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Approfondimento

Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2005/71/CE, del 18 novembre 2003, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica

Questo decreto legislativo dà attuazione alla direttiva europea 2005/71/CE introducendo procedure semplificate per l’ingresso e il soggiorno ai fini di ricerca scientifica dei cittadini extracomunitari

I beneficiari delle nuove disposizioni sono i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. Il loro ingresso, non vincolato alle quote per lavoro, avverrà sulla base di una richiesta di un istituto di ricerca e dell’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l’università e la ricerca.

Sarà un decreto del ministro per l’Università e la ricerca a stabilire le condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco: tra queste sono fissate fin da ora la disponibilità di risorse finanziarie minime per il soggiorno e l’obbligo per l’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore.

Tra l’istituto di ricerca ed il ricercatore straniero sarà stipulata una convenzione di accoglienza diretta a regolamentare il comune impegno di realizzare il progetto di ricerca. In questo modo l’istituto certifica il nesso che deve sussistere fra le capacità professionali e scientifiche del ricercatore e le attività che è chiamato a svolgere.

Il nulla osta all’ingresso del ricercatore è rilasciato, su richiesta dell’istituto di ricerca, dallo sportello unico presso la prefettura-uffico territoriale del Governo che acquisisce il parere da parte della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso.

Il visto d’ingresso è rilasciato con priorità rispetto ad altre tipologie di visto.
 
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente lo svolgimento della attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca. E’ anche possibile l’attività di insegnamento collegata alla ricerca. La durata di questi permessi è pari a quella del programma di ricerca, con possibilità di proroga se è prorogato il programma e, quindi, anche la convenzione di accoglienza.

Ai familiari del ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno del ricercatore, sussistendo le condizioni e i requisiti economici previsti in generale per il ricongiungimento.

Al ricercatore straniero già regolarmente soggiornante ad altro titolo in Italia (salvo che per richiesta di asilo o protezione temporanea) può essere rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, sussistendone le condizioni senza che sia necessario ottenere il relativo visto di ingresso.

Il provvedimento disciplina, infine, la mobilità dei predetti ricercatori tra i Paesi dell’Unione, consentendo l’ingresso in Italia, in esenzione di visto, allo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Paese dell’Unione europea. In tali casi, se il soggiorno per ricerca è inferiore a tre mesi è sufficiente una mera comunicazione allo sportello unico da parte del ricercatore, a cui è allegata, oltre ad una dichiarazione dell’istituto presso cui si svolgerà l’attività di ricerca, copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza.

L’attività di ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.




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