DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30
Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29 aprile  2004,  relativa  al diritto dei cittadini
dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo   a   recepire   la  citata  direttiva  2004/38/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  circolazione  e  soggiorno dei cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia  e  delle  finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente decreto legislativo disciplina:
    a) le  modalita'  d'esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso  e  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato  da  parte  dei
cittadini  dell'Unione  europea e dei familiari di cui all'articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    b) il  diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei   cittadini   dell'Unione   europea   e   dei  familiari  di  cui
all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    c) le  limitazioni  ai  diritti  di  cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  n.  2004/38/CE  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 158 del
          30 aprile 2004.
              -  La  legge  18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  aprile  2005,  n.  96, supplemento
          ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
          2002,   n.  54,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) «cittadino   dell'Unione»:   qualsiasi   persona   avente   la
cittadinanza di uno Stato membro;
    b) «familiare»:
      1) il coniuge;
      2)  il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione  registrata  sulla  base  della  legislazione  di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione  registrata  al  matrimonio  e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
      3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
      4)  gli  ascendenti  diretti  a  carico  e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
    c) «Stato  membro  ospitante»:  lo  Stato  membro  nel  quale  il
cittadino  dell'Unione  si  reca  al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.
                               Art. 3.
                           Aventi diritto
  1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione  che  si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello  di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi
dell'articolo 2,  comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
il cittadino medesimo.
  2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
di   soggiorno   dell'interessato,   lo   Stato   membro   ospitante,
conformemente  alla  sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e
il soggiorno delle seguenti persone:
    a) ogni  altro  familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non
definito  all'articolo 2,  comma 1,  lettera b),  se  e'  a  carico o
convive,  nel  paese  di  provenienza,  con  il cittadino dell'Unione
titolare  del  diritto  di  soggiorno  a titolo principale o se gravi
motivi  di  salute  impongono che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
    b) il   partner  con  cui  il  cittadino  dell'Unione  abbia  una
relazione  stabile  debitamente  attestata  dallo Stato del cittadino
dell'Unione.
  3.  Lo  Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione  personale  e  giustifica  l'eventuale  rifiuto  del  loro
ingresso o soggiorno.
                               Art. 4.
       Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
  1.  Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di
viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di
documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
diritto  di  lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
Stato dell'Unione.
  2.  Per  i  soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
ovvero  interdetti  o  inabilitati,  il  diritto  di  circolazione e'
esercitato  secondo  le  modalita' stabilite dalla legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza.
                               Art. 5.
                         Diritto di ingresso
  1.  Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di
viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di
documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  ma  in  possesso  di  un passaporto valido, sono
ammessi nel territorio nazionale.
  2.  I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
assoggettati  all'obbligo  del  visto  d'ingresso, nei casi in cui e'
richiesto.   Il   possesso   della   carta   di   soggiorno   di  cui
all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi
del visto.
  3.  I  visti  di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
priorita' rispetto alle altre richieste.
  4.  Nei  casi  in  cui  e'  esibita  la  carta  di soggiorno di cui
all'articolo 10  non  sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto  del  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea.
  5.  Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di
un  suo  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato membro,
sprovvisto  dei  documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire  i  documenti  necessari  ovvero  dimostra con altra idonea
documentazione,  secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
del diritto di libera circolazione.
                               Art. 6.
                Diritto di soggiorno fino a tre mesi
  1.  I  cittadini  dell'Unione  hanno  il diritto di soggiornare nel
territorio  nazionale  per  un periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna  condizione  o  formalita',  salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza.
  2.  Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non
aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  accompagnano o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in
corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
  3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali conformi ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
i  cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita'
consentite,   sono   tenuti  ai  medesimi  adempimenti  richiesti  ai
cittadini italiani.
                               Art. 7.
      Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
  1.   Il   cittadino  dell'Unione  ha  diritto  di  soggiornare  nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
    a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
    b) dispone  per  se'  stesso  e per i propri familiari di risorse
economiche   sufficienti,   per  non  diventare  un  onere  a  carico
dell'assistenza  sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
    c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per  seguirvi  come  attivita'  principale  un  corso  di  studi o di
formazione  professionale  e  dispone,  per se' stesso e per i propri
familiari,  di  risorse  economiche sufficienti, per non diventare un
onere  a  carico  dell'assistenza  sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
altra  idonea  documentazione,  e  di un'assicurazione sanitaria o di
altro   titolo  idoneo  che  copra  tutti  i  rischi  nel  territorio
nazionale;
    d) e'  familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o
raggiunge  un  cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai
sensi delle lettere a), b) o c).
