DECRETO LEGISLATIVO
25 gennaio 2007,
n.24
Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per
via aerea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004, che ha delegato
all'articolo 1, commi 1 e 3, il Governo a recepire la citata
direttiva 2003/110/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B
della medesima legge;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra
autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o
senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo
le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio,
del 25 novembre 2003.
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti
dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del
28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle
Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di
liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in
materia di estradizione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino di un Paese terzo»: ogni persona che non ha la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della
Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che esegue una
decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che
richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui aeroporto
deve aver luogo il transito;
d) «componenti della scorta»: ogni persona dello Stato membro
richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un
Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli
interpreti;
e) «transito per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di
un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese
terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini
dell'espulsione per via aerea.
Art. 3.
Autorita' centrale
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle
frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», e' competente
a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
Art. 4.
Richiesta di transito per via aerea
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un
cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente
possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di
destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale
individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per
via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma
parte integrante del presente decreto, previo accertamento della
mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati
ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La
richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima,
presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende
necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro
richiesto.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la
richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita'
centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione
centrale puo' essere rifiutata se:
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato
ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi
della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle
Convenzioni internazionali in materia di estradizione;
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o
alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello
Stato richiedente;
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel
territorio nazionale;
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della
richiesta;
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione
centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una
diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per
l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre
condizioni per l'autorizzazione al transito.
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo'
essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti
ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero
giustificato il rifiuto.
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente,
alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto
o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per
qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria
decisione.
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se
il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese
di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture
o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della
sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale,
delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere
o ad un determinato gruppo sociale.
Art. 5.
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per
iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del
transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di
particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere
piu' breve.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato
richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni
dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui
al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo'
essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della
proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono
avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione
da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma
sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o
multilaterali.
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea
di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi
segnalati dallo Stato richiedente.
Art. 6.
Misure di assistenza
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione
vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni
disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si
svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro
ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso
gli aeroporti.
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione
vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe
consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente,
stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie
dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e
in particolare:
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e
l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo
di connessione;
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente,
per i componenti della scorta;
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei
documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione
all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del
cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali
incidenti gravi verificatisi durante il transito.
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed
ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo
strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato,
in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica
sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile
aeroportuale.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora
non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel
termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e
consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure
necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono,
in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3,
nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di
sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello
Stato richiedente.
Art. 7.
Obbligo di riammissione
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione
centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e'
riammesso sul territorio nazionale qualora:
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata
o ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza
autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese
di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di
connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a
termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un
Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di
destinazione.
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un
cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione
centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello
stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio
di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8.
Obblighi e poteri della scorta
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti
della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non
portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire
l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale
ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del
transito.
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei
componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la
necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per
impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a
se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della
legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale
necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o
che prestano le misure di assistenza.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato
----> Vedere immagini da pag. 9 a pag. 11 <----
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21.03.2007
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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