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Approfondimento

Guida per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica

(Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2005/71/CE, del 18 novembre 2003, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica)

L’ingresso dei cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dà accesso a programmi di dottorato, può avvenire sulla base di una richiesta di un istituto di ricerca e dell’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l’università e la ricerca.

Il visto d’ingresso è rilasciato con priorità rispetto ad altre tipologie di visto.

Il ricercatore straniero che soggiorna già regolarmente in Italia può ottenere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica senza che sia necessario ottenere il relativo visto di ingresso.

Le condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco sono la disponibilità di risorse finanziarie minime per il soggiorno e l’obbligo per l’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore.
Tra l’istituto di ricerca ed il ricercatore straniero sarà stipulata una convenzione di accoglienza diretta a regolamentare il comune impegno di realizzare il progetto di ricerca.

Il nulla osta all’ingresso del ricercatore è rilasciato, su richiesta dell’istituto di ricerca, dallo sportello unico presso la prefettura-uffico territoriale del Governo che acquisisce il parere da parte della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso.

Il richiedente potrà ottenere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, che consentirà lo svolgimento della attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca, nonché attività di insegnamento collegata alla ricerca.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato anche ai familiari del ricercatore.

Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato da altro Paese dell’Unione europea può entrare in Italia, in esenzione di visto, in questo caso se il soggiorno per ricerca è inferiore a tre mesi è sufficiente una mera comunicazione allo sportello unico da parte del ricercatore, a cui è allegata, oltre ad una dichiarazione dell’istituto presso cui si svolgerà l’attività di ricerca, copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato; mentre per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza.
L’attività di ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.




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