REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 5424/2002, proposto dal sig. DIOUF CHEIKH, rappresentato e difeso dallĠavv. Marco GHILARDI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio del dott. Alfredo PLACIDI,

 

contro

 

la QUESTURA di PISTOIA, in persona del Questore p.t., non costituitasi in giudizio,

 

per la riforma

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I, n. 332 dellĠ8 febbraio 2006;

 

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

 

visti gli atti tutti di causa;

 

vista lĠordinanza della Sezione 11 luglio 2006, n. 3399;

 

relatore, alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, il Consigliere Paolo BUONVINO.

 

Nessuno  comparso per le parti;

 

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

 

F A T T O e D I R I T T O

 

1) - Con la sentenza in forma semplificata qui impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dallĠodierno appellante per l'annullamento del decreto n. 202.05 Reg. Str. - recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. G228986 - emesso in data 26 agosto 2005 dalla Questura di Pistoia e notificato in data 28 novembre 2005.

 

I primi giudici sono pervenuti al rigetto del ricorso avendo considerato:

 

che il ricorrente aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato autonomamente con riferimento:

 

a) - allĠinsufficienza del reddito per lĠanno 2004;

 

b) - ad una condanna irrevocabile ostativa del Tribunale di Pisa in data 25 novembre 2003 per i reati di cui agli artt. 648, 2Ħ comma, e 474 c.p.;

 

che lĠart. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, dispone che

Òla condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblicaÓ;

 

che la mancata instaurazione del contraddittorio non era da ritenersi rilevante in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato

(art. 21-octies l. n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. l5 del 2005);

 

che ai fini della valutazione sulla legittimitˆ del provvedimento, adottato il 26 agosto 2005, erano da ritenere irrilevanti fatti successivi, come la dedotta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (quale domestico del sig. Ndiaye Ibrahima) in data 25 ottobre 2005.

 

 

2) – Per lĠappellante la sentenza sarebbe erronea in quanto:

 

omettendo di comunicare lĠintenzione di revocare il permesso per i motivi di cui allĠart. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 lĠAmministrazione avrebbe violato il principio generale di cui allĠart. 7 della legge n. 241/1990 (non sussistendo nŽ particolari ragioni di celeritˆ del procedimento, nŽ il pericolo imminente che lo straniero si rendesse irreperibile); il procedimento in esame, invero, potrebbe ritenersi concluso solo con il rispetto di un iter procedurale corretto e con il rispetto pieno delle procedure;

 

per ci˜ che attiene al motivo relativo alla sussistenza di una condanna irrevocabile di cui agli articoli 648 e 474 c.p., la stessa non avrebbe potuto essere legittimamente invocata in quanto lĠatto impugnato  stato notificato il 29 novembre 2005 (nŽ lĠinteressato si sarebbe mai sottratto a tale notifica), allorchŽ lĠodierno appellante era stato regolarmente assunto quale lavoratore dipendente; sicchŽ non avrebbe potuto essere invocata una causa ostativa – la condanna penale ora detta - operante solo nei confronti dei lavoratori autonomi; la Questura avrebbe dovuto, quindi, tenere conto della documentazione prodotta, relativa al lavoro dipendente, rilasciando il relativo permesso di soggiorno, essendo necessario valutare la situazione in concreto relativa allĠeffettiva attivitˆ svolta al momento della consegna del titolo di soggiorno; inoltre, le autoritˆ amministrative si sarebbero rifiutate di accettare – nella pendenza della pratica di rinnovo sottesa al lavoro autonomo – la nuova domanda di permesso di soggiorno correlata al sopravvenuto rapporto di lavoro dipendente, laddove di tale nuovo rapporto non avrebbero potuto non tenere debito conto, ove solo si consideri che, nel valutare la sussistenza dei requisiti, lĠamministrazione dovrebbe fare riferimento non alla situazione in atto al momento della presentazione della domanda, ma a quella concretamente in atto al momento della pronuncia; in ogni caso, avrebbe dovuto essere valutato lĠinteresse pubblico allĠadozione dellĠimpugnato provvedimento.

 

Non si  costituita in giudizio lĠAmministrazione appellata.

 

Con ordinanza 11 luglio 2006, n. 3399, la Sezione ha respinto lĠistanza di sospensione dellĠefficacia della sentenza impugnata.

 

3) – LĠappello  infondato.

