Roma, 17 aprile  2007

    Ministero della Salute  

       Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

          Direzione generale per i rapporti con lĠUnione europea e

                                per i rapporti internazionali

                                     Uff.VI c/o il MAE

                        Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

Tel . 06.36913089 fax 06.36918849                       

     N. DGRUERI/   VI  / I.3.b.a/ 5719 / P

                                                              

   - Agli Assessorati Regionali alla Sanitˆ

 

                                                                         - Agli Assessorati Provinciali alla Sanitˆ

                                                                            delle Province autonome di Trento e Bolzano

                                                                     

                                                                                                         Loro sedi

 

                                                                                 

                                                                                                        

OGGETTO: Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari  a seguito delle recenti  Direttive emanate dal Ministero dellĠInterno.

 

           

Con riferimento allĠoggetto si ritiene utile fornire, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, i seguenti chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari,  per le fattispecie di seguito rappresentate. 

 

PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITAĠ DI LAVORO SUBORDINATO

 

Il Ministero dellĠInterno con la Direttiva del 20 febbraio 2007, afferma, in materia di diritti dello straniero, che, nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero pu˜ legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, sulla base di specifiche condizioni previste dalla Direttiva stessa. Lo svolgimento di unĠattivitˆ di lavoro subordinato comporta il diritto allĠiscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale,  ai sensi dellĠart. 34, comma 1, lett. a)  del D.Lgs. 286/98.

 

Ai fini dellĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lo straniero deve esibire la ricevuta attestante lĠavvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciata dallĠUfficio Postale abilitato.

 

 

 

 

FASE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Il Ministero dellĠInterno  con la Direttiva del 5 agosto 2006 afferma che nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, gli stranieri continuano a godere dei diritti conseguenti alla piena legittimitˆ del relativo permesso di soggiorno, sulla base di specifiche condizioni.

 

            Tale Direttiva rafforza la piena legittimitˆ alla conservazione allĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale espressamente prevista dallĠart. 39 del D.P.R. 334/04 che sostituisce il primo periodo del comma 4 dellĠart. 42 del D.P.R. 394/99  e che testualmente recita: ÒLĠiscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiornoÓ.

 

Ai fini della conservazione dellĠiscrizione gli stranieri  devono esibire la ricevuta dellĠistanza di rinnovo, compilata  su modello a lettura ottica che sostituisce il cedolino rilasciato dalle Questure. Infatti, a decorrere dallĠ11 dicembre 2006, la presentazione dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno  stata trasferita agli uffici abilitati di Poste italiane  che fa da tramite con le Questure. La ricevuta rilasciata dalle Poste ha lo stesso valore e gli stessi effetti del cedolino rilasciato a suo tempo dalle Questure.

 

LĠiscrizione decade in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

 

MINORI STRANIERI ADOTTATI O IN AFFIDO A SCOPO DI ADOZIONE

 

Il Ministero dellĠInterno ha emanato congiuntamente con il Ministero delle Politiche per la Famiglia, in data 21 febbraio 2007, la Direttiva che stabilisce che non  pi richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione ha diritto allĠiscrizione obbligatoria  al  Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dellĠart. 34 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 286/98. LĠiscrizione avviene con le stesse modalitˆ previste per la prima iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del minore italiano  (documento dĠidentitˆ del genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore). 

 

 

IL DIRETTORE DELLĠUFFICIO

                                                     F.to Dott.ssa Stefania Ricci