Consiglio
regionale del Lazio
Servizio
Legislativo
TESTO UNIFICATO
delle proposte di legge 177/2006 ÒDisposizioni
per la tutela dellĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei
cittadini stranieri immigrati nel territorio lazialeÓ e 203/2006 ÒInterventi per la
promozione dei diritti e la piena uguaglianza dei cittadini migrantiÓ
Art. 1
(Finalit)
1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonch tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dallĠOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio dĠEuropa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono allĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.
2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:
a)
rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;
b) garantire lĠeffettivo godimento del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria;
c) garantire lĠaccesso ai pubblici servizi;
d) assicurare adeguati strumenti per agevolare lĠassistenza abitativa;
e) garantire lĠinserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo;
f)
sostenere la formazione professionale nonch lĠinserimento nel mondo del
lavoro;
g)
favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione culturale, il
reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identit culturali,
religiose e linguistiche;
h) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
i) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dellĠimmigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, sostenendo, in particolare, i progetti di cittadini immigrati per il loro rientro nei paesi d'origine;
l) promuovere azioni di tutela per gruppi
svantaggiati, esuli e soggetti socialmente discriminati e minoranze culturali
prive di riconoscimento;
m) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, lĠeffettiva conoscenza e lĠefficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano.
3.
La Regione, nelle more dellĠadozione di unĠapposita disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo favorisce, altres, la pi ampia partecipazione dei
cittadini immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle
comunit locali.
Art. 2
1.
I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito
definiti cittadini immigrati, sono:
a)
i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi,
i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della
normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;
c)
i cittadini immigrati in attesa della conclusione del procedimento di
regolarizzazione.
2.
Gli interventi previsti dalla presente legge, compatibilmente con quanto
previsto dalla normativa statale, sono estesi:
a) ai nuclei familiari dei soggetti di cui al comma 1 nonch ai minori non accompagnati;
b)
ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, salvo
che i medesimi non siano gi destinatari di benefici pi favorevoli.
Art. 3
1.
La Regione svolge attivit di programmazione, regolazione e attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini immigrati,
nonch di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in
generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.
2.
La Regione provvede in particolare a:
a)
adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti
annuali; b)
attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse
regionale individuati nel programma triennale;
c) valutare lĠefficacia e lĠefficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare lĠanalisi ed il monitoraggio del fenomeno dellĠimmigrazione, anche avvalendosi della consulta regionale per lĠimmigrazione;
d)
predisporre, anche avvalendosi della consulta regionale per lĠimmigrazione, il
rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini immigrati nel
territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;
e)
promuovere lĠattivit delle associazioni, degli enti e degli organismi che
operano a favore dei cittadini immigrati e curare la tenuta del registro di cui
allĠarticolo 24;
f) partecipare ai consigli territoriali per lĠimmigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri delegati designati dal Presidente della Regione su proposta dellĠassessore competente in materia di immigrazione.
3.
Al fine di programmare e coordinare gli interventi per lĠintegrazione dei
cittadini immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione,
un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori competenti in materia di politiche sociali,
sanit, formazione, scuola, lavoro, casa.
Art. 4
(Funzioni
delle Province)
1.
Le Province, in materia di interventi
a favore dei cittadini immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a)
predispongono appositi piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a
valenza sovra-distrettuale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui
allĠarticolo 17, comma 2, lettera h);
b) partecipano alla definizione ed allĠattuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996;
c)
elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione
professionale ed inserimento lavorativo;
d)
elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per
coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali canali, anche mediante
la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate
presenti nella provincia;
e)
definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del
settore; f)
promuovono lĠeffettiva partecipazione dei cittadini immigrati anche costituendo
organismi di rappresentanza consultivi per coloro che non si trovino ancora
nella condizione di poter esercitare il diritto di voto.
Art. 5
(Funzioni
dei comuni)
1.
I comuni, in materia dĠinterventi a favore dei cittadini immigrati, svolgono,
in forma singola o associata, le seguenti funzioni:
a)
programmano e realizzano i servizi e gli interventi inseriti nei piani di zona
di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996, in coerenza con gli indirizzi ed i
criteri di cui allĠarticolo 17, comma 2, lettera g);
b) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:
1) attivit di supporto e assistenza al fine di un efficace e corretto
utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano;
2) assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di
protezione umanitaria;
3) servizi di mediazione linguistico-culturale;
4) attivit di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
5) sostegno e supporto nellĠambito delle procedure di regolarizzazione.
Art. 6
(Politiche contro la discriminazione e il
razzismo)
1.
La Regione promuove e sostiene:
a)
iniziative di monitoraggio, informazione ed educazione, assistenza e tutela
legale per le vittime di ogni forma di discriminazione per motivi razziali,
etnici o religiosi, diretta e indiretta, nonch per le vittime di situazioni di
violenza o di grave sfruttamento;
b)
iniziative per garantire che nellĠambito dei pubblici servizi, delle iniziative
e degli interventi promossi dalla Regione, non siano consentite limitazioni
all'espressione delle specifiche identit culturali e religiose, salvo quanto
espressamente previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 la Regione pu avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, di enti e organismi che, comunque, si occupano di immigrati, nonch dellĠattivit degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.
Art. 7
(Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di origine)
1.
La Regione, anche nellĠambito di programmi nazionali, comunitari o
internazionali, concede incentivi agli enti locali nonch agli organismi che
operano a favore dei cittadini immigrati iscritti nel registro di cui
allĠarticolo 24 per la realizzazione di:
a)
azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare
riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave
sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
b)
azioni di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei paesi dĠorigine
di cittadini immigrati presenti nel territorio regionale.
Art. 8
(Politiche ed interventi per il
reinserimento)
1.
La Regione sostiene progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli
istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena
detentiva nonch interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti
locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati iscritti nel
registro di cui allĠarticolo 26.
2.
La Regione, promuove la stipula di protocolli dĠintesa con il provveditorato
regionale dellĠamministrazione penitenziaria al fine di programmare interventi
diretti a rimuovere le condizioni che limitano lĠaccesso agli istituti previsti
dallĠordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonch
ai permessi premio di cui allĠarticolo 30 ter della l. 354/1975.
3. Gli enti locali, nellĠambito dei piani di zona di cui alla legge 328/2000, prevedono progetti specifici per i cittadini immigrati in esecuzione penale esterna .
Art. 9
(Partecipazione alla vita pubblica e
accesso ai servizi pubblici)
1.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la
partecipazione alla vita pubblica:
a)
riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva ad ogni livello;
b)
tutela le libert di espressione, di associazione e di riunione;
c) garantisce negli organismi di rappresentanza lĠequilibrio di genere;
d)
promuove e sostiene attivit e strumenti dĠinformazione.
2.
La Regione, per facilitare lĠaccesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini
immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei
servizi stessi, promuove e sostiene:
a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato
nellĠerogazione delle prestazioni;
b) lĠimpiego di mediatori linguistici e culturali a supporto del personale
di cui alla lettera a).
(Diritto allo studio, allĠintegrazione scolastica e culturale
dei minori e degli adulti)
1.
La Regione, nellĠambito delle proprie competenze in materia, assicura il
diritto allo studio dei cittadini immigrati e la loro integrazione nel sistema
educativo e scolastico.
2.
Per le finalit di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le
competenti amministrazioni statali e locali, promuove iniziative nellĠambito
del sistema scolastico che favoriscano:
a)
lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed
adulti;
b)
la conoscenza dellĠordinamento italiano e delle sue istituzioni;
c)
lĠeducazione interculturale;
d)
la conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini immigrati;
e) la conoscenza del fenomeno migratorio;
f)
la partecipazione dei genitori dei minori alla vita scolastica;
g)
la costruzione di reti di scuole che promuovano lĠintegrazione culturale e formativa;
h) la creazione e lĠampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari pubblici gi presenti sul territorio regionale.
3. La Regione sostiene, altres, dĠintesa con lĠufficio scolastico regionale, interventi di formazione riguardanti lĠeducazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonch per corsi di formazione di docenti per lĠinsegnamento della lingua italiana come seconda lingua.
4.
La Regione promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire lĠapprendimento
ed il perfezionamento della lingua italiana, nonch iniziative volte a favorire
il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi degli
studi sostenuti nei Paesi di provenienza in collaborazione con i competenti
consolati.
(Formazione professionale, continua ed universitaria)
1.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzione scolastiche
ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell'ambito degli
interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:
a)
iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione anche continua, a
favore dei cittadini immigrati;
b)
lĠistituzione di borse di studio per cittadini immigrati iscritti a corsi di
laurea e a corsi post lauream nelle universit degli studi e negli istituti di
ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
c)
la stipula di accordi di cooperazione fra universit con sede nel territorio
della Regione e universit di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche
al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei
cittadini immigrati laureati nelle universit
aventi sede nel territorio della Regione;
d)
programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei
tecnici stranieri operanti nelle universit degli studi e negli istituti di
ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
e)
interventi di formazione nei paesi di provenienza nellĠambito dei programmi di
cui allĠarticolo 23 del testo unico di cui al d.lgs. 286/1998.
2.
La Regione favorisce tutte le attivit di formazione mirata alla conoscenza della
legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza
sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali,
assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori,
dei datori di lavoro ed enti bilaterali.
3.
La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed
al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della
normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la valorizzazione
dei titoli e delle professionalit acquisiti nei Paesi di provenienza nonch
delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.
1.
La Regione favorisce lĠacquisizione della prima casa in propriet e lĠaccesso
alle locazioni a uso abitativo per i cittadini immigrati a parit di condizioni
con gli altri cittadini, in conformit allĠarticolo 40 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche.
2.
Con accordo di programma, la Regione, le Province e i Comuni disciplinano la
realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze
abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.
3.
La Regione, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, promuove:
a)
lĠattivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
b)
lĠutilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile,
anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali
relativamente ai tributi locali;
c)
la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per
lĠacquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso
lĠistituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
Art. 13
(Politiche
del lavoro)
1. I cittadini immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit nellĠinserimento lavorativo e al sostegno ad attivit autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
2.
La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze e degli
interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in
materia:
a)
favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini immigrati anche mediante la
qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli
operatori;
b)
sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso
al credito, e iniziative di supporto alle attivit imprenditoriali con
particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e di donne.
3.
La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee
condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
4.
Al fine di assicurare unĠordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo
stagionale, la Regione, dĠintesa con la Provincia interessata e previa informazione dei servizi
ispettivi del lavoro, delle sedi regionali o provinciali dellĠInps e
dellĠInail, nonch della locale questura e dello sportello unico per
lĠimmigrazione, promuove convenzioni ai sensi dellĠarticolo 24, comma 5 del
decreto legislativo 286/1998, con
le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori finalizzate a:
a)
osservare lĠandamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno
di manodopera stagionale per aree e settori di attivit economica;
b)
assicurare lĠincontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro e lĠadempimento degli oneri
contributivi, previdenziali e assistenziali;
c)
favorire il reperimento degli alloggi necessari a ospitare i lavoratori
stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona, singoli o
collettivi;
d)
favorire un effettivo controllo della regolarit dei rapporti di lavoro in
atto;
e)
facilitare lĠaccesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso lĠinformazione
sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad
altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonch a tutte le
prestazioni concernenti i diritti sociali.
5.
In conformit ai principi di cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 286/1998, riconosciuto ai cittadini immigrati legalmente
soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per lĠaccesso al pubblico
impiego banditi nellĠambito dellĠordinamento regionale che per esplicita
previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.
6.
La Regione, dĠintesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative relative
al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per lĠemersione
delle situazioni di sfruttamento lavorativo e fornire adeguata ed efficace
tutela.
(Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)
1.
In attuazione degli articoli 34, 35, e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando
le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione
garantisce:
a)
gli interventi riguardanti le attivit sanitarie previste dai livelli
essenziali di assistenza nellĠambito del servizio sanitario regionale nonch le
provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste
dalla normativa vigente nellĠambito del sistema integrato regionale di
interventi e servizi sociali, in condizioni di parit con gli altri cittadini,
fatto salvo quanto stabilito dallĠarticolo 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), relativamente ai cittadini immigrati;
b)
le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o
comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio, gli
interventi di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare
attenzione a quella post-infortunistica nonch gli interventi di prevenzione e
riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio anche in ambito
detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno;
c)
la tutela sociale della gravidanza e della maternit nonch la tutela della
salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di
soggiorno, garantendo lĠaccessibilit alle strutture sanitarie e la fruibilit
delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione
ed educazione sanitaria.
2.
La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e
gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di
interventi informativi destinati ai cittadini immigrati e di attivit di mediazione
interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi
conoscitivi idonei a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari
e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dellĠappartenenza culturale.
3. La Regione pu concedere, altres, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all'accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati.
4. Ai sensi dellĠarticolo 36, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, lĠamministrazione regionale, nellĠambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati allĠerogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocit relativi allĠassistenza sanitaria
5. La regione pu contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.
Art. 15
(Mediazione
culturale)
1.
La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente allĠattivit di
mediazione culturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22
marzo 2006, n. 128.
2.
NellĠambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale
sono stabiliti i criteri e le modalit per lo svolgimento dei corsi di
formazione per mediatori culturali.
3.
La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonch corsi periodici di
formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori
regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del
servizio scolastico e degli enti pubblici.
4.
La Regione, altres, in collaborazione con gli enti locali, anche attraverso
apposite convenzioni, favorisce interventi per lĠattivazione di servizi di
mediazione culturale.
1.
La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale
pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed
agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa
regionale.
2.
La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonch agli
organismi iscritti nel registro regionale di cui allĠarticolo 26 per interventi
mirati allĠaccoglienza, alla protezione e allĠinserimento sociale dei minori immigrati
non accompagnati presenti sul territorio regionale.
3.
Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento
della maggiore et al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di
integrazione.
(Interventi di protezione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati)
1. La Regione, nellĠambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto d'asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonch degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dellĠarticolo 18 del d.lgs. 286/1998.
2. La Regione sostiene, altres, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
Art. 18
(Centri
di permanenza temporanea e assistenza e centri di identificazione)
1.
La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in
collaborazione con le locali prefetture, svolge costante attivit di
osservazione e monitoraggio sul funzionamento dei centri di permanenza
temporanea e assistenza e sui centri di identificazione per richiedenti asilo,
con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e
internazionali e, pi in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali
dei cittadini immigrati trattenuti, anche attraverso lĠattivazione del
difensore civico per la tutela dei diritti dei cittadini immigrati.
2. NellĠambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture, favorisce e promuove lĠaccesso nei centri di permanenza temporanea e assistenza e nei centri di identificazione presenti sul territorio regionale di rappresentanti dellĠassemblea dei cittadini immigrati e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore.
Art. 19
(Programma triennale degli interventi)
1.
Al fine di attuare le politiche regionali di cui alla presente legge, la Giunta
regionale, sentita la Consulta di cui allĠarticolo 21 e acquisito il parere della
competente commissione consiliare permanente, adotta, in coerenza con gli
obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano
socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per
lĠintegrazione dei cittadini immigrati, di seguito denominato programma
triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi
e delle strategie degli enti locali.
2.
Il programma triennale individua in particolare:
a)
le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
b)
la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
c)
la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
d)
i criteri e le modalit per la concessione dei contributi a favore delle
associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di
cui allĠarticolo 26, con priorit per le associazioni composte in misura prevalente
da immigrati;
e)
i criteri e le modalit per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto
anche delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio;
f)
i criteri e le modalit per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo
nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;
g)
gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli
interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r.
38/1996;
h)
gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali
riguardanti interventi e servizi a valenza sovra-distrettuale;
i)
i criteri e le modalit per la verifica dello stato di attuazione degli
interventi nonch per lĠeventuale revoca dei finanziamenti.
3.
Il programma triennale articolato in piani annuali i quali sono aggiornati
annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui
allĠarticolo 21, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di
previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo
per lĠattuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del
fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.
4.
Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensit in occasione
di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di
particolare gravit in Paesi non appartenenti all'Unione europea, la Giunta
regionale pu, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di
interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima
accoglienza di cittadini immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un
trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dellĠarticolo 20 del d.lgs. 286/1998.
Art. 20
1.
La Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi della consulta e del comitato
di cui agli articoli 19 e 21, presenta una relazione al Consiglio regionale
sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in
particolare:
a)
i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dellĠanalisi
costi-benefici;
b)
le attivit svolte dalla Consulta e dallĠOsservatorio di cui agli articoli 21 e
25 nonch lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di
cittadini immigrati;
c) il livello di accesso dei cittadini immigrati ai servizi pubblici;
d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identit culturali presenti nel territorio regionale.
Art. 21
(Consulta
regionale)
1.
In attuazione dellĠarticolo 75 dello Statuto, istituita, presso lĠassessorato
competente in materia di immigrazione, la consulta regionale per lĠimmigrazione
di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta composta:
a) da quattordici cittadini immigrati designati dallĠassemblea regionale dei cittadini immigrati di cui allĠarticolo 23;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini immigranti, scelti tra cittadini immigrati;
c)
da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni
dei datori di lavoro nei diversi settori economici interessati alla presenza di
lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
d)
da cinque rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle
strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente
rappresentative a livello
nazionale nella presenza di mano dĠopera straniera;
e)
da un rappresentante dei comuni designato dallĠANCI;
f)
da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, di cui due provenienti dagli istituti
costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e uno dalle
organizzazioni dei lavoratori autonomi;
g)
da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;
h) da due componenti dellĠOsservatorio regionale contro le discriminazioni e il razzismo;
i)
dai componenti dellĠufficio di presidenza dellĠassemblea dei cittadini
immigrati di cui allĠarticolo 23.
3. Il Presidente della Consulta eletto tra i cittadini immigrati. Pu far intervenire alle sedute, a titolo volontario e senza diritto di voto, uno o pi esperti del settore.
4. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta le istanze dei cittadini immigrati residenti nel territorio laziale;
b) formula proposte in ordine allĠadeguamento delle politiche regionali alla realt dellĠimmigrazione nel Lazio;
c) esprime una valutazione preventiva in ordine programma triennale e ai relativi aggiornamenti annuali;
d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sulla presenza e sulla condizione dei cittadini immigrati nel territorio laziale nonch una relazione annuale in ordine allĠattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale; e) partecipa ai lavori della conferenza regionale di cui allĠarticolo 2;
f) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
(Costituzione e funzionamento della
Consulta)
1.
La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza
femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di immigrati,
costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino
allĠinsediamento del nuovo Consiglio regionale ed rinnovata entro novanta
giorni dallĠinsediamento stesso.
2.
Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il
termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, trascorso il
quale la Consulta costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre
che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve,
comunque, le successive integrazioni.
3.
La Consulta disciplina le modalit del proprio funzionamento con apposito
regolamento il quale pu prevedere, altres, forme di coordinamento tra la
Consulta stessa e gli organismi provinciali di cui allĠarticolo 4, comma 1,
lettera f). Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un
funzionario della struttura competente in materia di immigrazione.
4.
La partecipazione alle sedute della Consulta gratuita con esclusione del
rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui
si svolgono le sedute stesse.
Art. 23
(Assemblea
regionale dei cittadini immigrati)
1. La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione istituisce lĠassemblea regionale permanente dei cittadini migranti, di seguito denominata assemblea.
2. Alle sedute dellĠassemblea possono partecipare tutti i cittadini non comunitari presenti sul territorio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la prima seduta dellĠassemblea disciplinata da un regolamento provvisorio adottato con deliberazione dellĠUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. LĠassemblea, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei presenti il presidente dellĠassemblea e due vice presidenti che insieme costituiscono lĠufficio di presidenza ed approva il proprio regolamento interno.
5. I componenti dellĠufficio di presidenza dellĠassemblea sono membri della consulta regionale di cui allĠarticolo 19.
6. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dellĠassemblea.
7.
La Regione favorisce e promuove le iniziative dei comuni e delle province volte
alla istituzione di assemblee comunali e provinciali permanenti di cittadini
immigrati.
Art. 24
(Conferenza
regionale sullĠimmigrazione)
1.
La Regione, al fine di rendere effettivi il principio di partecipazione nonch
il confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel
settore organizza con cadenza biennale la conferenza regionale
sullĠimmigrazione, propedeutica alla predisposizione del programma triennale di
cui allĠarticolo 19.
2.
Le modalit operative per lĠorganizzazione e lo svolgimento della conferenza di
cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale sentita
la Consulta.
Art. 25
(Osservatorio
regionale contro il razzismo e la discriminazione)
1. Le Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui allĠarticolo 44, comma 12, del d. lgs. 286/1998, istituisce presso lĠassessorato competente in materia di politiche sociali, lĠosservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, quale organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti di cittadini immigrati vittime di discriminazioni.
2. La Regione, attraverso lĠosservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillarit di diffusione e la condizione di prossimit alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo lĠattivit dei nodi territoriali.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalit di funzionamento dellĠosservatorio nonch i criteri per la nomina dei componenti.
Art. 26
(Registro regionale delle associazioni,
degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati)
1.
La Regione riconosce e sostiene lĠattivit delle associazioni, degli enti e
degli organismi che operano a favore dei cittadini immigrati per il
perseguimento di finalit di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo
di aggregazione tra le comunit di immigrati.
2.
Per le finalit di cui al comma 1, istituito, presso la struttura regionale
competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle
associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini
immigrati, di seguito denominato registro, che pu essere funzionalmente
articolato in sezioni.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente in materia di politiche sociali, determina i requisiti e le modalit per lĠiscrizione al registro di cui al comma 2.
4.
LĠiscrizione al registro requisito indispensabile per beneficiare dei
finanziamenti regionali.
5.
La struttura regionale competente procede, con periodicit annuale, alla
revisione ed allĠaggiornamento del registro in relazione al permanere dei
requisiti cui subordinata lĠiscrizione e dispone, sentita la Consulta,
lĠeventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.