 

Quanto alla mancata comunicazione del preavviso del provvedimento negativo, i primi giudici hanno ritenuto che essa non fosse necessaria in quanto il provvedimento definitivo, di natura vincolata, non avrebbe potuto essere difforme da quello in concreto assunto dallĠautoritˆ di pubblica sicurezza; in particolare, il TAR ha ritenuto nella specie applicabile la deroga di cui allĠart. art. 21-octies l. n. 241 del 1990 introdotto dalla legge n. l5 del 2005;

su tale specifico punto della motivazione della sentenza appellata il deducente non formula alcuna puntuale censura, essendosi limitato, in effetti, con il presente appello, solo a ribadire la necessitˆ, sul piano procedimentale, di un preavviso siffatto; necessitˆ che i primi giudici hanno, invece, motivatamente escluso).

 

Donde lĠinammissibilitˆ della reiterata censura in quanto  inammissibile l'appello nella parte in cui si limita a riproporre le censure di cui al ricorso di primo grado senza muovere alcuna censura specifica alla sentenza gravata; infatti, l'appello deve essere specifico, dovendo contenere motivate censure avverso di essa

(cfr., tra le tante, Sezione VI, 28 agosto 2006, n. 5014; 22 agosto 2006, n. 4927; Sezione V, 28 giugno 2006, n. 4212; Sezione V, 17 luglio 2004, n. 5140; 12 novembre 2002, n. 2485).

 

 

4) - Quanto, poi, al fatto che, nel momento in cui allĠappellante  stato notificato il provvedimento impugnato, il medesimo sarebbe giˆ stato regolarmente assunto quale lavoratore dipendente, sicchŽ lĠamministrazione non avrebbe potuto adottare lĠatto impugnato essendo venuti meno i presupposti per denegare il permesso di soggiorno, spettando, invece, alla stessa P.A. di pronunciarsi tenendo conto della subentrata situazione lavorativa, osserva il Collegio:

 

che il provvedimento impugnato reca la data del 26 agosto 2005;

 

che la data di adozione ora detta fa fede fino a querela di falso;

 

che questa non  stata avanzata, nŽ  stato chiesto termine ai fini della sua proposizione;

 

che, nella data ora detta, lĠinteressato non prestava attivitˆ di lavoro dipendente;

 

che, quindi, non era in possesso, a seguito delle predette condanne penali, dei requisiti per conseguire il permesso di soggiorno quale lavoratore autonomo;

 

che al momento dellĠadozione dellĠatto impugnato non sussistevano, quindi, in capo allĠinteressato, neppure in linea di fatto, i requisiti necessari al conseguimento del titolo richiesto, nŽ per beneficiare dei fatti sopravvenuti (asserita assunzione, da parte di un suo connazionale, per espletamento di lavoro domestico);

 

che prima della data di notificazione del provvedimento in parola non risulta che lĠinteressato abbia avanzato formale istanza di rilascio di permesso di soggiorno correlata alla subentrata, autonoma situazione lavorativa (di lavoratore dipendente);

 

-che le affermazioni circa la non ricevibilitˆ della nuova istanza in pendenza della definizione della precedente domanda (che, comunque, era giˆ stata negativamente definita, anche se non ancora notificata) non solo non appaiono in alcuna misura documentate ma, ove pure lĠamministrazione avesse inteso denegare la possibilitˆ stessa di presentare una nuova domanda basata su differenti presupposti, lĠinteressato (o i suoi difensori, cui il medesimo fin dal 24 agosto 2005 aveva dato mandato per tutelarlo in ordine alla vicenda relativa al permesso di soggiorno, di cui  causa), avrebbero potuto – tra le altre possibilitˆ – quanto meno procedere alla notificazione della richiesta mediante apposita raccomandata postale;

 

che non risulta, allo stato degli atti, che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorni sia stata presentata neppure dopo la notificazione dellĠimpugnato diniego;

 

che non sussiste, infine, alcun onere, per lĠamministrazione, di operare apprezzamenti circa la sussistenza o meno dellĠinteresse pubblico in presenza di situazioni che, come nella specie, si risolvono necessariamente nellĠadozione di atti vincolati attesa la carenza, in capo allĠinteressato, di un requisito essenziale ai fini del conseguimento del titolo richiesto.

 

5) - Per tali motivi lĠappello in epigrafe appare infondato e, per lĠeffetto, deve essere respinto.

 

Nulla per le spese del grado non essendosi costituita in giudizio lĠamministrazione appellata.

 

P.Q.M.

 

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge lĠappello in epigrafe.

 

Nulla per le spese del grado.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2007 con lĠintervento dei sigg.ri:

CLAUDIO VARRONE – Presidente

PAOLO BUONVINO – Consigliere est.

LUCIANO BARRA CARACCIOLO– Consigliere

DOMENICO CAFINI - Consigliere

ROBERTO CHIEPPA – Consigliere

 

 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

PAOLO BUONVINO GLAUCO SIMONINI

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...11/05/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA