REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto da Zheng Zhenwei, rappresentato e difeso dallĠavv.to Domenico Bruno, ed elettivamente domiciliato presso lĠavv. Costantino Cocco, in Roma, p.zza Cavour n. 10;

 

contro

 

Questore di Pescara, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

 

per lĠannullamento

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo, Sezione di Pescara, n. 497/2002;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione appellata;

 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Alla pubblica udienza del 20-3-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

 

Udito l'Avv. dello Stato Cesaroni;

 

Visto lĠart. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dallĠart. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205;

 

Rilevato che con lĠimpugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da Zheng Zhenwei avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, adottato dal questore di Pescara il 26-6-2000;

 

Ritenuto che il ricorso in appello  privo di fondamento, in quanto la revoca del permesso di soggiorno  stata correttamente motivata dallĠamministrazione in considerazione della falsitˆ delle dichiarazioni rese dal cittadino extracomunitario circa la disponibilitˆ dellĠalloggio e della inesistenza della ditta, presso cui aveva dichiarato di lavorare;

 

Considerato che le ulteriori questioni inerenti lĠespulsione sono relative, come giˆ rilevato dal Tar, a fatti sopravvenuti, estranei allĠoggetto del giudizio e che la censura dellĠomessa comunicazione dellĠavvio del procedimento  inammissibile perchŽ proposta per la prima volta in sede di appello;

 

Ritenuto, quindi, che, lĠappello deve essere respinto;

 

Ritenuto, infine che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

 

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma, il 20-3-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

 

Claudio Varrone Presidente  

Paolo Buonvino Consigliere  

Luciano Barra Caracciolo Consigliere  

Domenico Cafini Consigliere  

Roberto Chieppa Consigliere Est.

 

 

Presidente  

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

ROBERTO CHIEPPA GLAUCO SIMONINI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...11/05/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

 

Il Direttore della Sezione

MARIA RTIA OLIVA