Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 23 novembre 2006-7 febbraio 2007, n. 4929 Presidente Lattanzi Relatore Martella Pm Monetti ricorrente T. ed altri

Fatto e diritto

 

1. T. Stoyan Georgiev e A. Leonard ricorrono per cassazione avverso la sentenza 3.5.2005 della Corte di appello di Napoli, che confermava quella del G.U.P. dellomonimo Tribunale, con la quale entrambi erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli articoli 110 Cp e 73 comma 1 Dpr 309/90 commesso il 20.6.2004 e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Deducono, come comune motivo di censura: nullit della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 16.12.2004, nonch dellordinanza del 3.5.2005 della Corte di appello di Napoli, con la quale era stata respinta leccezione sollevata dai difensori relativa alla mancata traduzione della sentenza nella lingua loro nota (bulgara per il T. e inglese per lA.), con conseguente riconoscimento di un nuovo termine utile ad esercitare la facolt conferita dallarticolo 571 comma 4 Cpp.

 

Si denuncia, pertanto: violazione, ex articolo 606 comma 1 lettera c) Cpp, dellarticolo 143 n. 1 Cpp, dellarticolo 178 lettera e) Cpp e 111 della Carta costituzionale.

 

Tale dedotta nullit attinge anche la impugnata sentenza, in quanto anchessa non tradotta nella lingua madre dei due imputati.

 

Inoltre, eccepisce il T.:

 

- in linea gradata, che, ove non si riconosca allarticolo 143 Cpp, una capacit espansiva di cui alla sentenza 10/1993 della Corte costituzionale, linterpretazione restrittiva di tale norma non potrebbe sfuggire a censura dillegittimit costituzionale, per violazione degli articoli 3 comma 1, 24 comma 2, 111 comma 2 Costituzione nonch 544, commi 1, 2, 3 e 4 e 546 Cpp, nella parte in cui delle norme non prevedano che, ove la sentenza sia pronunciata nei confronti di un cittadino straniero, che non parli e non conosca la lingua italiana, la motivazione della stessa debba essere tradotta: il che, infatti, determinerebbe uningiustificata disparit di trattamento fra limputato straniero che ignora la lingua italiana e gli imputati che non versano in tale particolare condizione. Ulteriore profilo dillegittimit costituzionale viene dedotto, stante la violazione dellarticolo 76 Costituzione, in quanto la norma non rispetta la direttiva espressa dallarticolo 2, prima parte della legge 81/1987 (delega al governo per esecuzione del nuovo codice di procedura penale), che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali ratificate dallItalia, relative ai diritti della persona e al processo penale, e che vengono alluopo richiamate.

 

- Violazione, ex articolo 606 n. 1 lettera e) Cpp, dellarticolo 125 Cpp e dellarticolo 62bis Cpp: nullit della sentenza per omessa e manifestamente illogica motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, espressamente richieste nellatto di appello, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna concreta motivazione in ordine ai motivi di appello con cui il difensore aveva richiesto la concessione delle attenuanti generiche per lassoluta incensuratezza dellimputato, oltre che per il comportamento processuale da lui tenuto. Si richiama come detta motivazione appaia assolutamente apparente per quanto concerne sia la pretesa gravit del fatto e manifestamente illogica, in relazione alla supposta attivit pregressa di corriere dellimputato.

 

LA. ulteriormente deduce:

 

- ai sensi dellarticolo 606 comma 1 lettera e) Cpp, la mancanza di motivazione, in violazione dellarticolo 125 comma 3 Cpp, della decisione della Corte di appello di Napoli relativamente alla ritenuta utilizzabilit delle intercettazioni telefoniche (in quanto disposte molti mesi prima nellambito di un diverso procedimento penale), nonch sullomessa motivazione su come sarebbe stato possibile per esso ricorrente acquistare 1.240,70 grammi di eroina con la modica somma di 700, 00 euro;

 

- ai sensi dellarticolo 606 comma 1 lettera e) Cpp, la mancanza di motivazione della stessa decisione, relativamente alla mancata derubricazione del reato contestato allipotesi del delitto tentato ex articolo 56 Cp, nonostante larresto fosse avvenuto prima che esso ricorrente potesse entrare nella disponibilit della sostanza stupefacente sequestrata nella stanza di albergo affittata dal T.; nonch relativamente alla commisurazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

 

2. Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso comune ad entrambi gli imputati e ci in conformit al principio ermeneutico affermato nella sentenza delle Su 399298/06 Cieslinsky sulla base di fonti normative fondamentali, quali: il dettato dellarticolo 6, comma 3, lettera a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (sottoscritto a Roma il 4.11.1950 nellambito del Consiglio dEuropa, entrato in vigore per lItalia con legge 848/55) e dellarticolo14, comma 3 lettera a), del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici (sottoscritto a New York il 16.12.1966 ed entrato in vigore per lItalia con legge 881/77), secondo cui ogni accusato ha diritto a essere informato nel pi breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dellaccusa a lui rivolta, nonch larticolo 111 comma 3 u.p., della Costituzione, modificato con legge costituzionale 2/1999, secondo cui la legge assicura che una persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

 

La stessa Corte costituzionale, con sentenza 10/93, ha affermato che in linea generale, il diritto allinterprete pu essere fatto valere ed essere fruito, stando al tenore letterale dellarticolo 143 Cpp, ogni volta che limputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a cui partecipa, sia scritti che orali. Consegue che, limputato straniero che si trovi in Italia, ha diritto di ottenere, sin dal primo diretto contatto con lautorit che procede (Cassazione, Su 5053/03, Zalagaitis), la traduzione degli atti a lui diretti, se non conosce la lingua italiana.

 

Da queste premesse normative e di sistema, consegue che lestensione dellobbligo di tradurre anche atti scritti del procedimento, che abbiano loggetto indicato dal comma 1 dellarticolo 143, si ancora al dettato costituzionale, talch detta norma nel definire significativamente il contenuto dellattivit dellinterprete in dipendenza della finalit di garantire allimputato che non intende la lingua italiana, di comprendere laccusa contro di lui formulata e di seguire il conferimento degli atti a cui partecipa, concepisce, la figura dellinterprete, cosi innovando rispetto al codice precedente, in funzione del diritto di difesa, quale strumento di reale partecipazione dellimputato al processo attraverso leffettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso.

 

Da ci consegue che larticolo 143 Cpp da ntenere norma suscettibile di applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui limputato, ove non potesse giovarsi dellausilio di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale.

 

Ci avviene nella fattispecie, dato che gli imputati, ignorando la lingua italiana, non sono stati in grado di comprendere la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, avverso le quali, ai sensi dellarticolo571 comma 4 Cpp avrebbero potuto e potrebbero ancora depositare i propri motivi di impugnazione, persino in contrasto con quelli del difensore, ovvero potrebbero togliere validit allimpugnazione presentata da questultimo.

 

Da quanto sopra consegue, la declaratoria di nullit della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Ca di Napoli, previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta nella loro rispettiva lingua per leventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello. Le ulteriore doglianze dedotte da ritenere assorbite nel presente decisum.

 

PQM

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Ca di Napoli, previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta nella loro rispettiva lingua per leventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto di appello.