DIPARTIMENTO PER LE LIBERTAĠ CIVILI E LĠIMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per lĠImmigrazione e lĠAsilo

 

Prot.  1157                                                      Roma, 11 aprile 2007

 

 

                                                          Ai Signori Prefetti della Repubblica              LORO SEDI

                                              

                                                          Al Signor Commissario del Governo

                                                          per le Provincia di                                         TRENTO

 

                                                          Al Signor Commissario del Governo

                                                          per le Provincia di                                         BOLZANO

 

                                                          Al Signor Presidente della Giunta Regionale

                                                          della Valle dĠAosta                                        AOSTA

           

                                                          Ai Signori Questori della Repubblica            LORO SEDI

 

                                                          Ai Signori Dirigenti le zone della Polizia

                                                          di Frontiera                                                    LORO SEDI

 

 AllĠUNHCR

                                                          Alto Commissariato delle Nazioni Unite

                                                          Per i rifugiati

                                                          Via Caroncini, 19                              00197 ROMA

 

Al Servizio Centrale del Sistema di protezione

                                                          per richiedenti asilo e rifugiati -ANCI

                                                          Via dellĠAra Coeli, 3                         00186  ROMA

 

                                                                                 

e,p.c.  Al Ministero di Grazia e Giustizia

                                                          Ufficio di Gabinetto

                                                          Via Arenula, 70                                 00186  ROMA

 

 

 

OGGETTO:       Direttiva in favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

     

            Con Direttiva del 7 dicembre 2006,  registrata alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2007, il Ministro dellĠInterno, dĠintesa con il Ministro della Giustizia, ha adottato determinazioni finalizzate a facilitare lĠaccesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo,  nonchŽ a  snellire e semplificare le modalitˆ di accoglienza inerenti i minori non accompagnati richiedenti asilo.

 

In base alle disposizioni vigenti, infatti, i predetti minori, nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontˆ di chiedere asilo e la formale verbalizzazione (mod C3) presso la Questura competente, vengono assegnati ai servizi sociali del Comune dove si trovano. Questi  li ospitano in strutture ove, nelle more della nomina del tutore e della conferma della  domanda di asilo, sostano lungamente prima di poter essere indirizzati in uno dei centri destinati alla loro specifica accoglienza,  attivati  presso alcuni dei Comuni aderenti alla rete del  ÒSistema di protezioneÓ istituito dalla  legge 30 luglio 2002 n. 189 e cofinanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dellĠAsilo del Dipartimento delle Libertˆ Civili e lĠimmigrazione.

 

Al fine, pertanto, di garantire ai minori in esame la possibilitˆ di accedere contestualmente e nel  nel pi breve tempo possibile tanto alle procedure per la richiesta di asilo, quanto allĠaccoglienza in strutture adeguatamente organizzate, la Direttiva in esame ha disposto che:

 

1.    I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attivitˆ sanitaria e di assistenza:

-qualora vengano a conoscenza dellĠingresso o della presenza sul territorio di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a fornirgli informazioni sulla facoltˆ di richiedere asilo invitandolo, mediante lĠassistenza di un mediatore culturale o di un interprete, ad esprimere la propria opinione al riguardo (art. 1, co. 1). Gli stessi, qualora il minore riveli lĠintento di chiedere asilo, redigono apposito verbale e ne danno immediata notizia al Questore (art.1, co. 3).

 

La ratio di piena tutela ed assistenza del minore si esplica attraverso tale disposizione fin dal momento in cui  le autoritˆ vengono a conoscenza della sua presenza sul territorio. Ad esso, attraverso lĠaiuto di un interprete o di un mediatore culturale  garantito, in attuazione della convenzione onu sui diritti del fanciullo , il diritto alla partecipazione in ragione dellĠetˆ e del grado di maturitˆ.

 

2.    Gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure:

-garantiscono al minore straniero non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, lĠeffettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per qua

 

 

 

 

 

 

nto di loro competenza e in collaborazione con lĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che operano nellĠambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento (art. 1, co.2).

       LĠinformazione sul diritto di asilo e sulle garanzie  ad esso connesse   fondamentale per il consapevole esercizio del diritto medesimo. Si nota come, in proposito, sia evidenziata la qualificazione professionale  dellĠunhcr  nel lavoro di assistenza e supporto ai minori.

 

3.    La Questura:

-affida temporaneamente il minore non accompagnato che abbia espresso la     volontˆ di chiedere asilo ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova  (art. 2, co.1);

-dˆ comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice Tutelare territorialmente competente, ai fini dellĠapertura della tutela, della nomina del tutore e dellĠadozione dei provvedimenti conseguenti (art. 2, co.1);

-rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo (art. 3, co.2).

 

Si evidenzia come la forte accelerazione procedurale finalizzata allĠimmediata accoglienza  non prescinda dal dovuto avvio della procedura per la nomina del tutore.

 

4.  Il  Comune in cui si trova il minore richiedente asilo:

-segnala immediatamente la presenza del minore al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (istituito dalla legge 189/2002) affinchŽ sia dato corso al suo inserimento in uno degli enti locali facenti parte del  Sistema stesso (art. 2, co.2).

 

Il comune,, se non fa giˆ parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione , contatta senza indugio il  servizio centrale,  intervenendo cos“  nella filiera dellĠaccoglienza  disegnata dalla direttiva, tra i soggetti che attuatori del passaggio  del minore in un percorso altamente protetto.

 

4.    I Servizi sociali  del Comune  - sia esso quello in cui si trova il minore che                  manifesta lĠintento di chiedere asilo, sia esso quello aderente alla rete e nel quale il minore viene indirizzato - :

-assistono il medesimo nella presentazione della domanda di asilo mediante i Servizi sociali con la collaborazione dellĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e degli altri organismi che operano nellĠambito della protezione dei richiedenti asilo. Sempre mediante i predetti Servizi viene seguita la compilazione del modello C3 presso la Questura competente, previo ascolto e tenuta in considerazione lĠopinione del minore, se in etˆ di discernimento (art. 3 , co.1)

 

La specifica fase sottolinea la sinergia  tra lĠente locale  con  i propri servizi, lo Stato e lĠorganizzazione per la tutela internazionale dei rifugiati.

 

 

5.    Il Servizio Centrale:

-inserisce il minore presso lĠEnte locale segnalante, se questo ha attivato un progetto di accoglienza cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo, ovvero presso lĠEnte locale pi vicino, aderente al Sistema, che abbia disponibilitˆ di posti in accoglienza destinati ai minori non accompagnati.

In subordine, qualora risulti che  lĠente locale pi vicino non sia dotato dei posti necessari, il Servizio Centrale indirizza il minore in un altro Comune della rete di protezione estesa sul territorio nazionale (art. 2, c.3).

-in ogni caso, una volta verificata la disponibilitˆ di posti in accoglienza presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale provvede a comunicare  tale disponibilitˆ allĠente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione.

-informa il Dipartimento per le Libertˆ Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto completamento dellĠiter di trasferimento del minore nellĠente locale di destinazione e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza.

 

Il servizio centrale, attivato per espressa previsione di legge ( 189/02 ) in convenzione con lĠAnci,, affianca strumentalmente lĠattivitˆ del Ministero dellĠInterno nellĠassistenza ai comuni e nel  monitoraggio delle attivitˆ e dei servizi di accoglienza svolti dagli stessi in favore sia dei richiedenti asilo che sono in attesa della pronuncia in ordine allo status di rifugiato, sia dei rifugiati,sia infine  dei destinatari di protezione umanitaria.

 

6.    lĠEnte locale aderente al Sistema di protezione e dotato di servizi di accoglienza a  cui sia stato destinato il minore:

-provvede, dĠintesa con il Servizio Centrale, al trasferimento materiale e allĠaccompagnamento del minore tenuto conto della etˆ e del suo grado di vulnerabilitˆ

-informa  il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni  di aver preso in carico il minore medesimo (art. 2, co.4).

     

           Si conclude in tal modo lĠiter che, iniziato in un diverso ente locale, aveva visto lĠavvio del processo di inserimento del minore non accompagnato richiedente asilo. Con tale percorso di protezione pu˜ essere assicurato il diritto allo sviluppo complessivo del minore.

           

         

          Ci˜ premesso, le SS.LL.  sono invitate ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni impartite con la Direttiva in oggetto, di cui si unisce copia.

 

In particolare, i Sigg.ri Prefetti, vorranno estendere la presente circolare agli Enti locali aderenti al ÒSistema di ProtezioneÓ, che ricadono nella loro competenza territoriale.        A tal fine si acclude, altres“, copia dellĠelenco dei Comuni aderenti al Sistema e copia dellĠelenco dei Comuni che svolgono servizi di accoglienza specifica per i minori non accompagnati richiedenti asilo.

 Per quanto riguarda, infine, gli aspetti contabili connessi allĠaccoglienza dei minori richiedenti asilo, va qui precisato che, a parziale modifica di quanto indicato con la precedente circolare 706/2361 del 14 febbraio 2007, indirizzata alle SS.LL., le spese per il mantenimento della tipologia di minori in oggetto restano a carico della pubblica autoritˆ del Comune dove il minore si trova. Di tali spese, da considerarsi interventi assistenziali e di soccorso, il Comune potrˆ chiedere il rimborso alla Prefettura competente ai sensi dellĠart.5, comma. 5, del d.l.vo 140/05 in applicazione della legge 563/95,  a valere sul capitolo 2351.2 (ex 2356). Dal momento, invece,  del  trasferimento del minore nel Comune di destinazione per lĠinserimento  in uno dei centri aderenti al  Sistema di protezione, indipendentemente dalla data di adozione del decreto di nomina del tutore, gli oneri di mantenimento del minore saranno sostenuti dal progetto dellĠente locale ammesso al cofinanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dellĠasilo, a valere sul capitolo 2351.6 (ex2361).

 

            Si confida nella consueta, massima collaborazione istituzionale.

 

 

 

                                                                                     IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                                                                   (Morcone)                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sandra sarti