DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
9 gennaio 2007
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel
territorio dello Stato, per l'anno 2007.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero ed, in particolare, l'art. 3,
comma 4, che dispone che la determinazione annuale delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene
sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi
d'ingresso individuati nel documento programmatico;
Considerato che il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il
triennio 2007-2009 che individua i criteri generali per la
definizione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari e' in
corso di elaborazione;
Rilevato che, in attesa della determinazione delle quote massime di
lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio
dello Stato per l'anno 2007, e' urgente definire la quota di
lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per lo
stesso anno 2007, al fine di rendere disponibili sin dall'inizio
dell'anno i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del
settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli;
Visto l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede come,
in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente;
Rilevato pertanto che - al fine di soddisfare le suesposte esigenze
di lavoratori extracomunitari stagionali del settore
turistico-alberghiero e del settore agricolo - e' necessario
provvedere alla determinazione della quota di lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2007, in
via di programmazione transitoria stabilita nel limite delle
corrispondenti quote fissate per l'anno 2006;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006
- che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui
120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale - ed il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006, che ha
definito un'ulteriore quota aggiuntiva di 30.000 ingressi, portando
la quota complessiva dei lavoratori extracomunitari stagionali
ammessi in Italia per l'anno 2006 ad 80.000 unita';
Tenuto conto che il fabbisogno di manodopera extracomunitaria
stagionale per l'anno 2007, cosi' come segnalato dalle associazioni
datoriali, dai sindacati e dalle associazioni maggiormente attive nel
campo dell'immigrazione, appositamente interpellate in seno al Gruppo
tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'art. 2-bis del testo unico sull'immigrazione, risulta essere
analogo a quello dell'anno 2006;
Visto altresi' l'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione
il quale - allo scopo di favorire l'accesso al mercato del lavoro
italiano di manodopera qualificata - prevede che gli stranieri che
abbiano partecipato ad attivita' di formazione professionale e di
istruzione realizzate nei Paesi di origine, nell'ambito dei programmi
approvati dal Ministero della solidarieta' sociale e dal Ministero
dell'istruzione, sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
predette attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro;
Rilevato che nell'anno 2006 in alcuni Paesi non comunitari da cui
provengono importanti flussi di manodopera, sono stati avviati corsi
di formazione professionale e di istruzione con la partecipazione di
alcune Regioni italiane ed in collaborazione con le autorita'
nazionali degli stessi Paesi, al fine di favorire l'accesso al
mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata e che tali
corsi si concluderanno entro i primi mesi dell'anno 2007;
Rilevato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 febbraio 2006, nell'ambito della quota complessiva di
120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale
prevede, all'art. 2, comma 2, una quota di 2.000 ingressi per i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano
completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese di
origine ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione;
Ravvisata la necessita' di prevedere una quota per l'ingresso in
Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti
all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale
e di istruzione;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non comunitari per l'anno 2007 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, entro una quota massima di 80.000 unita', da
ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero
della solidarieta' sociale.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina,
ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonche' di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in
materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e,
altresi', i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005
o 2006.
Art. 2.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, sono ammessi in
Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero
che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione
nel Paese di origine, ai sensi dell'art. 23 del testo unico
sull'immigrazione.
Roma, 9 gennaio 2007
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 83
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13.03.2007
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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