N. 913 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  235  Reg. Ric.

Anno 2000

 
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 235/00 proposto da SARID Ahmed rappresentato e difeso dallĠavv. Francesco Persiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dellĠavv. Simone Nocentini, in Firenze, via deĠ Rondinelli n. 2,

c o n t r o

il Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

per lĠannullamento

previa sospensione dellĠesecuzione,

del decreto del Questore della Provincia di Massa Carrara del 13 novembre 1999 con cui  stata respinta lĠistanza del ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Vista lĠordinanza n. 244/00;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;

Uditi, altres“, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale dĠudienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Riferisce il ricorrente di aver presentato in data 16 novembre 1998 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del DPCM 16 ottobre 1998.

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Questore di Massa Carrara ha rigettato l'istanza motivando il diniego in relazione all'impossibilitˆ di convalidare il contratto di lavoro esibito dall'interessato con il sig. Benassi Giuseppe .

Contro tale atto ricorre il sig. Sarid chiedendone lĠannullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

- Violazione ed errata interpretazione di legge. Eccesso di potere. Errata valutazione dei fatti. Violazione del giusto procedimento (DPCM 16 ottobre 1998 e l. n. 241/90).

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata opponendosi allĠaccoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 244 depositata il 22 febbraio 2000 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dellĠefficacia dellĠatto impugnato.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto del Questore della Provincia di Massa Carrara del 13 novembre 1999 con cui  stata respinta lĠistanza del ricorrente volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il ricorso non  suscettibile di accoglimento.

Con lĠunico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che lĠomessa stipulazione del contratto di lavoro a cui era subordinato il rilascio del permesso di soggiorno non sia imputabile a sua colpa, essendo stato determinata da circostanze non dipendenti dalla sua volontˆ ed inoltre si duole che lĠAmministrazione non abbia tenuto conto del successivo reperimento di una nuova attivitˆ lavorativa.

LĠassunto non pu˜ essere condiviso.

LĠart. 1 del d.p.c.m. 16 ottobre 1998 stabilisce che Ҏ consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4ÉÓ.

Precisa poi lĠart. 3, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, che ÒSino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato anche a carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri giˆ presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a ) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; b ) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabiliÉTali contratti devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere verificati dalla competente Direzione provinciale del lavoroÉÓ.

Ne discende che, ai fini della regolarizzazione dello straniero nel territorio dello Stato, l'accertamento dell'inesistenza di un reale rapporto di lavoro, circostanza non contestata dal ricorrente, fa venir meno il presupposto fondamentale per il rilascio del titolo di soggiorno, la cui mancanza non pu˜ essere sanata per effetto del reperimento di un nuovo, diverso contratto di lavoro (TAR Umbria, 14 luglio 2006, n. 358).

Quanto alla nuova occupazione che il ricorrente assume di aver reperito solo in data 16 novembre 1999, occorre altres“ rammentare che la legittimitˆ di un atto amministrativo va riguardata con riferimento alle circostanze sussistenti al momento della sua emanazione per cui non pu˜ assegnarsi alcuna rilevanza a fatti sopravvenuti, quali la proposta di un nuovo contratto di lavoro, tanto pi che non vi  prova che tali fatti siano stati rappresentati allĠautoritˆ competente.

DĠaltro canto, neppure pu˜ assegnarsi giuridica rilevanza alle argomentazioni, pure accennate nel ricorso, che fanno leva su considerazioni di ordine umanitario ed equitativo, ma non incidono sulla legittimitˆ dellĠatto impugnato assunto sulla base delle disposizioni normative in vigore.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Firenze, il 23 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con lĠintervento dei signori:

dott. Gaetano CICCIOĠ                      - Presidente

dott. Saverio ROMANO                     - Consigliere

dott. Bernardo MASSARI                   - Consigliere, est.

F.to Gaetano Cicci˜

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 GIUGNO 2007

Firenze, l“  21 GIUGNO 2007

                           IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                        F.to Mario Uffreduzzi              m.p.