Consiglio regionale del Lazio

Servizio Legislativo

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO UNIFICATO

delle proposte di legge  177/2006  ÒDisposizioni per la tutela dellĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio lazialeÓ e 203/2006 ÒInterventi per la promozione dei diritti e la piena uguaglianza dei cittadini migrantiÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Art. 1

(Finalitˆ)

 

            1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonchŽ tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dallĠOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio dĠEuropa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono allĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

 

            2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:

                       a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;

                       b) garantire lĠeffettivo godimento del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria;

                       c) garantire lĠaccesso ai pubblici servizi;

                       d) assicurare adeguati strumenti per agevolare lĠassistenza abitativa;

                       e) garantire lĠinserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo;

                       f) sostenere la formazione professionale nonchŽ lĠinserimento nel mondo del lavoro;

                       g) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione culturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identitˆ culturali, religiose e linguistiche;

                       h) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

                       i) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dellĠimmigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, sostenendo, in particolare, i progetti di cittadini immigrati per il loro rientro nei paesi d'origine;        

                       l) promuovere azioni di tutela per gruppi svantaggiati, esuli e soggetti socialmente discriminati e minoranze culturali prive di riconoscimento;

                       m) garantire, attraverso appositi strumenti di  informazione,  lĠeffettiva conoscenza e lĠefficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano.

 

            3. La Regione, nelle more dellĠadozione di unĠapposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altres“, la pi ampia partecipazione dei cittadini immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunitˆ locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Art. 2

(Destinatari)

 

            1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini immigrati, sono:

                       a) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;

                       b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;

                       c) i cittadini immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

 

            2. Gli interventi previsti dalla presente legge, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa statale, sono estesi:

                       a) ai nuclei familiari dei soggetti di cui al comma 1 nonchŽ ai minori non accompagnati;

                       b) ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, salvo che i medesimi non siano giˆ destinatari di benefici pi favorevoli.

 

 

  


 

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

            1. La Regione svolge attivitˆ di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini immigrati, nonchŽ di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.

 

            2. La Regione provvede in particolare a:

                       a) adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali;                      b) attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale;

                       c) valutare lĠefficacia e lĠefficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare lĠanalisi ed il monitoraggio del fenomeno dellĠimmigrazione, anche avvalendosi della consulta regionale per lĠimmigrazione;

                       d) predisporre, anche avvalendosi della consulta regionale per lĠimmigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;

                       e) promuovere lĠattivitˆ delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati e curare la tenuta del registro di cui allĠarticolo 24;

                       f) partecipare ai consigli territoriali per lĠimmigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri delegati designati dal Presidente della Regione su proposta dellĠassessore competente in materia di immigrazione.

 

            3. Al fine di programmare e coordinare gli interventi per lĠintegrazione dei cittadini immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori competenti in materia di politiche sociali, sanitˆ, formazione, scuola, lavoro, casa.


 

 

Art. 4

(Funzioni delle Province)

 

 

            1. Le Province, in materia di interventi  a favore dei cittadini immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

                       a) predispongono appositi piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra-distrettuale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui allĠarticolo 17, comma 2, lettera h);

                       b) partecipano alla definizione ed allĠattuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996;

                       c) elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo;

                       d) elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali canali, anche mediante la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti nella provincia;

                       e) definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore;                   f) promuovono lĠeffettiva partecipazione dei cittadini immigrati anche costituendo organismi di rappresentanza consultivi per coloro che non si trovino ancora nella condizione di poter esercitare il diritto di voto.

 


 

 

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

 

            1. I comuni, in materia dĠinterventi a favore dei cittadini immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

                       a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi inseriti nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui allĠarticolo 17, comma 2, lettera g);

                       b) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:

1)   attivitˆ di supporto e assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano;  

2)   assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione umanitaria;

3)   servizi di mediazione linguistico-culturale;

4)   attivitˆ di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

5)   sostegno e supporto nellĠambito delle procedure di regolarizzazione.

