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Approfondimento

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato



Il decreto attua una direttiva europea. E’ la 2004/114/CE, con la quale l’Unione europea ha inteso innanzitutto favorire l’ingresso di cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, nella convinzione che tale tipologia di migrazione rappresenti una forma di reciproco arricchimento (per lo Stato di origine e per lo Stato ospitante) e favorisca una maggiore comprensione tra culture. Si tratta, in ogni caso, di soggiorni temporanei.

In realtà l’attuale legislazione già prevede una disciplina coerente con la norma europea. Pertanto, il provvedimento di recepimento si limita ad integrare tale disciplina, consentendo in particolare al cittadino straniero che abbia fatto ingresso in un altro Paese dell’Unione per motivi di studio, di entrare in Italia per proseguire tali studi o per integrarli, senza necessità di richiedere il visto di ingresso. Tale facoltà è consentita nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine, ovvero quando lo straniero sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un altro Paese dell’Unione.




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