Commento allĠarticolato

 

 

 

Articolo 3.

Le modifiche allĠarticolo 4, comma 3, del T.U. immigrazione sono volte a specificare che i mezzi di sussistenza non devono essere dimostrati da quelle categorie di migranti che vengono in Italia per procurarsele, come nel caso dei lavoratori assunti, ovvero sono stati giˆ garantiti da alltri (ricongiungimento familiare) ovvero vengono accolti per ragioni umanitarie (motivi di protezione i internazionale).

La seconda modifica del medesimo comma commisura il divieto di ingresso non giˆ in modo automatico alle condanne riportate ma allĠeffettiva pericolositˆ del migrante, in linea con quanto giˆ previsto per lĠingresso dei familiari ricongiunti con il recepimento della realativa Direttiva europea.

 

Articolo 4.

Comma1: modifica meramente formale in quanto il documento previsto dallĠarticolo 9 del Testo Unico immigrazione, in ragione del recepimento della Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, non si chiama pi Òcarta di soggiornoÓ.

La durata dei permessi di soggiorno  stata riportata alle misure previste dallĠoriginario testo del T.U. immigrazione. Una durato troppo breve del permesso di soggiorno, lungi dallĠapportare sicurezza, costituisce solo un aggravio di lavoro per gli uffici preposti al rinnovo.

EĠ stato soppresso il permesso di soggiorno trimestrale per turismo onde rispondere ad una infrazione comunitaria dovuta al transito dellĠaccordo di Schengen nellĠaquis comunitario che non prevede tali tipi di permesso di soggiorno.

Per non gravare lĠimmigrato dei ritardi della pubblica amministrazione, il permesso di soggiorno scaduto per il quale  stato chiesto nei termini il rinnovo[1]

Il comma 5 dellĠarticolo 5 del T.U.  stato modificato, in linea con quanto giˆ provveduto in sede di recepimento della direttiva europea sul ricongiungimento familiare, in modo da non obbligare al ritiro o al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, ma consentendo al Questore di valutare il grado di inserimento dellĠimmigrato.

Il comma 6-bis  stato aggiunto onde consentire la concessione di un permesso di soggiorno premiale allo straniero che con azioni di alto valore sociale dimostri lĠattaccamento ai valori fondamentali della societˆ italiana.

Il comma 7  stato modificato per lo stesso motivo esposto in precedenza, ossia dellĠinfrazione comunitaria allĠaquis Sgengen. Chi entra nel territorio italiano per turismo o affari o visita per meno di 90 giorni  tenuto – fatti salvi gli obblighi di visto e di apposizione di timbro a data sul passaporto – alla sola comunicazione della presenza sul territorio nei modi pi semplici (scheda allĠaeroporto o frontiera, raccomandata) che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dellĠinterno.

 

Articolo 5.

LĠarticolo 5 bis del T.U. immigrazione  stato modificato nel senso di conservare quanto di positivo esiste nel Òcontratto di soggiornoÓ, ossia il punto unico ove lĠimmigrato incontra la Pubblica Amministrazione e di eliminare alcune ÒgaranzieÓ troppo onerose, quale la garanzia per le spese di rimpatrio, sostituita dal versamento di un contributo al ÒFondo rimpatrioÓ e al ÒFondo immigrazioneÓ.

Le modalitˆ ÒspecialiÓ del contratto di lavoro illustrato in questo articolo permangono solo per il primo contratto di lavoro che lo straniero stipula in Italia. Dal successivo la disciplina speciale per lo straniero viene assorbita dalla normale disciplina prevista per i contratti di lavoro.

 

Articolo 6.

Modifica formale resa necessaria dalla confluenza dellĠAIPA del CNIPA

 

Articolo 7

Viene inserito un permesso premiale per chi – vittima dei reati di immigrazione clandestina – dia un rilevante contributo alla cattura dei colpevoli o mandanti.

 

Articolo 8.

Vengono inserite altre due cause di inespellibilitˆ; la prima, giˆ sanzionata con convenzioni internazionali, di chi rinviato nel suo Paese sia soggetto allĠesecuzione di una pena capitale.

La seconda, disponendo lĠinespellibilitˆ di chi possa dimostrare di aver soggiornato nel territorio dello Stato per almeno 20, riconosce prevalenti i legami creati nel territorio italiano rispetto a quelli residui nel Paese di origine.

 

Articolo 11.

Viene inserito un permesso premiale per i lavoratori assunti in nero che dia un rilevante contributo allĠaccertamento dei reati di sfruttamento della mano dĠopera. Tale possibilitˆ di permesso premiale costituirˆ, inoltre, un valido deterrente, allĠassunzione di manodopera non in regola con la normativa sul soggiorno dello straniero.

 

Art. 13.

Viene previsto, per tutelare il capitale investito dai datori di lavoro, che i lavoratori formati allĠestero possano essere assunti in Italia, anche al di fuori delle quote stabilite.

 

Articolo 14

Viene reintrodotta la figura dello sponsor, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste nella Turco-Napolitano . Lo sponsor non eĠ un privato, bens“ unĠassociazione che, preventivamente, sul modello britannico, stipula una convenzione autorizzatoria con la Pubblica Amministrazione.

In tale convenzione sono stabiliti il numero degli stranieri da sponsorizzare, le garanzie che lĠassociazione offre allo Stato, i servizi che offrirˆ allo straniero. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente dallo Stato, se le condizioni previste non sono state rispettate.

 

 

Articolo 18.

EĠ inserito un ulteriore tipo di soggiorno premiale, concesso ad personam su  proposta del prefetto da concedere caso per caso per sanare situazioni altrimenti irrisolvibili per stranieri che, ad onta dellĠirregolaritˆ, sono perfettamente integrati nel territorio[2]



[1] Questo ce lo siamo dimenticato. Per la proroga dellĠefficacia  necessario che il rinnovo  del permesso di soggiorno sia stato chiesto nei termini. Da aggiungere in correzione di bozze.

[2] Non mi piace la formulazione: ci sono troppe condizioni oggettive. Lo riformulerei cos“ in sede di correzione di bozze:

ÒIl prefetto pu˜ chiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro ad un cittadino di un Paese non appartenente allĠUnione europea, quando questi – ad insindacabile giudizio del Prefetto stesso, ricorribile solamente in Cassazione per vizi formali – sia presente sul territorio nazionale da almeno cinque anni, di poter provvedere al proprio sostentamento e di essere completamente integrato nel territorio italiano. Il Cittadino straniero non deve aver riportato condanne penali, nŽ esser stato rinviato a giudizioÓ.