DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2007, n.24
Attuazione   della  direttiva  2003/110/CE,  relativa  all'assistenza
durante  il  transito  nell'ambito di provvedimenti di espulsione per
via aerea.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa   all'assistenza   durante   il   transito   nell'ambito  di
provvedimenti di espulsione per via aerea;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria 2004, che ha delegato
all'articolo 1,  commi 1  e  3,  il  Governo  a  recepire  la  citata
direttiva  2003/110/CE,  compresa  nell'elenco  di cui all'allegato B
della medesima legge;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
modificazioni;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto  definisce  le  misure  di assistenza tra
autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o
senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo
le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio,
del 25 novembre 2003.
  2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti
dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del
28 luglio  1951,  ratificata  con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle
Convenzioni  internazionali  in  materia  di  diritti  dell'uomo e di
liberta'  fondamentali,  nonche'  dalle Convenzioni internazionali in
materia di estradizione.

      
                               Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a)  «cittadino  di  un  Paese  terzo»: ogni persona che non ha la
cittadinanza   di   uno   Stato  membro  dell'Unione  europea,  della
Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
    b) «Stato  membro  richiedente»:  lo  Stato membro che esegue una
decisione  di  espulsione  di  un  cittadino  di un Paese terzo e che
richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
    c) «Stato  membro  richiesto»:  lo Stato membro nel cui aeroporto
deve aver luogo il transito;
    d) «componenti  della  scorta»:  ogni  persona dello Stato membro
richiedente  che  e'  incaricata  di  accompagnare il cittadino di un
Paese  terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli
interpreti;
    e) «transito  per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di
un  aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese
terzo   ed   eventualmente   dei  componenti  della  scorta  ai  fini
dell'espulsione per via aerea.

      
                               Art. 3.

                         Autorita' centrale

  1.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  Pubblica
sicurezza  - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle
frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», e' competente
a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.

      
                               Art. 4.

                 Richiesta di transito per via aerea

  1.  Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un
cittadino   di  un  Paese  terzo,  qualora  non  sia  ragionevolmente
possibile  fare  ricorso  ad  un  volo  diretto  verso  il  Paese  di
destinazione,  la  direzione centrale presenta all'Autorita' centrale
individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per
via  aerea,  contenente  i  dati  indicati nell'allegato A, che forma
parte  integrante  del  presente  decreto,  previo accertamento della
mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati
ovvero  alla  riammissione  da  parte dello Stato di destinazione. La
richiesta  di  transito  per  via  aerea non e', in linea di massima,
presentata   se   l'attuazione   della  misura  di  espulsione  rende
necessario  un  cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro
richiesto.
  2.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di cui all'articolo 1, comma 2, la
richiesta   di  transito  per  via  aerea  presentata  dall'Autorita'
centrale  individuata  dallo  Stato membro richiedente alla Direzione
centrale puo' essere rifiutata se:
    a) il  cittadino  di  un  Paese  terzo risulti in Italia imputato
ovvero  condannato,  anche  a  seguito  di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per  reati  previsti  dall'articolo 380,  commi 1  e 2, del codice di
procedura   penale   e,   in  ogni  caso,  per  reati  inerenti  agli
stupefacenti,    alla    liberta'    sessuale,   al   favoreggiamento
dell'immigrazione   clandestina  verso  l'Italia  e  dell'emigrazione
clandestina  dall'Italia  verso  altri  Stati  o per reati diretti al
reclutamento  di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o allo
sfruttamento   della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in
attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi
della  liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 aprile  2005,  n.  69,  e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle
Convenzioni internazionali in materia di estradizione;
    b) sussistono  impedimenti  al  transito attraverso altri Stati o
alla  riammissione  da parte dello Stato di destinazione ovvero dello
Stato richiedente;
    c) il   provvedimento   richiede   un  cambio  di  aeroporto  nel
territorio nazionale;
    d) l'assistenza   non   puo'  essere  fornita  al  momento  della
richiesta;
    e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  3.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 2,  lettera d),  la  Direzione
centrale  comunica,  quanto  prima, allo Stato membro richiedente una
diversa  data,  quanto  piu' vicina possibile a quella richiesta, per
l'effettuazione  del  transito, sempreche' siano soddisfatte le altre
condizioni per l'autorizzazione al transito.
  4.  L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo'
essere  ritirata  se,  successivamente  al  rilascio,  diventano noti
ovvero  si  verificano  fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero
giustificato il rifiuto.
  5.  La  Direzione  centrale  comunica per iscritto, immediatamente,
alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto
o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per
qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria
decisione.
  6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se
il  cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese
di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture
o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della
sua  razza,  religione,  nazionalita', del suo orientamento sessuale,
delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere
o ad un determinato gruppo sociale.

      
                               Art. 5.

Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea

  1.  La  richiesta  di  transito  per  via  aerea  e' presentata per
iscritto  alla  Direzione  centrale,  non  oltre due giorni prima del
transito  e  contiene  i  dati  indicati  nell'allegato A. In casi di
particolare  urgenza,  debitamente motivati, tale termine puo' essere
piu' breve.
  2.   La   Direzione  centrale  comunica  per  iscritto  allo  Stato
richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni
dalla  ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui
al  comma 1.  Il  termine  per  la comunicazione della decisione puo'
essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.
  3.  In  mancanza  di  comunicazione  della  decisione  ovvero della
proroga  entro  la  data  richiesta,  le  operazioni di transito sono
avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione
da  parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma
sono   derogabili  sulla  base  di  accordi  o  intese  bilaterali  o
multilaterali.
  4.  La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea
di  massima,  la  dotazione  della  scorta,  salvo  comprovati motivi
segnalati dallo Stato richiedente.

      
                               Art. 6.

                        Misure di assistenza

  1.   La   Direzione  centrale,  nel  limite  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  in  base  alla legislazione
vigente  e  nel  rispetto  delle  norme  internazionali,  adotta ogni
disposizione  idonea  ad  assicurare che le operazioni di transito si
svolgano   nel   piu'   breve  tempo  possibile  e,  comunque,  entro
ventiquattro  ore,  avvalendosi  di appositi punti di contatto presso
gli aeroporti.
  2.   La   Direzione  centrale,  nel  limite  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili sulla base della legislazione
vigente   e   nel   rispetto   delle   norme  internazionali,  previe
consultazioni   reciproche   con  l'Autorita'  centrale  richiedente,
stabilisce   e  fornisce  tutte  le  misure  di  sostegno  necessarie
dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e
in particolare:
    a) l'attesa  del  cittadino  di  un  Paese terzo all'aeromobile e
l'accompagnamento  nella  zona aeroportuale di transito, fino al volo
di connessione;
    b) il  vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente,
per i componenti della scorta;
    c) la  presa  in  consegna,  la  conservazione  e  l'inoltro  dei
documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
    d) nei   casi   di   transito   senza  scorta,  la  comunicazione
all'Autorita'  richiedente  del  luogo  e  dell'ora  di  partenza del
cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
    e) la   comunicazione   all'Autorita'  richiedente  di  eventuali
incidenti gravi verificatisi durante il transito.
  3.  In  ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed
ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.
  4.  Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo
strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato,
in  attesa  della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica
sicurezza  o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile
aeroportuale.
  5.  Fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora
non  sia  possibile  portare  a termine le operazioni di transito nel
termine  di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e
consultazione  con  l'autorita'  richiedente,  assume tutte le misure
necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono,
in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.
  6.  Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3,
nonche'  ogni  altra  spesa  eventualmente conseguente alle misure di
sostegno  fornite  e  adeguatamente  documentate, sono a carico dello
Stato richiedente.

      
                               Art. 7.

                       Obbligo di riammissione

  1.  Il  cittadino  di  un  Paese  terzo,  per il quale la Direzione
centrale  ha  presentato  richiesta  di  transito  per  via aerea, e'
riammesso sul territorio nazionale qualora:
    a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata
o ritirata;
    b) il   cittadino   di   un   Paese   terzo   sia  uscito,  senza
autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
    c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese
di  transito  o  nel  Paese  di  destinazione o l'imbarco sul volo di
connessione siano falliti;
    d) non  sia  stato  possibile,  per  qualsiasi motivo, condurre a
termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un
Paese  terzo  per  un  altro Paese di transito ovvero per il Paese di
destinazione.
  2.  Qualora  non  sia  stato possibile effettuare il transito di un
cittadino  di  un  Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione
centrale  presta  l'assistenza  necessaria  per la riammissione dello
stesso  nel  territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio
di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.

      
                               Art. 8.

                   Obblighi e poteri della scorta

  1.  Durante  le  operazioni di transito per via aerea, i componenti
della  scorta  che  accompagna  il  cittadino  di  un Paese terzo non
portano  armi  e  indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire
l'autorizzazione  al  transito  rilasciata  dalla  Direzione centrale
ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del
transito.
  2.  Nell'esecuzione  delle  operazioni  di  transito  i  poteri dei
componenti  della  scorta  sono  limitati  all'autodifesa,  salva  la
necessita'   di  adottare  misure  ragionevoli  e  proporzionate  per
impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a
se  stesso  o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della
legislazione  dello  Stato  membro  richiesto,  e  sempre  che a tale
necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o
che prestano le misure di assistenza.

      
                               Art. 9.

                          Norma finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri

                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee

                              Amato, Ministro dell'interno

                              D'Alema, Ministro degli affari esteri

                              Mastella, Ministro della giustizia

                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze

                              Bianchi, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Mastella

      
                              Allegato

          ---->  Vedere immagini da pag. 9 a pag. 11  <----

      

21.03.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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