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Assistenza durante il transito nei provvedimenti di espulsione

Presentazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007 il Decreto legislativo n.24.

Il decreto definisce misure comuni per l’esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri destinati a Paesi terzi che, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altro Stato membro dell’Unione, lasciando tuttavia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali (art. 1).

Tra i punti qualificanti del decreto segnaliamo:

- Le modalità di richiesta di transito per via aerea, per cui, al fine di eseguire il provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo (vale a dire, che non abbia la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia), il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere, presenta all’Autorità centrale (individuata dallo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito) la richiesta di transito contenente i dati indicati nell’allegato A (art. 4, 1).

- La richiesta può essere rifiutata in alcuni casi, fra cui:

  • se il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato o condannato per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, de codice di procedura penale, o comunque per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 4, 2, a);
  • se il cittadino di un Paese terzo. è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (art. 4. 2, e).

- Il transito per via aerea non è però richiesto né autorizzato qualora il cittadino di un Paese terzo corra il rischio di subire nel Paese di destinazione (o in quello di transito) trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte, ovvero possa rischiare la vita o la libertà per motivi di razza, religione, nazionalità, per il suo orientamento sessuale o per le sue idee politiche (art. 4, 6).

- Misure di assistenza. Da parte sua, la direzione centrale per l’immigrazione e la polizia delle frontiere è tenuta ad adottare ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile; a fornire tutte le misure di sostegno necessarie, dall’atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo (art. 6, 1 e 2).

- Infine, durante le operazioni di transito, le persone che  compongono la scorta non devono indossare abiti civili e non devono portare armi; i loro poteri sono limitati all’autodifesa, fatta salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate al fine di impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, o provochi lesioni a se stesso o ad altri, o arrechi danni a beni (art. 8, 1 e 2).

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno