Servizio di Supporto Giuridico contro le discriminazione etnico-razziali e religiose

  Viale XX Settembre 16

  34125 Trieste

  Tel. Fax. 040 368463

  e-mail: walter.citti@asgi.it

  www.asgi.it

 

                            

Preg.mi         Sig. Fabrizio Solari

                Segretario generale FILT-CGIL

                R O M A

 

               Sig. Franco Nasso

               Segretario nazionale

               Dipartimento Sindacale Trasporto Persone

                     FILT – CGIL

                     R O M A

 

Preg. mo      Sig. Claudio Claudiani

                     Segretario  generale CISL-FIT

                     R O M A

 

Spett.           Segreteria nazionale Autoferrotranvieri

                     CISL-FIT

                     R O M A

 

Preg.mi       Sig. Giuseppe Baronia

                     Segretario generale UILTrasporti

                     R O M A

 

                    Sig. Santino Fortino

                    Segretario nazionale  Autoferrotranvieri UILTrasporti

                    R O M A

 

 

e. p. c. Spett. UNAR

                       Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali

                       Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunitˆ

                       Presidenza del Consiglio dei Ministri

                       R O M A

__________________________

 

 

OGGETTO: Normativa discriminatoria su basi di cittadinanza nellĠaccesso ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico locale.

 

 

 

 

                                         Egr. Signori,

     

 

La presente viene inviata dal Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dellĠA.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sullĠImmigrazione),  associazione che riunisce avvocati, docenti universitari  ed operatori legali impegnati sulle tematiche dellĠimmigrazione.

 Il Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dellĠASGI partecipa in qualitˆ di partner ad un progetto denominato LEADER (Lavoro e Occupazione senza Discriminazioni Razziali e Religiose) inserito nel programma europeo EQUAL II e che ha lĠobiettivo di definire strategie di contrasto e tutela dei cittadini immigrati dalle discriminazioni.

 

NellĠambito di tale progetto, abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, una segnalazione proveniente da alcuni cittadini stranieri che intendevano prendere parte alla selezione indetta nel Lazio per lĠassunzione di personale con funzioni di autisti presso lĠimpresa di trasporto pubblico locale COTRAL s.p.a., ma che a ci˜ sono stati impossibilitati per il requisito della cittadinanza italiana richiesto ai fini dellĠimpiego nelle imprese di trasporto pubblico locale.[1]

 

Come  noto le posizioni lavorative presso le imprese del trasporto pubblico locale   non costituiscono rapporti di pubblico  impiego. A seguito della privatizzazione imposta dal regime comunitario di libero mercato e concorrenza, le imprese di trasporto pubblico locale sono delle societˆ per azioni, sebbene controllate perlopi dalle amministrazioni pubbliche locali che ne detengono in tutto o in maggioranza il capitale sociale. Di conseguenza,   i rapporti di lavoro in dette imprese sono a tutti gli effetti di natura privatistica,  non assoggettati alle norme sullĠimpiego pubblico di cui al d.lgs. n.165/2001.  Ne deriva che lĠesclusione dei cittadini extracomunitari dallĠimpiego presso la le imprese del trasporto pubblico locale  non trova giustificazione nelle norme sullĠimpiego pubblico (art. 2 d.P.R. 487/94, art. 38 d.lgs. n. 165/2001), le quali secondo il discusso indirizzo di Cassazione (Cass. n. 24170 dd. 16.11.2006) troverebbero copertura costituzionale negli artt. 51 e 97 Cost.

 

LĠesclusione dei cittadini extracomunitari dallĠimpiego presso le societˆ di trasporto pubblico locale trova invece unico fondamento nellĠart. 10 del Regolamento allegato al R. D. 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto della legge 3.11.1952 n. 628, che prevede appunto il requisito della cittadinanza italiana per lĠammissione al servizio. Nonostante tali norme siano state sottoposte a processo di delegificazione per effetto della legge 12.07.1988, n. 270 (G.U. 16.07.1988, n. 166), con la quale   stato cio introdotto il principio per cui le disposizioni contenute nel regolamento A al regio decreto 1931, n. 148 possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, la clausola di cittadinanza  rimasta in vigore in tutti questi anni, non essendo stata mai intaccata dai contratti nazionali collettivi di categoria, lĠultimo dei quali viene in scadenza il prossimo dicembre 2007. 

