(Sergio Briguglio 22/3/2006)

 

ELEMENTI DI NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

1. Ingresso e soggiorno

 

1.1 Sistemi di ingresso

 

1.1.1 Categorie di ingresso

 

Interesse legittimo e diritto

 

o      Òinteresse legittimo" allĠinserimento (concorrenziale o non concorrenziale)

o      per ÒdirittoÓ

 

Interesse all'inserimento concorrenziale: quote

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri recenti:

-       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006

-       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno

 

Interesse all'inserimento non concorrenziale: requisiti

 

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri:

-       turismo: circa 400.000 per anno

-       affari: circa 130.000 per anno

o      Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

 

Diritto (asilo, unita' familiare)

 

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o      Numeri:

-       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006

-       richiesta asilo: circa 10.000 (riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

1.1.2 Programmazione dei flussi per lavoro

 

Decreti annuali

 

 

Quote privilegiate e limitazioni

 

 

Formazione all'estero

 

 

Quote per formazione professionale in Italia

 

 

Quote massime per sportivi professionisti

 

 

Esempio: 2006

 

o      DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

o      DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

o      DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

o      DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

o      Circ. Minsolidarieta' 29/12/2005: Ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate). Nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

 

o      Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento

 

Significato: tetti

 

o      programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente[4]

o      eccezioni: ingressi extra-quota, inserimento nel mercato del lavoro (soppresso da L. 189/2002), conversioni

 

1.2 Ingresso e soggiorno per lavoro

 

1.2.1 Lavoro subordinato

 

Richiesta del nulla-osta

 

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono l'applicazione di un CCNL anche a datori non associati), riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena e di Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[8]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[9] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore[10]); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro)[11]; la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lĠalloggio[12] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[13]

 

Congruita' del reddito; esenzione

 

 

Accertamento di indisponibilita'

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

o      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione  (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

o      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ (se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg., sembra evincersi da circ. Mininterno 9/2/2006) o di conferma della richiesta, si procede

 

Parere del Questore

 

 

Verifica dei limiti numerici

 

 

Rilascio del nulla-osta; trasmissione alla rappresentanza; subentro di altro datore

 

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

Rilascio del visto di ingresso

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio), entro 30 gg.[15]

 

Firma del contratto di soggiorno e richiesta del permesso

 

 

Durata del permesso

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[17], per rapporto a tempo determinato

 

Disoccupazione

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego[19], nelle liste di mobilitaĠ[20] (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ[21]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[22], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[23] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[24], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi[25], previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[26]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/03)

 

Nuovi rapporti di lavoro

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[27]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[28], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi[29] di disoccupazione tollerata); per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo inviano, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (Circ. Minlavoro 9/2005)

 

Attivita' lavorativa nelle more del rilascio e del rinnovo del permesso

 

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

Diritti del titolare del permesso

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma[35]

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15[36], T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14[37], T.U.)

 

1.2.2 Lavoro stagionale

 

Procedura abbreviata

 

o      la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati anche via Internet (da com. Mininterno)[38]

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta[39] al lavoro da parte dello Sportello unico[40] entro 20 gg.[41] dalla richiesta

 

Durata del nulla-osta e del permesso; disoccupazione

 

 

Permesso pluriennale

 

 

Diritto di precedenza

 

 

Conversione del permesso

 

 

1.2.3 Lavoro autonomo

 

Che cos'e' il lavoro autonomo

 

 

Requisiti: dichiarazione di assenza di motivi ostativi, attestazione sulle risorse

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: dai moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

 

Nulla-osta del Questore

 

 

Visto di ingresso: requisiti economici

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito[47] non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da moduli dei ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

Permesso di soggiorno: rilascio, durata, rinnovo, revoca

 

 

Diritti del titolare del permesso

 

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[50] o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

 

1.2.4 Ingressi extra-quota

 

Categorie (nota: dipendenti di appaltatore estero; infermieri professionali)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato

o      lettori, ricercatori e professori universitari

o      traduttori e interpreti

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia

o      lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici per un tempo limitato

o      lavoratori marittimi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro[53], temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[54], nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio[55]

¤       in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla osta sostituito da una comunicazione, da parte dell'appaltante in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (da Legge di conversione di d.l. 10/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       nota: possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore; il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da Legge di conversione di d.l. 10/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento); il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)[56]

¤       nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della Legge di conversione di d.l. 10/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o      lavoratori del circo  e dello spettacolo

o      giornalisti

o      persone che si trasferiscono nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani

o      persone collocate Òalla pariÓ

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[57]) assunti, anche a tempo indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ. Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004):

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

o      lavoratori trasferiti per attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallĠorganizzazione dalla quale dipendono

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

Limiti su durata, rinnovo e conversione

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[59])

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto, validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[60])

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso eĠ di un anno, rinnovabile in caso di corsi pluriennali

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli:

-       per gli sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa federazione sportiva

-       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

-       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso eĠ rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali (a prescindere dal rapporto di lavoro)

o      convertibilita': il permesso non eĠ convertibile

 

1.3 Ingresso e soggiorno per motivi familiari

 

1.3.1 Ricongiungimento familiare

 

Titolari del diritto al ricongiungimento

 

o      lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari (da D. Lgs. 5/2007; in precedenza, il diritto al ricongiungimento per il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari era stato riconosciuto da Circ. Mininterno 25/10/2005, che faceva riferimento alla Sent. Cass. I Sez. Pen. n. 1714/2001; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua); interpretazione costituzionalmente orientata: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza (Trib. Trento)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

Familiari ammessi al ricongiungimento

 

o      coniuge (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo ostativo[61]; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri)

o      figli minori del richiedente o del coniuge (al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007, o all'atto della presentazione di istanza di validazione o di prenotazione tramite call center dell'appuntamento per la presentazione stessa, da circ. MAE citata da circ. Mininterno 19/12/2006; in precedenza, Trib. Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di nulla-osta) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione[62]; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o      genitori a carico, se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza[63] (circ. Mininterno 16/2/2007: il MAE individuera' parametri obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni)

o      figli maggiorenni a carico, permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute[64]

 

Requisiti per il ricongiungimento

 

o      disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria; ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiori allĠimporto

-       dellĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro) per lĠingresso di un familiare

-       del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, ovvero per l'ingresso di 2 o piu' figli di eta' inferiore a 14 anni (anche se sono piu' di 3; da D. Lgs. 5/2007)

-       del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari (salvo il caso di ingresso di soli figli di eta' inferiore a 14 anni; da D. Lgs. 5/2007)

 

Richiesta del nulla-osta, rilascio, silenzio-assenso

 

o      permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE slp)

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito

o      attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

 

Visto di ingresso; deroghe per il ricongiungimento con rifugiato

 

o      documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di salute che rendono permanentemente impossibile provvedere alle proprie esigenze[68] (per ricongiungimento con figlio maggiorenne)[69]

 

Ingresso al seguito

 

 

1.3.2 Permesso di soggiorno per motivi familiari

 

Rilascio del permesso

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤       siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤       siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 6/2/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano comunitario)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi ad esempio, in caso di richiedente asilo , e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 6/2/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario)

 

Durata e rinnovo del permesso

 

 

Scioglimento del vincolo familiare; conversione del permesso

 

 

Rilascio di carta di soggiorno

 

 

Diritti del titolare del permesso

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[76] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

1.3.3 Familiari di cittadini italiani o comunitari

 

Ricongiungimento con cittadino comunitario e diritto di soggiorno del familiare

 

o      il coniuge

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana)

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

o      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso i provvedimenti negativi devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)[79]; nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)

 

Familiare del cittadino italiano: equiparazione al familiare di comunitario circolante; ulteriori elementi

 

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

 

Titolo di soggiorno

 

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (apparentemente senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

 

Ingresso al seguito?

