REPUBBLICA ITALIANA

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

 

Sede di Bari- Sezione Seconda

 

 

Nr.

1199/2007

Reg. sent.

 

Nr. 386/2007

Reg. Ric.

 

nelle persone dei Signori:

PIETRO MOREA                                                 PRESIDENTE

DORIS DURANTE                                              COMPONENTE

GIUSEPPINA ADAMO                                      COMPONENTE, Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex artt. 3 e 9 della legge n. 205/2000

nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2007;

Visto il ricorso n. 386/2007, proposto da CZERWINSKA PAULINA, rappresentata e difesa da Stefan Avv. Giovanni;

C O N T R O

- la Regione Puglia, n.c.,

- l'Universit degli Studi di Bari, n.c.,

 per l'annullamento

previa sospensione dellesecuzione:

- della determinazione del Dirigente Settore Formazione Personale della Regione Puglia del 12 dicembre 2006 n. 1112;

‑ di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, ove occorra ed in particolare, della Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1140 del 4 agosto 2006: POR Puglia 2000‑2006; Asse III; misura 3.12 Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico. Operazione C.2 Borse di studio aggiuntive per dottorati di ricerca attivati dalle Universit pugliesi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Udito lavv. Stefan, che non ha sollevato obiezioni od osservazioni in ordine alleventualit di una sentenza immediata;

Considerato che il Collegio si riservato di decidere la causa con sentenza in forma breve, sussistendone i presupposti;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue.

         La dott.ssa Paulina Czerwinska, impugna la determinazione del Dirigente del Settore della Formazione Professionale del 12.12.2006 n. 1112, con cui la ricorrente – vincitrice senza borsa del  dottorato di ricerca in Teorie e Metodi delle scelte individuali e collettive (ciclo XX) presso il Dipartimento di Scienze Economiche Facolt di Economia dellUniversit di Bari – stata esclusa dal beneficio delle borse di studio aggiuntive istituite e finanziate dal Fondo sociale europeo e rese disponibili con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1140 del 4.8.2006, pubblicata sul BURP n. 105 del 17.8.2006. Tali borse di studio dovevano essere erogate, secondo la delibera 1140/06, in favore dei dottorandi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di reddito necessari, fossero stati residenti nel territorio regionale alla data di adozione della stessa delibera. Il provvedimento impugnato nega lerogazione della borsa di studio in favore della dott.ssa Paulina Czerwinska perch non in possesso del requisito di residenza al 4 agosto 2006.

            Occorre premettere che ai sensi dellart. 43, comma 2, cod. civ. la residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Dunque, ci che giuridicamente qualifica la residenza un aspetto oggettivo, vale a dire la dimora abituale in un determinato luogo, laddove labitualit della dimora da intendersi come stabilit della permanenza nel luogo. La residenza, cio, identifica una situazione di fatto. Pertanto, la mera indicazione o risultanza anagrafica non valgono a determinare la residenza in senso civilistico.

            Ne consegue che la residenza anagrafica non ha di per s valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona  (art. 44 cod. civ e 31 disp. att.). Tanto vero che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, sarebbe consentito di provare con ogni mezzo che leffettiva residenza, cio labituale dimora, non coincide con quella anagrafica, offrendo le risultanze anagrafiche una mera presunzione, che pu essere superata sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare che la dimora abituale  del soggetto si trova in un luogo diverso (Cass. 4705/1989; Cass. 4518/1998; Cass. 2814/2000; Cass. 6101/2006).

            Nel caso concreto, la ricorrente risulta essere stata ammessa al corso di dottorato di ricerca in Teorie e Metodi delle scelte individuali e collettive (ciclo XX) e aver frequentato il predetto corso di dottorato attivato in data 30.12.2004.

            La necessit di frequentare il dottorato di ricerca impone, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, che listante abbia dovuto fissare la propria dimora abituale nella citt di Bari o, comunque, in territorio pugliese, risultando peraltro la propria residenza anagrafica in Polonia; n in riferimento a tale punto risulta che la Regione abbia avviato gli usuali accertamenti anagrafici.

Della frequenza dellistante danno conto la certificazione fornita dallUniversit degli studi di Bari Dipartimento per la Formazione Post Laurea, il Diritto allo Studio e gli Esami di Stato Professionali del 19.2.2007 e la comunicazione del Coordinatore del dottorato di ricerca, Prof. Giuseppe Coco. Risulta, peraltro, che la stessa ricorrente risiede permanentemente nella citt di Bari, presso strada Santa Chiara n. 20, come si evince dal contratto di locazione sottoscritto dalla stessa con lUniversit degli Studi di Bari alla data del novembre 2005.

Il ricorso proposto dunque devessere accolto e, per leffetto, devessere annullato il censurato provvedimento.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Bari, 5 aprile 2007.

PIETRO MOREA                 - Presidente

GIUSEPPINA ADAMO      - relatore ed estensore

 

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 2 maggio 2007

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)