  2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari
non  aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
raggiungono   nel  territorio  nazionale  il  cittadino  dell'Unione,
purche'   questi   risponda   alle  condizioni  di  cui  al  comma 1,
lettere a), b) o c).
  3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo
sul  territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
comma 1, lettera a) quando:
    a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
o di un infortunio;
    b) e'   in   stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente
comprovata  dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un
anno  nel  territorio  nazionale  ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego,  ovvero  ha  reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma  1,  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n.  297,  che  attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa;
    c) e'   in   stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore  ad  un  anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i
primi  dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto
presso  il  Centro  per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
cui  all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa.  In  tale caso, l'interessato
conserva  la  qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
    d) segue  un  corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione  involontaria,  la  conservazione  della  qualita'  di
lavoratore  subordinato  presuppone  che  esista  un collegamento tra
l'attivita'  professionale  precedentemente  svolta  e  il  corso  di
formazione seguito.
          Note all'art. 7:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
          17 maggio 1999, n. 144).
              «Art.  2  (Stato di disoccupazione). - 1. La condizione
          di   cui  all'art.  1,  comma 2,  lettera c),  deve  essere
          comprovata  dalla  presentazione dell'interessato presso il
          servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
          domicilio  del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita'
          lavorativa   precedentemente  svolta,  nonche'  l'immediata
          disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
              2.  In  sede di prima applicazione del presente decreto
          gli  interessati  all'accertamento  della condizione di cui
          all'art.  1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
          presso   il   servizio   competente  per  territorio  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni definiscono gli indirizzi operativi per
          l'accertamento  e la verifica dello stato di disoccupazione
          da parte dei servizi competenti.
              4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
          disoccupazione  e' effettuata dai servizi competenti con le
          seguenti modalita':
                a) sulla  base  delle  comunicazioni  di cui all'art.
          4-bis  o  di  altre  informazioni  fornite  dagli organi di
          vigilanza;
                b) in  relazione  al rispetto delle misure concordate
          con il disoccupato.
              5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
          disoccupazione   e'  comprovato  con  dichiarazioni,  anche
          contestuali  all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In
          tali  casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica
          il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445.
              6.  La  durata dello stato di disoccupazione si calcola
          in  mesi  commerciali.  I  periodi  fino a giorni quindici,
          all'interno  di  un  unico mese, non si computano, mentre i
          periodi  superiori  a  giorni quindici si computano come un
          mese intero.».
              -   L'art.   737   c.p.c.   e'  inserito  nel  Capo  VI
          (Disposizioni   comuni   ai   procedimenti   in  camera  di
          consiglio)  del  Titolo  II (Dei procedimenti in materia di
          famiglia  e  di  stato  di  persone)  del libro Quarto (Dei
          procedimenti speciali).
                               Art. 8.
              Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
                      del diritto di soggiorno
  1.  Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli  articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione
monocratica  del  luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede,
sentito  l'interessato,  nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
                               Art. 9.
                      Formalita' amministrative
           per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
  1.  Al  cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della  popolazione  residente,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  2.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma 1, l'iscrizione e' comunque
richiesta   trascorsi   tre   mesi  dall'ingresso  ed  e'  rilasciata
immediatamente  una  attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
  3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di  cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
    a) l'attivita'  lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l'iscrizione   e'   richiesta   ai  sensi  dell'articolo 7,  comma 1,
lettera a);
    b) la  disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per  i  propri  familiari,  secondo i criteri di cui all'articolo 29,
comma 3,  lettera b),  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo  comunque  denominato  idoneo  a  coprire  tutti  i rischi nel
territorio   nazionale,   se   l'iscrizione  e'  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
    c) l'iscrizione   presso   un   istituto   pubblico   o   privato
riconosciuto   dalla   vigente   normativa   e   la   titolarita'  di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche  sufficienti  per  se' e per i propri familiari, secondo i
criteri  di  cui  all'articolo 29,  comma 3,  lettera b),  del citato
decreto  legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
  4.  Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e
per  i  propri  familiari,  di  risorse  economiche sufficienti a non
gravare  sul  sistema  di  assistenza  pubblica,  anche attraverso la
dichiarazione  di  cui  agli  articoli 46  e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  5.  Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i  cittadini  italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
del  cittadino  dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di  soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a) un  documento  di  identita'  o  il  passaporto  in  corso  di
validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;
    b) un  documento  che attesti la qualita' di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico;
    c) l'attestato   della   richiesta  d'iscrizione  anagrafica  del
familiare cittadino dell'Unione.
  6.  Salvo  quanto  previsto  dal presente decreto, per l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano.
  7.  Le  richieste  di  iscrizioni  anagrafiche  dei  familiari  del
cittadino  dell'Unione  che  non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro  sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto  legislativo  n.  286  del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.
          Note all'art. 9:
              -   La   legge   24 dicembre   1954,   n.  1228,  reca:
          «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989,  n.  223,  reca:  «Approvazione del nuovo regolamento
          anagrafico della popolazione residente».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 29,  comma 3,
          lettera b)  e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  recante:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero»:
              «Art.     29     (Ricongiungimento     familiare).    -
          1-2. (Omissis).
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
          che   richiede   il  ricongiungimento  deve  dimostrare  la
          disponibilita':
                a) (omissis);
                b) di  un  reddito  minimo  annuo  derivante da fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          se  si  chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
          doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
          il  ricongiungimento  di  due  o  tre  familiari, al triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento  di  quattro  o  piu'  familiari.  Per  il
          ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli
          anni  quattordici  e'  richiesto,  in ogni caso, un reddito
          minimo   non   inferiore   al   doppio  dell'importo  annuo
          dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della  determinazione del
          reddito  si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
          dei familiari conviventi con il richiedente.».
              «Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
          1.-6. (Omissis).
              7.   Le   iscrizioni  e  variazioni  anagrafiche  dello
          straniero  regolarmente  soggiornante  sono effettuate alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste  dal  regolamento  di  attuazione. In ogni caso la
          dimora  dello  straniero si considera abitualmente anche in
          caso  di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
          un   centro  di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
          variazione   l'ufficio   da'  comunicazione  alla  questura
          territorialmente competente.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa. (Testo A)».
                              Art. 10.
Carta  di  soggiorno  per  i  familiari del cittadino comunitario non
   aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
  1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza
di  uno  Stato  membro,  di  cui  all'articolo 2,  trascorsi tre mesi
dall'ingresso  nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla questura
competente  per  territorio  di  residenza  la «Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a
quello  stabilito  con  decreto del Ministro dell'interno da emanarsi
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del predetto
decreto,   e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto  dalla
normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto.
  2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
al  familiare  del  cittadino  dell'Unione e' rilasciata una ricevuta
secondo  il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 1.
  3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno, e' richiesta la
presentazione:
    a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita',
nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;
    b) di  un  documento  che  attesti  la  qualita'  di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico;
    c) dell'attestato  della  richiesta  d'iscrizione  anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione;
    d) della  fotografia  dell'interessato,  in  formato  tessera, in
quattro esemplari.
  4.  La  carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
  5.  La  carta  di  soggiorno mantiene la propria validita' anche in
caso  di  assenze  temporanee  del  titolare non superiori a sei mesi
l'anno,  nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di
obblighi  militari  ovvero  di assenze fino a dodici mesi consecutivi
per  rilevanti  motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave,  studi  o  formazione  professionale  o distacco per motivi di
lavoro  in  un  altro  Stato;  e'  onere  dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
di validita'.
  6.  Il  rilascio  della  carta  di  soggiorno  di cui al comma 1 e'
gratuito,  salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale
usato per il documento.
                              Art. 11.
Conservazione  del  diritto  di  soggiorno  dei  familiari in caso di
       decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
  1.  Il  decesso  del  cittadino  dell'Unione  o la sua partenza dal
territorio  nazionale  non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
familiari  aventi  la  cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
che  essi  abbiano  acquisito  il  diritto di soggiorno permanente ai
sensi  dell'articolo 14  o  siano  in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7, comma 1.
