REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 564/07

Reg.Dec.

N. 9940 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9940 del 2005 proposto da Uddin Alam rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Caffarelli e Caterina Rossato, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Tigr n. 37;

contro

il Ministero dellInterno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Questura di Gorizia, in persona del Questore p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dellesecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. III 22 giugno 2005, n. 2646, resa tra le parti;

     visto il ricorso con i relativi allegati;

     visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

     visti gli atti tutti della causa;

     alla pubblica udienza del 28 novembre 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi lavv. Caffarelli e lavv. dello Stato Tortora;

     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

     1. Il sig. Uddin Alam nato a Dhaka (Bangladesh) il 10.5.1986 - trovato il 28.3. 2003 privo di documenti di identit dalla Polizia di Stato di Gorizia e quindi assegnato temporaneamente dalla Questura, quale straniero minore non accompagnato, al locale centro daccoglienza minori, prima che il Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto 6.5.2003, n. 333/03 V.G., ne disponesse laffidamento al Comune di Gorizia  - otteneva, in conseguenza di ci, il rilascio di un permesso di soggiorno per minore et, ex art. 28 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, con scadenza al 10.5. 2004, data in cui egli avrebbe compiuto i diciotto anni.

     Il predetto, dopo il compimento della maggiore et, presentava domanda per la conversione del titolo gi rilasciato in suo favore in permesso di soggiorno per lavoro, domanda che veniva tuttavia respinta dal Questore di Gorizia, con decreto 12.10.2004, n. AMM/SOC/A12/2004/IMM/90, in quanto non era intervenuta alcuna decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allart. 33 del Decreto Legislativo n. 286 del 25.7.1998, e successive modifiche e in quanto linteressato non era stato inserito per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

     2. Il menzionato decreto questorile ha costituito loggetto del gravame proposto in primo grado, poi respinto dal TAR del Veneto con la sentenza in epigrafe specificata - dopo avere rilevato la insussistenza in capo al sig. Alam Uddin dei requisiti richiesti dalla legge ed avere disatteso i motivi di violazione di legge (dellart.32 d.lgs. n.286/1998, come modificato dalla legge n.189/2002) e di eccesso di potere sotto vari profili, dedotti dal ricorrente.

     3. Avverso tale sentenza proposto lodierno appello, affidato dal sig. Uddin al seguente motivo di diritto: Illogicit della sentenza impugnata Motivazione erronea; e ci in quanto nella specie sarebbe evidente lerroneit delle conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici che hanno ritenuto legittimo loperato dellAutorit di Polizia con riguardo alla mancata conversione del permesso di soggiorno gi rilasciato allinteressato per essere stato affidato al Comune di Gorizia anzich ad una famiglia o persona, essendo ci in contrasto con quanto previsto dallart.32, comma 1,  D.Lgs. n.286/1998, in relazione alla conversione del permesso di soggiorno dei minori nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui allart. 31, commi 1 e 2,  o che siano stati comunque affidati ai sensi dellart. 2 della legge 4.5.1983, n.184.

     Nel giudizio si costituita lAmministrazione dellInterno col solo foglio di resistenza.

     Con ordinanza in data 24 gennaio 2006 questa Sezione, ricorrendo gli estremi del danno grave ed irreparabile, ha sospeso lefficacia della impugnata sentenza

     Alla udienza del 21 aprile 2006 la Sezione ha ritenuto che ai fini del decidere fosse necessario acquisire agli atti del giudizio il provvedimento del Questore di Gorizia recante il diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore et in permesso di soggiorno per lavoro dipendente (provvedimento impugnato) nonch il permesso di soggiorno per minore et rilasciato al sig. Uddin Alam dalla Questura di Gorizia in data 7.5.2003 e il decreto del Tribunale dei Minorenni di Gorizia in data 6.5.2003, n. 333/03 V.G. che ha disposto laffidamento del predetto al Comune di Gorizia.

     Tali incombenti istruttori sono stati successivamente adempiuti dallAmministrazione intimata.

     4. Alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 il ricorso, infine, stato spedito in decisione, su concorde richiesta delle parti.

