Come ¶ ben noto il Ministero dell'Interno ha diramato la direttiva 5.08.2006 in base alla quale si legittima lo svolgimento di attività lavorativa qualora il rinnovo del permesso si stato richiesto entro 60 giorni dalla scadenza.

 

A seguito di questa direttiva ¶ intervenuto il Ministero del Lavoro il quale, con lettera circolare del 5.12.2006 , ha invitato le Direzioni Provinciali del Lavoro a prendere contatti con gli Uffici della Precura della Repubblica territorialmente competenti per verificare se le Procure concordassero o meno con l'orientamento del Ministero.

 

La DPL di Brescia, pertanto, ha sottoposto la questione alla Procura della Repubblica di Brescia la quale, con nota del 25 gennaio 2007, ha richiamato al rispetto tassativo dei termini di cui all'art. 5 T.U. Immigrazione. Pertanto gli Ispettori del Lavoro sono stati invitati a comunicare alla Procura le notizie di reato qualora "in sede di accertamento ispettivo dovessero trovare al lavoro cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che non abbiano rispettato i termini di legge per la presentazione della richiesta di rinnovo ossia:                                                                                                                        

 

90 giorni prima della scadenza del permesso: se il permesso ha la durata di due anni (...)  

 

 60 giorni prima della scadenza del permesso: se il permesso ha la durata di un anno (...)  

 

 30 giorni prima della scadenza del permesso: nei restanti casi   

 

Il mancato rispetto dei termini ha una ricaduta, come sapete, sul datore di lavoro in quanto  l'art. 22 comma 12 T.U. immigrazione prevede che "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, ¶ punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

 

 Attualmente i Centri per l'impiego della Provincia di Brescia stanno invitando i datori di lavoro a controllare le pratiche di rinnovo del permesso dei propri lavoratori, pena la comunicazione della notizia di reato in Procura.

 

A seguito di questa disposizione della Procura numerosi datori di lavoro hanno già provveduto a licenziare lavoratori non in regola con i termini di cui all'art. 5 t.u.

 

Altri lavoratori, in attesa di assunzione, si sono visti rifiutare la stipula del contratto di lavoro e sono ora costretti a chiedere nuovamente il rinnovo del permesso per attesa occupazione.

 

I tempi del rilascio del permesso di soggiorno elettronico anche a Brescia sono lunghissimi: inizieranno proprio in questi giorni i primi rilasci per richieste di rinnovo presentate a Dicembre 2006. Chi, in buona fede, ha presentato fino ad oggi la richiesta di rinnovo fuori dai termini e nel rispetto della Direttiva Amato del 5.08.2006, si ritrova ad avere, con queste nuove indicazioni, notevoli problemi.

 

Inoltre, poich¶ le varie circolari fanno riferimento alla richiesta di RINNOVO del permesso di soggiorno, il lavoratore che avesse richiesto il RILASCIO della carta di soggiorno nei termini non viene risparmiato da queste limitazioni, in quanto la ricevuta della carta di soggiorno non viene equiparata alla ricevuta della richiesta di rinnovo.

 

...

 

Ilaria Saurgnani

 

Consulente legale presso l'Ufficio per l'integrazione e la Cittadinanza del Comune di Brescia