SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1339
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità
(POLLASTRINI)
e dal Ministro delle politiche per la famiglia
(BINDI)
di concerto col Ministro dellinterno
(AMATO)
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)
e col Ministro delleconomia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2007
Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi
Onorevoli Senatori.
Il disegno di legge disciplina diritti e doveri delle persone stabilmente
conviventi ed ha nellarticolo 1 la propria struttura portante, poiché
tale articolo:
a) introduce nellordinamento,
in via generale, la nozione di diritti e doveri delle persone stabilmente
conviventi;
b)
ne individua il presupposto, cioè la situazione di fatto cui la
legge ricollega il riconoscimento dei diritti e ladempimento dei
doveri;
c)
stabilisce le forme attraverso cui la situazione di fatto può essere
provata.
Quanto alla lettera a), va anzitutto rilevato che singoli diritti sono stati riconosciuti ai conviventi dal legislatore nazionale e regionale, dalla giurisprudenza costituzionale e di merito, nonché dalla normativa comunitaria. In particolare la Corte costituzionale, se da un lato ha più volte e anche recentemente ribadito che larticolo 29 della Costituzione, riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, prescrive uno status privilegiato del modello costituzionale di famiglia, un suo plusvalore costituzionale (cosiddetto regime premiale o incentivante), dallaltro ha altresì dato rilievo alle convivenze more uxorio, escludendo peraltro la generalizzata estensione delle norme dettate per il modello costituzionale di famiglia a queste situazioni. In particolare, la Corte ha imposto anche per tali conviventi il rispetto dei diritti inviolabili (ad esempio il diritto di abitazione) e ha ammesso che il legislatore possa, relativamente a profili particolari, dettare una disciplina, inevitabilmente «leggera» e «essenziale», che riconosca alle persone che fanno parte di convivenze caratterizzate da requisiti di durata e di relativa stabilità, taluni diritti e facoltà, rinvenendone il fondamento costituzionale nellarticolo 2, il quale estende la garanzia dei diritti inviolabili delluomo (oltre che come singolo) anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede altresì ladempimento degli inderogabili doveri di solidarietà.
Quanto alla lettera b), viene
chiarito che la situazione di fatto di stabile convivenza, rilevante per
i diritti e i doveri previsti dal disegno di legge, è quella di
due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci
vincoli affettivi, che si prestano assistenza e solidarietà materiale
e morale e che non siano legate da vincoli di matrimonio, parentela in
linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro
il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione
di sostegno. Linclusione di persone legate da vincoli affettivi diversi
da quelli di carattere sentimentale o sessuale ha un rilievo sistematico
volto a rendere ancora più esplicito il riferimento che il titolo
del disegno di legge fa alle «persone stabilmente conviventi»,
non limitando lapplicazione della presente legge alle sole coppie
di fatto, ma estendendone lambito a relazioni (quali quelle tra nonno
e nipote, o tra fratelli) caratterizzate da elementi di solidarietà
e di assistenza strettamente intrecciati agli elementi di ordine affettivo.
La chiarezza con cui il disegno di
legge sottolinea che presupposto della rilevanza giuridica (e cioè
della titolarità dei diritti, dei doveri e delle facoltà)
è la situazione di fatto, e non un patto tra i conviventi o altro
elemento consensuale, vale anche a differenziare nettamente il modello
prescelto da soluzioni presenti in altri ordinamenti.
Quanto alla lettera c), il
disegno di legge si fonda sul principio secondo cui la situazione di fatto
rilevante è provata dalle risultanze anagrafiche secondo la normativa
già vigente, che prevede la residenza comune di persone legate da
vincoli affettivi. Il comma 2 dellarticolo 1 chiarisce che la convivenza
che abbia le caratteristiche di cui al comma 1 si presume qualora le risultanze
anagrafiche siano conformi agli articoli 4, 13, comma 1, lettera b),
21 e 33 del regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano la cosiddetta
«famiglia anagrafica». In questo modo lanagrafe non viene
meno alla sua funzione che è quella di fotografare situazioni di
fatto esistenti, senza effetti costitutivi. Naturalmente, poiché
lobiettivo è quello di far emergere situazioni di fatto e,
quindi, la realtà delle convivenze nei termini nei quali esse effettivamente
si manifestano, è consentito a chiunque dare la prova contraria
della sussistenza degli elementi che di fatto danno vita ad una convivenza
rilevante per la legge. Per quanto attiene allinizio e al termine
della convivenza, chiunque ne abbia interesse può fornire la prova
che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata
in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche. Ai sensi dellarticolo
13, comma 2, del disegno di legge (Disposizioni transitorie e finali),
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge può
essere altresì fornita la prova di una data di inizio della convivenza
anteriore a quella delle risultanze anagrafiche, salvo per quanto attiene
ai trattamenti previdenziali e pensionistici.
Il comma 3 stabilisce il principio
che la dichiarazione allufficio dellanagrafe ai sensi dalla
vigente normativa possa essere resa dai conviventi anche non contestualmente,
purché la persona che la rende provi, attraverso lesibizione
della ricevuta di ritorno della apposita raccomandata, di aver avvertito
del fatto anche laltra parte.
Il comma 4 limita lesercizio
dei diritti e delle facoltà previsti dalla legge alle convivenze
che siano in atto; il comma 5 estende le disposizioni dellarticolo
1 anche allanagrafe dei residenti allestero; il comma 6 chiarisce
che il termine «convivente» usato nella legge si riferisce alle
persone legate dai vincoli di cui al comma 1. Il comma 7 chiarisce che
la convivenza può essere instaurata con una sola persona per volta,
nel senso che è impossibile attivare contemporaneamente più
procedure anagrafiche aventi il contenuto di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo 1.
