti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lottenimento del decreto di riabilitazione, non pendendo altri procedimenti nei suoi confronti e non avendo egli riportato altre condanne. Il fatto che il (ricorrente) non abbia, sino ad oggi, chiesto (ed ottenuto) il decreto di riabilitazione, che avrebbe portato alla cancellazione del reato gi nel 1998, dipeso dalla mancata conoscenza della procedura da parte dello stesso. Solo oggi il ricorrente, a seguito del rigetto dellistanza, ha correttamente appreso la necessit di ottenere il decreto di riabilitazione ed ha proposto domanda al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il provvedimento impugnato evidentemente in contrasto con la ratio della normativa in materia di soggetti extracomunitari; il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione di soggetti che, come il ricorrente, sono nel tempo stati in grado di inserirsi correttamente allinterno del territorio dello Stato e di garantirsi unesistenza dignitosa con un lavoro regolare.

Con atto, in data 23 marzo 2007, si costituito in giudizio il Ministero dellInterno, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

Con lordinanza, n. 148/i in data 28 marzo 2007, si ordinato alla Questura di Torino di depositare in copia, gli atti e i documenti, alluopo indicati, a tale ordinanza la detta Questura ha ottemperato in data 10 maggio 2007.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dellart. 9, 1 comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

2. Il primo assunto, in base al quale il provvedimento impugnato non tiene conto della reale situazione del ricorrente che, perfettamente inserito allinterno del territorio dello Stato, con lavoro regolare e stabile, si visto respingere la richiesta di rilascio della carta di soggiorno a causa di una sentenza irrevocabile (del) Tribunale (di) Ferrara in data 18.1.1993 definitiva in data 28.6.1993, privo di pregio, giacch, di tutta evidenza che, giustamente, il Questore della provincia di Torino, in sede di esame dell istanza presentata in data 29.3.2006 dal ricorrente tesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno, non tiene conto della detta reale situazione del ricorrente; e ci perch da nessuna norma si evince che lo stesso Questore avrebbe dovuto tenere conto della menzionata reale situazione del ricorrente.

3. Il secondo assunto, in base al quale, da un lato, non vՏ chi non vede come la circostanza di cui sopra, addotta quale unica motivazione del rigetto dellistanza, non sia certamente idonea a giustificare il provvedimento opposto e, dallaltro, il ricorrente si trova infatti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lottenimento del decreto di riabilitazione, non pendendo altri procedimenti nei suoi confronti e non avendo egli riportato altre condanne, privo di consistenza, giacch, da un lato, il ricorrente non indica la ragione per cui la circostanza di cui sopra (la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, emessa in data 18.1.1993), non sia certamente idonea a giustificare limpugnato provvedimento questorile e, dallaltro, il fatto che il ricorrente si trova in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lottenimento del decreto di riabilitazione non ha nulla a che vedere con il fatto che risulta(va) emessa in data 18.1.1993 la citata sentenza, fatto posto a base del citato provvedimento questorile.

4. Anche il terzo assunto, in base al quale, da un lato, Il fatto che il (ricorrente) non abbia, sino ad oggi, chiesto (ed ottenuto) il decreto di riabilitazione, che avrebbe portato alla cancellazione del reato gi nel 1998, dipeso dalla mancata conoscenza della procedura da parte dello stesso e, dallaltro, Solo oggi il ricorrente, a seguito del rigetto dellistanza, ha correttamente appreso la necessit di ottenere il decreto di riabilitazione ed ha proposto domanda al Tribunale di Sorveglianza di Torino, privo di rilevanza, in quanto esso non ha nulla a che vedere con la motivazione dellimpugnato provvedimento questorile, costituita, come si visto, dal fatto che a carico dello stesso (ricorrente) risulta(va) emessa in data 18.1.1993 sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 140.000 di multa, per violazione di cui allart. 468, 2 comma c.p., reato rientrante nelle ipotesi previste dallart. 381 del c.p.p..

5. Ed, infine, inammissibile lultimo assunto, in base al quale Il provvedimento impugnato evidentemente in contrasto con la ratio della normativa in materia  di soggetti  extracomunitari, il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione di soggetti che, come il ricorrente, sono nel tempo stati in grado di inserirsi correttamente allinterno del Territorio dello Stato e di garantirsi unesistenza dignitosa con un lavoro regolare, giacch, evidente la sua genericit in relazione sia allasserito contrasto con la non meglio precisata ratio della normativa in materia di soggetti extracomunitari sia al fatto che il legislatore ha infatti voluto favorire la regolarizzazione dei soggetti indicati: dalla genericit del riferimento ai detti elementi non pu che derivare linammissibilit dellassunto.

Per le suesposte considerazioni, lunico motivo di ricorso in parte infondato  ed in parte inammissibile e, pertanto il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 2^ sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dellart. 9, 1 comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorit amministrativa.

Cos deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2007, con lintervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo                           Presidente, Estensore

Ivo Correale                                Referendario

Giorgio Manca                            Referendario

Il Presidente ed Estensore

Il Direttore Segreteria II Sezione             Depositata in Segreteria a sensi di

                                                                                                   Legge il   16   giugmo 2007

                                                                                                   Il Direttore Segreteria II Sezione