Il Ministro dellĠInterno                  Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

 

VISTO lĠarticolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del fanciullo;

 

VISTA la Convenzione dellĠAja del 29.5.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

 

VISTO lĠarticolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, cos“ come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che lĠingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani allĠestero, previa autorizzazione allĠingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui allĠart. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;

 

VISTO lĠarticolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dellĠingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare;

 

VISTI gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto allĠunitˆ familiare e tutela dei minori) e gli articoli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonchŽ di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

 

CONSIDERATO che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione, in ci˜ differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che lĠadozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della giˆ citata Convenzione dellĠAja del 1993;

CONSIDERATO che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui  presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dellĠInterno, nellĠemettere il provvedimento, di cui allĠarticolo 32 della giˆ richiamata legge n. 184/83, che
autorizza il minore straniero adottato allĠingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimitˆ dellĠingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo, consentendo, peraltro, allĠautoritˆ consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;

 

CONSIDERATO, pertanto, che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;

 

 

EMANANO

la seguente direttiva:

 

 

Art. 1

 

Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non  richiesto il permesso di soggiorno.

 

 

Roma, 21 febbraio 2007

 

 

IL MINISTRO DELLĠINTERNO                  IL MINISTRO DELLE POLITICHE                                                                  PER LA FAMIGLIA

F.to Amato F.to Bindi