 

Si ritiene che detta esclusione su basi di  nazionalitˆ dalla capacitˆ dei cittadini di paesi terzi di assumere servizio presso unĠimpresa affidataria di servizi per il trasporto pubblico locale sia illegittima e discriminatoria per le seguenti ragioni:

 

a) viola il principio di paritˆ di trattamento tra cittadini  extracomunitari e cittadini italiani per quanto concerne lĠambito lavorativo, incluse le condizioni per lĠassunzioni, di cui allĠart. 2 c. 3 del TU sullĠimmigrazione (D.lgs. n. 286/98) [La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dellĠOIL n. 143/1975 ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul suo territorio e alle loro famiglie paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritto rispetto ai lavoratori italiani]; norma che deriva dallĠart. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975[2], sottoscritta e ratificata dallĠItalia, la quale prevede allĠart. 14 come  eccezione a detto principio la clausola degli interessi nazionali. [3] Detta clausola, tuttavia, se potrebbe offrire forse   fondamento alle restrizioni operate nei rapporti di   pubblico impiego, ove secondo lĠindirizzo menzionato della Cassazione sussisterebbe una riserva di cittadinanza a fondamento costituzionale,  non potrebbe certo giustificare una limitazione su basi di nazionalitˆ con riferimento a contratti a tutti gli effetti di diritto privato, legati ad un settore, quello del trasporto pubblico locale, non pi soggetto al regime monopolistico pubblico, ma aperto alla  concorrenza e al libero mercato per effetto del recepimento della normativa comunitaria, e dunque, oggetto dellĠiniziativa economica anche, se non prevalentemente, di soggetti privati. In altri termini, se la restrizione nei rapporti di impiego basata sulla nazionalitˆ poteva soddisfare un interesse nazionale  in passato  quando i servizi di trasporto pubblico locale erano erogati in regime di monopolio da imprese pubbliche o da concessionari incaricati dallĠamministrazione, ora non appare suscettibile di realizzare detto interesse  nel momento in con lĠintervento del diritto comunitario si  superata lĠidea di una gestione totalmente pubblicistica del servizio pubblico, introducendo invece la regola della concorrenza e  dellĠassenza di limitazioni alla libera circolazione di mercato.

In base ai principi fondamentali di diritto e specificatamente allĠart. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile,[4] si dovrebbe ritenere che lĠart. 2 c. 3 del D.lgs. n. 286/98 abbia abrogato implicitamente la norma di cui allĠart 10 del Regolamento allegato alla normativa del  1931 sul personale autoferrotranviario. QuandĠanche si ritenesse che lĠart. 27 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 [ÒRimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivitˆÓ] , ha fatto salva e mantenuto in vita la norma del 1931 - con unĠinterpretazione che riterremmo errata, in quanto la norma va interpretata in maniera sistematica, tenendo in considerazione la sua collocazione allĠinterno dellĠarticolo (il 27 appunto) che riguarda gli ingressi fuori dal sistema delle quote e dunque, andrebbe riferita soltanto a queste categorie specifiche di cittadini migranti e non alla condizione del cittadino migrante in generale - [5] resta il fatto che lĠart. 2 c. 3 del TU si riferisce esplicitamente ad una   norma pattizia internazionale, la quale prevale su quella interna ad essa contrastante e ne comporta di conseguenza la disapplicazione, tanto pi che si opera in un ambito, quello della condizione giuridica dello straniero, sottoposto a riserva di legge rafforzata (art. 10 c. 2 Cost: ÒLa condizione giuridica dello straniero  regolata dalla legge in conformitˆ alle norme dei trattati internazionaliÉÓ).  In tale senso va citata la sentenza di Cassazione 19 luglio 2002 n. 10542 che ha condivisibilmente puntualizzato che  Òil giudice nazionale, ove ravvisi un contrasto con la disciplina nazionale,  tenuto a dare prevalenza alla norma pattizia, che sia dotata di immediata precettivitˆ rispetto al caso concreto, anche ove ci˜ comporti una disapplicazione della norma internaÓ (nello stesso senso, si vada Cass. 11 giugno 2004, n. 11096). In altri termini, la norma di fonte internazionale, in questo caso per di pi costituzionalizzata in base allĠart. 10 c. 2 Cost., gode pur sempre di una capacitˆ di resistenza rispetto alla previsione interna, anche se sopravvenuta. Giudizio, questo,  condiviso dalla Corte Costituzionale [ sent. 19 gennaio 1993, n. 10] che ritiene trattasi di norme derivanti da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali insuscettibili di  abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.[6]

 

b) viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 432/2005, poichŽ non si ravvede una motivazione  logica,   ragionevole e proporzionata nel stabilire una disparitˆ di trattamento tra cittadini e stranieri nelle opportunitˆ di impiego nelle imprese, anche quelle private, del settore del trasporto pubblico quando tale settore  oramai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non pi riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione. Ne deriva dunque un contrasto della normativa risalente al 1931 non solo rispetto ai diritti costituzionali fondamentali di eguaglianza (art. 3), e di accesso al lavoro  (art. 1 e  4 Cost.), ma anche di libertˆ dĠimpresa e di iniziativa economica di cui allĠart. 41 (autonomia contrattuale).

Si  rammenta, infatti, che  la Corte Costituzionale con sentenza n. 432/2005 ha avuto giˆ  modo di chiarire che ogni trattamento differenziato tra italiani e stranieri che una norma  voglia introdurre ai fini dellĠammissione ad un beneficio deve rispondere a criteri di ragionevolezza da valutarsi in relazione alle finalitˆ e funzioni della norma medesima e degli istituti cui essa si riferisce.[7] Si evince da tale sentenza che tali principi di eguaglianza a ragionevolezza assurgono al ruolo di criterio interpretativo valido innanzi ad ogni norma che preveda una disparitˆ di trattamento, anche in ambiti non necessariamente correlati ai diritti fondamentali, divenendo ulteriore metro in base al quale misurare lĠammissibilitˆ o meno di provvedimenti od iniziative pubbliche.

 

c) viola la normativa nazionale anti-discriminazione contenuta negli artt. 43 e 44 del D.lgs. n. 286/98 e successive modificazioni (Testo Unico della disciplina dellĠimmigrazione).

PoichŽ, infatti,  la limitazione  su basi di nazionalitˆ contenuta nelle norme sul rapporto di impiego del personale delle imprese del trasporto pubblico    in contrasto con le sopracitate fonti normative internazionali, costituzionali ed interne,   ponendosi cio in  contrasto con il principio di paritˆ di trattamento imposto da norme a carattere prevalente, in quanto posteriori ovvero di rango superiore, essa  dunque illegittima e pone in  essere una discriminazione vietata dallĠart. 43 del TU sullĠimmigrazione (d.lgs. n. 286/98)[8].  Come tale, la limitazione potrebbe essere fatta oggetto di una procedura giudiziaria di contrasto, quale lĠazione giuridica contro la discriminazione ex art. 44 del TU (d.lgs. n. 286/98). Tale azione pu˜ essere esercitata dinanzi al giudice civile del lavoro, tanto dal soggetto passivo della discriminazione (lĠeventuale cittadino extracomunitario che si veda escluso dalla pre-selezione per mancanza del requisito di cittadinanza), quanto direttamente dalla rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali pi rappresentative trattandosi di una discriminazione collettiva posta in essere da un datore di lavoro.

 

 

Alla luce di quanto sopra, il presente servizio dellĠASGI sollecita le tre confederazioni sindacali dei trasporti maggiormente rappresentative in Italia, in vista della prossima scadenza del contratto nazionale collettivo di categoria,  ad inserire nella piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto del personale autoferrotranviario, lĠabolizione della clausola di nazionalitˆ per lĠaccesso ai rapporti di impiego, con la conseguente modifica dellĠart. 10 del Regolamento allegato al R. D. 8 gennaio 1931 n. 148, utilizzando a tale fine le prerogative concesse dal procedimento di delegificazione per effetto della legge 12.07.1988, n. 270 (G.U. 16.07.1988, n. 166), con la quale   stato cio introdotto il principio per cui le disposizioni contenute nel regolamento A al regio decreto 1931, n. 148 possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria.

 

Si ritiene che la realizzazione di tale obiettivo consentirebbe di compiere un grosso passo in avanti nellĠintegrazione sociale degli immigrati legalmente soggiornanti nel nostro paese, cos“ come nellĠaffermazione dei principi delle pari opportunitˆ e dellĠuguaglianza di diritti che sono il patrimonio storico del movimento sindacale.

 

Certi dellĠattenzione che riserverete alla presente, colgo lĠoccasione per porgerVi i nostri migliori saluti e le attestazioni di massima stima.

 

 

p. lĠA.S.G.I.

Il Presidente

Avv. Lorenzo Trucco

 

 

p. il Servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni

Dott. Walter Citti

 

 

 

Trieste/Torino, 10 luglio 2007

 

 

 



[1] A seguito  di delibere  del CdA della COTRAL s.p.a., societˆ per azioni a totale partecipazione pubblica, n. 27 dd. 22.03.2007 e n. 49 dd. 10.05.2007, con le quali  stata disposta lĠassunzione di n. 350 persone con la qualifica di operatori di esercizio (autisti) e a seguito di un accordo  sottoscritto tra la COTRAL medesima e la Regione Lazio in data 18 maggio 2007, con il quale  stato disposto che dette assunzioni avvengano al termine di una selezione pubblica da effettuarsi per il tramite dei centri provinciali per lĠimpiego, in data 28 maggio 2007 i centri per lĠimpiego delle Province di Roma,  Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo hanno indetto appositi bandi/avvisi di preselezione pubblica per le suddette posizioni lavorative, con lĠistruzione agli interessati di presentare personalmente la domanda di ammissione, corredata dalla documentazione richiesta, entro il giorno 12 giugno 2007 cio entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Una parte di queste posizioni sono riservate alle donne quale azione positiva per incentivare lĠoccupazione femminile in settori ove normalmente trovano esclusione (L. 125/91). UnĠaltra parte  riservata ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nei Lavori Socialmente Utili.

 

[2] Art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975, sottoscritta, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 10 aprile 1981, n. 158:  ÒOgni Stato membro per il quale la Convenzione sia in vigore si impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e a garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la paritˆ di opportunitˆ e trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonchŽ di libertˆ individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorioÓ

 

[3] Art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975: ÒOgni Stato membro pu˜: [É]c) respingere lĠaccesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nellĠinteresse dello StatoÓ.

 

[4] Art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale: ÒLe leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilitˆ tra le nuove disposizioni e le precedentiÉÓ

 

[5] In tale direzione, si esprime parte della dottrina: ÒLĠart. 27 detta unicamente le condizioni particolari per lĠingresso dallĠestero di particolari tipologie di lavoratori al di fuori delle ÒquoteÓ e, quindi, non sembra suscettibile di alcuna influenza sullo status di straniero regolarmente soggiornante, essendo peraltro ben noto che il principio di paritˆ di trattamento trova applicazione solo in tale frangenteÓ, cfr. Marco Paggi, Discriminazione e accesso al pubblico impiego, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, n. 2/2004, pag. 86. In senso contrario, P. Bonetti, Diritto degli stranieri, Cedam, Padova, p. 149 – ss., il quale tuttavia non manca di osservare come la disposizione dellĠart. 27 comma 3 TU si riferirebbe unicamente al rapporto di pubblico impiego, trovando in tale ambito la limitazione su basi di nazionalitˆ una copertura costituzionale per effetto degli artt. 51 e 97 Cost.. Altrimenti,  la norma dellĠart. 27 c. 3 del TU sarebbe incostituzionale, in quanto non faceva parte del testo della legge sullĠimmigrazione n. 40/1998, ma  stata introdotta in attuazione della delega legislativa cui si deve la compilazione del TU. Se con il TU si fosse voluto introdurre anche le disposizioni eccedenti lĠambito del pubblico impiego come quelle del R.D del 1931 ora in esame, il legislatore avrebbe commesso una violazione dellĠart. 76 Cost.  perchŽ sarebbero stati violati i criteri e i principi direttivi posti dallĠart. 47 comma 1 della legge n. 40/1998 per la delega legislativa alla redazione del testo unico. Tra tali principi  previsto lĠobbligo di includere nel testo unico soltanto le disposizioni della legge n. 943/1986 compatibili con le disposizioni della legge n. 40/98. In tale senso si rammenta che lĠart. 1 della legge n. 943/86 per la prima volta ha fatto esplicito riferimento alla paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani per i lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia, in ossequio ai principi della Convenzione OIL n. 143/1975.

 

[6] In questa direzione, anche Tribunale di Pistoia, Ksemzovska c. INPS, caso 532/05, sentenza 23 marzo 2007;  Corte di Appello di Firenze, decreto 11333/2005 dd. 21.12.2005. Sul tema, deve anche ricordarsi che la sentenza della Corte Costituzionale  n. 454/98 ha ritenuto che paritˆ ed uguaglianza di trattamento previsti dallĠart. 2 del TU immigrazione trovano immediata applicazione  nellĠordinamento, sicchŽ la garanzia legislativa equipara lĠextracomunitario al cittadino non solo con riferimento ai diritti attinenti  allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche con riguardo al diritto di aspettativa occupazionale. La sentenza infatti riguardava il diniego opposto dal Ministero del Lavoro allĠiscrizione dei cittadini extracomunitari invalidi civili alle liste del collocamento obbligatorio.

 

[7] La pronuncia della Corte (Corte Costituzionale, sent. 28.11-2.12.2005, n. 432) ha riguardato la legittimitˆ costituzionale di una legge della Regione Lombardia nella parte in cui non includeva le persone, di nazionalitˆ straniera e regolarmente residenti nella regione, totalmente invalide per cause civili, fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui mezzi pubblici, diritto di norma riconosciuto agli invalidi cittadini italiani.

 

[8] In base allĠArt. 43 c. 1 TU costituisce discriminazione Òogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di paritˆ, dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblicaÓ.

Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma della disposizione, una tipizzazione delle condotte aventi sicuramente una valenza discriminatoria.

Va detto che lĠelencazione fatta nel 2Ħ comma non  da considerarsi tassativa, e quindi esaustiva, delle condotte sostanzialmente discriminatorie e produttive di effetti pregiudizievoli, rispetto alle quali soccorre la definizione generale del primo comma.

LĠarticolo prevede infatti che compia Òin ogni casoÓ una discriminazione:

 

a) Òil pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessitˆ che nellĠesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ, lo discriminino ingiustamente;Ó

[É]

c) Òchiunque illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ;Ó