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Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

Presentazione

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 16 maggio 2007 il testo della legge - non ancora promulgata o pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – riguardante la Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.

Esso stabilisce che per l'ingresso in Italia di immigrati, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno, se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi.

In tali casi si applicano le disposizioni del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (articolo 4, comma 2), di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato,  se richiesto, nel visto di ingresso.

Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero deve dichiarare la sua presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

In caso di inosservanza di tali obblighi (a meno che il ritardo non sia dipeso da forza maggiore), lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato “Testo unico”

Si applica la stessa sanzione se lo straniero, pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi oppure oltre il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

 

 

Fonte: Camera dei deputati

 

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