Modena, l 13.02.2007

 

 

 

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena

Servizio Ispezione del Lavoro

 

p.za Cittadella 8/9 - tel.059/222410224955 - fax 059/224946

sito: www.dplmodena.it e-mail: dpl-modena@welfare.gov.it

 

 

 

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Unit operativa provvedimenti amministrativi

 

Personale Ispettivo

 

Nucleo Carabinieri

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

 

 

 

 

Prot. N. 2467/2007

Allegati n._______

Risposta al f. N. ______ del_______________

 

 

e p.c.

 

Direttore Regionale del Lavoro

 

 

 

 

 

 

Oggetto:

nuove norme in materia di permessi e di distacchi

 

 

E stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 7 febbraio 2007, ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un Decreto Legge con il quale il Governo intende porre uno stop ad alcune procedure di infrazione attivate dalla Commissione della Comunit Europea su diversi argomenti. Tra queste, due riguardano la materia stranieri e sono la n. 1998/2127 e la n. 2006/2126. Nel Decreto Legge larticolo di riferimento il 5: esso interviene con alcune modifiche sul Testo Unico n. 286/1998.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: sar cura del nostro ufficio riportare sul sito web il testo non appena lo stesso sar emanato.

 

Permessi di soggiorno

Viene riscritto il comma 2 dellart. 5 del D.L.vo n. 286/1998 che riguarda la richiesta del permesso di soggiorno. Questultimo va richiesto al Questore competente per territorio, per soggiorni superiori a tre mesi, negli otto giorni lavorativi, successivi allingresso nel territorio ed rilasciato per le attivit previste dal visto dingresso. Il regolamento di attuazione (che il DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 344/2004) potr prevedere modalit di rilascio speciali relative a soggiorni brevi per giustizia, per attesa emigrazione, per lesercizio di funzioni di culto, per soggiorni in ospedali e case di cura, istituti civili e religiosi ed altre convivenze. Per i soggiorni inferiori a  novanta giorni lo straniero dichiara la sua presenza al posto di frontiera o, entro otto giorni, al Questore della provincia in cui si trova, seguendo le modalit stabilite con decreto del Ministro dellInterno.

Contemporaneamente, viene soppressa la lettera a) del comma 3 dellart. 5 del D.L.vo n. 286/1998 che stabiliva che la durata del permesso di soggiorno per visite, affari e turismo non poteva essere superiore a tre mesi.

 

Obblighi dellospitante e del datore di lavoro

Gi con il comma 1188 dellart. 1, della legge n. 296/2006 era stata abrogata la norma che imponeva al datore di lavoro che assumeva alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore. Ora labrogazione riguarda tutto il disposto dellart. 7 del D. L.vo n. 286/1998 (alloggio, cessione in propriet o in godimento di beni immobili): di conseguenza, vengono meno le sanzioni amministrative previste al comma 3 e comprese tra 160 e 1.100 euro, introdotte dallart. 8, comma 1, della legge n. 189/2002.

 

Espulsione amministrativa

Viene riscritta la lettera b) del comma 1 dellart. 13 del D. L.vo n. 286/1998. Essa strettamente correlata al nuovo comma 2 dellart. 5 e riguarda una delle ipotesi in cui ricorre il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto. Nel caso di specie, ora, esso ha luogo quando lo straniero si trattenuto in Italia senza aver presentato la dichiarazione di presenza, o richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, salvo il caso di forza maggiore (che va, sempre, dimostrato), o quando il permesso di soggiorno stato annullato o revocato, o scaduto da pi di sessanta giorni e non stato richiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si trattenuto oltre i novanta giorni previsti o il minor termine stabilito nel visto dingresso.

 

Distacco di lavoratori di paese terzi nellambito di una prestazione di servizi

Viene introdotto un nuovo comma, l1 bis, nellart. 27 del D. L.vo n. 286/1998 che si occupa di ingressi per motivi particolari, rilasciati al di fuori del c.d. decreto annuale flussi. Esso, a mio avviso, da mettere in stretta correlazione con il D. L.vo n. 72/2000 che, in attuazione della Direttiva 96/71 CE, ha regolamentato la materia del distacco dei lavoratori nellambito di una prestazione di servizi.

Il nuovo comma fa riferimento ai lavoratori dipendenti extra comunitari regolarmente retribuiti da datori di lavoro aventi sedi allestero e trasferiti temporaneamente nel nostro Paese per leffettuazione di prestazioni riferite  a contratti di appalto.

Qualora tali soggetti siano regolarmente retribuiti da datori di lavoro, residenti o aventi sede in uno Stato membro dellUnione Europea non cՏ pi bisogno del nulla osta al lavoro: esso sostituito da una comunicazione rilasciata dal committente relativa al contratto in base al quale la prestazione di servizio ha luogo. Alla comunicazione, che va presentata allo Sportello Unico per lImmigrazione, istituito presso la Prefettura, va allegata una dichiarazione del datore di lavoro nel quale sono indicati i nominativi dei lavoratori distaccandi, attestante la regolarit della loro situazione in riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dellUnione Europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione inviata al SUI propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno.

In attesa di chiarimenti amministrativi che sicuramente perverranno dagli organi amministrativi sopra ordinati, ritengo che la dichiarazione del committente debba contenere gli elementi essenziali del contratto di appalto stipulato e che la dichiarazione del datore di lavoro da cui dipendono i cittadini extra comunitari chiamati a prestare la propria opera temporaneamente in Italia, debba far riferimento non solo alla regolarit della presenza sul territorio dello Stato da cui provengono, ma anche  alla regolarit retributiva e previdenziale del Paese in cui ha sede la ditta aggiudicataria.

E appena il caso di ricordare come trovino piena applicazione nei confronti di tutti i lavoratori le garanzie previste dallart. 3 relativo alle condizioni di lavoro e dellart. 6 relativo alla giurisdizione che consente, tra laltro, di by passare lart. 410 cpc (tentativo obbligatorio di conciliazione).

Mi dichiaro a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario.

                                                                 

                                                                      IL DIRETTORE

                                                                  (dr. Eufranio MASSI)