DIPARTIMENTO PER LE LIBERTAĠ CIVILI E LĠIMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per
lĠImmigrazione e lĠAsilo
Prot. 1157 Roma,
11 aprile 2007
Ai
Signori Prefetti della Repubblica LORO
SEDI
Al
Signor Commissario del Governo
per
le Provincia di TRENTO
Al
Signor Commissario del Governo
per
le Provincia di BOLZANO
Al
Signor Presidente della Giunta Regionale
della
Valle dĠAosta AOSTA
Ai
Signori Questori della Repubblica LORO
SEDI
Ai
Signori Dirigenti le zone della Polizia
di
Frontiera LORO
SEDI
AllĠUNHCR
Alto
Commissariato delle Nazioni Unite
Per
i rifugiati
Via
Caroncini, 19 00197
ROMA
Al Servizio Centrale del Sistema di protezione
per
richiedenti asilo e rifugiati -ANCI
Via
dellĠAra Coeli, 3 00186 ROMA
e,p.c.
Al Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio
di Gabinetto
Via
Arenula, 70 00186 ROMA
OGGETTO: Direttiva in favore dei minori
stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
Con
Direttiva del 7 dicembre 2006,
registrata alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2007, il Ministro
dellĠInterno, dĠintesa con il Ministro della Giustizia, ha adottato
determinazioni finalizzate a facilitare lĠaccesso alla procedura di presentazione
della domanda di asilo, nonch
a snellire e semplificare le
modalit di accoglienza inerenti i minori non accompagnati richiedenti asilo.
In base alle disposizioni vigenti, infatti, i predetti minori, nel
periodo intercorrente tra la manifestazione della volont di chiedere asilo e
la formale verbalizzazione (mod C3) presso la Questura competente, vengono
assegnati ai servizi sociali del Comune dove si trovano. Questi li ospitano in strutture ove, nelle
more della nomina del tutore e della conferma della domanda di asilo, sostano lungamente prima di poter essere
indirizzati in uno dei centri destinati alla loro specifica accoglienza, attivati presso alcuni dei Comuni aderenti alla rete del ÒSistema di protezioneÓ istituito
dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e
cofinanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dellĠAsilo del
Dipartimento delle Libert Civili e lĠimmigrazione.
Al fine, pertanto, di garantire ai minori in esame la possibilit di
accedere contestualmente e nel nel
pi breve tempo possibile tanto alle procedure per la richiesta di asilo,
quanto allĠaccoglienza in strutture adeguatamente organizzate, la Direttiva in
esame ha disposto che:
1.
I pubblici
ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attivit
sanitaria e di assistenza:
-qualora vengano a conoscenza dellĠingresso o della presenza sul
territorio di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a fornirgli
informazioni sulla facolt di richiedere asilo invitandolo, mediante lĠassistenza
di un mediatore culturale o di un interprete, ad esprimere la propria opinione
al riguardo (art. 1, co. 1). Gli stessi, qualora il minore riveli lĠintento di
chiedere asilo, redigono apposito verbale e ne danno immediata notizia al
Questore (art.1, co. 3).
La ratio di piena tutela ed assistenza del minore si esplica
attraverso tale disposizione fin dal momento in cui le autorit vengono a conoscenza della sua presenza sul
territorio. Ad esso, attraverso lĠaiuto di un interprete o di un mediatore culturale
garantito, in attuazione della convenzione onu sui diritti del fanciullo , il
diritto alla partecipazione in ragione dellĠet e del grado di maturit.
2.
Gli
Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza
e le Questure:
-garantiscono al minore straniero non accompagnato, presente in
frontiera o sul territorio nazionale, lĠeffettivo accesso alla procedura di
presentazione della domanda di asilo, agevolando, per qua
nto di loro competenza e in collaborazione con lĠAlto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che operano
nellĠambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa
informazione sulla normativa di riferimento (art. 1, co.2).
LĠinformazione sul diritto di asilo e sulle
garanzie ad esso connesse fondamentale per il consapevole
esercizio del diritto medesimo. Si nota come, in proposito, sia evidenziata la qualificazione
professionale dellĠunhcr nel lavoro
di assistenza e supporto ai minori.
3.
La
Questura:
-affida temporaneamente il minore non accompagnato che abbia espresso
la volont di
chiedere asilo ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova (art. 2, co.1);
-d comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice Tutelare
territorialmente competente, ai fini dellĠapertura della tutela, della nomina
del tutore e dellĠadozione dei provvedimenti conseguenti (art. 2, co.1);
-rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di
richiedente asilo (art. 3, co.2).
Si evidenzia come la forte accelerazione procedurale finalizzata
allĠimmediata accoglienza non
prescinda dal dovuto avvio della procedura per la nomina del tutore.
4. Il Comune in cui si trova il minore richiedente asilo:
-segnala immediatamente la presenza del minore al Servizio Centrale del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (istituito dalla legge
189/2002) affinch sia dato corso al suo inserimento in uno degli enti locali
facenti parte del Sistema stesso
(art. 2, co.2).
