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COMM. NAZ. DIRITTO ASILO

 

LEAD Technologies Inc. V1.01


N R. 879


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Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per Diritto di Asilo

UFFICIO II DI STAFF

Roma, 30 maggio 2007

Prot. N. 1467

ALLA QUESTURA DI TORINO

TORINO

                                                                                                                                                     ALL' A vv. MARlELLA CONSOLE

Via Assarotti, n.11

1022-TORINO


 


 OGGETTO:


Permesso di soggiorno per asilo - Variazione di stato civile.


 


Con la nota allegata, l'Avv. CONSOLE -che legge per conoscenza- ha evidenziato il casO di due cittadini extracomunitari, non legati tra di loro da vincoli familiari, ai quali  stato riconosciuto lo status di rifugiato e che, al momento dell'ingresso in Italia, hanno dichiarato, alla voce di stato civile, di essere coniugati, avendo contratto, nei Paesi d'origine, matrimonio tradizionale, non trascritto successivamente nei rispettivi registri nazionali dello stato civile, in base a quanto dichiarato dagli interessati.              

La Sig.ra M W, congolese, ed il Sig. H H, nigeriano, rifugiatisi in Italia e non avendo pi avuto notizie, da allora, sulla sorte dei rispettivi conviventi, si trovano a voler regolarizzare le loro attuali unioni di fatto, contraendo matrimonio civile, in base alla legge italiana. Tuttavia, essendo la dizione di "coniugato" riportata, altres“, nel permesso di soggiorno per asilo, rilasciato da codesto Ufficio, l'ufficiale di stato civile italiano non pu˜ procedere alla celebrazione del richiesto rito matrimoniale. senza una modifica del relativo titolo di soggiorno,

Premesso che, ai fini della concessione dello status di rifugiato, l'elemento dello stato civile non costituisce oggetto di valutazione da parte di questa Commissione, al di fuori dei casi previsti dalle legge, per quanto riguarda l'eventuale estensione dello status al coniuge ed alla prole, nel caso di specie si ritengono altres“ estendibili al rifugiato riconosciuto le prerogative sull'autocertificazione, previste dall'art. 2 della L. 15/68 e dellĠart. 1 del d.P.R. n. 403/98.


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COMM.. NAZ.. D IIRITTO  DI  ASI LO

 

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Ministero dell'Interno Commissione Nazionale per Diritto di Asilo UFFICIO II DI STAFF

 

Pertanto, sulla base dell'auto-dichiarazione prodotta dai rifugiati stranieri interessati, nulla osterebbe a rettificare nel senso richiesto il permesso d'asilo, tenuto conto che una dichiarazione risultata mendace, a seguito di successivi accertamenti da parte delle Amministrazioni competenti,  soggetta alle sanzioni previste dalle norme citate.

Tanto si rappresenta, ad ogni buon fine, con preghiera di voler riscontrare la presente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(M.GUAITOLI)