 

 


 

Art.  6

(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)

 

            1. La Regione promuove e sostiene:

                       a) iniziative di monitoraggio, informazione ed educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, diretta e indiretta, nonchŽ per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento;

                       b) iniziative per garantire che nellĠambito dei pubblici servizi, delle iniziative e degli interventi promossi dalla Regione, non siano consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identitˆ culturali e religiose, salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione statale vigente.

 

            2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 la Regione pu˜ avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, di enti e organismi che, comunque, si occupano di immigrati, nonchŽ dellĠattivitˆ degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.

 


 

 

Art.  7

(Protezione sociale e  rientro volontario nei paesi di origine)

 

            1. La Regione, anche nellĠambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonchŽ agli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati iscritti nel registro di cui allĠarticolo 24 per la realizzazione di:

                       a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;

                       b) azioni di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei paesi dĠorigine di cittadini immigrati presenti nel territorio regionale.

 


 

Art. 8

(Politiche ed interventi per il reinserimento)

 

            1. La Regione sostiene progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonchŽ interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati iscritti nel registro di cui allĠarticolo 26.

 

            2. La Regione, promuove la stipula di protocolli dĠintesa con il provveditorato regionale dellĠamministrazione penitenziaria al fine di programmare interventi diretti a rimuovere le condizioni che limitano lĠaccesso agli istituti previsti dallĠordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonchŽ ai permessi premio di cui allĠarticolo 30 ter della l. 354/1975.

 

            3. Gli enti locali, nellĠambito dei piani di zona di cui alla legge 328/2000, prevedono progetti specifici per i cittadini immigrati in esecuzione penale esterna .

 


 

 

 

 

 

Art. 9

(Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)

 

            1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la partecipazione alla vita pubblica:

                       a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva ad ogni livello;

                       b) tutela le libertˆ di espressione, di associazione e di riunione;

                       c) garantisce negli organismi di rappresentanza lĠequilibrio di genere;

                       d) promuove e sostiene attivitˆ e strumenti dĠinformazione.

 

            2. La Regione, per facilitare lĠaccesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:

a)     programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nellĠerogazione delle prestazioni;

b)    lĠimpiego di mediatori linguistici e culturali a supporto del personale di cui alla lettera a).

 

 


Art. 10

(Diritto allo studio,  allĠintegrazione scolastica e culturale dei minori e degli adulti)

 

            1. La Regione, nellĠambito delle proprie competenze in materia, assicura il diritto allo studio dei cittadini immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.

 

            2. Per le finalitˆ di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove iniziative nellĠambito del sistema scolastico che favoriscano:

                       a) lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

                       b) la conoscenza dellĠordinamento italiano e delle sue istituzioni;

                       c) lĠeducazione interculturale;

                       d) la conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini immigrati;

                       e) la conoscenza del fenomeno migratorio;

                       f) la partecipazione dei genitori dei minori alla vita scolastica;

                       g) la costruzione di reti di scuole che promuovano lĠintegrazione culturale e formativa;

                       h) la creazione e lĠampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari pubblici giˆ presenti sul territorio regionale.

 

            3. La Regione sostiene, altres“, dĠintesa con lĠufficio scolastico regionale,  interventi di formazione riguardanti lĠeducazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonchŽ per corsi di formazione di docenti per lĠinsegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

 

            4. La Regione promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonchŽ iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza in collaborazione con i competenti consolati.

 

 


 

 

Art. 11

(Formazione professionale, continua  ed universitaria)

 

            1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzione scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell'ambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:

                       a) iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione anche continua, a favore dei cittadini immigrati;

                       b) lĠistituzione di borse di studio per cittadini immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle universitˆ degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;

                       c) la stipula di accordi di cooperazione fra universitˆ con sede nel territorio della Regione e universitˆ di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini immigrati laureati nelle universitˆ aventi sede nel territorio della Regione;

                       d) programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle universitˆ degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;

                       e) interventi di formazione nei paesi di provenienza nellĠambito dei programmi di cui allĠarticolo 23 del testo unico di cui al d.lgs. 286/1998.

 

            2. La Regione favorisce tutte le attivitˆ di formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali.

 

            3. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalitˆ acquisiti nei Paesi di provenienza nonchŽ delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.

 

 

 


 

Art. 12

(Politiche abitative)

 

            1. La Regione favorisce lĠacquisizione della prima casa in proprietˆ e lĠaccesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini immigrati a paritˆ di condizioni con gli altri cittadini, in conformitˆ allĠarticolo  40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.

 

            2. Con accordo di programma, la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

 

            3. La Regione, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, promuove:

                       a) lĠattivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;

                       b) lĠutilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente ai tributi locali;

                       c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per lĠacquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso lĠistituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

 

 


 

Art. 13

(Politiche del lavoro)

 

            1. I cittadini immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunitˆ nellĠinserimento lavorativo e al sostegno ad attivitˆ autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

            2. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia:

                       a) favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

                       b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito, e iniziative di supporto alle attivitˆ imprenditoriali con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e di donne.

 

            3. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.

 

            4. Al fine di assicurare unĠordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione, dĠintesa con la Provincia interessata e  previa informazione dei servizi ispettivi del lavoro, delle sedi regionali o provinciali dellĠInps e dellĠInail, nonchŽ della locale questura e dello sportello unico per lĠimmigrazione, promuove convenzioni ai sensi dellĠarticolo 24, comma 5 del decreto legislativo 286/1998,  con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori finalizzate a:

                       a) osservare lĠandamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attivitˆ economica;

                       b) assicurare lĠincontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche  facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e lĠadempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;

                       c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;

                       d) favorire un effettivo controllo della regolaritˆ dei rapporti di lavoro in atto;

                       e) facilitare lĠaccesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso lĠinformazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonchŽ a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

 

            5. In conformitˆ ai principi di cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998,  riconosciuto ai cittadini immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per lĠaccesso al pubblico impiego banditi nellĠambito dellĠordinamento regionale che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

 

            6. La Regione, dĠintesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative relative al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per lĠemersione delle situazioni di sfruttamento lavorativo e fornire adeguata ed efficace tutela.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

(Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)

 

            1. In attuazione degli articoli 34, 35, e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce:

                       a) gli interventi riguardanti le attivitˆ sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nellĠambito del servizio sanitario regionale nonchŽ le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nellĠambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, in condizioni di paritˆ con gli altri cittadini, fatto salvo quanto stabilito dallĠarticolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001),  relativamente ai cittadini immigrati;

                       b) le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare attenzione a quella post-infortunistica nonchŽ gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno;

                       c) la tutela sociale della gravidanza e della maternitˆ nonchŽ la tutela della salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno, garantendo lĠaccessibilitˆ alle strutture sanitarie e la fruibilitˆ delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria.

 

            2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini immigrati e di attivitˆ di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dellĠappartenenza culturale.

 

            3. La Regione pu˜ concedere, altres“, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all'accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati.

 

            4. Ai sensi dellĠarticolo 36, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, lĠamministrazione regionale,  nellĠambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati allĠerogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocitˆ relativi allĠassistenza sanitaria

 

            5. La regione pu˜ contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.

 


 

Art. 15

(Mediazione culturale)

 

            1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente allĠattivitˆ di mediazione culturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22 marzo 2006, n. 128.

 

            2. NellĠambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale sono stabiliti i criteri e le modalitˆ per lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori culturali.   

            3. La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonchŽ corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici.

 

            4. La Regione, altres“, in collaborazione con gli enti locali, anche attraverso apposite convenzioni, favorisce interventi per lĠattivazione di servizi di mediazione culturale.

           


 

Art. 16

(Tutela dei minori)

 

            1. La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.

 

            2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonchŽ agli organismi iscritti nel registro regionale di cui allĠarticolo 26 per interventi mirati allĠaccoglienza, alla protezione e allĠinserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale.

 

            3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore etˆ al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.

 

 


 

 

Art. 17

(Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

 

            1. La Regione, nellĠambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto d'asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonch degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dellĠarticolo 18 del d.lgs. 286/1998.   

 

            2. La Regione sostiene, altres“, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.

 


 

Art. 18

(Centri di permanenza temporanea e assistenza e centri di identificazione)

 

            1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione con le locali prefetture, svolge costante attivitˆ di osservazione e monitoraggio sul funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza e sui centri di identificazione per richiedenti asilo, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, pi in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini immigrati trattenuti, anche attraverso lĠattivazione del difensore civico per la tutela dei diritti dei cittadini immigrati.

 

            2. NellĠambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture, favorisce e promuove lĠaccesso nei centri di permanenza temporanea e assistenza e nei centri di identificazione presenti sul territorio regionale di rappresentanti dellĠassemblea dei cittadini immigrati e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore. 

 


 

Art. 19

(Programma triennale degli interventi)  

 

            1. Al fine di attuare le politiche regionali di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui allĠarticolo 21 e acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per lĠintegrazione dei cittadini immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.

 

            2. Il programma triennale individua in particolare:

                       a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;

                       b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;

                       c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;

                       d) i criteri e le modalitˆ per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui allĠarticolo 26, con prioritˆ per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;

                       e) i criteri e le modalitˆ per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio;

                       f) i criteri e le modalitˆ per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;

                       g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996;

                       h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovra-distrettuale;

                       i) i criteri e le modalitˆ per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonchŽ per lĠeventuale revoca dei finanziamenti.

 

            3. Il programma triennale  articolato in piani annuali i quali sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui allĠarticolo 21, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per lĠattuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.

 

 

            4. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensitˆ in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravitˆ in Paesi non appartenenti all'Unione europea, la Giunta regionale pu˜, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dellĠarticolo 20 del d.lgs. 286/1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

(Clausola valutativa)

 

            1. La Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi della consulta e del comitato di cui agli articoli 19 e 21, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:

                       a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dellĠanalisi costi-benefici;

                       b) le attivitˆ svolte dalla Consulta e dallĠOsservatorio di cui agli articoli 21 e 25 nonchŽ lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini immigrati;

                       c) il livello di accesso dei cittadini immigrati ai servizi pubblici;

                       d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identitˆ culturali presenti nel territorio regionale.


 

 

 

Art. 21

(Consulta regionale)

 

            1. In attuazione dellĠarticolo 75 dello Statuto,  istituita, presso lĠassessorato competente in materia di immigrazione, la consulta regionale per lĠimmigrazione di seguito denominata Consulta.

 

            2. La Consulta  composta:

                       a) da quattordici cittadini immigrati designati dallĠassemblea regionale dei cittadini immigrati di cui allĠarticolo 23;

                       b) da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini immigranti, scelti tra cittadini immigrati;

                       c) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro nei diversi settori economici interessati alla presenza di lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                       d) da cinque rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative  a livello nazionale nella presenza di mano dĠopera straniera;

                       e) da un rappresentante dei comuni designato dallĠANCI;

                       f) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, di cui due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e uno dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

                       g) da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;

                       h) da due componenti dellĠOsservatorio regionale contro le discriminazioni e il razzismo;

                       i) dai componenti dellĠufficio di presidenza dellĠassemblea dei cittadini immigrati di cui allĠarticolo 23.

 

            3.  Il Presidente della Consulta  eletto tra i cittadini immigrati.  Pu˜ far intervenire alle sedute, a titolo volontario e senza diritto di voto, uno o pi esperti del settore.

 

            4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

                       a) rappresenta le istanze dei cittadini immigrati residenti nel territorio laziale;

                       b) formula proposte in ordine allĠadeguamento delle politiche regionali alla realtˆ dellĠimmigrazione nel Lazio;

                       c) esprime una valutazione preventiva in ordine programma triennale e ai relativi aggiornamenti annuali;

                       d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sulla presenza e sulla condizione dei cittadini immigrati nel territorio laziale nonchŽ una relazione annuale in ordine allĠattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;                             e) partecipa ai lavori della conferenza regionale di cui allĠarticolo 2;

                       f) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

 

 

 

 

 

Art. 22

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

 

            1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di immigrati,  costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino allĠinsediamento del nuovo Consiglio regionale ed  rinnovata entro novanta giorni dallĠinsediamento stesso.

 

            2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, trascorso il quale la Consulta  costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

 

            3. La Consulta disciplina le modalitˆ del proprio funzionamento con apposito regolamento il quale pu˜ prevedere, altres“, forme di coordinamento tra la Consulta stessa e gli organismi provinciali di cui allĠarticolo 4, comma 1, lettera f). Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di immigrazione.

 

            4. La partecipazione alle sedute della Consulta  gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui si svolgono le sedute stesse.

 


 

 

 

Art. 23

(Assemblea regionale dei cittadini immigrati)

 

            1. La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione istituisce lĠassemblea regionale permanente dei cittadini migranti, di seguito denominata assemblea.

 

            2. Alle sedute dellĠassemblea possono partecipare tutti i cittadini non comunitari presenti sul territorio regionale.

 

            3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la prima seduta dellĠassemblea disciplinata da un regolamento provvisorio adottato con deliberazione dellĠUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.

           

            4. LĠassemblea, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti il presidente dellĠassemblea e due vice presidenti che insieme costituiscono lĠufficio di presidenza ed approva il proprio regolamento interno.

           

            5. I componenti dellĠufficio di presidenza dellĠassemblea sono membri della consulta regionale di cui allĠarticolo 19.

           

            6. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dellĠassemblea.

 

            7. La Regione favorisce e promuove le iniziative dei comuni e delle province volte alla istituzione di assemblee comunali e provinciali permanenti di cittadini immigrati.

 

           


 

 

 

Art. 24

(Conferenza regionale sullĠimmigrazione)

 

            1. La Regione, al fine di rendere effettivi il principio di partecipazione nonchŽ il confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore organizza con cadenza biennale la conferenza regionale sullĠimmigrazione, propedeutica alla predisposizione del programma triennale di cui allĠarticolo 19.

 

            2. Le modalitˆ operative per lĠorganizzazione e lo svolgimento della conferenza di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale sentita la Consulta.

 


 

 

Art. 25

(Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione)

 

            1. Le Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui allĠarticolo 44, comma 12, del d. lgs. 286/1998, istituisce presso lĠassessorato competente in materia di politiche sociali, lĠosservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, quale organismo di garanzia  con compiti di monitoraggio e di informazione  nei confronti di cittadini immigrati vittime di discriminazioni.

 

            2. La Regione, attraverso lĠosservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillaritˆ di diffusione e la condizione di prossimitˆ alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo lĠattivitˆ dei nodi territoriali.

 

            3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalitˆ di funzionamento dellĠosservatorio nonchŽ i criteri per la nomina dei componenti.

 


Art. 26

(Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini  immigrati)

 

            1. La Regione riconosce e sostiene lĠattivitˆ delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati per il perseguimento di finalitˆ di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunitˆ di immigrati.

 

            2. Per le finalitˆ di cui al comma 1,  istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati, di seguito denominato registro, che pu˜ essere funzionalmente articolato in sezioni.

 

            3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente in materia di politiche sociali, determina i requisiti e le modalitˆ per lĠiscrizione al registro di cui al comma 2.

 

            4. LĠiscrizione al registro  requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

 

            5. La struttura regionale competente procede, con periodicitˆ annuale, alla revisione ed allĠaggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui  subordinata lĠiscrizione e dispone, sentita la Consulta, lĠeventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.