REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 141 del 2005 proposto da FLISTOC LILIAN, rappresentato e difeso dallĠavv. Agostino Catalano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Suffragio n. 78;

CONTRO

lĠAMMINISTRAZIONE DELLĠINTERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 , per legge, domiciliata;

per lĠannullamento,

previa sospensione, del decreto del Questore di Trento Cat. A.11.2005/129/Imm. di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data 24.9.2004 e di tutti gli atti che ne siano presupposti e/o conseguenti  revocandone di conseguenza ogni effetto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 - relatore il Presidente f.f. Silvia La Guardia - lĠavv. Agostino Catalano per il ricorrente e lĠAvvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente agisce per lĠannullamento del decreto di data 19 aprile 2005 con il quale il Questore di Trento ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in riferimento agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, D.L.vo 286/98, in ragione dellĠintervenuta sua condanna, in data 7.2.2005, per il reato di cui allĠart. 12, comma 5, D.L.vo cit.

Egli denuncia:

1) Eccesso di potere e falsa interpretazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, D.L.vo 286/98, sostenendo lĠarbitrarietˆ dellĠequiparazione operata dallĠamministrazione del reato di favoreggiamento della permanenza dello straniero clandestino in Italia al reato di favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina da e per lĠItalia, unica e distinta ipotesi cui lĠart. 4, co. 3, D.L.vo cit ricollega lĠeffetto ostativo allĠottenimento del titolo di soggiorno; 2) violazione dellĠart. 4, co. 9, D.L.vo 286/98 e dei tempi di definizione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando che, al momento di presentazione della domanda, il 24.9.2004, il ricorrente era incensurato e che quindi nei venti giorni successivi il permesso avrebbe dovuto essere rilasciato, salva la facoltˆ di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti; 3) violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost. stante la pendenza di istanza di restituzione del termine per lĠimpugnazione della sentenza penale assunta a fondamento del diniego.

Resiste lĠamministrazione intimata.

Con ordinanza 9.6.2005 n. 80  stata respinta lĠistanza cautelare.

D I R I T T O

Il ricorso si rivela infondato.

Il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno costituisce, stante il disposto dellĠart. 4, comma 9, D.L.vo 286/98, un atto dovuto e vincolato a fronte dellĠesistenza, evidenziata nel provvedimento impugnato, di condanna per reati inerenti il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina, n persuade il distinguo suggerito con il primo motivo tra favoreggiamento dellĠimmigrazione e favoreggiamento della permanenza. Certamente ai fini penali le ipotesi contemplate in distinti commi dellĠart. 12 D.L.vo 286/98 e successive modificazioni costituiscono fattispecie distinte, per le quali sono diversamente modulate le pene. Tuttavia il comma terzo dellĠart. 4 cit. non si riferisce ad uno o ad altro comma del successivo art. 12, ma contempla quale ostacolo alla concessione del permesso lĠintervenuta condanna per reati inerenti il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso e dallĠItalia.

Che il riferimento allĠimmigrazione clandestina includa tanto lĠingresso che la permanenza si desume altres“, ad esempio, dal comma 3 bis dellĠart. 12, dove si parla di ÒlĠingresso o la permanenza illegaleÓ.

Il termine stabilito per lĠevasione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ha carattere ordinatorio e lĠamministrazione  tenuta a pronunciarsi sullĠistanza con riferimento alla situazione esistente al momento dellĠadozione del provvedimento.

Non sussiste violazione del principio costituzionale di difesa. Il provvedimento  stato adottato anteriormente alla presentazione da parte del ricorrente di istanza di rimessione in termine per lĠimpugnazione della sentenza penale.

Il ricorso va dunque respinto.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 141/2005, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, con lĠintervento dei Magistrati:

dott. Silvia La Guardia                                        Presidente f.f. e estensore

dott. Mario Mosconi                                          Consigliere

dott. Stelio Iuni                                                   Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 1 marzo 2007

                                                                            Il  Segretario  Generale

                                                                               dott. Giovanni Tanel