DIRITTO

     1. Come emerge dalla narrativa che precede, il ricorrente - titolare, quale minorenne, di un permesso di soggiorno, rilasciato il 7.5.2003 dalla Questura di Gorizia per motivi di attesa affidamento, con scadenza 10.5.2004 - chiedeva con apposita istanza in data 5.7.2004 la conversione del detto permesso per svolgere lavoro subordinato e il Questore di Gorizia, con provvedimento in data 12.10.2004, rigettava listanza stessa, in quanto nei confronti dellinteressato non era intervenuta alcuna decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allart.33 del d.lgs. n286 del 27.5.1998 e successive modifiche, n il medesimo era stato inserito, per un periodo non inferiore a due anni, in progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e comunque rientrante nellart.52 del D.P.R. n.394/99.

     Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, adito dallistante per lannullamento del menzionato provvedimento, ha respinto, con sentenza n. 2646/2005, il proposto ricorso, ritenendo conforme a legge il censurato decreto di diniego.

     Di tale sentenza chiede ora la riforma il sig. Alam Uddin, sostenendone la erroneit alla stregua di un unico mezzo di gravame, nel quale deduce, sostanzialmente, che sarebbero erronee e illogiche le statuizioni dei primi giudici che lo hanno escluso dalla conversione del permesso di soggiorno richiesta per essere stato affidato al Comune di Gorizia anzich ad una famiglia o persona, essendo ci in contrasto con quanto previsto dallart. 32, comma 1, D.Lgs. n.286/1998, che dispone che si possa convertire il permesso di soggiorno in favore dei minori in favore dei quali si siano applicate le norme di cui allart. 31, commi 1 e 2, o che siano stati comunque affidati ai sensi dellart. 2 della legge 4.5.1983, n.184.

     Secondo lappellante, infatti, lavverbio comunque, riferito sia allaffidamento a favore di una famiglia o di una persona singola, sia quello a favore di una comunit, dovrebbe essere inteso in senso ampio, tale da comprendere, quindi, anche la sua posizione di minore affidato ad una struttura comunale.

     2. Ritiene il Collegio che il rilievo come avanti formulato sia da condividersi.

     ComՏ noto, lart.32 del D.Lgs. 25.7.1998, n.268 ha puntualmente disciplinato la posizione del minore straniero, regolarmente soggiornante nel territorio italiano, al compimento della maggiore et, prevedendo la possibilit che possa essergli rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, purch nei suoi confronti siano state applicate le disposizioni di cui allart. 31, comma 1 e 2, ovvero si tratti di un minore comunque affidato ai sensi dellart. 2 della legge 4.5.1983, n. 184, cio di straniero soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero sia stato beneficiario in Italia di un provvedimento di affidamento o quantomeno di un affidamento provvisorio.

     Soltanto dette condizioni, secondo il legislatore, comportano invero un inserimento effettivo in Italia tale da consentire il rilascio al cittadino straniero, al momento del raggiungimento della maggiore et, di un permesso di soggiorno per lavoro, mentre al di l di tali specifiche  ipotesi non sussiste alcuna ragione per permetterne la permanenza nel territorio italiano.

     Cos delineata la normativa applicabile al caso in esame,  deve ritenersi che il Questore di Gorizia, come dedotto dallinteressato, non ne abbia fatta corretta applicazione nel caso di specie, respingendo la richiesta del sig. Uddin, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, atteso che nei suoi confronti sussistevano i presupposti specificamente previsti dallart. 32 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286, potendo egli far valere una delle situazioni che, radicando la sua presenza sul territorio italiano, legittimavano la conversione del permesso di soggiorno, originariamente rilasciatogli per soli motivi di affidamento provvisorio, in soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

     Infatti, il predetto era stato beneficiario in Italia di un provvedimento di affidamento provvisorio ad una struttura comunale, dove aveva   frequentato vari corsi, anche se non effettuati per il periodo considerato dalla legge (art.25 L.n.189/2002, che ha integrato, con tre commi, lart.32 del D.Lgs. n.286/1998).

