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Approfondimento

Guida per l’ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato

(Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni e tirocinio non retribuito o volontariato)

Il cittadino straniero che abbia fatto ingresso in un altro Paese dell’Unione per motivi di studio può entrare in Italia per proseguire tali studi o per integrarli, senza necessità di richiedere il visto di ingresso. Tale facoltà è consentita nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine, ovvero quando lo straniero sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un altro Paese dell’Unione.




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