Servizio di
Supporto Giuridico contro le discriminazione etnico-razziali e religiose
Viale XX
Settembre 16
34125
Trieste
Tel. Fax.
040 368463
e-mail: walter.citti@asgi.it
Preg.mi Sig. Fabrizio Solari
Segretario generale FILT-CGIL
R O M A
Sig. Franco Nasso
Segretario nazionale
Dipartimento Sindacale Trasporto Persone
FILT – CGIL
R O M A
Preg. mo Sig. Claudio Claudiani
Segretario generale CISL-FIT
R O M A
Spett. Segreteria nazionale
Autoferrotranvieri
CISL-FIT
R O M A
Preg.mi Sig. Giuseppe Baronia
Segretario generale
UILTrasporti
R O M A
Sig. Santino Fortino
Segretario nazionale Autoferrotranvieri
UILTrasporti
R O M A
e. p. c. Spett. UNAR
Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunit
Presidenza del Consiglio dei Ministri
R O M A
__________________________
OGGETTO: Normativa
discriminatoria su basi di cittadinanza nellĠaccesso ai rapporti di impiego
nelle imprese del trasporto pubblico locale.
Egr.
Signori,
La presente viene
inviata dal Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni
dellĠA.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sullĠImmigrazione), associazione che riunisce avvocati,
docenti universitari ed operatori
legali impegnati sulle tematiche dellĠimmigrazione.
Il Servizio di supporto giuridico contro
le discriminazioni dellĠASGI partecipa in qualit di partner ad un progetto
denominato LEADER (Lavoro e Occupazione senza Discriminazioni Razziali e
Religiose) inserito nel programma europeo EQUAL II e che ha lĠobiettivo di
definire strategie di contrasto e tutela dei cittadini immigrati dalle
discriminazioni.
NellĠambito di tale
progetto, abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, una segnalazione proveniente
da alcuni cittadini stranieri che intendevano prendere parte alla selezione
indetta nel Lazio per lĠassunzione di personale con funzioni di autisti presso
lĠimpresa di trasporto pubblico locale COTRAL s.p.a., ma che a ci sono stati
impossibilitati per il requisito della cittadinanza italiana richiesto ai fini
dellĠimpiego nelle imprese di trasporto pubblico locale.[1]
Come noto le
posizioni lavorative presso le imprese del trasporto pubblico locale non costituiscono rapporti di
pubblico impiego. A seguito della
privatizzazione imposta dal regime comunitario di libero mercato e concorrenza,
le imprese di trasporto pubblico locale sono delle societ per azioni, sebbene
controllate perlopi dalle amministrazioni pubbliche locali che ne detengono in
tutto o in maggioranza il capitale sociale. Di conseguenza, i rapporti di lavoro in dette
imprese sono a tutti gli effetti di natura privatistica, non assoggettati alle norme
sullĠimpiego pubblico di cui al d.lgs. n.165/2001. Ne deriva che
lĠesclusione dei cittadini extracomunitari dallĠimpiego presso la le imprese
del trasporto pubblico locale non
trova giustificazione nelle norme sullĠimpiego pubblico (art. 2 d.P.R. 487/94,
art. 38 d.lgs. n. 165/2001), le quali secondo il discusso indirizzo di
Cassazione (Cass. n. 24170 dd. 16.11.2006) troverebbero copertura
costituzionale negli artt. 51 e 97 Cost.
LĠesclusione dei
cittadini extracomunitari dallĠimpiego presso le societ di trasporto pubblico
locale trova invece unico fondamento nellĠart. 10 del Regolamento
allegato al R. D. 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee
di navigazione interna in regime di concessione), applicabile anche ai
lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto
della legge 3.11.1952 n. 628, che prevede appunto il requisito della
cittadinanza italiana per lĠammissione al servizio. Nonostante tali norme siano
state sottoposte a processo di delegificazione per effetto della legge
12.07.1988, n. 270 (G.U. 16.07.1988, n. 166), con la quale stato cio introdotto il principio
per cui le disposizioni contenute nel regolamento A al regio decreto 1931, n.
148 possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, la
clausola di cittadinanza rimasta in vigore in tutti questi anni, non essendo
stata mai intaccata dai contratti nazionali collettivi di categoria, lĠultimo
dei quali viene in scadenza il prossimo dicembre 2007.
Si ritiene che detta esclusione su basi
di nazionalit dalla capacit dei
cittadini di paesi terzi di assumere servizio presso unĠimpresa affidataria di
servizi per il trasporto pubblico locale sia illegittima e discriminatoria per
le seguenti ragioni:
a) viola il principio di parit di
trattamento tra cittadini extracomunitari e cittadini italiani per quanto
concerne lĠambito lavorativo, incluse le condizioni per lĠassunzioni, di cui
allĠart. 2 c. 3 del TU sullĠimmigrazione (D.lgs. n. 286/98) [La Repubblica
italiana, in attuazione della convenzione dellĠOIL n. 143/1975 ratificata con
legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti sul suo territorio e alle loro famiglie parit di
trattamento e piena uguaglianza di diritto rispetto ai lavoratori italiani]; norma che deriva dallĠart. 10
della Convenzione OIL n. 143/1975[2],
sottoscritta e ratificata dallĠItalia, la quale prevede allĠart. 14 come eccezione a detto principio la clausola
degli interessi nazionali. [3]
Detta clausola, tuttavia, se potrebbe offrire forse fondamento alle
restrizioni operate nei rapporti di pubblico impiego, ove secondo
lĠindirizzo menzionato della Cassazione sussisterebbe una riserva di
cittadinanza a fondamento costituzionale,
non potrebbe certo giustificare una limitazione su basi di nazionalit
con riferimento a contratti a tutti gli effetti di diritto privato, legati ad
un settore, quello del trasporto pubblico locale, non pi soggetto al regime
monopolistico pubblico, ma aperto alla concorrenza e al libero mercato
per effetto del recepimento della normativa comunitaria, e dunque, oggetto dellĠiniziativa
economica anche, se non prevalentemente, di soggetti privati. In altri termini,
se la restrizione nei rapporti di impiego basata sulla nazionalit poteva
soddisfare un interesse nazionale
in passato quando i servizi
di trasporto pubblico locale erano erogati in regime di monopolio da imprese
pubbliche o da concessionari incaricati dallĠamministrazione, ora non appare suscettibile
di realizzare detto interesse nel
momento in con lĠintervento del diritto comunitario si superata lĠidea di una
gestione totalmente pubblicistica del servizio pubblico, introducendo invece la
regola della concorrenza e
dellĠassenza di limitazioni alla libera circolazione di mercato.
In base ai principi fondamentali di
diritto e specificatamente allĠart. 15 delle disposizioni preliminari al codice
civile,[4]
si dovrebbe ritenere che lĠart. 2 c. 3 del D.lgs. n. 286/98 abbia abrogato
implicitamente la norma di cui allĠart 10 del Regolamento allegato alla
normativa del 1931 sul personale
autoferrotranviario. QuandĠanche si ritenesse che lĠart. 27 c. 3 del d.lgs. n.
286/98 [ÒRimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivitÓ] , ha fatto salva e mantenuto in
vita la norma del 1931 - con unĠinterpretazione che riterremmo errata, in
quanto la norma va interpretata in maniera sistematica, tenendo in
considerazione la sua collocazione allĠinterno dellĠarticolo (il 27 appunto)
che riguarda gli ingressi fuori dal sistema delle quote e dunque, andrebbe
riferita soltanto a queste categorie specifiche di cittadini migranti e non
alla condizione del cittadino migrante in generale - [5]
resta il fatto che lĠart. 2 c. 3 del TU si riferisce esplicitamente ad una norma pattizia internazionale, la
quale prevale su quella interna ad essa contrastante e ne comporta di
conseguenza la disapplicazione, tanto pi che si opera in un ambito, quello della
condizione giuridica dello straniero, sottoposto a riserva di legge rafforzata
(art. 10 c. 2 Cost: ÒLa condizione giuridica dello straniero regolata dalla
legge in conformit alle norme dei trattati internazionaliÉÓ). In tale senso va citata la sentenza di
Cassazione 19 luglio 2002 n. 10542 che ha condivisibilmente puntualizzato
che Òil giudice nazionale, ove
ravvisi un contrasto con la disciplina nazionale, tenuto a dare prevalenza
alla norma pattizia, che sia dotata di immediata precettivit rispetto al caso
concreto, anche ove ci comporti una disapplicazione della norma internaÓ
(nello stesso senso, si vada Cass. 11 giugno 2004, n. 11096). In altri termini,
la norma di fonte internazionale, in questo caso per di pi costituzionalizzata
in base allĠart. 10 c. 2 Cost., gode pur sempre di una capacit di resistenza
rispetto alla previsione interna, anche se sopravvenuta. Giudizio, questo, condiviso dalla Corte Costituzionale [
sent. 19 gennaio 1993, n. 10] che ritiene trattasi di norme derivanti da una
fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali insuscettibili
di abrogazione o di modificazione
da parte di disposizioni di legge ordinaria.[6]
b) viola il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 432/2005, poich non si ravvede una motivazione logica,
ragionevole e proporzionata nel stabilire una disparit di
trattamento tra cittadini e stranieri nelle opportunit di impiego nelle
imprese, anche quelle private, del settore del trasporto pubblico quando tale
settore oramai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla
concorrenza e dunque non pi riservato alle imprese pubbliche o a concessionari
incaricati dalla pubblica amministrazione. Ne deriva dunque un contrasto della
normativa risalente al 1931 non solo rispetto ai diritti costituzionali
fondamentali di eguaglianza (art. 3), e di accesso al lavoro (art. 1
e 4 Cost.), ma anche di libert dĠimpresa e di iniziativa economica di cui
allĠart. 41 (autonomia contrattuale).
Si
rammenta, infatti, che la Corte
Costituzionale con sentenza n. 432/2005 ha avuto gi modo di chiarire che ogni trattamento differenziato tra
italiani e stranieri che una norma
voglia introdurre ai fini dellĠammissione ad un beneficio deve
rispondere a criteri di ragionevolezza da valutarsi in relazione alle finalit
e funzioni della norma medesima e degli istituti cui essa si riferisce.[7]
Si evince da tale sentenza che tali principi di eguaglianza a ragionevolezza
assurgono al ruolo di criterio interpretativo valido innanzi ad ogni norma che
preveda una disparit di trattamento, anche in ambiti non necessariamente
correlati ai diritti fondamentali, divenendo ulteriore metro in base al quale
misurare lĠammissibilit o meno di provvedimenti od iniziative pubbliche.
c) viola la normativa nazionale
anti-discriminazione contenuta negli artt. 43 e 44 del D.lgs. n. 286/98 e
successive modificazioni (Testo Unico della disciplina dellĠimmigrazione).
Poich, infatti, la limitazione su basi di nazionalit contenuta nelle
norme sul rapporto di impiego del personale delle imprese del trasporto
pubblico in contrasto con
le sopracitate fonti normative internazionali, costituzionali ed interne, ponendosi cio in contrasto con il principio di parit di
trattamento imposto da norme a carattere prevalente, in quanto posteriori
ovvero di rango superiore, essa dunque illegittima e pone in essere una discriminazione vietata
dallĠart. 43 del TU sullĠimmigrazione (d.lgs. n. 286/98)[8]. Come tale, la limitazione potrebbe
essere fatta oggetto di una procedura giudiziaria di contrasto, quale lĠazione
giuridica contro la discriminazione ex art. 44 del TU (d.lgs. n. 286/98). Tale
azione pu essere esercitata dinanzi al giudice civile del lavoro, tanto dal
soggetto passivo della discriminazione (lĠeventuale cittadino extracomunitario
che si veda escluso dalla pre-selezione per mancanza del requisito di
cittadinanza), quanto direttamente dalla rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali pi rappresentative trattandosi di una discriminazione
collettiva posta in essere da un datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, il presente
servizio dellĠASGI sollecita le tre confederazioni sindacali dei trasporti
maggiormente rappresentative in Italia, in vista della prossima scadenza del
contratto nazionale collettivo di categoria, ad inserire nella piattaforma sindacale per il rinnovo del
contratto del personale autoferrotranviario, lĠabolizione della clausola di
nazionalit per lĠaccesso ai rapporti di impiego, con la conseguente
modifica dellĠart. 10 del Regolamento allegato al R. D. 8 gennaio 1931 n. 148,
utilizzando a tale fine le prerogative concesse dal procedimento di
delegificazione per effetto della legge 12.07.1988, n. 270 (G.U. 16.07.1988, n.
166), con la quale stato cio
introdotto il principio per cui le disposizioni contenute nel regolamento A al
regio decreto 1931, n. 148 possono essere derogate dalla contrattazione
nazionale di categoria.
Si ritiene che la
realizzazione di tale obiettivo consentirebbe di compiere un grosso passo in
avanti nellĠintegrazione sociale degli immigrati legalmente soggiornanti nel
nostro paese, cos come nellĠaffermazione dei principi delle pari opportunit e
dellĠuguaglianza di diritti che sono il patrimonio storico del movimento
sindacale.
Certi
dellĠattenzione che riserverete alla presente, colgo lĠoccasione per porgerVi i
nostri migliori saluti e le attestazioni di massima stima.
p. lĠA.S.G.I.
Il Presidente
Avv. Lorenzo Trucco
p. il Servizio di Supporto giuridico
contro le discriminazioni
Dott. Walter Citti
Trieste/Torino, 10 luglio 2007
[1] A seguito di delibere del
CdA della COTRAL s.p.a., societ per azioni a totale partecipazione pubblica,
n. 27 dd. 22.03.2007 e n. 49 dd. 10.05.2007, con le quali stata disposta
lĠassunzione di n. 350 persone con la qualifica di operatori di esercizio
(autisti) e a seguito di un accordo
sottoscritto tra la COTRAL medesima e la Regione Lazio in data 18 maggio
2007, con il quale stato disposto che dette assunzioni avvengano al termine
di una selezione pubblica da effettuarsi per il tramite dei centri provinciali
per lĠimpiego, in data 28 maggio 2007 i centri per lĠimpiego delle Province di
Roma, Frosinone, Latina, Rieti,
Viterbo hanno indetto appositi bandi/avvisi di preselezione pubblica per le
suddette posizioni lavorative, con lĠistruzione agli interessati di presentare
personalmente la domanda di ammissione, corredata dalla documentazione
richiesta, entro il giorno 12 giugno 2007 cio entro il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione.
Una parte di queste posizioni sono
riservate alle donne quale azione positiva per incentivare lĠoccupazione
femminile in settori ove normalmente trovano esclusione (L. 125/91). UnĠaltra
parte riservata ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nei Lavori
Socialmente Utili.
[2] Art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975, sottoscritta, ratificata e resa
esecutiva in Italia con Legge 10 aprile 1981, n. 158: ÒOgni Stato membro per il quale la Convenzione sia in vigore
si impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere
e a garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la
parit di opportunit e trattamento in materia di occupazione e di professione,
di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonch di libert
individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o
familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorioÓ
[3] Art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975: ÒOgni Stato membro pu: [É]c)
respingere lĠaccesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora
tale restrizione sia necessaria nellĠinteresse dello StatoÓ.
[4] Art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale: ÒLe leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o
per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedentiÉÓ
[5] In tale direzione, si esprime parte della dottrina: ÒLĠart. 27 detta
unicamente le condizioni particolari per lĠingresso dallĠestero di particolari
tipologie di lavoratori al di fuori delle ÒquoteÓ e, quindi, non sembra
suscettibile di alcuna influenza sullo status di straniero regolarmente
soggiornante, essendo peraltro ben noto che il principio di parit di
trattamento trova applicazione solo in tale frangenteÓ, cfr. Marco Paggi, Discriminazione
e accesso al pubblico impiego, in Diritto,
Immigrazione, Cittadinanza, n. 2/2004, pag. 86. In
senso contrario, P. Bonetti, Diritto degli stranieri, Cedam, Padova, p. 149 – ss., il quale tuttavia non manca di
osservare come la disposizione dellĠart. 27 comma 3 TU si riferirebbe
unicamente al rapporto di pubblico impiego, trovando in tale ambito la
limitazione su basi di nazionalit una copertura costituzionale per effetto
degli artt. 51 e 97 Cost.. Altrimenti,
la norma dellĠart. 27 c. 3 del TU sarebbe incostituzionale, in quanto
non faceva parte del testo della legge sullĠimmigrazione n. 40/1998, ma stata
introdotta in attuazione della delega legislativa cui si deve la compilazione
del TU. Se con il TU si fosse voluto introdurre anche le disposizioni eccedenti
lĠambito del pubblico impiego come quelle del R.D del 1931 ora in esame, il
legislatore avrebbe commesso una violazione dellĠart. 76 Cost. perch sarebbero stati violati i
criteri e i principi direttivi posti dallĠart. 47 comma 1 della legge n.
40/1998 per la delega legislativa alla redazione del testo unico. Tra tali
principi previsto lĠobbligo di includere nel testo unico soltanto le
disposizioni della legge n. 943/1986 compatibili con le disposizioni della
legge n. 40/98. In tale senso si rammenta che lĠart. 1 della legge n. 943/86
per la prima volta ha fatto esplicito riferimento alla parit di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani per i lavoratori
extracomunitari regolarmente residenti in Italia, in ossequio ai principi della
Convenzione OIL n. 143/1975.
[6] In questa direzione, anche Tribunale di
Pistoia, Ksemzovska c. INPS, caso
532/05, sentenza 23 marzo 2007;
Corte di Appello di Firenze, decreto 11333/2005 dd. 21.12.2005. Sul
tema, deve anche ricordarsi che la sentenza della Corte Costituzionale n. 454/98 ha ritenuto che parit ed
uguaglianza di trattamento previsti dallĠart. 2 del TU immigrazione trovano
immediata applicazione
nellĠordinamento, sicch la garanzia legislativa equipara
lĠextracomunitario al cittadino non solo con riferimento ai diritti
attinenti allo svolgimento del
rapporto di lavoro, ma anche con riguardo al diritto di aspettativa occupazionale.
La sentenza infatti riguardava il diniego opposto dal Ministero del Lavoro
allĠiscrizione dei cittadini extracomunitari invalidi civili alle liste del
collocamento obbligatorio.
[7] La pronuncia della Corte (Corte Costituzionale, sent. 28.11-2.12.2005,
n. 432) ha riguardato la legittimit costituzionale di una legge della Regione
Lombardia nella parte in cui non includeva le persone, di nazionalit straniera
e regolarmente residenti nella regione, totalmente invalide per cause civili,
fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui mezzi pubblici, diritto
di norma riconosciuto agli invalidi cittadini italiani.
[8] In base allĠArt. 43 c. 1 TU costituisce discriminazione Òogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
lĠascendenza o lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose e abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di parit, dei
diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblicaÓ.
Il legislatore ha
poi formulato, nel secondo comma della disposizione, una tipizzazione delle
condotte aventi sicuramente una valenza
discriminatoria.
Va detto che
lĠelencazione fatta nel 2Ħ comma non da considerarsi tassativa, e quindi
esaustiva, delle condotte sostanzialmente discriminatorie e produttive di
effetti pregiudizievoli, rispetto alle quali soccorre la definizione generale
del primo comma.
LĠarticolo prevede
infatti che compia Òin ogni casoÓ una
discriminazione:
a) Òil
pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessit che nellĠesercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino
ingiustamente;Ó
[É]
c) Òchiunque
illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire
lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante
in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;Ó