Larticolo 2 integra la previsione
dellarticolo 1 per quanto attiene ai soggetti nei confronti dei quali
la legge non trova applicazione. Rientrano in questa previsione, oltre
alle persone che siano state condannate, rinviate a giudizio o sottoposte
a misura cautelare per gravi reati consumati o tentati nei confronti del
coniuge o del convivente dellaltra, le persone legate da rapporti
contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente labitare
in comune. Questultima esclusione ha principalmente la finalità
di impedire raggiri a danno di persone che abbiano necessità di
avvalersi dei servizi di altre per raggiungere la propria autonomia, ma
anche quella di impedire che, con il meccanismo di legge, si eludano le
disposizioni in materia di lavoro e previdenza.
Larticolo 3 introduce una apposita
sanzione penale da uno a tre anni di reclusione e una multa da 3.000
a 10.000 euro per chi chiede liscrizione anagrafica in assenza
di coabitazione o dichiara falsamente di essere convivente ai sensi dellarticolo
1; prevede inoltre che la falsa dichiarazione produce la nullità
degli atti conseguenti e che i pagamenti fatti in base ad essa sono ripetibili.
Si tratta anche in questo caso di una disposizione che intende circondare
di forti cautele lutilizzo degli effetti della legge e scoraggiare
ogni abuso.
Larticolo 4 sancisce da un lato
il diritto del convivente ad assistere e curare laltro convivente,
ma attribuisce anche alla previsione immediata operatività ponendo
lobbligo, a carico delle strutture ospedaliere e di assistenza, pubbliche
e private, di disciplinare le modalità di esercizio del diritto
di accesso, analogamente a quanto fanno abitualmente, con la carta dei
servizi, per i familiari.
Larticolo 5 prevede che ciascun
convivente, nei limiti delle disposizioni vigenti, possa designare laltro
come suo rappresentante per le decisioni da assumere in materia di salute
in caso di incapacità di intendere e di volere o in materia di donazione
di organi, di trattamento del corpo e di celebrazioni funerarie in caso
di morte. La disposizione ha il senso di consentire alla persona di affidare
al convivente le proprie decisioni affinché egli le esegua. Con
riguardo ai trattamenti sanitari, nonostante già oggi il giudice
possa, laddove lo ritiene, indicare il convivente quale soggetto deputato
alla decisione in merito ai trattamenti sanitari urgenti concernenti laltro
convivente, si è ritenuto che porre questo onere direttamente a
carico del convivente non urta con il sistema, evita di rimettersi alla
discrezionalità dei singoli giudici e garantisce una più
celere definizione dei singoli casi, la cui soluzione risulta frequentemente
incompatibile con i tempi del procedimento giurisdizionale, sia pure durgenza.
Con riguardo alla materia della donazione
degli organi, è vero che larticolo 23, comma 2, della legge
1º aprile 1999, n. 91, ai fini dellopposizione alla donazione
degli organi del de cuius, parifica il convivente al coniuge, ma
tale disposizione si riferisce solo al convivente more uxorio, con
esclusione quindi di tutti gli altri conviventi.
In ogni caso, non si tratta di consentire
che possa essere data al convivente carta bianca in materia di diritti
strettamente personali, ma di permettere che egli possa far valere la volontà
della persona ormai priva di capacità di intendere e di volere o
morta. Il convivente rappresenta la volontà dellaltro esattamente
come lesecutore testamentario; lunica differenza consiste nel
fatto che, in alcuni casi, il soggetto non è ancora morto. La forma
in cui la volontà di designazione deve esprimersi è quella
della scrittura autografa e, in caso di impossibilità, della scrittura
sottoscritta da tre testimoni.
Larticolo 6 si propone di dare
attuazione alla direttiva n. 2004/38/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, introducendo una nuova ipotesi di permesso
di soggiorno per convivenza per il cittadino straniero extracomunitario
o apolide e il diritto alliscrizione anagrafica per il cittadino
comunitario che non abbia un autonomo diritto di soggiorno.
Larticolo 7 sancisce in legge
nazionale un principio ormai vigente in tutte le leggi e in bandi regionali
in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia popolare. La
ratio delledilizia popolare e residenziale pubblica è
infatti quella di sovvenire alle necessità dei nuclei composti da
più persone, con precedenza sui nuclei monopersonali, e da molto
tempo, ormai, nei bandi di concorso per lassegnazione di alloggi,
lipotesi delle convivenze è regolarmente valutata. Il principio
espresso dalla disposizione in esame integra un livello essenziale del
relativo diritto allabitazione.
Larticolo 8, comma 1, generalizza
e disciplina unipotesi spesso affrontata dalla giurisprudenza e risolta
in senso favorevole ai conviventi in caso di morte del partner e
di convivente «abbandonato» con figli comuni. La norma per un
verso conferma nei termini anzidetti il diritto alla successione nel contratto
di locazione e per un altro lo estende, nel caso di mancanza di figli comuni,
alle persone conviventi da almeno tre anni.
La limitazione dei tre anni discende
dalla volontà di evitare situazioni appositamente precostituite
e di garantire la serietà della convivenza, serietà che è
presunta in caso di esistenza di figli.