     Posto, dunque, che lart. 25 della legge 30.7.2002 n.189 ha ampliato con i detti commi lambito dei destinatari, tra gli stranieri entrati clandestinamente in Italia come minori non accompagnati divenuti poi maggiorenni, della conversione del permesso di soggiorno originario, rilasciato provvisoriamente, in permesso per studio o lavoro il Collegio deve disattendere la tesi espressa nella gravata decisione, secondo cui nella specie il ricorrente non aveva titolo alla conversione richiesta da permesso per  minore et a quello per accesso al lavoro, perch non si trovava n nella condizione di cui allart. 32, I comma, non essendo stato affidato ad una persona ovvero ad una famiglia, n possedeva i requisiti stabiliti dai commi 1 bis e 1 ter e, inoltre, perch laffidamento del medesimo da parte del Tribunale dei Minorenni di Trieste a favore del Comune di Gorizia non andava considerato come affidamento, bens come assegnazione e pertanto non sufficiente, come tale, per la conversione, atteso che lart. 2 L n.184/1983, come successivamente modificato con L. n.149/2001, ha qualificato come affidamento soltanto quello a famiglie o persone singole e non quello a comunit.

     Tale tesi contrasta, infatti, con quanto previsto da art.32 cit. - disposizione che, seppure lacunosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tutela, pu essere, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.198 del 5 giugno 2003, se non interpretata estensivamente, comunque integrata in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento -   che al comma 1 consente, come accennato, la conversione del permesso di soggiorno dei minori nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui allart. 31, commi 1 e 2,  e ai minori comunque affidati ai sensi dellart. 2 della legge 4.5.1983 n.184, avverbio questo, che (secondo quanto evidenziato anche dallappellante) non pu avere altro significato  se non quello di intendere laffidamento in senso ampio, sia con riguardo allaffidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunit.

     E ci anche perch lart. 2 della legge n.184/1983, profondamente modificato dalla legge 28.3.2001, n.149, stabilisce specificamente, al comma 1, che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ҏ affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, leducazione, listruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno e, al comma 2, che ove non sia possibile laffidamento nei termini di cui al comma 1 consentito linserimento del minore in una comunit di tipo familiare, o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblica o privato che abbia sede preferibilmente nel luogo pi vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di provenienza, disponendo sostanzialmente la novella del 2001, da un lato, che, in linea di principio, il minore temporaneamente privo di ambiente familiare sia affidato ad una famiglia, con le caratteristiche anzidette e che, solamente se ci  sia impossibile, laffidamento avvenga nei confronti di una comunit di tipo familiare, in mancanza della quale non rimane altro che il ricovero del minore presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

     La norma richiamata prevede, dunque, una serie di soluzioni e non considera lindividuazione dellaffidamento soltanto a favore della singola persona o della famiglia, come rilevato giustamente dallappellante nel contestare la  statuizione resa sul punto dai primi giudici.

     Lart. 32, comma 1, del testo unico n. 286 del 1998, daltra parte - come ha gi osservato questa Sezione con la decisione 12.4.2005, n 1681, dalla quale il Collegio non intende discostarsi - deve essere interpretato tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale e considerando che detta disposizione sul piano letterale, ha previsto che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura ai soggetti stranieri che compiano la maggiore et e che siano in condizione di affidamento ai sensi dellart. 31 commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellart. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, intendendosi con ci che il permesso deve essere rilasciato quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento amministrativo o alla tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice civile, ma anche, come nella specie, ad un affidamento giudiziario, ai sensi dellart.4, commi 1 e 2, della legge n.184/1983.

     Conclusione questa che non smentita dallart. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno pu essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato, avendo tale disposizione introdotto una ulteriore e distinta fattispecie in cui pu essere rilasciato il permesso di soggiorno, senza incidere sui casi gi ammessi dal precedente comma 1, riferendosi questo ultimo comma ai minori sottoposti ad affidamento o a tutela (allevidente scopo di salvaguardare lunit familiare), mentre il comma 1 bis si riferisce ai minori stranieri non accompagnati, che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dellammissione al progetto di integrazione sociale e civile, requisiti questi (previsti dai due commi anzidetti) che debbono ritenersi alternativi e non cumulativi. (in tal senso,  dec. n.1681/2005 cit.).

