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COMM. NAZ. DIRITTO ASILO
N R. 879
P. 1/2
Ministero dell'Interno
Commissione
Nazionale per Diritto di
Asilo
UFFICIO II DI STAFF
Roma,
30 maggio 2007
Prot.
N. 1467
ALLA
QUESTURA DI TORINO
TORINO
ALL'
A vv.
MARlELLA
CONSOLE
Via
Assarotti, n.11
1022-TORINO
OGGETTO:
Permesso di
soggiorno per asilo - Variazione di stato civile.
Con la nota allegata,
l'Avv. CONSOLE -che legge per conoscenza- ha evidenziato il casO di due cittadini extracomunitari, non legati tra
di loro da vincoli familiari, ai quali stato
riconosciuto lo status
di
rifugiato e che, al momento dell'ingresso in Italia, hanno dichiarato, alla
voce di stato
civile, di
essere coniugati, avendo contratto, nei Paesi d'origine, matrimonio tradizionale,
non trascritto successivamente nei rispettivi registri nazionali dello stato
civile, in base a quanto dichiarato dagli interessati.
La Sig.ra M W,
congolese, ed il Sig. H H, nigeriano, rifugiatisi in Italia e non avendo pi
avuto notizie, da allora, sulla sorte dei rispettivi conviventi, si trovano a
voler regolarizzare le loro attuali unioni di fatto, contraendo matrimonio
civile, in base alla legge italiana. Tuttavia, essendo la dizione di "coniugato"
riportata,
altres, nel permesso di soggiorno per asilo, rilasciato da codesto Ufficio,
l'ufficiale di stato civile italiano non pu procedere alla celebrazione del
richiesto rito matrimoniale. senza una modifica del relativo
titolo di soggiorno,
Premesso che, ai fini
della concessione dello status di rifugiato, l'elemento dello stato
civile non costituisce oggetto di valutazione da parte di questa Commissione,
al di fuori dei casi previsti dalle legge, per quanto riguarda l'eventuale
estensione dello status al coniuge ed alla prole, nel caso di specie si
ritengono altres estendibili al rifugiato riconosciuto le prerogative
sull'autocertificazione, previste dall'art. 2 della L. 15/68 e dellĠart. 1 del
d.P.R. n. 403/98.
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COMM.. NAZ.. D IIRITTO
DI ASI LO
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Ministero dell'Interno Commissione Nazionale per Diritto di Asilo UFFICIO II DI STAFF
Pertanto, sulla base
dell'auto-dichiarazione prodotta dai rifugiati stranieri interessati, nulla
osterebbe a rettificare nel senso richiesto il permesso d'asilo, tenuto conto
che una dichiarazione risultata mendace, a seguito di successivi accertamenti
da parte delle Amministrazioni competenti, soggetta alle
sanzioni previste dalle norme citate.
Tanto si rappresenta, ad ogni buon fine, con
preghiera di voler riscontrare la presente.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(M.GUAITOLI)