TESTO PREDISPOSTO DAI RELATORI

DISEGNO DI LEGGE N. 1201

 

Art. 1.

(Grave sfruttamento dell’attività lavorativa)

 

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 603-bis (Grave sfruttamento dell’attività lavorativa).  -  Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 600, recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali e di legge o a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.

2. All’articolo 380, comma 2, lettera d),del codice di procedura penale le parole: "e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 603-bis".

 

 

Art. 2.

(Disciplina sanzionatoria)

 

1. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)                             il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.";

b)                            dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione abusiva di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato. Nelle ipotesi di cui al presente comma, sono altresì revocati gli eventuali contributi o agevolazioni disposti in favore del datore di lavoro sulla base della normativa nazionale, regionale, delle province autonome di Trento e Bolzano o dell’Unione europea.

12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto alsequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale.".

2. La condanna per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 comporta:

a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;

b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701;

c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.

    3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.

 

Art. 3.

(Norma finanziaria)

 

1. L'attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18,  comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo 18.

 

 

Art. 4.

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.