N. 913 REG. SENT. ANNO 2007 n. 235 Reg. Ric.
REPUBBLICA
ITALIANA
Anno 2000
In nome del
Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso n. 235/00 proposto da SARID Ahmed rappresentato e difeso dallĠavv. Francesco Persiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dellĠavv. Simone Nocentini, in Firenze, via
deĠ Rondinelli n. 2,
c o n
t r o
il Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di Firenze,
domiciliataria ex lege,
per
lĠannullamento
previa
sospensione dellĠesecuzione,
del decreto del Questore della Provincia di Massa Carrara del 13
novembre 1999 con cui stata respinta lĠistanza del ricorrente volta ad
ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio
dellĠAmministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle proprie difese;
Vista lĠordinanza n. 244/00;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza
del 23 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altres, per le parti i rispettivi patrocinatori,
come riportati nel verbale dĠudienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in
diritto quanto segue:
F A T
T O
Riferisce il ricorrente di aver presentato in data 16 novembre 1998
istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del
DPCM 16 ottobre 1998.
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Questore di Massa Carrara
ha rigettato l'istanza motivando il diniego in relazione all'impossibilit di
convalidare il contratto di lavoro esibito dall'interessato con il sig. Benassi
Giuseppe .
Contro tale atto ricorre il sig. Sarid chiedendone lĠannullamento, previa
sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
- Violazione ed
errata interpretazione di legge. Eccesso di potere. Errata valutazione dei
fatti. Violazione del giusto procedimento (DPCM 16 ottobre 1998 e l. n.
241/90).
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata opponendosi
allĠaccoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 244 depositata il 22 febbraio 2000 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione
dellĠefficacia dellĠatto impugnato.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso stato trattenuto per la
decisione.
D I R
I T T O
Con il ricorso in esame viene impugnato il
decreto del Questore della Provincia di Massa Carrara del 13 novembre 1999 con
cui stata respinta lĠistanza del ricorrente volta ad ottenere il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ricorso non suscettibile di
accoglimento.
Con lĠunico motivo di impugnazione il
ricorrente lamenta che lĠomessa stipulazione del contratto di lavoro a cui era
subordinato il rilascio del permesso di soggiorno non sia imputabile a sua
colpa, essendo stato determinata da circostanze non dipendenti dalla sua volont
ed inoltre si duole che lĠAmministrazione non abbia tenuto conto del successivo
reperimento di una nuova attivit lavorativa.
LĠassunto non pu essere condiviso.
LĠart. 1 del d.p.c.m. 16
ottobre 1998 stabilisce che Ò consentito il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a
carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e
4ÉÓ.
Precisa poi lĠart. 3, per
quanto di interesse ai fini della presente controversia, che ÒSino al 15
dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato anche a carattere stagionale o a carattere
atipico, lavoratori stranieri gi presenti in Italia prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione alla
Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a ) idonea
documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; b
) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabiliÉTali contratti devono
recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva
della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere verificati dalla
competente Direzione provinciale del lavoroÉÓ.
Ne
discende che, ai fini della regolarizzazione dello straniero
nel territorio dello Stato, l'accertamento dell'inesistenza di un reale
rapporto di lavoro, circostanza non contestata dal ricorrente,
fa venir meno il presupposto fondamentale per il rilascio del titolo di
soggiorno, la cui mancanza non pu essere sanata per effetto del reperimento di
un nuovo, diverso contratto di lavoro (TAR
Umbria, 14 luglio 2006, n. 358).
Quanto alla nuova occupazione che il
ricorrente assume di aver reperito solo in data 16 novembre 1999, occorre
altres rammentare che la legittimit di un atto amministrativo va riguardata
con riferimento alle circostanze sussistenti al momento della sua emanazione
per cui non pu assegnarsi alcuna rilevanza a fatti sopravvenuti, quali la
proposta di un nuovo contratto di lavoro, tanto pi che non vi prova che tali
fatti siano stati rappresentati allĠautorit competente.
DĠaltro canto, neppure pu assegnarsi giuridica rilevanza alle
argomentazioni, pure accennate nel ricorso, che fanno leva su considerazioni di
ordine umanitario ed equitativo, ma non incidono sulla legittimit dellĠatto
impugnato assunto sulla base delle disposizioni normative in vigore.
Per le considerazioni che precedono il
ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q.
M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dallĠAutorit Amministrativa.
Cos deciso in Firenze, il 23 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con lĠintervento dei signori:
dott. Gaetano CICCIOĠ
- Presidente
dott. Saverio ROMANO
- Consigliere
dott. Bernardo MASSARI -
Consigliere, est.
F.to Gaetano Cicci
F.to Bernardo Massari
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della
Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 GIUGNO 2007
Firenze, l 21 GIUGNO 2007
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to
Mario Uffreduzzi
m.p.