     3. Appare fondato altres lulteriore profilo di censura dedotto nellappello ed incentrato nella considerazione che la sentenza impugnata contraddetta dal verbale di affidamento temporaneo della Questura di Gorizia al Comune e dal decreto di affidamento del Tribunale dei Minorenni, secondo quanto documentato agli atti del giudizio.

     Infatti, il Tribunale dei Minorenni ha disposto specificamente a carico del Comune di Gorizia laffidamento del ricorrente ai sensi degli artt.2 e 4 L . n.184/1983 e 333 e segg. c.c., sicch appare priva di rilevanza la motivazione del TAR Veneto basata sulla distinzione tra i vari tipo di affidamento, in quanto la posizione del minore straniero, regolarmente soggiornante in Italia puntualmente regolata - come anche riconosciuto nella decisione n.3571 del 7.6.2004 della Sez. IV di questo Consiglio, richiamata dallappellante - al compimento della maggiore et, dallart.32 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286, il quale prevede la possibilit che a tale soggetto possa essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, semprech nei suoi confronti siano state applicate le disposizioni di cui allart.31, comma 1 e 2, ovvero si tratti di un minore comunque affidato ai sensi dellart. 2 della legge 4.5.1983, n. 184, vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero sia stato beneficiario in Italia di un provvedimento di affidamento o quantomeno di un affidamento provvisorio.

     Come statuito nella appena citata decisione, dunque, lo straniero minorenne destinatario di un permesso di affidamento provvisorio pu chiedere ed ottenere, al raggiungimento della maggiore et, la conversione in permesso di lavoro anche se vi sia stato un semplice verbale di affidamento provvisorio; e a maggior ragione ci possibile nellipotesi in cui, come nella specie, linteressato abbia ottenuto anche uno specifico decreto di affidamento da parte del Tribunale di Minorenni.

     4. Osserva, infine, il Collegio che la sentenza impugnata non si fatta carico di valutare la mancata adeguata considerazione da parte dellAutorit di Polizia, allatto dellemanazione del decreto di diniego impugnato in prime cure, di quanto comunicato dal Comune di Gorizia, con la nota 19.4.2004  n.02.03/47 diretta alla locale Questura: che cio il sig. Uddin era affidato a detto ente locale col verbale surriferito in data 28.3.2003 e con il decreto 6.5.2003 n.333/03 del Tribunale per i Minorenni di Trieste ed era stato quindi ospitato nel Centro di Accoglienza la Sorgente e che egli aveva sempre rispettato le norme di civile convivenza, frequentando taluni corsi e manifestando la chiara volont di rimanere in Italia per lavorare.

     In presenza di detta nota, infatti, sarebbe stato necessario, quantomeno, un approfondimento istruttorio da parte dellAutorit procedente, prima di affermare che nella specie non si era verificato linserimento del ricorrente in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, come richiesto appunto dallart.33 D. Lgs. n.286/1998 e successive modifiche, anche perch non emergevano specificamente dal detto documento le modalit e la natura dei corsi intrapresi dallinteressato nel periodo dellaffidamento al Comune suddetto.

     5. Attesa la fondatezza dei rilievi sopra precisati, il ricorso in appello allesame va, in conclusione, accolto, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado e del decreto questorile con la stessa impugnato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dellAmministrazione.

     Quanto alle spese del giudizio sussistono giusti motivi per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.

     Cos deciso in Roma, il 28 novembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE    Presidente

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Lanfranco BALUCANI                         Consigliere.

Domenico CAFINI                                        Consigliere est

Aldo SCOLA                 Consigliere 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to Domenico Cafini     f.to Annamaria Ricci 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il..................12/02/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

Add...................................copia conforme alla presente stata trasmessa  

al Ministero.............................................................................................. 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 

                                    Il Direttore della Segreteria

 

N.R.G. 9940/2005

 

FF