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Modena, l 13.02.2007 |
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena Servizio Ispezione del Lavoro p.za Cittadella 8/9 - tel.059/222410224955 - fax
059/224946 sito: www.dplmodena.it e-mail: dpl-modena@welfare.gov.it |
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Unit operativa provvedimenti amministrativi Personale Ispettivo Nucleo Carabinieri Ufficio Relazioni con il Pubblico |
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Prot. N.
2467/2007 Allegati
n._______
Risposta al f.
N. ______ del_______________ |
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e p.c. |
Direttore Regionale del Lavoro |
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Oggetto: |
nuove norme in materia di permessi e di distacchi |
E stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in
data 7 febbraio 2007, ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
un Decreto Legge con il quale il Governo intende porre uno stop ad alcune
procedure di infrazione attivate dalla Commissione della Comunit Europea su
diversi argomenti. Tra queste, due riguardano la materia stranieri e sono la
n. 1998/2127 e la n. 2006/2126. Nel Decreto Legge larticolo di riferimento
il 5: esso interviene con alcune modifiche sul Testo Unico n. 286/1998.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: sar cura del nostro
ufficio riportare sul sito web il testo non appena lo stesso sar emanato.
Permessi di soggiorno
Viene riscritto il comma 2 dellart. 5 del D.L.vo n.
286/1998 che riguarda la richiesta del permesso di soggiorno. Questultimo va
richiesto al Questore competente per territorio, per soggiorni superiori a tre
mesi, negli otto giorni lavorativi, successivi allingresso nel territorio ed
rilasciato per le attivit previste dal visto dingresso. Il regolamento di
attuazione (che il DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 344/2004)
potr prevedere modalit di rilascio speciali relative a soggiorni brevi per
giustizia, per attesa emigrazione, per lesercizio di funzioni di culto, per
soggiorni in ospedali e case di cura, istituti civili e religiosi ed altre
convivenze. Per i soggiorni inferiori a
novanta giorni lo straniero dichiara la sua presenza al posto di
frontiera o, entro otto giorni, al Questore della provincia in cui si trova,
seguendo le modalit stabilite con decreto del Ministro dellInterno.
Contemporaneamente, viene soppressa la lettera a)
del comma 3 dellart. 5 del D.L.vo n. 286/1998 che stabiliva che la durata del
permesso di soggiorno per visite, affari e turismo non poteva essere superiore
a tre mesi.
Obblighi dellospitante e del datore di lavoro
Gi con il comma 1188 dellart. 1, della legge n.
296/2006 era stata abrogata la norma che imponeva al datore di lavoro che
assumeva alle proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo
in Questura entro 48 ore. Ora labrogazione riguarda tutto il disposto
dellart. 7 del D. L.vo n. 286/1998 (alloggio, cessione in propriet o in
godimento di beni immobili): di conseguenza, vengono meno le sanzioni
amministrative previste al comma 3 e comprese tra 160 e 1.100 euro, introdotte
dallart. 8, comma 1, della legge n. 189/2002.
Espulsione amministrativa
Viene riscritta la lettera b) del comma 1 dellart.
13 del D. L.vo n. 286/1998. Essa strettamente correlata al nuovo comma 2
dellart. 5 e riguarda una delle ipotesi in cui ricorre il provvedimento di espulsione
adottato dal Prefetto. Nel caso di specie, ora, esso ha luogo quando lo
straniero si trattenuto in Italia senza aver presentato la dichiarazione di
presenza, o richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi,
salvo il caso di forza maggiore (che va, sempre, dimostrato), o quando il
permesso di soggiorno stato annullato o revocato, o scaduto da pi di
sessanta giorni e non stato richiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la
dichiarazione di presenza, si trattenuto oltre i novanta giorni previsti o il
minor termine stabilito nel visto dingresso.
Distacco di lavoratori di paese terzi nellambito di
una prestazione di servizi
Viene introdotto un nuovo comma, l1 bis, nellart.
27 del D. L.vo n. 286/1998 che si occupa di ingressi per motivi particolari,
rilasciati al di fuori del c.d. decreto annuale flussi. Esso, a mio avviso,
da mettere in stretta correlazione con il D. L.vo n. 72/2000 che, in attuazione
della Direttiva 96/71 CE, ha regolamentato la materia del distacco dei
lavoratori nellambito di una prestazione di servizi.
Il nuovo comma fa riferimento ai lavoratori
dipendenti extra comunitari regolarmente retribuiti da datori di lavoro aventi
sedi allestero e trasferiti temporaneamente nel nostro Paese per leffettuazione
di prestazioni riferite a
contratti di appalto.
Qualora tali soggetti siano regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, residenti o aventi sede in uno Stato membro dellUnione
Europea non cՏ pi bisogno del nulla osta al lavoro: esso sostituito da una
comunicazione rilasciata dal committente relativa al contratto in base al quale
la prestazione di servizio ha luogo. Alla comunicazione, che va presentata allo
Sportello Unico per lImmigrazione, istituito presso la Prefettura, va allegata
una dichiarazione del datore di lavoro nel quale sono indicati i nominativi dei
lavoratori distaccandi, attestante la regolarit della loro situazione in
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro
dellUnione Europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione
inviata al SUI propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno.
In attesa di chiarimenti amministrativi che
sicuramente perverranno dagli organi amministrativi sopra ordinati, ritengo che
la dichiarazione del committente debba contenere gli elementi essenziali del
contratto di appalto stipulato e che la dichiarazione del datore di lavoro da
cui dipendono i cittadini extra comunitari chiamati a prestare la propria opera
temporaneamente in Italia, debba far riferimento non solo alla regolarit
della presenza sul territorio dello Stato da cui provengono, ma anche alla regolarit retributiva e
previdenziale del Paese in cui ha sede la ditta aggiudicataria.
E appena il caso di ricordare come trovino piena
applicazione nei confronti di tutti i lavoratori le garanzie previste dallart.
3 relativo alle condizioni di lavoro e dellart. 6 relativo alla giurisdizione
che consente, tra laltro, di by passare lart. 410 cpc (tentativo
obbligatorio di conciliazione).
Mi dichiaro a vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento ritenuto necessario.
IL DIRETTORE
(dr. Eufranio MASSI)