Sentenza n. 528 del 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 901 del 2003, proposto da:
Balla Besnik e Giaccone Fabio, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nocito, con domicilio eletto presso lo studio dellavv. Gianpaolo Dalessio Clementi in Genova, corso Torino,24/3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prefettizio in data 21 maggio 2003, contenente il rigetto dellistanza di emersione presentata dal cittadino italiano Giaccone Fabio in favore del lavoratore extracomunitario Balla Besnik.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2007 il dott. Pierpaolo Grauso e udito lavvocato dello Stato C. Signorile per lamministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 10 e depositato il 18 luglio 2003, il cittadino italiano Giaccone Fabio e il cittadino albanese Balla Besnik proponevano impugnazione avverso il decreto del 21 maggio 2003, con cui il Prefetto della Provincia di Imperia aveva respinto la domanda presentata dal primo, in qualit di datore di lavoro del secondo, al fine di regolarizzare la posizione di questultimo sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 195/02, convertito in legge n. 222/02. Premesso che presupposto del diniego era la circostanza dellessere lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, i ricorrenti affidavano le proprie doglianze a quattro motivi in diritto e concludevano per lannullamento dellatto impugnato, previa sospensiva.

Costituitosi in giudizio il Ministero dellInterno, che resisteva al gravame, con ordinanza del 30 luglio 2003 il tribunale accordava al ricorrente la chiesta sospensiva; detta ordinanza prevedeva peraltro che la misura cautelare avesse efficacia fino al momento della decisione della questione di legittimit costituzionale degli artt. 1 co. 8 lett. a) della citata legge n. 222/02 e 33 co. 7 lett. a) della legge n. 189/02, che il tribunale contestualmente sollevava.

A seguito della restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nel merito alla pubblica udienza del 15 febbraio 2007.

DIRITTO

Come si ricava dalla documentazione in atti, con provvedimento del 7 giugno 2006 la Prefettura di Imperia ha disposto la revoca del decreto di rigetto della domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente Giaccone in favore dellaltro ricorrente, il cittadino albanese Balla Besnik. vero che, come fatto rilevare anche dalla difesa erariale in sede di discussione, nei confronti del predetto straniero la medesima Prefettura di Imperia risulta aver pronunciato due distinti provvedimenti di diniego dellemersione, rispettivamente in data 21 maggio e 21 agosto 2003, e che la motivazione della revoca che ha riguardo allesito assolutorio del procedimento penale la cui pendenza a carico del Balla era stata ritenuta ostativa allemersione sembra riferirsi al secondo (oggetto di separata impugnazione e gi annullato da questo tribunale con sentenza del 27 ottobre 2005), piuttosto che al primo; tuttavia, tanto nella parte motiva, che nel dispositivo, il provvedimento di revoca individua esplicitamente il proprio oggetto nel decreto del 21 maggio 2003, di modo che, a prescindere dalla congruit della motivazione, deve ritenersi che questo e non altro sia latto che lamministrazione ha inteso ritirare.

Una volta chiarito che la revoca si riferisce al diniego qui impugnato, occorre stabilire quali siano le conseguenze processuali dipendenti dalla sopravvenienza dellatto di ritiro. ComՏ noto, ai sensi dellart. 23 co. 7 della legge n. 1034/71, ove in corso di causa lamministrazione, in via di autotutela, annulli o riformi latto impugnato in modo conforme allistanza del ricorrente, si verifica la cessazione della materia del contendere, che presuppone pertanto lintegrale soddisfazione dellinteresse azionato in giudizio e la realizzazione di un risultato per il ricorrente non inferiore a quello ritraibile dal giudicato (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2004, n. 2797). Un siffatto risultato non pu dirsi raggiunto nel caso in esame, se si tiene conto che alla revoca del diniego di regolarizzazione non si accompagna il favorevole riesame dellistanza dei ricorrenti; nondimeno, la rimozione dellatto impugnato determina comunque una situazione di fatto e di diritto difforme da quella esistente al momento della proposizione della domanda, e tale da vanificare in radice linteresse alla pronuncia giurisdizionale richiesta.

Il sopravvenuto venir meno dellinteresse giustifica, con tutta evidenza, la declaratoria di improcedibilit dellimpugnazione. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne lintegrale compensazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

Cos deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2007 con l'intervento dei signori:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE