N.  65/2007     Reg. Sent.  

N.  60/2006   Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 60 del 2006 proposto da CHOUAI MUSTAPHA, rappresentato e difeso dallĠavv. Stefano Trinco con domicilio presso  la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Via Calepina n. 50;

CONTRO

lĠAMMINISTRAZIONE DELLĠINTERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 , per legge, domiciliata;

per lĠannullamento,

previa sospensiva, del provvedimento del Questore di Trento di data 27.12.2005, Cat. A.11.2005/424/Imm., con il quale  stata respinta lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione statale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dellĠ8 febbraio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - lĠavv. Georgia Abellonio, in delegata sostituzione dellĠavv. Stefano Trinco, per il ricorrente e lĠAvvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. Chouai Mustapha, cittadino marocchino, agisce per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente rilasciato al ricorrente per motivi di famiglia, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento del 27.12.2005.

Avverso tale provvedimento, lĠinteressato produceva ricorso, formulando una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina legislativa nazionale.

Si  costituita l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestando, altres“, nel merito la fondatezza del ricorso.

AllĠudienza pubblica dellĠ8 febbraio 2007 la causa  stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso  inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, ritenendo il Collegio che la competenza giurisdizionale a decidere lĠodierna lite spetti al giudice ordinario.

Infatti, lĠart. 30, co. 6, del D.lgs. 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede espressamente che Òcontro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti dellĠautoritˆ amministrativa in materia di diritto allĠunitˆ familiare, lĠinteressato pu˜ presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile ÉÓ.

Ora, lĠampiezza della formulazione usata nel citato art. 30 comma 6 induce a ritenere che la giurisdizione del Giudice ordinario si estenda a qualunque ipotesi di impugnazione di diniego di permesso di soggiorno per ragioni di famiglia, quale che sia cio il motivo per cui il Questore ha opposto il detto diniego.

Dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario si estende anche allĠipotesi in esame, in cui il ricorrente ha domandato il rinnovo della carta di soggiorno per motivi di famiglia, come testualmente riportato nelle premesse del decreto impugnato.

In definitiva, la decisione sulla fattispecie de qua non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente inammissibilitˆ del ricorso in esame.

Va, peraltro, tenuto presente che qualora anche il Giudice ordinario negasse con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si sarebbe in presenza non giˆ di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., potrebbe essere nel caso denunziato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato (cfr. Cass. civile, Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11102).

Per le ragioni suesposte, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, sussistendo peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 60/2006, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio dellĠ8 febbraio e 9 marzo 2007, con lĠintervento dei Magistrati:

dott. Sergio Conti                                                Presidente f.f.

dott. Mario Mosconi                                           Consigliere

dott. Fiorenzo Tomaselli                                     Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 aprile 2007

                                                                            Il  Segretario  Generale

                                                                               dott. Giovanni Tanel