REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Zheng Zhenwei, rappresentato e difeso
dallĠavv.to Domenico Bruno, ed elettivamente domiciliato presso lĠavv.
Costantino Cocco, in Roma, p.zza Cavour n. 10;
contro
Questore
di Pescara, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
per
lĠannullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo, Sezione di
Pescara, n. 497/2002;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione appellata;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 20-3-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito
l'Avv. dello Stato Cesaroni;
Visto
lĠart. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito
dallĠart. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Rilevato
che con lĠimpugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da Zheng
Zhenwei avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, adottato
dal questore di Pescara il 26-6-2000;
Ritenuto
che il ricorso in appello privo di fondamento, in quanto la revoca del
permesso di soggiorno stata correttamente motivata dallĠamministrazione in
considerazione della falsit delle dichiarazioni rese dal cittadino
extracomunitario circa la disponibilit dellĠalloggio e della inesistenza della
ditta, presso cui aveva dichiarato di lavorare;
Considerato
che le ulteriori questioni inerenti lĠespulsione sono relative, come gi
rilevato dal Tar, a fatti sopravvenuti, estranei allĠoggetto del giudizio e che
la censura dellĠomessa comunicazione dellĠavvio del procedimento
inammissibile perch proposta per la prima volta in sede di appello;
Ritenuto,
quindi, che, lĠappello deve essere respinto;
Ritenuto,
infine che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso
in appello indicato in epigrafe.
Compensa
tra le parti le spese del giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos
deciso in Roma, il 20-3-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio
Varrone Presidente
Paolo
Buonvino Consigliere
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO
VARRONE
Consigliere
Segretario
ROBERTO
CHIEPPA GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...11/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RTIA OLIVA