Art.
5. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori
cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura
d'infrazione n.1998/2127). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 sostituita dalla
seguente:
''""b) si trattenuto nel territorio
dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o
annullato, ovvero scaduto da pi di 60 giorni e non stato chiesto il
rinnovo;''"";
b) All'articolo 27, dopo il comma
1 inserito il seguente:
''""1-bis. Nel caso in cui i lavoratori
di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori
di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di
lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la
regolarit della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e
di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro. La comunicazione presentata allo sportello unico della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno..