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Approfondimento

Guida all’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

(Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)

L’extracomunitario può fare una richiesta indistinta di protezione internazionale: l’autorità preposta all’esame della domanda può accordare lo status di rifugiato, se le persecuzioni addotte dal ricorrente ricadono sotto le previsioni della Convenzione di Ginevra, oppure concedere la “protezione sussidiaria”, in considerazione delle gravi conseguenze del rimpatrio del richiedente, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Con questo decreto viene riconosciuto uno status particolare, quello di “protetti sussidiari”, a coloro che, non avendo diritto allo status di rifugiati, non possono però essere rimpatriati in base al principio del “non refoulement” (oggi a questi soggetti viene riconosciuta la titolarità di un permesso di soggiorno e non uno status particolare).

Con il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, questi stranieri accedono a diritti come il ricongiungimento familiare o l’assistenza sociale per sé e per i propri familiari che li accompagnano (coniuge e figli).

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio: tale permesso consente l’accesso allo studio e lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile in permesso per lavoro.

Per il rifugiato, invece, il ricongiungimento è esteso ai familiari che lo accompagnano mentre, l’accesso al pubblico impiego è riconosciuto soltanto ai rifugiati, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione europea.
Ai titolari dello status di rifugiato è rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile.

I titolari di un permesso per motivi umanitari, rilasciato, nella vigenza della normativa attuale, possono ottenere i benefici connessi allo status di protezione sussidiaria (sostituendo tale permesso, al momento del rinnovo, con quello per protezione sussidiaria).




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