Larticolo 9 stabilisce che la
legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni
di sede dei conviventi, dipendenti pubblici e privati, al fine di agevolare
il mantenimento della comune residenza degli stessi. La norma mira a consentire
il riconoscimento della legittima aspettativa dei conviventi ad una vita
comune, compatibilmente con le esigenze dellattività professionale
di entrambi. Posto che le problematiche connesse alla assegnazione della
sede di servizio, come anche gran parte di quelle che concernono i trasferimenti,
riguarderanno individui di giovane età, non si è preteso
un periodo di convivenza particolarmente lungo, bensì quello minimo
per poter considerare stabile la convivenza ai fini che interessano e cioè
la legittimazione ad usufruire di una agevolazione ai fini del trasferimento
di sede (tre anni). Al comma 2 la disposizione prevede poi che il convivente
che abbia prestato attività lavorativa continuativa nellimpresa
di cui sia titolare laltro convivente possa chiedere, salvo che lattività
medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione
agli utili dellimpresa, in proporzione dellapporto fornito.
La disposizione si pone in linea con un recente orientamento giurisprudenziale
teso a dare riconoscimento, laddove non sia individuabile altra tipologia
giuridica di rapporti interpersonali, al lavoro svolto dal convivente nell«impresa
familiare». In quella sede, posto che il carattere residuale dellimpresa
familiare mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo
allimpresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro
il secondo grado, che non rientrino nellarchetipo del rapporto di
lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati
tipici della subordinazione, con leffetto di confinare in unarea
ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito, la Cassazione
(da ultimo con sentenza n. 5632 del 15 marzo 2006) ha sottolineato
lestensibilità del citato principio «alla famiglia di
fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione
lavorativa sia resa nel contesto di unimpresa familiare». Peraltro,
non è prevista lassimilazione al lavoro prestato dal familiare
nellambito dellattività di impresa ai sensi dellarticolo
230-bis del codice civile, non solo per il mancato riferimento al
diritto al mantenimento che in questo caso potrebbe desumersi aliunde
dallobbligo generale di assistenza e solidarietà morale e
materiale che grava sui conviventi ai sensi dellarticolo 1 della
presente legge bensì per lirrilevanza della condizione
patrimoniale del nucleo di appartenenza e per la mancata compartecipazione
alla proprietà dei beni acquistati e agli incrementi dellazienda.
Non vi è inoltre alcun riferimento al ruolo partecipativo nelle
decisioni che concernono limpiego degli utili e degli incrementi,
la gestione straordinaria dellimpresa, gli indirizzi produttivi e
la cessazione dellimpresa. Si tratta quindi di due previsioni distinte
sotto il profilo fattuale ed effettuale, sia pure con elementi comuni.
Larticolo 10, in materia di
trattamenti previdenziali e pensionistici, contiene un rinvio alla imminente
disciplina di riordino del sistema pensionistico, fissando i parametri
cui il legislatore si dovrà attenere in sede di riconoscimento dei
trattamenti da attribuire al convivente superstite. In particolare, in
quella sede, il legislatore dovrà necessariamente tener conto sia
della durata della convivenza, stabilendo un termine minimo al di sotto
del quale siffatta convivenza non fa maturare alcun diritto e commisurando
le prestazioni fornite alla durata della stessa, sia delle condizioni economiche
e patrimoniali del convivente superstite. Listituto previdenziale
che si andrà a prefigurare ha come obiettivo la tutela di situazioni
di svantaggio economico del convivente superstite, non sormontabili dalle
sue personali condizioni economiche e patrimoniali e comunque proporzionali
alla durata della convivenza, al fine di evitare il possibile perpetrarsi
di situazioni di abuso.
Larticolo 11, in materia successoria,
interviene a vari livelli. A livello fiscale introduce una normazione di
favore che tende a perequare limposta di successione del convivente
agli altri successibili; in particolare la tassa di successione, che oggi
per il convivente è fissata all8 per cento (al pari di qualsiasi
«estraneus»), scende al 5 per cento, un punto percentuale
in meno della successione di fratelli e sorelle e un punto percentuale
in più della successione del coniuge. Con riguardo alla regolamentazione
del diritto successorio, attualmente lunico modo per garantire una
tutela efficace al convivente era lautoregolamentazione, e cioè
la stipulazione di un negozio testamentario diretto a disciplinare taluni
aspetti di natura patrimoniale al fine di garantirgli il godimento di alcuni
diritti successori. Ferma la libertà del convivente di disporre
a mezzo di testamento dei suoi beni senza il gravame della previsione di
ulteriori riservatari, oltre quelli già previsti per legge (coniugi,
figli e ascendenti, limitatamente al caso dellassenza di figli),
la disposizione ha inteso tutelare il convivente superstite per lipotesi
di decesso senza che il de cuius abbia disposto volontariamente
delle proprie sostanze. In questi casi è previsto che il convivente
superstite succeda, nel contesto della successione legittima, con quote
diversificate a seconda che concorra con parenti più o meno prossimi.
In particolare si è distinta lipotesi in cui il convivente
superstite concorra con i figli per garantire a questi una quota particolarmente
importante dellasse ereditario. Se il convivente superstite concorre
con un solo figlio ha diritto ad un terzo delleredità complessiva,
se concorre con due o più figli la quota scende ad un quarto. Laddove
il convivente concorre nella successione con ascendenti e fratelli o sorelle,
allo stesso compete la metà dellasse ereditario; in assenza
di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, e in presenza di parenti
comunque entro il terzo grado, al convivente sono devoluti i due terzi.
Solo in assenza di parenti prossimi del defunto, e cioè di parenti
entro il terzo grado, al convivente compete lintera eredità.
Ai fini della successione legittima
si richiede una prolungata convivenza, dimostrativa delleffettività
e profondità del vincolo affettivo che lega i due soggetti (nove
anni).
Al convivente è infine attribuito
il diritto di abitazione nella casa del convivente deceduto o comune, fatti
salvi i diritti dei legittimari. Si è inteso salvaguardare linteresse
del convivente a restare nel contesto abitativo in cui egli ha vissuto
anche lungamente con il de cuius, imputando tuttavia il controvalore
di siffatto diritto, che può anche avere una considerevole consistenza
economica in termini di compressione del diritto di proprietà degli
altri eredi, alla quota di pertinenza del convivente superstite.
Larticolo 12 riconosce un importante
dovere solidaristico in caso di cessazione della convivenza oltre i tre
anni. Laddove uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in
grado di provvedere al proprio mantenimento, laltro convivente è
tenuto a prestare gli alimenti con precedenza sugli altri obbligati. Lassegno
alimentare che qui si disciplina vale a garantire al soggetto in situazioni
di disagio economico, che verosimilmente ha prestato affidamento sul perdurare
della convivenza, un sostegno economico di sopravvivenza per un periodo
congruo. Lassegno risponde a ragioni meramente solidaristiche. Si
tratta di una provvidenza che compete per un periodo determinato in proporzione
alla durata della convivenza e che non mira a compensare il contributo
personale ed economico dato durante la convivenza, né a risarcire
il convivente debole in conseguenza della disposta cessazione del rapporto.
Il presupposto per la concessione dellassegno alimentare è
linsufficienza dei mezzi per vivere. Peraltro, proprio in ragione
della sua natura giuridica (misura volta a fronteggiare una situazione
quasi emergenziale, connessa allaffidamento che il convivente economicamente
più debole poteva aver fatto circa il protrarsi del rapporto affettivo
e che lo ha lasciato, quanto meno temporaneamente, sprovvisto di mezzi
di sostentamento), lobbligo cessa qualora lavente diritto contragga
matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dellarticolo 1.
Larticolo 13 detta disposizioni
transitorie e finali, che mirano anzitutto a garantire, attraverso situazioni
giuridiche soggettive, lestensione a tutti i conviventi di cui alla
legge, di diritti e obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per
situazioni pure di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità
previste dalle relative disposizioni.
Esigenze finanziarie di compatibilità
con il bilancio hanno impedito la possibilità di consentire una
retrodatazione della convivenza ai fini dellacquisto dei diritti
previdenziali, la cui natura giuridica, il cui rapporto di proporzionalità
diretto con la durata della convivenza e inverso con le condizioni economiche
e patrimoniali del convivente superstite saranno definiti in autonoma disciplina
legislativa.
Per tale ragione, si è fissato
il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina
in materia di diritti dei conviventi affinché i soggetti già
legati da vincolo affettivo rilevante ai fini della presente legge possano
far valere la retrodatazione dellinizio della convivenza medesima,
esclusi in ogni caso i benefici di cui allarticolo 10 per le motivazioni
sopra esposte. La prova della durata della convivenza potrà essere
fornita con gli stessi criteri impiegati quotidianamente in sede giurisdizionale
da chi rivendica diritti già riconducibili a situazioni di convivenza.
A fini meramente chiarificatori, si
ribadisce che devono intendersi esclusi i periodi in cui per uno o per
entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui allarticolo 1,
comma 1, e le cause di esclusione di cui allarticolo 2.
Al fine di non far gravare sul soggetto
divorziato i periodi, alle volte assai lunghi, di attesa del giudicato
nel procedimento di divorzio e stante la liceità di convivenze post
separazione tanto che di esse si tiene conto ai fini della determinazione
dellammontare dellassegno divorzile è stata prevista
la possibilità di computare nel periodo di convivenza anche il tempo
trascorso in costanza di separazione e prima della sentenza definitiva
di divorzio, decorsi i tre anni di separazione calcolati a far tempo dallavvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
Anche al fine di evitare duplicazioni
di benefici derivanti dalla convivenza e dalla condizione di divorziato,
si è stabilito che i diritti patrimoniali, successori o previdenziali
e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dellex
coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della legge.
Analogamente, i diritti patrimoniali, successori o previdenziali, e le
agevolazioni previsti dalla legge sui diritti dei conviventi cessano qualora
uno dei conviventi contragga matrimonio.
Larticolo 14 fissa gli oneri
finanziari gravanti sul bilancio dello Stato in virtù dellentrata
in vigore della presente disciplina e quantificati solo a decorrere dal
2008. Non sono state previste spese per il 2007, poiché i tempi
per lapprovazione finale del presente testo, valutati congiuntamente
con i tempi per avviare una ordinaria procedura successoria, con i conseguenti
oneri fiscali, rendono inevitabile che le prime spese si producano solo
nel prossimo anno. Lammontare della spesa è stato quantificato
tenendo conto della circostanza che la riduzione dellaliquota per
il convivente si accompagna al suo riconoscimento della condizione di erede
legittimo, con la possibilità di succedere pure in assenza di disposizione
testamentaria, nei limiti delle quote definite.
1. Aspetti tecnico-normativi
A) Analisi del quadro normativo e dellimpatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente
Con il presente disegno di legge lordinamento individua, per la prima volta in modo organico e sistematico, forme idonee ad assicurare alle persone che fanno parte di convivenze qualificate dal particolare sistema di relazioni (sentimentale, assistenziale e di solidarietà), il godimento dei diritti di cittadinanza sociale, secondo la linea che già la giurisprudenza e, in misura minore, il legislatore, hanno cominciato a tracciare con riferimento alla cosiddetta «famiglia di fatto».
La legislazione vigente, infatti, prende in considerazione, peraltro utilizzando una terminologia non univoca, le posizioni giuridiche soggettive dei conviventi sotto molteplici aspetti:
a) sia il codice civile sia il codice penale, così come il codice di procedura civile ed il codice di procedura penale, prendono in considerazione il convivente (articoli 155-quater, 330, 342-bis, 342-ter, 406, 417 del codice civile; articoli 609-quater, 609-septies del codice penale; articolo 815 del codice di procedura civile; articolo 199 del codice di procedura penale);
b)
analogamente, la posizione del convivente è presa in considerazione
dalla legislazione in materia di protezione sociale e del lavoro (articolo
4 della legge 8 marzo 2000, n. 53; articolo 53 del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151), in materia sanitaria
(articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405; articolo 3 della legge
1º aprile 1999, n. 91; legge 19 febbraio 2004, n. 40), in
materia di diritto alla riservatezza (articoli 24, 26, 43, 82, 105 del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), di edilizia ed abitazione (articolo 6 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo «additivato» dalla
sentenza n. 404 del 1988 della Corte costituzionale, oltre le varie
disposizioni statali e regionali sullassegnazione degli alloggi di
edilizia economica o popolare) ed in materia risarcitoria (diverse disposizioni
prevedono forme di indennizzo o risarcimento in favore dei conviventi di
vittime di particolari eventi quali terrorismo, usura, disastri aerei e
nel campo delle assicurazioni private).
Limpatto
sulla legislazione vigente è regolato dalla disposizione finale
secondo la quale i diritti e gli obblighi previsti dallattuale normativa
si applicano ai conviventi secondo i presupposti e le modalità ivi
previste.
B) Analisi della compatibilità dellintervento con lordinamento comunitario
Non si ravvisano elementi di contrasto con lordinamento comunitario. La disposizione di cui allarticolo 6 è coerente con la disciplina scaturente dal recepimento nellordinamento italiano delle direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla libera circolazione.
C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale
Non si ravvisano elementi di contrasto con lattuale riparto delle competenze normative tra Stato e regioni. La disposizione di cui allarticolo 7 integra un livello essenziale del relativo diritto allabitazione.
D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Il presente disegno di legge è coerente con le funzioni attribuite alle regioni ed agli enti locali, in quanto larticolo 7 integra un livello essenziale del relativo diritto allabitazione.
2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo
A) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, individuazione di effetti abrogativi impliciti
Il presente disegno di legge:
- contiene riferimenti legislativi corretti;
- non reca
abrogazioni implicite di norme vigenti;
- non richiede
previsione di delega per la redazione di un testo unico della materia disciplinata.
3. Ulteriori elementi
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità
La giurisprudenza della Corte costituzionale si fonda sul favore per listituto matrimoniale «in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio» (sentenze n. 310 del 1989; n. 8 del 1996; n. 352 del 2000; ordinanza n. 121 del 2004). Per la Corte, infatti, lunione libera non costituisce fenomeno che possa rientrare nella previsione di cui allarticolo 29 della Costituzione (sentenze n. 126 del 1968; n. 45 del 1980; n. 559 del 1989; n. 8 del 1996; n. 166 del 1998). Peraltro, la «tutela» della convivenza more uxorio è registrata in diverse pronunce ed è, invero, funzionale alla necessità di porre rimedio a situazioni di disuguaglianza ed alla conseguente necessità di rispettare il principio di eguale godimento di diritti fondamentali. Così è avvenuto, ad esempio, nel caso del riconoscimento a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dellarticolo 6 della legge sulle locazioni nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione, stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole del diritto del convivente more uxorio a rimanere nellimmobile stesso con la prole naturale nata dallunione (sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988). Più in generale, al di là dei singoli casi sottoposti alla sua attenzione, la Corte ha più volte affermato che larticolo 2 della Costituzione, che si riferisce alla tutela dei diritti della persona anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, ricomprende anche le convivenze di fatto «purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità» (sentenze n. 310 del 1989; n. 237 del 1986; n. 281 del 1994; n. 8 del 1996). Infine la norma dellarticolo 6, comma 1, sul permesso di soggiorno al convivente extracomunitario previene una possibile discriminazione a rovescio tra cittadini italiani e comunitari, suscettibile di determinare un rilevante contenzioso sino a giungere a una inevitabile condanna da parte della Corte (confronta la sentenza n. 443 del 1997).
B) Verifica dellesistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga allesame del Parlamento
Presso il Senato della Repubblica risultano presentati i seguenti disegni di legge:
atto Senato n. 18 (FRANCO Vittoria ed altri) «Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili»;
atto
Senato n. 62 (MALABARBA) «Norme in materia di unione registrata,
di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza
giuridica tra i coniugi»;
atto
Senato n. 472 (RIPAMONTI) «Disposizioni in materia di unioni
civili»;
atto
Senato n. 481 (SILVESTRI ed altri) «Disciplina del patto civile
di solidarietà);
atto
Senato n. 589 (BIONDI) «Disciplina del contratto dunione
solidale»;
atto
Senato n. 1208 (BOCCIA Maria Luisa ed altri) «Normativa sulle
unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto);
atto
Senato n. 1224 (MANZIONE) «Disciplina del patto di solidarietà»;
atto
Senato n. 1225 (RUSSO SPENA ed altri) «Norme in materia di unione
registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di
uguaglianza giuridica tra i coniugi»;
atto
Senato n. 1227 (RUSSO SPENA ed altri) «Disciplina delle unioni
civili».
Presso la Camera dei deputati risultano presentate le seguenti proposte di legge:
atto Camera n. 33 (GRILLINI ed altri) «Disciplina del patto civile di solidarietà»;
atto
Camera n. 580 (GRILLINI) «Disciplina dellunione civile»;
atto
Camera n. 1060 (MORONI) «Istituzione del patto civile di solidarietà
e disciplina della famiglia di fatto»;
atto
Camera n. 1155 (BUEMI) «Disciplina delle unioni di fatto»;
atto
Camera n. 1246 (CAPEZZONE ed altri) «Modifiche al Codice civile
e altre disposizioni in materia di unione civile»;
atto
Camera n. 1562 (DE SIMONE ed altri) «Norme in materia di unione
registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di
uguaglianza giuridica tra coniugi»;
atto
Camera n. 1563 (DE SIMONE ed altri) «Disciplina delle unioni
civili»;
atto
Camera n. 1730 (RIVOLTA ed altri) «Disciplina del contratto di
convivenza»;
atto
Camera n. 2148 (BALDUCCI) «Disciplina del patto civile di solidarietà
e norme in materia di tutela giuridica delle coppie di fatto e dei nuclei
stabili di persone»;
atto
Camera n. 2097 (BIMBI ed altri) «Disposizioni in materia di certificazione
e autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo»;
atto
Camera n. 2177 (LUCÀ, LENZI) «Riconoscimento giuridico
di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte di
unioni di fatto».
A) Ambito dellintervento; destinatari diretti e indiretti
Destinatari dellintervento sono i soggetti, maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, uniti da vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale.
Sono esclusi
dallapplicazione della normativa coloro che, pur conviventi, siano
legati da vincoli di matrimonio con altri soggetti o da altri vincoli espressamente
indicati (parentela in linea retta entro il primo grado, affinità
in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela,
curatela o amministrazione di sostegno). Sono altresì esclusi coloro
che siano stati condannati o rinviati a giudizio o sottoposti a misura
cautelare per omicidio tentato o consumato sul coniuge o sul convivente
dellaltro convivente e coloro che convivono in ragione di un rapporto
contrattuale, anche di lavoro, che comporti necessariamente labitare
in comune.
Destinatari
indiretti del provvedimento sono innanzitutto gli uffici di anagrafe, cui
è demandato il compito di provvedere alle iscrizioni, mutazioni
e cancellazioni ai sensi della normativa vigente, concernenti i soggetti
conviventi descritti dallarticolo 1 (inclusi gli italiani residenti
allestero), rilasciando la relativa certificazione.
Altri destinatari
indiretti sono gli uffici dellAmministrazione dellinterno (che
dovranno provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per convivenza
agli stranieri extracomunitari o apolidi, sulla base delle condizioni e
delle modalità stabilite dalla normativa di cui al decreto legislativo
6 febbraio 2007, in corso di pubblicazione), le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano (che dovranno tener conto della convivenza ai fini
dellassegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica),
gli uffici dellAgenzia delle entrate (che applicheranno laliquota
di cui allarticolo 11 allimposta di successione), le strutture
ospedaliere e di assistenza pubbliche e private (cui spetta di disciplinare
le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente nel
caso di malattia o ricovero dellaltro e di tener conto della designazione
del rappresentante per le decisioni da prendere in caso di malattia che
comporti lincapacità di intendere e di volere o per quanto
riguarda la donazione di organi in caso di morte), i soggetti cui spetta
di dare esecuzione alle decisioni in materia di trattamento del corpo dopo
la morte e di celebrazioni funerarie.
Da ricordare,
da ultimo, la norma programmatica diretta al legislatore che, in sede di
riordino della normativa previdenziale e pensionistica e in tema di agevolazioni
in materia di lavoro (in questo caso, unitamente alla contrattazione collettiva),
dovrà tener conto delle situazioni di convivenza secondo i criteri
previsti dagli articoli 9 e 10.
B) Obiettivi e risultati attesi
Il disegno di legge ha lo scopo di definire in quali casi le situazioni di convivenza, per il particolare sistema di relazioni (sentimentale, assistenziale, di solidarietà) che in esse opera, danno luogo a diritti e doveri giuridicamente tutelati in capo ai soggetti (privati) che ne fanno parte.
Esso inoltre
individua analiticamente i diritti e i doveri, di natura patrimoniale e
non, che si intendono attribuire a tali soggetti, facendo espressamente
salvi i diritti e gli obblighi già previsti da altre disposizioni
vigenti per le situazioni di convivenza.
In questo
modo, si è inteso incrementare e completare larco delle posizioni
giuridiche collegate alla situazione di fatto della convivenza, inserendole
in un testo unitario. Inoltre, si è ricorsi ad una procedura (liscrizione
anagrafica) che consente agli interessati di dimostrare lesistenza
e la durata della convivenza, al fine dellesercizio dei diritti previsti
dal disegno di legge.
C) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni
Il disegno di legge incide direttamente sullorganizzazione dellAmministrazione dellinterno, in relazione alle attività degli uffici locali di anagrafe e delle questure, competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno. Esso, peraltro, non impone la creazione di nuove strutture amministrative, né richiede apposita attività di formazione degli impiegati pubblici addetti ai relativi servizi
Per quanto
riguarda lanagrafe, in particolare, le disposizioni del disegno di
legge nulla innovano rispetto alla disciplina vigente, stabilita dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
per cui esse non comportano oneri aggiuntivi, rientrando anche le attività
di accertamento e di certificazione nellambito dei compiti istituzionali
assegnati agli uffici di anagrafe e alla polizia municipale. Con riferimento
agli uffici addetti al rilascio dei permessi di soggiorno agli extracomunitari,
le specifiche modalità e le condizioni relative al motivo in questione
sono stabilite dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, in corso di pubblicazione.
Il provvedimento
incide anche sullattività di regioni e province autonome,
ma senza innovazioni riferite alle rispettive organizzazioni, limitandosi
a prevedere lobbligo di tener conto delle convivenze nella predisposizione
delle graduatorie sugli alloggi.
D) Aree di criticità
Non si evidenziano aree di criticità.
E) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili
Lopzione rappresentata dallassenza di regolazione della materia appare impraticabile, dal momento che già il legislatore, e in misura ancora maggiore la giurisprudenza, hanno da tempo ricollegato alla convivenza diritti ed obblighi, senza peraltro fornire una definizione univoca delle situazioni di fatto.
Si è intervenuti, inoltre, in ambiti, come la tutela dei diritti fondamentali e la previsione di doveri con profili di natura patrimoniale, in relazione ai quali appare necessario il ricorso allo strumento legislativo, perché un intervento attraverso fonti normative di grado inferiore risulterebbe in contrasto con il disposto costituzionale.
Relazione tecnica
Successioni a favore dei conviventi
Con la norma in questione viene previsto che sullammontare complessivo netto dei beni rientranti nelle successioni effettuate a favore del convivente, per testamento o per legge, si applica in luogo dellattuale 8 per cento una soglia di esenzione fino allimporto di 100.000 euro ed una tassazione del 5 per cento sulla parte eccedente tale limite.
Per stimare
il valore delle successioni spettanti ai conviventi sono stati elaborati
i dati contenuti nelle successioni verso altri soggetti persone fisiche
(non legati da grado di parentela), considerando che attualmente tra questi
rientrerebbero i conviventi.
Lammontare
delle successioni a favore di altri soggetti persone fisiche è risultato
pari a circa il 20 per cento del totale relativo ad «altri soggetti».
Di questi, il 15 per cento è stato prudenzialmente attribuito ai
potenziali soggetti conviventi. Inoltre sono state individuate le quote
al di sotto e al di sopra della soglia indicata dei 100.000 euro.
La perdita
di gettito derivante dallintroduzione della norma è costituita
dalle quote di successioni che verrebbero a trovarsi al di sotto della
soglia individuata più, per le quote eccedenti la stessa, il differenziale
tra laliquota attuale dell8 per cento e la nuova pari al 5
per cento.
Considerando
che il valore stimato delle successioni testamentarie per gli altri soggetti
ammonta a circa 633 milioni di euro, applicando prudenzialmente il 15 per
cento alle convivenze, considerando la distribuzione delle successioni
rispetto alla soglia di esenzione, e utilizzando laliquota del 5
per cento, risulta che il nuovo gettito ammonterebbe a 2,1 milioni di euro.
Attualmente
il gettito derivante dalle successioni testamentarie a favore di altri
soggetti, per la parte individuata come relativa ai conviventi, si stima
essere di circa:
633 milioni x 15 per cento x 8 per cento = 7,6 milioni di euro.
Per quanto attiene alla parte delle successioni per legge risulta difficile procedere ad una stima puntuale, in assenza di informazioni sulla distribuzione delle quote fra gli eredi in presenza di conviventi; tuttavia si ritiene in via prudenziale che gli effetti complessivi siano sostanzialmente nulli.
Infatti, considerando
che le quote spettanti ai conviventi verrebbero sottratte dalla massa ereditaria
di cui beneficiavano prima figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle,
parenti entro il terzo grado e che tali quote erano prima assoggettate,
nel caso dei parenti in linea retta, ad una aliquota più bassa (del
4 per cento anziché del 5 per cento) con una fascia di esenzione
più elevata (un milione di euro anziché 100.000 euro), si
stima che in tutti questi casi possa risultare un limitato recupero di
gettito non quantificabile. Per quanto riguarda, invece, fratelli e sorelle,
ci sarebbe una limitata perdita di gettito (dato che a parità di
soglia di esenzione avremmo unaliquota del 5 per cento anziché
dellattuale 6 per cento). Sebbene le quote che vanno ai parenti in
linea retta costituiscano una quota rilevante delle successioni, si può
affermare in via prudenziale che leffetto complessivo netto derivante
dallapplicazione della successione legittima per i conviventi sia
nullo.
Ne deriva
che la perdita di gettito di competenza annua risulta essere, in milioni
di euro, la seguente:
SUCCESSIONI |
|
Gettito Attuale |
7,6 |
Nuovo gettito |
2,1 |
Perdita di gettito |
5,5 |
Landamento di cassa, in milioni di euro, per il periodo 2007-2009, ipotizzando che il provvedimento inizi a decorrere dal 1º marzo 2007, e considerato che le successioni hanno un anno di tempo per essere registrate, sarà:
2007 |
2008 |
2009 |
|
Successioni |
0 |
4,6 |
5,5 |
Al predetto onere si provvede:
1)
quanto a 2,1 milioni di euro per lanno 2008 e a 2,9 milioni di euro
a decorrere dallanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, relativa al Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente
regolate per legge di cui allunità previsionale di base 4.1.5.17
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno finanziario 2007;
2)
quanto a 2,5 milioni di euro per lanno 2008 e 2,6 milioni di euro
a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2007, utilizzando:
a)
per lanno 2008, per un importo pari a 625.000 euro ciascuno,
gli accantonamenti relativi ai Ministeri:
per
i beni e le attività culturali;
della
salute;
delluniversità
e della ricerca;
della
solidarietà sociale;
b)
per lanno 2009 laccantonamento relativo al Ministero delleconomia
e delle finanze.
Prospetto riepilogativo (in milioni
di euro) |
2007 |
2008 |
|
2009 |
Onere |
0 |
4,6 |
5,5 |
Copertura: |
|
|
|
Rid. aut. spesa art. 1, c. 20, L. 266/05 |
2,1 |
|
2,9 |
Fondo speciale tab. A |
2,5 |
|
2,6 |
di cui: |
|
|
|
ECONOMIA e FINANZE (da cont. Ambientale) |
||
2,6 |
BENI e ATTIVITÀ CULTURALI |
0,625 |
|
SALUTE |
0,625 |
||
UNIVERSITÀ e RICERCA |
0,625 |
||
SOLIDARIETÀ SOCIALE |
0,625 |
||
Totale copertura |
0 |
4,6 |
|
5,5 |
Art. 1.
(Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.
2. La convivenza di cui al comma 1
è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli
articoli 4, 13, comma 1, lettera b), 21 e 33 del regolamento di
cui al del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento per liscrizione,
il mutamento o la cancellazione. È fatta salva la prova contraria
sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione
di cui allarticolo 2 della presente legge. Chiunque ne abbia interesse
può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente
o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.
3. Relativamente alla convivenza di
cui al comma 1, qualora la dichiarazione allufficio di anagrafe di
cui allarticolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che
lha resa ha lonere di darne comunicazione allaltro convivente
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la mancata comunicazione
preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche
a fini probatori ai sensi della presente legge.
4. Lesercizio dei diritti e
delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone lattualità
della convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche allanagrafe degli italiani residenti
allestero.
6. Ai fini della presente legge i
soggetti di cui al comma 1 sono definiti «conviventi».
7. Il convivente non può avviare
altra procedura anagrafica ai sensi dei commi 2 e 3.
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali luna sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dellaltra o sulla persona con la quale laltra conviveva ai sensi dellarticolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
b) delle
quali luna sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura
cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate
da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente
labitare in comune.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede liscrizione anagrafica in assenza di coabitazione, ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dellarticolo 2033 del codice civile.
(Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dellaltro convivente.
(Decisioni in materia di salute
e per
il caso di morte)
1. Ciascun convivente può designare laltro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
(Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano o comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza, alle condizioni previste dallarticolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Il cittadino dellUnione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto alliscrizione anagrafica di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
(Assegnazione di alloggi
di edilizia
pubblica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui allarticolo 1 ai fini dellassegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
(Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, laltro convivente può succedergli nel contratto purché la convivenza perduri da almeno tre anni, ovvero vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.
(Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per laccesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nellimpresa di cui sia titolare laltro convivente può chiedere, salvo che lattività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dellimpresa, in proporzione dellapporto fornito.
(Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.
(Diritti successori)
1. Trascorsi nove anni dallinizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dellaltro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo
delleredità se alla successione concorre un solo figlio e
ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso
con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali,
ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la
metà delleredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti,
di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi delleredità,
e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale,
lintera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno
nove anni dallinizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei
legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza
della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà
del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente
sono devoluti allaltro convivente, laliquota sul valore complessivo
netto dei beni prevista dallarticolo 2, comma 48, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del 5 per
cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
(Obbligo alimentare)
1. Nellipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, laltro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché durata almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. Lobbligo di prestare gli alimenti cessa qualora lavente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dellarticolo 1.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una
data di inizio della convivenza anteriore a quella delle risultanze di
cui allarticolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma
non ha effetti relativamente ai diritti di cui allarticolo 10.
3. Il termine di cui al comma 2 viene
computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi
sussistevano i legami di cui allarticolo 1, comma 1, e le cause di
esclusione di cui allarticolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei
conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del
superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a
quella della iscrizione di cui allarticolo 1, comma 2, comunque successiva
al triennio di separazione calcolato a far tempo dallavvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed alla domanda di divorzio.
5. I diritti patrimoniali, successori
e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dellex
coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente
legge.
6. I diritti patrimoniali, successori
e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei
conviventi contragga matrimonio.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 11, pari a 4,6 milioni di euro per lanno 2008 e a 5,5 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, si provvede:
a) quanto a 2,1 milioni di euro per lanno 2008 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa al Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge di cui allunità previsionale di base 4.1.5.17 dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007;
b) quanto a 2,5 milioni di euro per lanno 2008 e a 2,6 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) per lanno 2008 gli accantonamenti relativi al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della salute, al Ministero delluniversità e della ricerca e al Ministero della solidarietà sociale, per limporto di 625.000 euro ciascuno;
2) per lanno 2009 laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.