 

 

1.3.4 Interesse superiore del minore

 

 

1.3.5 Permesso per assistenza minore

 

 

1.3.6 Provvedimenti negativi e tutela giurisdizionale

 

 

1.4 Ingresso e soggiorno per altri motivi

 

1.4.1 Ingresso e soggiorno per motivi di studio

 

Ingresso per studio universitario

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di allĠepoca £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

 

Prove di ammissione

 

 

Rilascio e rinnovi del permesso

 

 

Parita' con lo studente italiano

 

 

Ingresso per formazione professionale

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento

 

Accesso al lavoro; conversione del permesso per studio o formazione

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[91], entro quote; nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

 

1.4.2 Soggiorno per motivi di protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Diritti del titolare

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ 24/3/2000)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

Revoca, rinnovo e conversione del permesso

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[93], con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

Applicazione ai comunitari

 

 

1.5 L'ingresso: elementi generali

 

Visto di ingresso

 

o      ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o      ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)

 

Requisiti

 

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno[94]

-       condizioni di alloggio

-       assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

Motivi ostativi

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost n. 414/2006)

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto

 

Rilascio e diniego del visto; ricorso

 

o      lavoro subordinato: 30 gg

o      lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o      ricongiungimento familiare: 30 gg

o      se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";

o      se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

 

Reingresso

 

 

1.6 Il permesso di soggiorno: elementi generali

 

1.6.1 Rilascio del permesso

 

Richiesta; poste

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o      richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o      assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o      in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o      si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o      la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di Û 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o      l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o      lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o      in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)

 

Requisiti per il rilascio

 

o      possesso dei requisiti per l'ingresso

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellĠinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[98]

o      possesso dei requisiti per lo specifico permesso

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

Variazioni di domicilio

 

 

1.6.2 Rinnovo del permesso

 

Richiesta di rinnovo; poste

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[99]

o      richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o      richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o      per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

-       nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

-       la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

 

Requisiti per il rinnovo

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: diniego non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost n. 414/2006; in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a)  c.p.p.,  ovvero  per  i  reati  di  favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[101] di disoccupazione tollerata, lĠesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

Durata del permesso rinnovato

 

 

Ricevuta della richiesta di rinnovo

 

o      puo' essergli rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' anche essere richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo da frontiera esterna, purche' esibisca il permesso scaduto e la ricevuta di richiesta di rinnovo[104]

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006)[105]

 

1.6.3 Impronte digitali

 

 

1.6.4 Provvedimenti negativi

 

Rifiuto del permesso

 

 

Revoca del permesso

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

 

Tutela

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

o      per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a)  c.p.p.,  ovvero  per  i  reati  di  favoreggiamento della migrazione illegale

o      per il titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

 

1.6.5 Utilizzazione

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio?)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti aggiuntivi? di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente

o      attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)

o      adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)

o      assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)[110]

 

1.6.6 Conversione

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno 26/9/2003, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02; TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 26/5/05 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)

o      entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo;

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)

 

1.7 Il permesso di lunga durata

 

1.7.1 Cittadini stranieri: permesso CE slp

 

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

 

 

Requisiti

 

o      titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata e a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007)[112]; escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione umanitaria o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007)

o      5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007)[113]; non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi) e quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale, asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp)[114]; assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

o      reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007)[115]

o      disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL

 

Motivi ostativi

 

o      reati di cui allĠart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005)[117], nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

o      reati di cui allĠart. 381 c.p.p., non colposi: corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

 

Familiari del richiedente o titolare

 

 

Richiesta, rilascio, diniego

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le richieste anche presso le questure;

o      richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

 

Diritti

 

o      godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)

o      svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007)[122]; per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)

 

Revoca

 

o      in caso di acquisizione fraudolenta

o      quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp)

o      quando il titolare sia espulso

o      in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi

o      in caso di assenza continuativa dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro)

o      in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)

 

Tutela

 

 

1.7.2 Titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea

 

Accesso al permesso di soggiorno in Italia

 

 

Familiari

 

o      siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

 

Misure di favore

 

o      in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia

o      l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007)

o      ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia

 

Provvedimenti negativi

 

o      verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U.

o      verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)

 

Accesso al permesso CE slp in Italia

 

 

1.7.3 Familiari di cittadini comunitari o italiani: carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

 

Beneficiari

 

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale (nota: in base ad art. 1, co. 2 T.U. dovrebbe essere possibile l'iscrizione facoltativa al SSN); nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea

o      il coniuge

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana)

 

Requisiti

 

o      passaporto valido e visto, se richiesto (nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)

o      un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

 

Validita' della carta; assenze

 

 

Perdita del diritto di soggiorno; deroghe

 

o      il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (nota: del corso di studi al quale e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente?)

o      il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e dimostra di soddisfare una delle seguenti due condizioni:

-       esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

-       far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana);

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria;

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

 

Diritto di soggiorno permanente

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 6/2/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

Perdita del diritto di soggiorno permanente

 

 

Provvedimenti negativi

 

o      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso i provvedimenti negativi devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)[129]

 

 

2. Allontanamento e detenzione

 

2.1 Il respingimento

 

Presupposti

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando eĠ privo dei requisiti previsti per lĠingresso: documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso o di reingresso, ovvero di permesso CE slp (anche se rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea; in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) o di altro permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost n. 414/2006)

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

Eccezioni

 

o      eĠ giaĠ stato riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lĠItalia, senza chiedere asilo

o      soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      eĠ stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti da art. 380, co. 1 e 2 c.p.p., o eĠ pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       condizioni sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

Modalita'

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

Conseguenze

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

Tutela

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario)

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

Respingimento in mare: limiti

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: con l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve considerarsi esclusa?)

 

2.2 L'espulsione

 

2.2.1 L'espulsione per motivi di pericolosita'

 

Presupposti

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

 

Ordine pubblico e sicurezza dello Stato

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche, non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005)

o      il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      fino al 31/12/2007, se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005)

o      fino al 31/12/2007, non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto)

 

Misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[135] (da art. 13, co. 14, T.U.)

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[136]

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

Sanzione sostitutiva della detenzione

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

Misura alternativa alla detenzione

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

 

Misura di prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[137]

 

2.2.2 L'espulsione per soggiorno illegale

 

Presupposti

 

o      che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

o      che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da Legge di conversione di d.l. 10/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005); nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)

o      che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza

o      che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno

o      che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007)

o      che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

o      che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[138] (nota: manca una disposizione esplicita[139], ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

o      che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino; circ. Mininterno 15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo); nota: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006); nota: per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

o      che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)

 

Modalita'

 

o      disposto dal prefetto (espulsione amministrativa)

o      adottato, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (da D. Lgs. 5/2007)

o      eseguito con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[140]

 

Convalida del provvedimento di accompagnamento

 

o      comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: difficilmente fruibile; non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L , DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o      lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

Ricorso contro il provvedimento di espulsione

 

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004)[142] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento[143]; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); nota: Sent. Cass. 8381/2000, 8512/2002 e 22217/2006 stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento

o      il ricorso deve essere presentato entro 60 gg.[144] dalla data del provvedimento[145] (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana[146]; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[147] (termine a carattere ordinatorio)[148]

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02)[149]

 

Divieti di espulsione e limiti all'esecuzione

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese)

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

o      titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007)

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

 

Rilascio di permesso di soggiorno nei casi di inespellibilita'

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[150] (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[151], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero

 

Violazione del divieto di reingresso

 

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo[152], in caso di reingresso in violazione del divieto:

 

Trattenimento in CPT

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

Impossibilita' di trattenimento: ordine di allontanamento

 

 

Trasgressione dell'ordine di allontanamento

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[156] in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[157], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[158] in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[159] in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[160]

 

2.3 CPT

 

Presupposti

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

Convalida

 

 

Condizioni: luogo, durata, allontanamento

 

 

Gestione

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

Accesso ai CPT

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

Diritti del trattenuto

 

o      la comunicazione alla autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CPT) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

2.4 Stranieri detenuti

 

Segnalazione dello stato di detenzione ai fini dell'eventuale espulsione

 

 

Rinnovo del permesso durante la detenzione

 

o      Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti dovrebbe facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione e' pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)

o      Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto in una delle categorie di cui allĠart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile dal prefetto), e potrebbe rendere quindi automaticamente applicabile, quando la pena residua non superi i due anni, il provvedimento di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo, occorrerebbe, in questi casi, chiedere comunque il rinnovo del permesso nei termini, a prescindere dallĠesito della richiesta

 

Accesso alle misure alternative extra-murarie e al lavoro

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000 e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93, richiamata da Nota Minlavoro 11/1/2001)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[165] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      orientamento iniziale:

-       Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004: lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)

o      orientamento recente:

-       Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'

-       Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

 

Ostativita' delle condanne rispetto a  ingresso e soggiorno

 

o      in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego del visto di ingresso; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost n. 414/2006)

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo); di norma, lo straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e' ammesso nel territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo)

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost n. 414/2006; nota: Dec. Consiglio di Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica)

o      ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), si tiene conto dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

o      ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)

o      il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007)[166]

o      titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

o      revoca del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso[167]; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti)[168]

 

 

3. Diritti

 

3.1 Assistenza sanitaria

 

3.1.1 Iscrizione obbligatoria

 

Categorie

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico ai sensi della Costituzione? , di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       asilo umanitario; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007[169])

 

Oneri

 

 

Validita'

 

 

3.1.2 Iscrizione facoltativa

 

Categorie

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

Oneri

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

Validita'

 

 

3.1.3 Stranieri iscritti al SSN: copertura

 

Prestazioni

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

Familiari

 

 

3.1.4 Altri stranieri regolari

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della disparita' di trattamento con lo straniero illegalmente soggiornante)

 

3.1.5 Stranieri illegalmente soggiornanti

 

Prestazioni

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

 

Limiti alla segnalazione

 

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

 

Codice STP

 

 

Oneri

 

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

3.2 Assistenza sociale

 

Art. 41 T.U.

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

L. 388/2000

 

o      Assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ), concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

o      Prestazioni per minorati civili, previste per

-       invalidi civili (persone di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro)

-       ciechi civili

-       sordomuti

 

Invalidita' civile e carta di soggiorno

 

 

3.3 Previdenza

 

Parita' di trattamento (Conv. OIL 143/1975)

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

Diritti in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eĠ vero?)[173]

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina[176]), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

3.4 Minori

 

3.4.1 Inespellibilita'

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

3.4.2 Minori non accompagnati

 

Definizione

 

 

Obbligo di segnalazione

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato per i minori stranieri, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

Divieto di trattenimento

 

 

Comitato per i minori stranieri

 

Il Comitato per i minori stranieri (da DPCM 535/99) opera, presso il Ministero della solidarieta' sociale[177], per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

 

Rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identitficati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

 

"Non luogo a provvedere al rimpatrio"

 

 

Provvedimenti di tutela e affidamento

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

 

Permesso di soggiorno

 

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (Circ. Mininterno 13/11/00);  nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[179]

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

o      a famiglia o persona singola riceve un permesso per motivi familiari o un permesso CE slp, o e' iscritto nel titolo di soggiorno dell'affidatario (fino al compimento dei 14 anni), alle stesse condizioni che si applicherebbero al figlio minore straniero dell'affidatario

o      a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 riceve un permesso per affidamento

 

Utilizzabilita' del permesso

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (ma non lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

Conversione del permesso

 

o      motivi familiari: in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti[180] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato (ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[181] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione del minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[182], con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?)[183] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      minore etaĠ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno 9/4/01, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 1, co. 2 T.U.); nota: esclusa la convertibilitaĠ al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ: vedi Note, qui sotto)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

¤       in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999)[184], in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino)

o      con lĠart. 32, co. 1 bis - 1 quater, T.U., che non specifica il titolo del permesso, ma solo i requisiti sostanziali per la conversione

o      con la Sent. Corte Cost. 198/2003, che ha chiarito che la possibilitaĠ di conversione prevista per i minori comunque affidati deve valere anche per

¤       i minori sottoposti a tutela

¤       i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

¤       i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

¤       i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

o      orientamento dominante: nello stesso senso della Sent. Corte Cost. 198/2003 (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005)

o      orientamento assolutamente minoritario: TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

 

3.4.3 Diritto-dovere di istruzione e formazione

 

 

3.4.4 Assistenza sanitaria

 

 

3.5 Lavoro e professioni

 

3.5.1 Diritti del lavoratore straniero

 

Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 3, T.U.

 

 

Lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti

-       prevale infatti la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana; l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       nota: l'art. 38, D. Lgs. 165/2001 menziona pero' esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Firenze:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti!)

 

3.5.2 Professioni

 

Requisiti

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

Riconoscimento del titolo di studio

 

 

Riconoscimento del titolo professionale

 

o      richiesta esperienza professionale aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza (due anni negli ultimi dieci) e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[185]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lĠespletamento di tali misure, se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento; verosimilmente, al di fuori della quota fissata per gli ingressi per formazione in base ad art. 44 bis, co. 6 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

 

Conseguimento del titolo professionale per laureati in Italia

 

 

Iscrizione all'albo professionale

 

 

Professioni sanitarie

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      le regioni Calabria (eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote[187], comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea[188]

 

 

4. Asilo

 

4.1 Asilo e status di rifugiato

 

Art. 10 Costituzione

 

 

Status di rifugiato ex Convenzione di Ginevra

 

 

Norme di riferimento

 

 

Sentenza Cassazione 19/2/97; competenza

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

4.2 Riconoscimento dello status di rifugiato

 

Domanda di asilo

 

 

Inammissibilita'

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

Casi di trattenimento

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato (si riferisce all'accertamento dell'ammissibilita' della domanda?)

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare; nota: Circ. Mininterno 31/10/2005, coerentemente con mess. Mininterno 11/5/05 e D. Lgs. 140/05, esclude che debba essere trattenuto lo straniero in condizioni di soggiorno illegale quando si presenti spontaneamente a chiedere asilo

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

Richiedente non trattenuto: Dublino, permesso di soggiorno

 

o      entro 3 gg. dalla presentazione della domanda, un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo; l'attestato non costituisce certificato di identita' (D. Lgs. 140/05, Circ. Mininterno 22/10/2005)

o      entro 20 gg. (da D. Lgs. 140/05) un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (dalla questura di effettiva residenza, da circ. Mininterno 25/2/05) fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale (ricorsi esclusi; in senso contrario, Trib. Palermo: il richiedente asilo cui sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino alla definizione del procedimento di merito; nota: oltre che per il diritto al ricorso effettivo, la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo fino a decisione definitiva sarebbe utile anche per la prosecuzione dellĠiscrizione al SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00)

 

Richiedente non trattenuto: accoglienza

 

 

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

Richiedente non trattenuto: contributo

 

 

Richiedente non trattenuto: studio, formazione professionale, lavoro

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da Circ. Mininterno 22/10/2006)

 

Centri di identificazione

 

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di

¤       rappresentanti dellĠACNUR

¤       rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti

¤       legali dei richiedenti trattenuti

¤       familiari e cittadini italiani (nota: non anche stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura

o      la possibilitaĠ di uscita quotidiana, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli dei quali sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ), previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20

o      la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, in tutti i casi di trattenimento, su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento dal centro per tempi diversi da quelli normalmente autorizzati, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella lingua consentita

 

Procedura semplificata; dimissioni del richiedente alla scadenza dei termini

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

Procedura ordinaria

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

Commissione territoriale

 

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaĠ

o      un rappresentante dellĠACNUR

o      un funzionario del MAE (allĠoccorrenza, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)

 

Audizione

 

o      la Commissione puoĠ comunque assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile in caso di

-        mancata presentazione allĠaudizione (in assenza di legittima richiesta di rinvio)

-       impossibilitaĠ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate ricerche dellĠinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e successivamente allĠaccertamento dellĠavvenuta scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo

o      dellĠaudizione eĠ redatto verbale, di cui eĠ consegnata copia allo straniero, unitamente a copia della documentazione da questi prodotta

o      il richiedente asilo puoĠ esprimersi nella propia lingua o in altra lingua a lui nota; se necessario eĠ nominato un interprete

o      il richiedente asilo ha facoltaĠ di farsi assistere da un avvocato

 

Decisione

 

o      riconosce lo status di rifugiato

o      rigetta la domanda

o      rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali; nota: e' adeguatamente tutelata la posizione di chi proviene da situazioni di violenza generalizzata o di catastrofe naturale?) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

 

Riesame

 

 

Ricorso

 

 

Allontanamento

 

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

Richiesta di sospensione al prefetto in caso di ricorso

 

 

4.3 Contenuto dello status di rifugiato

 

Permesso di soggiorno e documento di viaggio

 

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un permesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[193]

 

Limiti all'espulsione

 

 

Ricongiungimento e coesione familiare

 

 

Assistenza e previdenza

 

o      il rifugiato eĠ equiparato al cittadino italiano (artt. 23 e 24, Convenzione di Ginevra del 1951[195])

o      nota: lett. Minlavoro 10/6/2005 specifica (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/98) che le misure previste per il titolare di carta di soggiorno si estendono anche al rifugiato; non dovrebbero applicarsi le limitazioni dettate dalla L. 388/00 (la parificazione del rifugiato con l'italiano ai fini della fruizione delle provvidenze che costituiscono diritto soggettivo era gia' sancita da circ. Mininterno 12/4/1983 e da Decreto Mininterno e Mintesoro 24/7/1990); le misure esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari, invece, sono precluse al rifugiato (con dubbia compatibilita' con art. 23 Conv. Ginevra); nella stessa linea, la circ. INPS n. 62/2004, chiarisce che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari)

 

Studio, lavoro

 

 

Accesso (indiretto) al permesso CE slp

 

 

4.4 Protezione temporanea

 

4.4.1 Art. 20 T.U.

 

 

4.4.2 D. Lgs. 85/2003

 

Decisione del Consiglio europeo

 

 

Regime di protezione

 

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

Esclusione dal regime di protezione

 

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

Interferenza con richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

 

5. Cittadinanza

 

5.1 Cittadinanza per nascita

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

 

5.2 Acquisto della cittadinanza

 

Acquisto per riconoscimento tardivo, mantenimento o adozione

 

 

Acquisto per beneficio di legge: discendenza da italiani

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

Acquisto per beneficio di legge: ius soli

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

Acquisto per beneficio di legge: provenienza da Istria, Fiume o Dalmazia

 

o      soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo

o      persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti

o      presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione

 

Acquisto per matrimonio con cittadino italiano

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

Acquisto per naturalizzazione

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

Termini per la definizione dei procedimenti; tutela giurisdizionale

 

 

Conseguenze dell'acquisto della cittadinanza per i figli

 

 

 

6. Conclusioni

 

6.1 La politica attuale

 

o      19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot: 285.000)

o      90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)

o      procedure sommarie

o      detenzione dei richiedenti

o      cancellazione degli effetti sospensivi del ricorso

 

6.2 Una possibile alternativa

 

o      attivitaĠ saltuarie: rinnovo del permesso

o      attivitaĠ stabili (eventualmente, previo accertamento di indisponibilita'): conversione del permesso (stabilizzazione)

 

6.3 Prospettive di riforma

 

o      definizione triennale

o      adeguamenti annuali ex-post sulla base delle domande inevase (verosimilmente, con diritto di prelazione)

o      sforamenti entro una prefissata misura (sic) per colf e badanti

o      in sede di programmazione triennale o di adeguamento annuale, in caso di necessita' del mercato

o      a regime (art. 27):

¤       personalita' (cultura, arte, scienza, etc.)

¤       lavoratori formati all'estero o selezionati nell'ambito di accordi di cooperazione (?)

¤       badanti in caso di urgenza (?)

¤       etc.

o      per nazionalita'

o      criteri: conoscenza della lingua, qualificazione professionale, frequenza corsi di formazione nel paese d'origine

o      gestione da parte di piu' soggetti (rappresentanze italiane, organismi internazionali, autorita' del paese d'origine)

o      banca dati centralizzata, nelle more dell'istituzione delle liste

o      sponsorizzazione da parte di

¤       regioni, province, enti locali

¤       associazioni imprenditoriali, professionali o sindacali; patronati

¤       individuo (italiano, comunitario o titolare di permesso CE slp; reddito adeguato): un ingresso per anno (rinnovabile, per anni successivi, solo in caso di inserimento o di uscita regolare); soggiorno di un anno

o      autosponsorizzazione: risorse adeguate; soggiorno di un anno



[1] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaĠ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[2] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[3] Al tempo, contra legem.

[4] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lĠanno precedente.

[5] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[6] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[7] In precedenza: esame in ordine di ricezione (circ. Minlavoro 59/02; nota: la circolare del Minlavoro 62/02 sospese lĠapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellĠaggiornamento del Regolamento). In contrasto, il Regolamento della Regione Friuli dava gia' rilievo, in caso di spedizione per posta, allĠordine di spedizione.

[8] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaĠ di alloggio.

[9] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaĠ reddituale del datore di lavoro.

[10] In precedenza: determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui; requisito non stringente, secondo il TAR Veneto.

[11] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaĠ di rapporti di lavoro part-time.

[12] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[13] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[14] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellĠautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allĠingresso, previa presentazione dellĠautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaĠ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[15] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[16] Disposizioni precedenti: lo Sportello unico fa compilare al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno, trasmette i dati alla questura e comunica al lavoratore la data di convocazione stabilita dalla questura per i rilievi dattiloscopici. Il permesso per lavoro subordinato, pur essendo rilasciato dalla questura, eĠ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi.

[17] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[18] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[19] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[20] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[21] Disposizione precedente: anche per consentire lĠassistenza economica in favore del lavoratore.

[22] Disposizione precedente: un anno.

[23] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[24] Disposizione precedente: un anno.

[25] In precedenza: un anno.

[26] Disposizione precedente: in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso eĠ fissata a 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato, ovvero, per rapporti a tempo determinato, corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dallĠiscrizione al collocamento.

[27] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[28] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[29] Disposizione precedente: 1 anno.

[30] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[31] In precedenza: a rigore, ricevuta non utilizzabile; in senso contrario, circ. Mininterno 7/5/2001 (sia pure, con formulazione oscura) e Protocollo provincia di Perugia (avvio consentito per il lavoratore in possesso di ricevuta di richiesta appositamente timbrata dallo Sportello Unico).

[32] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[33] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[34] In precedenza: alcune questure (Pavia, Bologna) concedevano una proroga del permesso, all'atto della fissazione della data per l'appuntamento finalizzato alla presentazione dei documenti (la proroga valeva fino all'appuntamento; non fino all'esito della richiesta di rinnovo?).

[35] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[36] In precedenza: co. 13.

[37] In precedenza: co. 12.

[38] In precedenza: con richiesta di nulla osta e proposta di contratto di soggiorno firmate da ciascun datore di lavoro - da moduli distribuiti dai ministeri.

[39] In precedenza: autorizzazione.

[40] In precedenza: Direzione provinciale del lavoro.

[41] Disposizione precedente: 15 gg.

[42] In precedenza: autorizzazione.

[43] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[44] Disposizione precedente: eĠ richiesto presso lo Sportello unico, e da questo consegnato (nota: si ricava da art. 38 bis Regolamento).

[45] In precedenza: 12 mesi.

[46] Disposizione precedente: per attivitaĠ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivitaĠ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), neĠ quindi alcuna autoritaĠ competente, e per attivitaĠ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sostituite da contratto sottoscritto dallĠeventuale committente; eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese; dichiarazione di responsabilitaĠ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verraĠ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato; dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verraĠ corrisposto (non inferiore alla soglia per lĠesenzione dal ticket); copia dellĠultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri lĠeffettiva capacitaĠ di corrispondere il compenso (da Vademecum Mininterno 2000).

[47] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[48] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[49] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[50] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[51] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[52] In precedenza: autorizzazione.

[53] In precedenza: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; inconciliabile con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto)

[54] In precedenza: solo nellĠambito di accordi bilaterali.

[55] In precedenza: limite di 2 anni alla durata della realizzazione dell'opera o della prestazione di servizi, e corrispondente limite alla durata di nulla-osta, visto di ingresso e permesso.

[56] Il permesso non e' quindi rinnovabile un numero illimitato di volte; in precedenza, questo precludeva l'accesso alla carta di soggiorno.

[57] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[58] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neĠ utilizzabili, in corso di validitaĠ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[59] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[60] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[61] Disposizione precedente: coniuge non legalmente separato.

[62] Disposizione precedente: figli minori a carico, non coniugati, ovvero legalmente separati.

[63] Disposizioni precedenti: genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese dĠorigine o di provenienza, ovvero genitori che abbiano piuĠ di 65 anni nel caso in cui gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro (da L. 189/2002; circ. MAE citata da circ. Mininterno 9/9/05 invertiva l'attribuzione del requisito di carico, applicandolo solo al caso degli ultra-65-enni); genitori a carico (L. 40/1998)

[64] Disposizioni precedenti: figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invaliditaĠ totale (L. 189/2002); familiari entro il terzo grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico (L. 40/1998)

[65] Disposizione precedente: presso la questura.

[66] In precedenza: anche documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ; documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invaliditaĠ totale, per ricongiungimento con figlio maggiorenne, o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore, per ricongiungimento con genitore a carico; documentazione attestante, per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (unĠordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare risiede, e che attestazioni da parte delle autoritaĠ locali sulla dipendenza economica del familiare dal figlio sono rilevanti); in caso di ricongiungimento con genitori a carico privi di altri figli nel paese d'origine, la condizione di carico e' autocertificata dal richiedente (da istruzioni sul sito del Mininterno) (L. 189/2002 e DPR 334/2004).

[67] In precedenza la presentazione dei documenti attestanti lĠesistenza dei vincoli di parentela era prevista avvenire al momento della richiesta di visto.

[68] In precedenza: condizione di salute che comporti invalidita' totale.

[69] In precedenza, per ricongiungimento con genitore a carico, documentazione relativa ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore.

[70] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[71] Disposizione precedente: per il rilascio di visto di ingresso al seguito di cittadino straniero, necessaria lĠesibizione, allĠatto della richiesta, della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autoritaĠ straniera, dalla rappresentanza italiana), e del nulla-osta rilasciato dalla questura sulla base dellĠaccertamento dei requisiti di reddito e alloggio.

[72] Disposizioni precedenti: il permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di ricongiungimento, eĠ richiesto (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento, ÒpuoĠ essere richiestoÓ, oltre che in questura), presso lo Sportello unico; pur essendo rilasciato dalla questura, eĠ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi

[73] In precedenza, secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere legittimamente rilasciata la carta di soggiorno non avrebbero dovuto essere considerati ostativi a che la carta fosse rilasciata anche a detto coniuge.

[74] In precedenza: il requisito di convivenza era formalmente previsto per coniuge e figli minori (art. 9, co. 1 T.U.), ma si applicava, verosimilmente anche nel caso di altri familiari ricongiunti.

[75] In precedenza: la possibilita' di rilascio a figli maggiorenni totalmente invalidi a carico, prevista da art. 16, co. 4 Regolamento, era in contrasto con art. 9 T.U.

[76] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[77] Disposizioni precedenti: in relazione al cittadino comunitario che si sia stabilito in Italia per lavoro o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi, hanno diritto di soggiorno (senza ulteriori condizioni) in Italia coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006; in precedenza: figli minori) e ascendenti e discendenti (anche del coniuge) a carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico), e ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), sia convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (art. 3, co. 3, T.U. Comunitari). In relazione al cittadino comunitario che abbia diritto di soggiorno in Italia per studio o per altri motivi (condizioni: disporre di assicurazione sanitaria e di risorse - per i motivi di studio - o reddito - per gli altri motivi - sufficienti; da art. 3, co. 1, lettere d-e, e co. 4, T.U. Comunitari), hanno diritto di soggiorno coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006; in precedenza: familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U.), a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale (per i familiari di studenti; sufficiente, a tal fine, una dichiarazione attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale - da L. 29/2006; in precedenza: la dichiarazione doveva comprovare la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale), ovvero di un reddito non inferiore a quello previsto per il ricongiungimento con lo straniero (per i familiari di altri cittadini).

[78] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[79] Disposizione precedente: lĠallontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno non possono essere motivati dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno.

[80] In precedenza: considerazione analoga in relazione all'assicurazione sanitaria richiesta, da DPR 54/2002, per ricongiungimento con studenti o circolanti "per altri motivi".

[81] Disposizioni precedenti: in caso di cittadino comunitario residente in Italia, puoĠ essere chiesto il permesso CE slp (da L. 29/2006) per familiari con diritto di soggiorno: in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006), ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti); in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per studio o per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006). Il permesso CE slp puo' essere chiesto anche per ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario).

[82] Disposizioni precedenti: in caso di cittadino italiano, puoĠ essere chiesto il permesso CE slp (da L. 29/2006) per familiari con diritto di soggiorno: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006), altri ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia (corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.). Il permesso CE slp puo' essere chiesto anche per ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano).

[83] Disposizione precedente: ai familiari stranieri, e' rilasciato un permesso CE slp, di cui all'art. 9 T.U. (da L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in precedenza: ambiguita' in proposito).

[84] In precedenza: permesso rilasciato per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento); nota: secondo Trib. Firenze, il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'.

[85] In precedenza: il permesso per cure mediche rilasciato, ex art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa (da Risposta Mininterno ad interrogazione parlamentare, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[86] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[87] In precedenza: il permesso per cure mediche rilasciato, ex art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. non consente lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ne' lo svolgimento di attivita' lavorativa; orientamento confermato da Mininterno, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione, in risposta a interrogazione parlamentare (al genitore sono assicurate le prestazioni sanitarie garantite allo straniero in condizione illegale); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[88] In precedenza il Regolamento prevedeva la possibilitaĠ per regioni e universitaĠ di riservare posti agli studenti stranieri nelle graduatorie per lĠaccesso alle misure a sostegno del diritto allo studio.

[89] Modifiche introdotte dal D. Lgs. 251/2004 e da L. 80/2005. Disposizioni precedenti: le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro.

[90] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[91] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[92] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[93] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[94] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[95] In precedenza: comunicato con atto scritto e motivato, unitamente alle modalita' di impugnazione.

[96] In precedenza: consentiti transitoriamente (1 Luglio - 30 Settembre 2004) l'uscita e reingresso di stranieri in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (solo se rilasciata dalla questura; da Telegr. Mininterno 3/7/2004), a condizione di possesso del documento di viaggio e di copia del permesso scaduto e di attraversamento di uno e un solo valico di frontiera esterna (da circ. Mininterno 29/6/2004); analoghe disposizioni per le ferie natalizie 2004-2005 (circ. Mininterno 17/12/2004), per il maremoto nel Sud-est asiatico (circ. Mininterno 27/12/2004), per le ferie pasquali 2005 (circ. Mininterno marzo 2005) e per le ferie estive 2005 (circ. Mininterno 12/7/2005), per le ferie natalizie 2005-2006 (circ. Mininterno 12/12/2005), per le ferie pasquali 2006 (telegr. Mininterno 13/3/2006), per le ferie estive 2006 (circ. Mininterno 21/6/2006 e com. Mininterno 22/6/2006).

[97] Disposizioni precedenti: richiesta presentata in questura. I permessi di soggiorno per motivi familiari, in caso di ricongiungimento, o per lavoro subordinato o, solo in caso di conversione da studio o formazione, per lavoro autonomo sono richiesti presso lo Sportello unico (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento Òpossono essere richiestiÓ, oltre che in questura; in contraddizione, per i permessi per lavoro, con altre disposizioni tassative); pur essendo rilasciati dalla questura, sono consegnati dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi. Rilasciata ricevuta della richiesta con foto; valida come permesso per soggiorni < 30 gg.; appuntamento, altrimenti, per ritiro permesso o diniego (entro 20 gg.: termine ordinatorio, largamente disatteso).

[98] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi.

[99] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[100] Disposizioni precedenti: richiesta presentata in questura. Rilasciata ricevuta della richiesta con foto.

[101] Disposizione precedente: 1 anno.

[102] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[103] In precedenza: il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo di norma non e' considerato equivalente al possesso del permesso: ostacoli o preclusioni (in parte contra legem) per lĠaccesso a diversi servizi (iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00, iscrizione al SSN del figlio) in fase di rinnovo del permesso; eccezioni: Roma (procedure per servizi anagrafici, scuola, servizi sociali, commercio; dichiarazione al Centro per l'impiego di immediata disponibilita' a lavorare ex D. lgs. 181/2000 e instaurazione del rapporto di lavoro), Genova (formazione professionale, cambio di abitazione per i residenti), Ancona (avviamento al lavoro), Venezia (avviamento al lavoro), Torino (avviamento al lavoro); Pavia e Bologna: proroga del permesso fino ad appuntamento (non fino ad esito della procedura di rinnovo?).

[104] In precedenza: consentiti transitoriamente (1 Luglio - 30 Settembre 2004) l'uscita e reingresso di stranieri in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (solo se rilasciata dalla questura; da Telegr. Mininterno 3/7/2004), a condizione di possesso del documento di viaggio e di copia del permesso scaduto e di attraversamento di uno e un solo valico di frontiera esterna (da circ. Mininterno 29/6/2004); analoghe disposizioni per le ferie natalizie 2004-2005 (circ. Mininterno 17/12/2004), per il maremoto nel Sud-est asiatico (circ. Mininterno 27/12/2004), per le ferie pasquali 2005 (circ. Mininterno marzo 2005) e per le ferie estive 2005 (circ. Mininterno 12/7/2005), per le ferie natalizie 2005-2006 (circ. Mininterno 12/12/2005), per le ferie pasquali 2006 (telegr. Mininterno 13/3/2006), per le ferie estive 2006 (circ. Mininterno 21/6/2006 e com. Mininterno 22/6/2006).

[105] In precedenza: il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo di norma non era considerato equivalente al possesso del permesso: ostacoli o preclusioni per lĠaccesso alle iscrizioni e variazioni anagrafiche in fase di rinnovo del permesso; eccezioni: Roma (procedure per servizi anagrafici) e Genova (cambio di abitazione per i residenti); Pavia e Bologna: proroga del permesso fino ad appuntamento (non fino ad esito della procedura di rinnovo?).

[106] In precedenza: Protocollo Provincia di Perugia: la ricevuta e' utilizzabile fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta di rilascio del permesso rinnovato; all'occorrenza, la questura proroga tale data.

[107] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur, con una formulazione oscura, sembrava ammettere l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, negando invece la possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[108] In precedenza: alcune questure (Pavia, Bologna) concedevano una proroga del permesso, all'atto della fissazione della data per l'appuntamento finalizzato alla presentazione dei documenti (la proroga valeva fino all'appuntamento; non fino all'esito della richiesta di rinnovo?).

[109] In precedenza: permesso per cure mediche (art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento).

[110] In precedenza: permesso rilasciato per cure mediche (DPR 334/2004), non utilizzabile per lo svolgimento di attivita' lavorativa; secondo Tribunale di Bologna, Lucca, Firenze, in caso di permesso rilasciato, ex art. 31, co. 3 T.U., al familiare del minore e' il giudice a stabilire se puo' essere utilizzato anche per attivita' lavorativa, anche qualora sia rilasciato per cure mediche; nello stesso senso, Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa); in senso contrario il Mininterno, in risposta a interrogazione parlamentare.

