Sentenza n. 1792 depositata il 17/4/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1146/05 proposto da
BOUCHAIB LAMFADEL,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Massarotto e Mario Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Fatebenefratelli n. 4;
contro
MINISTERO DELLĠINTERNO,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dallĠavvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sua sede in Milano,
via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento cat. A12/Imm.Amm.A
dellĠ1.2.2005, con il quale il Questore di Milano ha decretato il rigetto
dellĠistanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute
presentata dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il primo ref. Elena Quadri, designato relatore per lĠudienza del 21.3.2007;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il gravame stato proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di Milano indicato in epigrafe, con il quale stata respinta lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di salute presentata dal ricorrente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 286/1998 e dellĠart. 28 del d.p.r. n. 394/1999;
Rilevato che il provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione riporta esclusivamente la seguente motivazione: ÒÉ si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente, questa Questura impossibilitata a rilasciare allo stesso (lĠodierno ricorrente) lĠautorizzazione al soggiorno richiesta, in quanto lo straniero in argomento, al momento, si trova illegalmente sul Territorio dello StatoÓ;
Atteso che, a sostegno del proprio gravame, il ricorrente deduce violazione dellĠart. 6 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e 46 del d.p.r. n. 445/2000, dellĠart. 32 della Costituzione, degli artt. 2, comma 1, e 35, comma 3, del d.logs, n. 286/1998 e dellĠart. 28, comma 1, del d.p.r. n. 394/1999, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparit di trattamento e sviamento di potere, sollevando, infine, questione di legittimit costituzionale dellĠart. 28 del d.p.r. n. 394 del 1999 per contrasto con lĠart. 32 della Costituzione; lo straniero era, infatti, entrato legalmente nel territorio dello Stato, ma in seguito ad infortunio sul lavoro occorsogli ed allĠinsorgere di altre gravi patologie (gravi ustioni, grave forma di diabete mellito e gravissima ipertensione) non aveva pi potuto instaurare altri rapporti di lavoro;
Richiamata la motivazione della decisione del TAR Veneto, terza sezione, n. 3747/2004, secondo la quale: Òil ricorrente impugna il provvedimento negativo facendo riferimento allĠart. 32 Cost. che nel tutelare la salute dei cittadini consentirebbe anche allo straniero irregolare la permanenza sul territorio nazionale ai fini di completare le cure mediche prescritte;
rilevato:
che la Corte
costituzionale ha affermato nella sua decisione 252 del 2001 che
Òoccorre preliminarmente rilevare che,
secondo un principio costantemente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai
trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute e'
"costituzionalmente condizionato" dalle esigenze di bilanciamento
con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la
garanzia di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto
dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, il
quale impone di impedire la costituzione di
situazioni prive di tutela, che possano appunto
pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (cfr.,
ex plurimis, le sentenze n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n .267 del
1998).
Questo "nucleo irriducibile" di tutela della salute quale diritto
fondamentale della persona deve percio' essere
riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione
rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello
Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalita' di esercizio
dello stesso.
Conformemente a
tale principio, il legislatore - dopo aver previsto, all'art. 2 del
d.lgs. n. 286 del 1998, che "allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti
i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti" - ha dettato,
per quel che concerne la tutela del diritto alla
salute che qui viene in rilievo, alcune
specifiche disposizioni, nelle quali i modi
di esercizio dello stesso sono
differenziati a seconda della posizione del soggetto rispetto
agli obblighi relativi all'ingresso e al
soggiorno. L'art. 34 infatti prevede che lo straniero
regolarmente soggiornante nello Stato ed i suoi familiari siano in linea
di principio obbligatoriamente iscritti al servizio sanitario
nazionale, con piena eguaglianza di diritti e doveri, anche
contributivi, coi cittadini italiani; l'art. 35, commi 1 e
2, disciplina il caso in cui lo
straniero sia presente regolarmente nel territorio
dello Stato ma non sia iscritto al Servizio
sanitario nazionale, mentre l'art. 36 del
d.lgs. cit. prevede la possibilita' di ottenere uno
specifico visto di ingresso ed un permesso di
soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia
allo scopo di ricevere cure mediche. Per
gli stranieri presenti sul territorio nazionale ma non
in regola con le norme sull'ingresso ed il soggiorno, l'art.
35, comma 3, del decreto cit. dispone
che sono "assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorche' continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva"; agli stessi sono poi, "in
particolare", garantiti la tutela sociale della gravidanza
e della maternita', la tutela della
salute del minore, nonche' le vaccinazioni e gli interventi di
profilassi con particolare riguardo alle malattie infettive, secondo una
elencazione che - contrariamente a quanto ritiene
il giudice a quo - non puo' ritenersi esaustiva degli
interventi sanitari da assicurare "comunque" al soggetto che
si trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato. Va
in proposito ancora rilevato che il comma 5 dello
stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla
salute dello straniero comunque presente nel territorio dello
Stato, prevede che "l'accesso alle strutture
sanitarie ... non puo' comportare alcun tipo di
segnalazione all'autorita', salvo i casi in
cui sia obbligatorio il referto, a parita'
di condizioni con il cittadino italiano", disposizione
che conferma il favor per la salute della persona che connota
tutta la disciplina in materia.
La legge prevede quindi un sistema articolato di assistenza sanitaria
per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato a tutti,
quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio
dello Stato, il "nucleo irriducibile" del diritto
alla salute garantito dall'art. 32 Cost; stante la
lettera e) la ratio delle disposizioni sopra
riportate, a tali soggetti sono dunque erogati non solo
gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati dall'art. 35,
comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure necessarie, siano
esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche
continuative, per malattia e infortunio. E
non e' senza significato che, in attuazione
della legge, l'art. 43, commi 2 e seguenti,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art.
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286) abbia previsto particolari modalita'
per evitare che, dalla situazione di irregolarita' nel
territorio dello Stato, derivi un
ostacolo all'erogazione delle
prestazioni terapeutiche di cui all'art. 35,
comma 3 citato, anche mediante l'attribuzione
a fini amministrativi di un
apposito codice identificativo sanitario provvisorio,
secondo disposizioni che sono state in seguito
precisate con la circolare del Ministero della sanita'
n. 5 del 24 marzo 2000.
Dall'esame delle sopra indicate disposizioni emerge percio' l'erroneita'
del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo,
secondo il quale il diritto inviolabile
alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale,
garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo
attraverso la previsione - da inserire nell'art. 19 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 - di uno specifico divieto di espulsione per
il soggetto che si trovi nella necessita' di usufruire di una
terapia essenziale per la sua salute.
Al contrario, lo straniero presente,
anche irregolarmente, nello Stato ha diritto
di fruire di tutte le prestazioni che
risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati
dall'art. 35, comma 3 citato, trattandosi di un
diritto fondamentale della persona che deve
essere garantito, cosi' come disposto, in linea
generale, dall'art. 2 dello stesso
decreto legislativo n. 286 del 1998.
La valutazione dello stato di salute
del soggetto e della indifferibilita' ed
urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso,
secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso
avverso un provvedimento di espulsione si dovra',
qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato,
preventivamente valutare tale profilo - tenuto conto dell'intera
disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 -
se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un
procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di
rapidita', certamente consente di utilizzare.
Qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente in ordine alla tutela del suo diritto costituzionale alla salute, si dovra' provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell'immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale dirittoÓ;
Considerato che nella specie il ricorrente affetto da gravi patologie per le quali necessita di urgenti e frequenti cure mediche, come risulta dalla documentazione versata in atti;
che conseguentemente, fino alla sua completa guarigione, sussistono quelle condizioni legittimanti il soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale;
Ritenuto, per le suesposte
considerazioni, che il ricorso sia fondato e vada accolto, disponendosi
lĠannullamento del provvedimento impugnato ed il conseguente obbligo
dellĠamministrazione di rideterminarsi sullĠistanza presentata dal ricorrente;
che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia – prima sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e per
lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sar eseguita dallĠamministrazione ed depositata presso la segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso, in Milano, il 21.3.2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Piermaria Piacentini Presidente
Elena Quadri giudice est.
Cecilia Altavista giudice