  2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del
diritto  di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro,  sempre  che  essi  abbiano soggiornato nel territorio
nazionale  per  almeno  un  anno  prima  del  decesso  del  cittadino
dell'Unione  ed  abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di  cui  all'articolo 14  o  dimostrino  di  esercitare  un'attivita'
lavorativa  subordinata  od  autonoma  o  di disporre per se' e per i
familiari  di  risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere
per  il  sistema  di  assistenza  sociale dello Stato durante il loro
soggiorno,  nonche'  di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi  nello  Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito  nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
del  soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
l'articolo 30,  comma 5,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o
il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
figli  o  del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal
requisito  della  cittadinanza,  se essi risiedono nello Stato e sono
iscritti  in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
termine degli studi stessi.
          Nota all'art. 11:
              -  L'art.  30,  comma 5, de1 citato decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
              «Art.  30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
          - 1.-4. (Omissis).
              5.  In  caso  di  morte  del  familiare in possesso dei
          requisiti  per il ricongiungimento e in caso di separazione
          legale  o  di  scioglimento del matrimonio o, per il figlio
          che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
          del  diciottesimo  anno  di  eta', il permesso di soggiorno
          puo'  essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
          per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
          di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.».
                              Art. 12.
         Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
        in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
  1.  Il  divorzio  e  l'annullamento  del  matrimonio  dei cittadini
dell'Unione  non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano   acquisito   il  diritto  di  soggiorno  permanente  di  cui
all'articolo 14  o  soddisfino  personalmente  le condizioni previste
all'articolo 7, comma 1.
  2.  Il  divorzio  e  l'annullamento del matrimonio con il cittadino
dell'Unione  non  comportano  la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro  a  condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
soggiorno  permanente  di  cui all'articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni:
    a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
nel  territorio  nazionale,  prima  dell'inizio  del  procedimento di
divorzio o annullamento;
    b) il  coniuge  non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad
accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
    c) l'interessato  risulti parte offesa in procedimento penale, in
corso  o  definito  con  sentenza  di  condanna,  per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare;
    d) il  coniuge  non  avente  la  cittadinanza di uno Stato membro
beneficia,  in  base  ad  un  accordo  tra  i  coniugi  o a decisione
giudiziaria,  di  un diritto di visita al figlio minore, a condizione
che  l'organo  giurisdizionale  ha  ritenuto  che  le  visite  devono
obbligatoriamente  essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
a quando sono considerate necessarie.
  3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
condizioni   di   cui   alle   lettere a), b), c)  e d),  si  applica
l'articolo 30,  comma 5,  del  citato  decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni.
  4.  Nei  casi  di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
acquisito  il  diritto  di  soggiorno permanente di cui al successivo
articolo 14,  il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito  che  essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa
subordinata  o  autonoma,  o di disporre per se' e per i familiari di
risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema
di  assistenza  sociale  dello Stato durante il soggiorno, nonche' di
una  assicurazione  sanitaria  che  copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero  di  fare  parte  del  nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato,  di  una  persona  che  soddisfa  tali  condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
          Nota all'art. 12:
              -  Per  l'art.  30, comma 5, del decreto legislativo n.
          286 del 1998, vedi note all'art. 11.
                              Art. 13.
                Mantenimento del diritto di soggiorno
  1.  I  cittadini  dell'Unione  ed  i loro familiari beneficiano del
diritto  di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse
economiche  di  cui  all'articolo 9,  comma 3, che gli impediscono di
diventare  un  onere  eccessivo  per il sistema di assistenza sociale
dello  Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  2.  I  cittadini  dell'Unione  e  i  loro familiari beneficiano del
diritto  di  soggiorno  di  cui  agli  articoli 7,  11  e 12, finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
  3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di
ordine  e  sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non
puo'  essere  adottato  nei  confronti di cittadini dell'Unione o dei
loro familiari, qualora;
    a) i   cittadini   dell'Unione  siano  lavoratori  subordinati  o
autonomi;
    b) i  cittadini  dell'Unione  siano  entrati nel territorio dello
Stato  per  cercare  un  posto  di  lavoro.  In tale caso i cittadini
dell'Unione  e  i  membri  della  loro  famiglia  non  possono essere
allontanati  fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare
di  essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento   dell'attivita'   lavorativa,   di  cui  all'articolo 2,
comma 1,  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi  dell'articolo 4  del  medesimo  decreto legislativo n. 297 del
2002.
          Nota all'art. 13:
              -  Per l'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n. 181, vedi note all'art. 7.
                              Art. 14.
                   Diritto di soggiorno permanente
  1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa  per  cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno  permanente  non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13.
  2.  Salve  le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
avente  la  cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per  cinque  anni  nel  territorio  nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione.
  3.  La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che
non  superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di
durata  superiore  per  l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza  e  la  maternita',  malattia  grave,  studi  o formazione
professionale  o  distacco  per  motivi  di  lavoro in un altro Stato
membro o in un Paese terzo.
  4.  Il  diritto  di  soggiorno  permanente  si perde in ogni caso a
seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
anni consecutivi.
                              Art. 15.
Deroghe  a  favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita'
          nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
  1.  In  deroga  all'articolo 14  ha diritto di soggiorno permanente
nello  Stato  prima  della  maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno:
    a) il  lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
cui   cessa   l'attivita',  ha  raggiunto  l'eta'  prevista  ai  fini
dell'acquisizione  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,  o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata
a  seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
nel  territorio  dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi
dodici  mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni.  Ove  il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
legge  non  riconosce  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia, la
condizione   relativa  all'eta'  e'  considerata  soddisfatta  quando
l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;
    b) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo che ha soggiornato in
modo  continuativo  nello  Stato  per  oltre  due  anni  e  cessa  di
esercitare  l'attivita'  professionale  a  causa  di una sopravvenuta
incapacita'  lavorativa  permanente.  Ove  tale incapacita' sia stata
causata  da  un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
che  da'  all'interessato  diritto  ad  una prestazione interamente o
parzialmente  a  carico di un'istituzione dello Stato, non si applica
alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
    c) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo  che,  dopo  tre anni
d'attivita'   e  di  soggiorno  continuativi  nello  Stato,  eserciti
un'attivita'  subordinata  o  autonoma  in un altro Stato membro, pur
continuando  a  risiedere  nel  territorio dello Stato, permanendo le
condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
  2.  Ai  fini  dell'acquisizione  dei  diritti previsti nel comma 1,
lettere a)  e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato
nello  Stato  membro  in  cui  esercita un'attivita' sono considerati
periodi trascorsi nel territorio nazionale.
  3.   I   periodi  di  iscrizione  alle  liste  di  mobilita'  o  di
disoccupazione   involontaria,   cosi'   come  definiti  dal  decreto
legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  o i periodi di sospensione
dell'attivita'   indipendenti   dalla   volonta'  dell'interessato  e
l'assenza  dal  lavoro  o  la cessazione dell'attivita' per motivi di
malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  4.  La  sussistenza  delle  condizioni  relative  alla  durata  del
soggiorno   e   dell'attivita'   di  cui  al  comma 1,  lettera a)  e
lettera b),  non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano,
ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con
il lavoratore dipendente o autonomo.
  5.  I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
subordinato   o   autonomo,  che  soggiornano  con  quest'ultimo  nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
il  lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
in forza del comma 1.
  6.  Se  il  lavoratore  subordinato o autonomo decede mentre era in
attivita'  senza  aver  ancora  acquisito  il  diritto  di  soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
il  lavoratore  nel  territorio  acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo,  alla  data  del suo
decesso,   abbia  soggiornato  in  via  continuativa  nel  territorio
nazionale per due anni;
    b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
o ad una malattia professionale;
    c) il  coniuge  superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
  7.   Se  non  rientrano  nelle  condizioni  previste  dal  presente
articolo,    i   familiari   del   cittadino   dell'Unione   di   cui
all'articolo 11,  comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano
le  condizioni  ivi  previste,  acquisiscono  il diritto di soggiorno
permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per
cinque anni nello Stato membro ospitante.
          Nota all'art. 15:
              -  Il  decreto  legislativo  19  dicembre 2002, n. 297,
          reca:  «Disposizioni  modificative e correttive del decreto
          legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  recante  norme per
          agevolare  l'incontro  tra  domanda e offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
          17 maggio 1999, n. 144.».
                              Art. 16.
                Attestazione di soggiorno permanente
                 per i cittadini dell'Unione europea
  1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al
cittadino  di  uno  Stato membro dell'Unione europea un attestato che
certifichi  la  sua  condizione  di titolare del diritto di soggiorno
permanente.  L'attestato  e'  rilasciato  entro  trenta  giorni dalla
richiesta   corredata   dalla   documentazione   atta  a  provare  le
condizioni,    rispettivamente    previsti    dall'articolo    14   e
dall'articolo 15.
