Ric. n. 99/07                                                                      Orde200700095

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Angelo De Zotti                       Presidente

         Marco Buricelli                       Consigliere, relatore

         Angelo Gabbricci                    Consigliere

         ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del  31 gennaio 2007.

         Visto il ricorso n. 99/07 proposto da IDEMUDIA SONIA rappresentata e difesa dallĠavv.to Vincenzo Tallarico con elezione di domicilio presso lo studio dellĠavv.to Riccardo Palma, in Venezia , San Polo, 2938;

CONTRO

lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa emissione di provvedimenti cautelari, del provvedimento emesso dal Questore di Padova in data 13.10.2006, notificato in data 26/10/2006 di mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

         visti gli atti tutti della causa;

         vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

         uditi (relatore il Consigliere Buricelli) – lĠavv.to Tallarico per la parte ricorrente e lĠAvvocato dello Stato Bonora per la Pubblica Amministrazione;

         premesso che lĠart. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998 prevede che allĠatto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno vanno considerati nuovi elementi sopraggiunti che consentano il rilascio o il rinnovo suddetti;

         considerato che ai fini dellĠapprezzamento sopra indicato va considerata la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza  comprovata fino al momento in cui lĠautoritˆ emanante  chiamata a pronunciarsi sulla istanza;

         precisato che nella specie la ricorrente, con telefax 7 aprile 2006, ha fatto presente allĠUfficio Immigrazione di Padova di avere in corso, dal 1Ħ aprile 2006, una regolare attivitˆ lavorativa, a tempo indeterminato, quale domestica, attivitˆ che appare idonea ad assicurare alla ricorrente medesima sufficienti mezzi di sostentamento;

         considerato inoltre che il diniego impugnato  stato adottato il 13 ottobre 2006 senza tenere conto dellĠelemento sopraggiunto suindicato e che dunque a un primo esame appare fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e che il danno grave e irreparabile sussiste;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie la domanda cautelare e, per lĠeffetto, ordina al Questore di Padova di pronunciarsi nuovamente sullĠistanza della ricorrente entro 30 giorni tenendo conto delle considerazioni formulate dalla sezione con la presente ordinanza.

         La presente ordinanza sarˆ eseguita dallĠAmministrazione ed  depositata presso la Segreteria che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

         Venezia, li 31 gennaio  2007

Il Presidente                                                                  LĠEstensore

 

                                                 Il Segretario

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

TERZA SEZIONE

Add“____________________________copia conforme della

presente  stata trasmessa allĠAvvocatura dello Stato

e avviso della presente  stato comunicato alle parti.

                                                                   Il Direttore di Segreteria