Il comune,, se non fa gi parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione ,
contatta senza indugio il servizio
centrale, intervenendo cos nella filiera dellĠaccoglienza disegnata dalla direttiva, tra i
soggetti che attuatori del passaggio del minore in un percorso altamente protetto.
4.
I Servizi
sociali del Comune
- sia esso quello in cui si trova il minore che
manifesta lĠintento di chiedere asilo, sia esso quello aderente alla
rete e nel quale il minore viene indirizzato - :
-assistono il medesimo nella presentazione della domanda di asilo
mediante i Servizi sociali con la collaborazione dellĠAlto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati e degli altri organismi che operano nellĠambito
della protezione dei richiedenti asilo. Sempre mediante i predetti Servizi
viene seguita la compilazione del modello C3 presso la Questura competente,
previo ascolto e tenuta in considerazione lĠopinione del minore, se in et di
discernimento (art. 3 , co.1)
La specifica fase sottolinea la sinergia tra lĠente locale
con i propri servizi, lo
Stato e lĠorganizzazione per la tutela internazionale dei rifugiati.
5.
Il Servizio
Centrale:
-inserisce il minore presso lĠEnte locale segnalante, se questo ha
attivato un progetto di accoglienza cofinanziato dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dellĠasilo, ovvero presso lĠEnte locale pi vicino,
aderente al Sistema, che abbia disponibilit di posti in accoglienza destinati
ai minori non accompagnati.
In subordine, qualora risulti che lĠente locale pi vicino non sia dotato
dei posti necessari, il Servizio Centrale indirizza il minore in un altro
Comune della rete di protezione estesa sul territorio nazionale (art. 2, c.3).
-in ogni caso, una volta verificata la
disponibilit di posti in accoglienza presso uno dei progetti afferenti alla
rete, il Servizio Centrale provvede a comunicare tale disponibilit allĠente locale segnalante e, per
conoscenza, a quello di destinazione.
-informa il Dipartimento per le Libert Civili
e lĠImmigrazione dellĠavvenuto completamento dellĠiter di trasferimento del
minore nellĠente locale di destinazione e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza.
Il servizio centrale, attivato per espressa
previsione di legge ( 189/02 ) in convenzione con lĠAnci,, affianca
strumentalmente lĠattivit del Ministero dellĠInterno nellĠassistenza ai comuni
e nel monitoraggio delle attivit
e dei servizi di accoglienza svolti dagli stessi in favore sia dei richiedenti
asilo che sono in attesa della pronuncia in ordine allo status di rifugiato,
sia dei rifugiati,sia infine dei
destinatari di protezione umanitaria.
6.
lĠEnte locale
aderente al Sistema di protezione e dotato di servizi di accoglienza a cui sia stato destinato il minore:
-provvede, dĠintesa con il Servizio Centrale,
al trasferimento materiale e allĠaccompagnamento del minore tenuto conto della
et e del suo grado di vulnerabilit
-informa
il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni di aver preso in carico il minore
medesimo (art. 2, co.4).
Si conclude in tal modo lĠiter che,
iniziato in un diverso ente locale, aveva visto lĠavvio del processo di
inserimento del minore non accompagnato richiedente asilo. Con tale percorso di
protezione pu essere assicurato il diritto allo sviluppo complessivo del
minore.
Ci
premesso, le SS.LL. sono invitate
ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni impartite con la
Direttiva in oggetto, di cui si unisce copia.
In particolare, i Sigg.ri Prefetti, vorranno estendere la presente
circolare agli Enti locali aderenti al ÒSistema di ProtezioneÓ, che ricadono
nella loro competenza territoriale. A
tal fine si acclude, altres, copia dellĠelenco dei Comuni aderenti al Sistema
e copia dellĠelenco dei Comuni che svolgono servizi di accoglienza specifica
per i minori non accompagnati richiedenti asilo.
Per quanto riguarda,
infine, gli aspetti contabili connessi allĠaccoglienza dei minori richiedenti
asilo, va qui precisato che, a parziale modifica di quanto indicato con la
precedente circolare 706/2361 del 14 febbraio 2007, indirizzata alle SS.LL., le
spese per il mantenimento della tipologia di minori in oggetto restano a carico
della pubblica autorit del Comune dove il minore si trova. Di tali spese, da
considerarsi interventi assistenziali e di soccorso, il Comune potr chiedere
il rimborso alla Prefettura competente ai sensi dellĠart.5, comma. 5, del
d.l.vo 140/05 in applicazione della legge 563/95, a valere sul capitolo 2351.2 (ex 2356). Dal momento,
invece, del trasferimento del minore nel Comune di
destinazione per lĠinserimento in
uno dei centri aderenti al Sistema
di protezione, indipendentemente dalla data di adozione del decreto di nomina
del tutore, gli oneri di mantenimento del minore saranno sostenuti dal progetto
dellĠente locale ammesso al cofinanziamento del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dellĠasilo, a valere sul capitolo 2351.6 (ex2361).
Si
confida nella consueta, massima collaborazione istituzionale.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
sandra sarti