  2.  L'attestato  di  cui  al  comma 1 puo' essere sostituito da una
istruzione   contenuta   nel   microchip  della  carta  di  identita'
elettronica  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82,
secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
          Nota all'art. 16:
              -  Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale».
                              Art. 17.
            Carta di soggiorno permanente per i familiari
           non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
  1.   Ai   familiari   del   cittadino  comunitario  non  aventi  la
cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
«Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
  2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla
Questura  competente  per territorio di residenza prima dello scadere
del   periodo   di   validita'   della  Carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme
a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
  3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del
costo degli stampati o del materiale utilizzato.
  4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
anni  consecutivi,  non  incidono  sulla  validita'  della  carta  di
soggiorno permanente.
                              Art. 18.
                      Continuita' del soggiorno
  1.  La  continuita'  del  soggiorno,  ai  fini del presente decreto
legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
e  16  possono  essere  comprovati  con  le  modalita' previste dalla
legislazione vigente.
  2.  La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
                              Art. 19.
             Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
                e al diritto di soggiorno permanente
  1.  I  cittadini  dell'Unione  e  i loro familiari hanno diritto di
esercitare  qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o subordinata,
escluse   le  attivita'  che  la  legge,  conformemente  ai  Trattati
dell'Unione  europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
  2.  Fatte  salve  le disposizioni specifiche espressamente previste
dal  Trattato  CE  e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che  risiede,  in  base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode  di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari  non  aventi  la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente.
  3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita'  esercitata  o  da  altre  disposizioni  di  legge, il
cittadino  dell'Unione  ed  i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni   d'assistenza  sociale  durante  i  primi  tre  mesi  di
soggiorno  o,  comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b),  salvo  che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
  4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto  di  soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
                              Art. 20.
          Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
                    per motivi di ordine pubblico
  1.  Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere
limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del
principio  di  proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della
persona,  che  rappresentino  una minaccia concreta e attuale tale da
pregiudicare  l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza
di  condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
  3.  Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio
per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto
della  durata  del  soggiorno  in  Italia dell'interessato, della sua
eta',  del  suo  stato  di  salute,  della sua situazione familiare e
economica,  della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
  4.  I  cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque
sia  la  loro  cittadinanza,  che  abbiano  acquisito  il  diritto di
soggiorno   permanente   di   cui   all'articolo 14   possono  essere
allontanati  dal  territorio  dello  Stato  solo  per gravi motivi di
ordine e di sicurezza pubblica.
  5.  I  cittadini  dell'Unione  europea  che  hanno  soggiornato nel
territorio  nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono  essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che
mettano   a  repentaglio  la  sicurezza  dello  Stato,  salvo  quando
l'allontanamento  sia  necessario  nell'interesse  stesso del minore,
secondo   quanto   contemplato  dalla  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
  6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla  liberta'  di  circolazione  sul  territorio nazionale sono solo
quelle   con  potenziale  epidemico  individuate  dall'Organizzazione
mondiale   della   sanita',   nonche'   altre  malattie  infettive  o
parassitarie  contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione  che  si  applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono  successivamente  all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei
suoi familiari.
  7.  Il  provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di
cui  ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto
motivato,  salvo  che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero
in   inglese.   Il  provvedimento  di  allontanamento  e'  notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata
del  divieto  di  reingresso  sul  territorio nazionale, che non puo'
essere  superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica
il  termine  stabilito  per lasciare il territorio nazionale, che non
puo'  essere  inferiore  ad  un mese dalla data della notifica, fatti
salvi i casi di comprovata urgenza.
  8.  Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel  territorio  nazionale in violazione del divieto di reingresso e'
punito  con  l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
500  ad  euro 5.000  ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento
immediato.
  9.  Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
si  trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento  di  cui  al comma 7, ovvero quando il provvedimento e'
fondato  su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento   di  allontanamento  dell'interessato  dal  territorio
nazionale.
          Nota all'art. 20:
              -  La  legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  sui  diritti del fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989».
                              Art. 21.
           Allontanamento per cessazione delle condizioni
               che determinano il diritto di soggiorno
  1.  Il  provvedimento  di  allontanamento dei cittadini degli altri
Stati  membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia
la  loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare  le  condizioni  che  determinano  il  diritto  di  soggiorno
dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
  2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente   competente  secondo  la  residenza  o  dimora  del
destinatario,  con  atto  motivato  e  notificato all'interessato. Il
provvedimento  e'  adottato  tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato,  della  sua  eta',  della  sua  salute,  della  sua
integrazione  sociale  e  culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine  ed  e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il
termine  per  lasciare  il  territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore  ad  un  mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al
comma 1  non  puo'  prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale.
                              Art. 22.
          Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
  1.  Avverso  il  provvedimento  di  cui  all'articolo 20 e' ammesso
ricorso  al  Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma.
  2.  Il  ricorso  puo'  essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza  dall'interessato.  In  tale  caso la procura speciale al
patrocinante  legale  e'  rilasciata  avanti all'autorita' consolare.
Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
  3.  Il  ricorso  di  cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una
istanza   di  sospensione  dell'esecutorieta'  del  provvedimento  di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia  del  provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento  di  allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale  ovvero  sia  fondato  su motivi di pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
  4.    Avverso   il   provvedimento   di   allontanamento   di   cui
all'articolo 21  puo'  essere  presentato  ricorso  al  tribunale  in
composizione  monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo
ha  disposto.  Il  ricorso  e' presentato, a pena d'inammissibilita',
entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento
e deciso entro i successivi trenta giorni.
  5.    Il    ricorso    puo'   essere   sottoscritto   personalmente
dall'interessato  e puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza  dall'interessato.  In  tale  caso  la  sottoscrizione e'
autenticata  dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che
ne  certificano  l'autenticita'  e  ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria  italiana.  Presso  le  stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
  6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
  7.  Contestualmente  al  ricorso  puo' essere presentata istanza di
sospensione  dell'esecutorieta'  del provvedimento di allontanamento.
Fino   all'esito   dell'istanza   di   sospensione,  l'efficacia  del
provvedimento  impugnato  resta  sospesa,  salvo che provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
  8.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua   cittadinanza,   cui   e'   stata   negata  la  sospensione  del
provvedimento  di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed  il  soggiorno  nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali  del  procedimento  di  ricorso, salvo che la sua presenza
possa  procurare  gravi  turbative o grave pericolo all'ordine e alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche
per  il  tramite  di  una  rappresentanza  diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'interessato.
  9.  Il  tribunale  decide a norma degli articoli 737 e seguenti del
codice   di  procedura  civile.  Qualora  i  tempi  del  procedimento
dovessero  superare  il  termine  entro  il  quale l'interessato deve
lasciare  il  territorio  nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione  ai  sensi  del  comma 7, il giudice decide con priorita'
sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
  10.  Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.
          Nota all'art. 22:
              -  Per  l'art. 737 del codice di procedura civile, vedi
          note all'art. 8.
                              Art. 23.
        Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza
         italiana che siano familiari di cittadini italiani
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,  se piu'
favorevoli,  si  applicano  ai  familiari  di  cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.
                              Art. 24.
                          Norma finanziaria
  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli 2,  3,  7, 11, 14 e 15,
valutati  in  14,5  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, si
provvede  a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini    dell'adozione    dei    provvedimenti   correttivi   di   cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi  dell'articolo 7,
secondo  comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data  di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
precedente  periodo,  sono  tempestivamente  trasmesse  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Note all'art. 24:
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183,  recante:  «Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
          europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
          normativi comunitari»:
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
              - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, l'art.
          11,   comma 3,  lettera  i-quater),  e  l'art.  7,  secondo
          comma n.  2)  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, recante:
          «Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio»:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-i-ter) (omissis);
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine). - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) (omissis).
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
                              Art. 25.
                     Norme finali e abrogazioni
  1.  Le  amministrazioni  competenti  provvederanno,  senza  nuovi o
maggiori  oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
  2.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono o
restano   abrogati   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
52,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54.
  3.  Il  comma 4  dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Amato, Ministro dell'interno
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Note all'art. 25:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          30 dicembre  1965, n. 1656, reca: «Norme sulla circolazione
          e  il  soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati membri della
          C.E.E.».
              -  Il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          circolazione  e  soggiorno dei cittadini degli Stati membri
          dell'Unione europea».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
          2002,   n.   53,  reca:  «Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari  in  materia  di circolazione e soggiorno dei
          cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea. (Testo
          C)».
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          18 gennaio 2002, n. 54, vedi note alle premesse.
              -  Per  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          vedi note all'art. 11.

28.3.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
10:13:27