[111] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[112] In precedenza: titolaritaĠ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi (circ. Mininterno 26/5/05, purche' il reddito sia percepito o dichiarato in Italia), residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguitaĠ; Circ. Mininterno 23/10/00 escludeva esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 escludeva esplicitamente anche titolari di permesso per Òlavoro subordinato a tempo determinatoÓ (in senso contrario, Tar Umbria e Tar Veneto); Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso.

[113] In precedenza: 6 anni (L. 189/2002); 5 anni (L. 40/1998).

[114] In precedenza: la circolare del Mininterno 23/10/2000 sosteneva la necessitaĠ del possesso di permesso indefinitamente rinnovabile per tutti gli anni richiesti; sentenze di diversi TAR (es.: TAR Lombardia) contrarie. La circolare del Mininterno 3/6/02 aveva successivamente rivisto lĠinterpretazione: 6 anni di soggiorno legale a qualunque titolo e titolaritaĠ di permesso indefinitamente rinnovabile solo al momento della richiesta della carta (nello stesso senso: Tar Umbria).

[115] In precedenza: reddito commisurato come per ricongiungimento al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non eĠ richiesta per loro (Circ. Mininterno 23/10/00, coerente con la formulazione allora in vigore dell'art. 9, co. 1 T.U.).

[116] In precedenza: la carta di soggiorno e' rilasciata sempre che lo straniero non sia stato condannato, anche in modo non definitivo, o rinviato a giudizio (secondo TAR Friuli, non la semplice richiesta, inaudita altera parte, di un decreto penale di condanna) per reati di cui allĠart. 380 e allĠart. 381, non colposi c.p.p.. Secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere rilasciata la carta di soggiorno non ostano a che la carta sia rilasciata anche a detto coniuge.

[117] Disposizione precedente: 5 anni.

[118] In precedenza: La carta puoĠ essere chiesta anche per coniuge e figli minori (o minori affidati; da art. 31, co. 2 T.U.) di etaĠ > 14 anni, conviventi. Possibile richiedere la carta di soggiorno anche per i figli maggiorenni totalmente invalidi a carico del richiedente (art. 16, co. 4 Regolamento, in contrasto con la formulazione allora in vigore di art. 9 T.U.)

[119] In precedenza: al familiare che fa ingresso per ricongiungimento con titolare di carta di soggiorno eĠ rilasciata una carta di soggiorno (art. 30, co. 4 T.U.; verosimilmente, in presenza degli altri requisiti; nota: mentre le condizioni di reddito e alloggio sarebbero state automaticamente soddisfatte, quelle relative ad assenza di condanne o procedimenti pendenti avrebbero dovuto, verosimilmente, essere dimostrate; vedi pero', in senso contrario, sent. TAR Sicilia); verosimilmente, si applicava anche per lĠingresso al seguito di titolare di carta.

[120] In precedenza: 6 anni (L. 189/2002); 5 anni (L. 40/1998).

[121] In precedenza: richieste sempre in questura.

[122] In precedenza: qualsiasi attivita' lecita non riservata all'italiano o vietata allo straniero.

[123] In precedenza: revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.

[124] In precedenza: a condizione che ricorrano i requisiti. Nota: alla condanna, anche non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. puo' comunque seguire (sia pure in modo non automatico, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 e Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005) anche il diniego del permesso.

[125] Disposizione precedente: ai familiari stranieri, e' rilasciato un permesso CE slp, di cui all'art. 9 T.U. (da L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007; in precedenza: ambiguita' in proposito).

[126] Disposizioni precedenti: hanno diritto di soggiorno (salvo restrizioni per neocomunitari relative ai lavoratori subordinati) i lavoratori autonomi, i lavoratori subordinati (inclusi quelli che abbiano effettuato lavoro subordinato; nota: dove?), i prestatori di servizi e i destinatari di prestazioni di servizi (nota: non sembrano previste condizioni per il soggiorno dei destinatari di prestazione di servizi, in contrasto con art. 1, Direttiva 90/364/CEE, che richiede assicurazione sanitaria per il cittadino e i familiari e risorse sufficienti). Hanno diritto di soggiorno anche gli studenti iscritti a corsi di formazione professionale o universitari, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale (sufficiente, a tal fine, una dichiarazione attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale - da L. 29/2006[126]) e gli altri cittadini, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di un reddito (da pensione, da trattamento assicurativo, etc.) non inferiore allĠassegno sociale (per il 2007, 5.062 euro); in questi casi, il diritto di soggiorno permane fincheĠ permangono i requisiti.

[127] Disposizioni precedenti: durata della carta di soggiorno: 5 anni, salvo casi di soggiorni inferiori allĠanno (durata pari alle necessitaĠ) e di soggiorni per studio (durata del corso, se inferiore a 5 anni). Rinnovo della carta con durata a tempo indeterminato in caso di primo rilascio con durata di 5 anni (salvo lavoro frontaliero: altri 5 anni), durata di un anno (anche piuĠ volte) in caso di studente fuori corso, stessa durata del primo rilascio e alle stesse condizioni (nota: prevale l'uguaglianza di condizioni o quella di durata?) negli altri casi. La carta di soggiorno non puoĠ essere revocata per assenze inferiori a 6 mesi, neĠ per assenze dovute allĠassolvimento degli obblighi militari, neĠ, per i lavoratori autonomi o subordinati (da L. 29/2006), per interruzione dellĠattivitaĠ per malattia o infortunio.

[128] In precedenza, queste disposizioni erano esplicitamente previste solo per i cittadini comunitari con diritto di soggiorno, anche se, verosimilmente, dovevano inetndersi estese anche ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-503-03, secondo la quale l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.

[129] Disposizione precedente: lĠallontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno non possono essere motivati dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno.

[130] In precedenza: applicabili anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari, direttamente o, in quanto disposizioni piu' favorevoli, in base ad art. 1, co. 2 T.U., le seguenti disposizioni: ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo o della revoca del titolo di soggiorno, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da art. 9, co. 4, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine (da art. 5, co. 5, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007). Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007); nel caso di familiari o in presenza di essi, si tiene conto anche dell'esistenza di legami culturali col paese d'origine (da art. 13, co. 2 bis, T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; nota: e' una disposizione piu' favorevole solo se la si interpreta nel senso che la non esistenza di legami culturali pesa di per se' a sfavore dell'adozione del provvedimento l'adozione, e non nel senso che l'esistenza di legami culturali basti di per se' a sopperire all'assenza di legami familiari o sociali).

[131] Disposizioni precedenti: il cittadino oggetto di un provvedimento negativo (per mancanza dei requisiti, o, in presenza di questi, per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita' pubblica) deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza, entro 15 gg., in caso di diniego di rilascio della carta; entro un mese in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento.

[132] Disposizioni precedenti: il cittadino oggetto di un provvedimento negativo (per mancanza dei requisiti, o, in presenza di questi, per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita' pubblica) deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza, entro 15 gg., in caso di diniego di rilascio della carta; entro un mese in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento.

[133] Decorso il termine prescritto per lasciare l'Italia, lĠautoritaĠ di pubblica sicurezza provvede allĠallontanamento con foglio di via obbligatorio (circ. Mininterno 6/5/02: non si tratta di espulsione). Nota: l'obbligo di lasciare l'Italia entro i termini, a pena di emissione di foglio di via obbligatorio, deve sussistere, a fortiori, in caso di mancata richiesta della carta nei termini (altrimenti, per il cittadino privo dei requisiti converrebbe evitare di chiedere la carta); non e' chiaro se, nei fatti, sia dimostrabile il mancato rispetto dell'obbligo dichiedere la carta; in ogni caso, ove sussistano i requisiti e non vi siano motivi ostativi al soggiorno, il ritardo nel chiedere la carta e' irrilevante (stante il carattere meramente ricognitivo del rilascio di questa).

[134] In precedenza: da 1 a 5 milioni di lire.

[135] In precedenza: 5 anni.

[136] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[137] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia; con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg., in caso contrario

[138] In precedenza, anche per ingresso clandestino (di straniero peroĠ in possesso dei documenti), per mancata richiesta del permesso, per revoca o annullamento del permesso, o a titolo di misura di prevenzione (senza rischio evidente che lo straniero si sottragga al provvedimento).

[139] In precedenza, lĠespulsione con accompagnamento alla frontiera era esplicitamente prevista per chi non rispettasse il termine fissato con lĠintimazione (art. 13, co. 4, lettera a, T.U.).

[140] Disposizione precedente: eseguita con

á       accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

á       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[141] In precedenza, la L. 106/2002 disponeva la comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, entro 48 ore dallĠadozione, con convalida entro le 48 ore successive alla comunicazione, e provvedimento di accompagnamento comunque immediatamente esecutivo. L'immediata esecutivita' e la mancata previsione di garanzie adeguate per la difesa dello straniero in sede di convalida hanno motivato la dichiarazione di illegittimita' costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sent. 222/2004).

[142] In precedenza: giudice ordinario.

[143] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eĠ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[144] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[145] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[146] In precedenza: in caso di accompagnamento immediato alla frontiera.

[147] Disposizione precedente: 10 gg.

[148] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lĠinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[149] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[150] Disposizione precedente: 5 anni.

[151] Disposizione precedente: salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso.

[152] Disposizione precedente: sempre consentiti  l'arresto in flagranza e, nei casi di espulsione disposta dal giudice o di recidiva, il fermo.

[153] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi. Successivamente (L. 189/2002): arresto da 6 mesi a un anno.

[154] In precedenza: da 1 a 4 anni. La disposizione recitava "La stessa pena - ossia la pena della reclusione da 1 a 4 anni - si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale"; e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sent. Corte Cost. 466/2005, per il fatto che la pendenza di una semplice denuncia faceva scattare la rilevanza penale di una infrazione - quella del reingresso non autorizzato - altrimenti contravvenzionale (all'epoca). L'argomento secondo il quale la pena intendeva colpire, nei fatti, non il reingresso successivo alla denuncia ma il reingresso successivo alla seconda espulsione (che a quella denuncia era associata) e' stato ritenuto dalla Corte irrilevante, dato che all'epoca l'espulsione non era sottoposta a controllo giudiziario preventivo.

[155] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[156] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[157] In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva l'arresto obbligatorio per un reato per il quale non era possibile applicare misure di custodia cautelare in carcere (Sent. 223/2004).

[158] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[159] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[160] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[161] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[162] Disposizione precedente: 20 gg.

[163] Disposizione precedente: 10 gg.

[164] Disposizione precedente: se eĠ imminente lĠeliminazione dellĠimpedimento allĠespulsione o al respingimento.

[165] In precedenza: co. 10.

[166] In precedenza: la carta di soggiorno e' rilasciata sempre che lo straniero non sia stato condannato, anche in modo non definitivo, o rinviato a giudizio (secondo TAR Friuli, non la semplice richiesta, inaudita altera parte, di un decreto penale di condanna) per reati di cui allĠart. 380 e allĠart. 381, non colposi c.p.p.. Secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere rilasciata la carta di soggiorno non ostano a che la carta sia rilasciata anche a detto coniuge.

[167] In precedenza: revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.

[168] In precedenza: a condizione che ricorrano i requisiti. Nota: alla condanna, anche non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. puo' comunque seguire (sia pure in modo non automatico, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 e Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005) anche il diniego del permesso.

[169] In precedenza: poteva derivare da art. 9, co. 4 T.U.

[170] In precedenza: il permesso per cure mediche rilasciato, ex art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, Regolamento nei casi previsti dall'art. 31, co. 3 T.U. non consente lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ne' lo svolgimento di attivita' lavorativa; orientamento confermato da Mininterno, sulla base di asseriti orientamenti della Cassazione, in risposta a interrogazione parlamentare (al genitore sono assicurate le prestazioni sanitarie garantite allo straniero in condizione illegale); in senso contrario, Trib. Bologna, Lucca, Firenze (e' il giudice a stabilire il tipo di permesso e le connesse facolta'), Trib. Firenze (il permesso va rilasciato per motivi familiari, con le connesse facolta'), Trib. Milano, Trieste, Bologna (il permesso consente lo svolgimento di attivita' lavorativa).

[171] Disposizione precedente: lĠiscrizione al SSN cessa con la scadenza del permesso, salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato.

[172] In precedenza: comma 11.

[173] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puoĠ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento eĠ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, unĠindennitaĠ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[174] GiaĠ il riferimento allĠart. 22, co. 11 del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto, dal momento che quel comma trattava esplicitamente solo il caso in cui il trasferimento non sia possibile.

[175] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[176] In precedenza, era inclusa la Slovenia, ora parte dell'Unione europea.

[177] In precedenza: Ministero del welfare. Prima ancora: Dipartimento affari sociali.

[178] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato disponesse lĠinserimento in un progetto di integrazione sociale e civile di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U. (gestito, cioeĠ, da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio), e che lĠente gestore del progetto dovesse presentare al Comitato una relazione sullĠeventuale raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[179] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[180] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[181] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[182] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[183] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[184] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[185] In precedenza, lĠart. 49, co. 3 Regolamento non considerava il tirocinio e prospettava la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva.

[186] In precedenza era previsto anche che istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati comunicassero il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

[187] In precedenza era ribadito che il Ministero della SanitaĠ verificasse il rispetto delle quote programmate.

[188] Disposizione precedente: La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

[189] In precedenza, Decreti del Ministro dellĠinterno 237/90, 284/98.

[190] In precedenza, la possibilitaĠ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[191] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allĠufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaĠ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellĠinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellĠinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaĠ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaĠ al Comune di domicilio; difficoltaĠ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellĠinterno.

[192] In precedenza: Il richiedente asilo non puo' intraprendere rapporti di lavoro subordinato (art. 22, co. 12, T.U.) ne' svolgere attivita' autonoma non occasionale, benche' per quest'ultima, non siano previste sanzioni. In senso contrario: Trib. Bologna.

[193] Disposizione precedente: permesso rinnovato con durata non superiore al doppio di quella iniziale.

[194] In precedenza: art. 29, co. 3 T.U.

[195] In precedenza, anche art. 2, Decreto del Mininterno 237/90.

[196] Disposizione precedente: 5 anni.

[197] In precedenza: dopo 6 anni di soggiorno (L. 189/2002; 5 anni, da L. 40/1998), come per gli altri stranieri titolari di permesso rinnovabile un numero illimitato di volte.