REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, ha pronunziato la seguente

N. 4657/07          R.Sent.

N. 1591 R.G.

Anno 2007

SENTENZA

ai sensi dellĠart. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul  ricorso n. 1591/2007  proposto da Li Linling, rappresentata e difesa dallĠavv. Cosmo Pellegrino, presso il cui studio in Napoli, piazza Capuana n. 15,  elettivamente domiciliata,

CONTRO

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,

PER LĠANNULLAMENTO (previa sospensione)

1) del decreto n. A12/2006/Imm/2^Sez/Din/CA/21133 del 12.12.2006, reso dal Questore di Napoli, con il quale  stato annullato il permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente in data 12.9.2006;

2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata ed i documenti dalla stessa prodotti;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il Presidente Filippo Giamportone;

Uditi alla camera di consiglio del 4 aprile 2007 i difensori delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo vigente risultante dalle innovazioni legislative introdotte, rispettivamente dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;

Visto, in particolare, il combinato disposto del comma 1 dellĠart. 3 del comma 1 dellĠart. 9 citati, che autorizza il giudice adito in sede cautelare a definire il giudizio nel merito Òcon sentenza succintamente motivataÓ, ove la stessa sia di agevole definizione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per poter decidere in via definitiva il ricorso, il quale  palesemente infondato.

Ed invero, posto che la ricorrente ha prospettato i vizi di violazione e falsa applicazione di legge (art. 5, comma 5, del D.L.vo n. 286/1998, artt. 13, comma 2 e 2-bis, e 22, comma 11, del D.P.R. n. 394/1999, artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10 bis e 21 octies e nonies, della legge n. 241/1990) e di eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche (difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta), va anzitutto rilevato che il censurato annullamento del permesso di soggiorno discende quale conseguenza degli accertamenti svolti dal Commissariato di P.S. di Montecalvario, dai quali  emersa Òla totale inesistenza del rapporto di lavoro sulla cui base era stato rilasciato il permesso di soggiorno.

Al riguardo poi la ricorrente, in sede di giudizio, non ha fornito idonei elementi di prova atti a dimostrare lĠesistenza di un effettivo rapporto di lavoro, neppure per un breve periodo.

Ora, il comma 2-bis dellĠart. 13 del D.P.R. n. 394/1999 dispone che Òil rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoroÓ.

Ne discende quindi la legittimitˆ del provvedimento impugnato in difetto del previsto requisito di legge.

DĠaltro canto, la rilevata legittimitˆ non pu˜ ritenersi inficiata dalle lamentate, omesse comunicazioni previste in fase procedimentale, dal momento che, ad avviso del Collegio, nulla avrebbero potuto aggiungere le eventuali osservazioni della ricorrente, essendo palese che, stante lĠaccertata fittizietˆ del rapporto di lavoro dichiarato –con inoltro peraltro alla competente Autoritˆ giudiziaria della relativa comunicazione di notizia di reato in data 23.11.2006- (ostativa ope legis al rinnovo del permesso di soggiorno), il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dallĠart. 7 della legge 11 febbraio 2005 n. 15);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va respinto e che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Napoli il 4 aprile 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

- Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;

- Maria Abbruzzese, Consigliere;

- Ida Raiola, Referendario.