Art. 1.
(Permesso di soggiorno dei lavoratori
migranti
in condizione di sfruttamento)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dellapplicazione
del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato
dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro
clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di
una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali
previsti dai contratti collettivi di categoria;
b) sistematiche
e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dellorario
di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali;
c) gravi
violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi
di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute,
sicurezza o incolumità;
d) reclutamento
e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dallarticolo
18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.».
2. Dopo il comma 2 dellarticolo 18 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito
il seguente:
«2-bis. Non si procede al programma
di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché
sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui allarticolo
600, secondo comma, del codice penale».
(Disciplina sanzionatoria)
1. La rubrica dellarticolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori».
2. Dopo il primo comma dellarticolo
600 del codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta
manodopera ovvero ne organizza lattività lavorativa mediante
violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito
con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per
ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati
o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti
sul territorio nazionale.».
3. Al comma 12 dellarticolo
22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«9.000 euro».
4. Può essere sempre disposto
il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata loccupazione
illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio
nazionale.
5. Alla condanna per qualunque delitto
che concerne loccupazione clandestina di lavoratori stranieri di
cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 1, comma
1, della presente legge, consegue:
a) linterdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la
perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento,
premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per
lanno o la campagna a cui si riferisce lillecito accertato.
Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, larticolo 33 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni,
e larticolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701;
c) ove
si accerti loccupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti
sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui allarticolo 18,
comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, la sospensione delle attività di impresa o
della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle
attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del
bestiame.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.