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Approfondimento

Guida per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato

(Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

La domanda di protezione internazionale viene esaminata con una procedura unica:

- per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato
- per ottenere lo status di protezione internazionale, previsto per i soggetti che, non avendo diritto allo status di rifugiati, non possono comunque essere rimpatriati - in base al principio del “non refoulement” - perché esposti a gravi rischi
Sulle domande di protezione internazione sono sempre competenti le Commissioni territoriali, che oggi assumono però la denominazione di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e sono rese più indipendenti rispetto al ministro. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha invece poteri decisionali solo in materia di revoca e cessazione degli status riconosciuti. 

La domanda deve essere sempre presa in considerazione. Vengono esaminate con priorità le domande palesemente fondate presentate da soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili o dai richiedenti che si trovano nei centri di accoglienza, nonché le domande presentate dai richiedenti trattenuti nei centri di permanenza (in questo caso i termini della procedura sono abbreviati).
Quando la domanda viene presentata da uno straniero proveniente da un Paese “sicuro” non può essere rigettata per questo semplice motivo, senza previo esame dei gravi motivi addotti dal richiedente.

Il ricorso è sospensivo, ma stop agli abusi. Per quanto concerne le procedure di impugnazione davanti al Giudice ordinario, a differenza della normativa vigente è prevista la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Nel caso dei rifugiati, a differenza degli immigrati, siamo infatti dinanzi al riconoscimento di un diritto all’asilo, e sui diritti non può che decidere il giudice.

Il decreto è comunque ben attento ad evitare un uso fraudolento dell’impugnazione da parte di persone che non hanno alcun titolo all’asilo e che potrebbero fare ricorso solo per restare in Italia. La sospensione non è infatti prevista per i ricorsi avverso le domande inammissibili (perché lo straniero è già stato riconosciuto come rifugiato in un altro Paese firmatario della Convenzione di Ginevra ovvero abbia reiterato identica domanda già esaminata senza addurre nuovi elementi) ovvero nei casi in cui il richiedente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea ovvero si trovi in un centro di accoglienza in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione nonché nel caso in cui si sia allontanato dal centro senza giustificato motivo. In tali ipotesi l’effetto sospensivo è subordinato alla presentazione, contestualmente al deposito del ricorso, di un’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, su cui il tribunale decide nei cinque giorni successivi al deposito.

Sempre per evitare abusi, ma anche a tutela di chi ricorre in buona fede, è previsto che il tribunale debba decidere sui ricorsi entro tre mesi dalla presentazione del ricorso
Specifiche garanzie sono previste per i minori non accompagnati, in modo da tenere presente l’interesse superiore alla tutela del minore, che in ogni fase della procedura può essere sottoposto, con il suo consenso, ad accertamenti medico sanitari al fine di accertarne l’età: se tali accertamenti non si rivelano risolutivi, si applicano comunque le disposizioni concernenti i minori.

L’accoglienza. In tema di accoglienza e di trattenimento, il provvedimento ribadisce il principio generale, già presente nel nostro ordinamento, per cui il richiedente non può essere trattenuto per il solo fatto di aver presentato domanda di asilo. In considerazione della necessità di offrire comunque ospitalità ai richiedenti asilo, sono disciplinati i casi in cui è disposta l’accoglienza in appositi centri, introducendo modifiche sostanziali rispetto alle attuali previsioni. In particolare:

• l’accoglienza è prevista quando si rende necessario verificare la nazionalità o l’identità del richiedente e per il tempo strettamente necessario per l’identificazione e comunque non superiore a venti giorni;

• quando il richiedente è stato fermato per aver eluso il controllo alla frontiera o subito dopo, pur se destinatario di un provvedimento di respingimento, o dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno irregolare ovvero se destinatario di un provvedimento di espulsione perché si è sottratto ai controlli di frontiera o si è trattenuto sul territorio in condizioni di soggiorno irregolare. In questi casi il limite previsto è di 35 giorni.

Le modalità di permanenza nel centro sono demandate ad un regolamento di attuazione. Il richiedente ha comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne e le condizioni di ospitalità devono garantire in ogni caso il rispetto della dignità della persona e l’unità del nucleo familiare.

Il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza è previsto per i richiedenti condannati per i delitti indicati dall’articolo 380 del codice di procedura penale ovvero condannati per reati relativi agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ovvero al reclutamento di persone da destinare ad attività illecite. Il richiedente è trattenuto altresì se destinatario di un provvedimento di espulsione poiché appartiene ad una delle categorie indicate nella normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personali ovvero un provvedimento di espulsione adottato ai sensi della normativa antiterrorismo.

L’allontanamento dai centri, senza giustificato motivo, comporta comunque la decisione sull’istanza, sulla base della sola documentazione disponibile, da parte della commissione territoriale.




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