Sentenza n. 1792 depositata il 17/4/2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1146/05 proposto da

BOUCHAIB LAMFADEL,

rappresentato e difeso  dagli avv.ti Pietro Massarotto e Mario Ciccarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Fatebenefratelli n. 4;

contro

MINISTERO DELLĠINTERNO,

costituitosi in giudizio, rappresentato  e difeso dallĠavvocatura dello Stato  ed elettivamente domiciliato presso la sua sede in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento cat. A12/Imm.Amm.A dellĠ1.2.2005, con il quale il Questore di Milano ha decretato il rigetto dellĠistanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso  con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il primo ref. Elena Quadri, designato relatore per lĠudienza del 21.3.2007;  

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il gravame  stato proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di Milano indicato in epigrafe, con il quale  stata respinta lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di salute presentata dal ricorrente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 286/1998 e dellĠart. 28 del d.p.r. n. 394/1999;

Rilevato che il provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione riporta esclusivamente la seguente motivazione: ÒÉ si rappresenta che, ai sensi della normativa vigente, questa Questura  impossibilitata a rilasciare allo stesso (lĠodierno ricorrente) lĠautorizzazione al soggiorno richiesta, in quanto lo straniero in argomento, al momento, si trova illegalmente sul Territorio dello StatoÓ;

Atteso che, a sostegno del proprio gravame, il ricorrente deduce violazione dellĠart. 6 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e 46 del d.p.r. n. 445/2000, dellĠart. 32 della Costituzione, degli artt. 2, comma 1, e 35, comma 3, del d.logs, n. 286/1998 e dellĠart. 28, comma 1, del d.p.r. n. 394/1999, oltre che eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparitˆ di trattamento e sviamento di potere, sollevando, infine, questione di legittimitˆ costituzionale dellĠart. 28 del d.p.r. n. 394 del 1999 per contrasto con lĠart. 32 della Costituzione; lo straniero era, infatti, entrato legalmente nel territorio dello Stato, ma in seguito ad infortunio sul lavoro occorsogli ed allĠinsorgere di altre gravi patologie (gravi ustioni, grave forma di diabete mellito e gravissima ipertensione) non aveva pi potuto instaurare altri rapporti di lavoro;

Richiamata la motivazione della decisione del TAR Veneto, terza sezione, n. 3747/2004, secondo la quale: Òil ricorrente impugna il provvedimento negativo facendo riferimento allĠart. 32 Cost. che nel tutelare la salute dei cittadini consentirebbe anche allo straniero irregolare la permanenza sul territorio nazionale ai fini di completare le cure mediche prescritte;

rilevato:

che la Corte costituzionale ha affermato nella sua decisione 252 del 2001 che Òoccorre   preliminarmente  rilevare  che,  secondo  un  principio costantemente  affermato  dalla  giurisprudenza  di  questa Corte, il diritto  ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute e'  "costituzionalmente condizionato" dalle esigenze di bilanciamento con  altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia  di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla  Costituzione  come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale  impone  di  impedire  la  costituzione  di situazioni prive di tutela,   che  possano  appunto  pregiudicare  l'attuazione  di  quel diritto"  (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n .267 del 1998). 
Questo "nucleo irriducibile" di tutela della salute quale diritto fondamentale  della  persona  deve  percio' essere riconosciuto anche agli  stranieri,  qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che  regolano  l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalita' di esercizio dello stesso. 

Conformemente a tale principio, il legislatore - dopo aver  previsto,  all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, che "allo straniero comunque  presente  alla  frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti  i  diritti  fondamentali  della  persona umana previsti dalle  norme  di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore   e   dai  principi  di  diritto  internazionale  generalmente riconosciuti"  -  ha  dettato,  per  quel  che concerne la tutela del diritto  alla  salute  che  qui  viene  in rilievo, alcune specifiche disposizioni,  nelle  quali  i  modi  di  esercizio dello stesso sono 
differenziati  a  seconda  della posizione del soggetto rispetto agli obblighi  relativi  all'ingresso  e  al  soggiorno. L'art. 34 infatti prevede  che  lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato ed i suoi familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al  servizio  sanitario nazionale, con piena eguaglianza di diritti e doveri,  anche contributivi, coi cittadini italiani; l'art. 35, commi 1  e  2,  disciplina  il  caso  in  cui  lo  straniero  sia  presente regolarmente  nel  territorio  dello  Stato  ma  non  sia iscritto al Servizio  sanitario  nazionale,  mentre  l'art. 36  del  d.lgs.  cit. prevede  la  possibilita' di ottenere uno specifico visto di ingresso ed  un  permesso  di  soggiorno  a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche.     Per  gli  stranieri  presenti  sul territorio nazionale ma non in regola  con  le norme sull'ingresso ed il soggiorno, l'art. 35, comma 3,  del  decreto  cit.  dispone  che  sono  "assicurate,  nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali,  ancorche'  continuative,  per  malattia  ed infortunio  e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina  preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva"; agli stessi sono poi, "in particolare", garantiti la tutela sociale della gravidanza e della  maternita',  la  tutela  della  salute  del minore, nonche' le vaccinazioni  e gli interventi di profilassi con particolare riguardo alle malattie infettive, secondo una elencazione che - contrariamente a  quanto  ritiene  il  giudice  a quo - non puo' ritenersi esaustiva degli interventi sanitari da assicurare "comunque" al soggetto che si trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato. Va  in  proposito  ancora  rilevato  che  il comma 5 dello stesso art. 35,  proprio allo scopo di tutelare il diritto alla salute dello straniero  comunque  presente nel territorio dello Stato, prevede che "l'accesso  alle  strutture  sanitarie  ... non puo' comportare alcun tipo   di  segnalazione  all'autorita',  salvo  i  casi  in  cui  sia obbligatorio  il  referto,  a  parita' di condizioni con il cittadino italiano",  disposizione  che  conferma  il favor per la salute della persona che connota tutta la disciplina in materia. 
La legge prevede quindi un sistema articolato di assistenza sanitaria  per gli stranieri, nel quale viene in ogni caso assicurato a  tutti, quindi anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute  garantito  dall'art. 32  Cost;  stante la lettera e) la ratio delle  disposizioni  sopra  riportate,  a  tali  soggetti sono dunque erogati non solo gli interventi di assoluta urgenza e quelli indicati dall'art. 35,  comma 3, secondo periodo, ma tutte le cure necessarie, siano  esse  ambulatoriali  o ospedaliere, comunque essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio.     E  non  e'  senza  significato  che,  in  attuazione della legge, l'art. 43,  commi  2  e  seguenti,  del  decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394  (Regolamento  recante  norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art. 1,  comma  6, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286)  abbia  previsto  particolari modalita' per evitare  che,  dalla situazione di irregolarita' nel territorio dello Stato,   derivi   un   ostacolo   all'erogazione   delle  prestazioni terapeutiche  di  cui  all'art. 35,  comma  3  citato, anche mediante l'attribuzione   a   fini   amministrativi   di  un  apposito  codice identificativo  sanitario  provvisorio, secondo disposizioni che sono state  in  seguito  precisate  con  la  circolare del Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000. 
Dall'esame delle sopra indicate disposizioni emerge percio' l'erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo,  secondo  il  quale  il  diritto  inviolabile  alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la previsione  - da inserire nell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - di uno specifico divieto di espulsione per il soggetto che si  trovi nella necessita' di usufruire di una terapia essenziale per la   sua   salute.   Al   contrario,  lo  straniero  presente,  anche irregolarmente,  nello  Stato  ha  diritto  di  fruire  di  tutte  le prestazioni  che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati  dall'art. 35,  comma  3  citato,  trattandosi di un diritto fondamentale  della  persona  che  deve  essere garantito, cosi' come disposto,   in  linea  generale,  dall'art. 2  dello  stesso  decreto legislativo n. 286 del 1998. 
La  valutazione  dello  stato  di  salute  del  soggetto  e della indifferibilita'  ed  urgenza  delle cure deve essere effettuata caso per  caso,  secondo il prudente apprezzamento medico; di fronte ad un ricorso  avverso  un  provvedimento  di espulsione si dovra', qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo - tenuto conto dell'intera disciplina contenuta nel  decreto  legislativo n. 286 del 1998 - se del caso ricorrendo ai mezzi  istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da  concentrazione e da esigenze di rapidita', certamente consente di utilizzare. 

Qualora  risultino  fondate  le ragioni addotte dal ricorrente in ordine  alla  tutela  del  suo diritto costituzionale alla salute, si dovra' provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione nei   confronti   di   un  soggetto  che  potrebbe  subire,  per  via dell'immediata   esecuzione   del   provvedimento,   un  irreparabile pregiudizio a tale dirittoÓ;

Considerato che nella specie il ricorrente  affetto da gravi patologie per le quali necessita di urgenti e frequenti cure mediche, come risulta dalla documentazione versata in atti;

che conseguentemente, fino alla sua completa guarigione, sussistono quelle condizioni legittimanti il soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale;

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, che il ricorso sia fondato e vada accolto, disponendosi lĠannullamento del provvedimento impugnato ed il conseguente obbligo dellĠamministrazione di rideterminarsi sullĠistanza presentata dal ricorrente;

che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza sarˆ eseguita dallĠamministrazione ed  depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso, in Milano, il 21.3.2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Piermaria Piacentini        Presidente

Elena Quadri                    giudice est.

Cecilia Altavista               giudice