SENATO DELLA REPUBBLICA
XV
1375
Attesto
che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dellInterno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica amministrazione), il 20 marzo 2007, ha approvato
il seguente disegno di legge, diniziativa dei senatori Bianco e Sinisi:
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
Art. 1.
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio)
1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 4, e dellarticolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per lingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dellingresso o,
in caso di provenienza da Paesi dellarea Schengen, entro otto giorni
dallingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente
allautorità di frontiera o al questore della provincia in
cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dellinterno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi
di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo
straniero è espulso ai sensi dellarticolo 13 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo
presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio
dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di
ingresso.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE