REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 141 del 2005 proposto da FLISTOC LILIAN, rappresentato e difeso dallĠavv.
Agostino Catalano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento,
Via Suffragio n. 78;
CONTRO
lĠAMMINISTRAZIONE DELLĠINTERNO
- QUESTURA DI TRENTO,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 ,
per legge, domiciliata;
per
lĠannullamento,
previa sospensione, del decreto
del Questore di Trento Cat. A.11.2005/129/Imm. di rigetto della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal
ricorrente in data 24.9.2004 e di tutti gli atti che ne siano presupposti e/o
conseguenti revocandone di
conseguenza ogni effetto.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto lĠatto di costituzione in
giudizio dellĠAmministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del
23 novembre 2006 - relatore il Presidente f.f. Silvia La Guardia - lĠavv.
Agostino Catalano per il ricorrente e lĠAvvocato dello Stato Sarre Pirrone per
l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
F
A T T O
Il ricorrente agisce per
lĠannullamento del decreto di data 19 aprile 2005 con il quale il Questore di
Trento ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in
riferimento agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, D.L.vo 286/98, in ragione
dellĠintervenuta sua condanna, in data 7.2.2005, per il reato di cui allĠart.
12, comma 5, D.L.vo cit.
Egli denuncia:
1) Eccesso di potere e falsa
interpretazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5,
D.L.vo 286/98, sostenendo lĠarbitrariet dellĠequiparazione operata
dallĠamministrazione del reato di favoreggiamento della permanenza dello
straniero clandestino in Italia al reato di favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina da e per lĠItalia, unica e distinta ipotesi cui lĠart. 4, co. 3,
D.L.vo cit ricollega lĠeffetto ostativo allĠottenimento del titolo di
soggiorno; 2) violazione dellĠart. 4, co. 9, D.L.vo 286/98 e dei tempi di
definizione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando
che, al momento di presentazione della domanda, il 24.9.2004, il ricorrente era
incensurato e che quindi nei venti giorni successivi il permesso avrebbe dovuto
essere rilasciato, salva la facolt di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti; 3) violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost. stante la pendenza di
istanza di restituzione del termine per lĠimpugnazione della sentenza penale
assunta a fondamento del diniego.
Resiste lĠamministrazione
intimata.
Con ordinanza 9.6.2005 n. 80
stata respinta lĠistanza cautelare.
D
I R I T T O
Il ricorso si rivela infondato.
Il diniego di rinnovo di permesso
di soggiorno costituisce, stante il disposto dellĠart. 4, comma 9, D.L.vo
286/98, un atto dovuto e vincolato a fronte dellĠesistenza, evidenziata nel
provvedimento impugnato, di condanna per reati inerenti il favoreggiamento
dellĠimmigrazione clandestina, n persuade il distinguo suggerito con il primo
motivo tra favoreggiamento dellĠimmigrazione e favoreggiamento della
permanenza. Certamente ai fini penali le ipotesi contemplate in distinti commi
dellĠart. 12 D.L.vo 286/98 e successive modificazioni costituiscono fattispecie
distinte, per le quali sono diversamente modulate le pene. Tuttavia il comma
terzo dellĠart. 4 cit. non si riferisce ad uno o ad altro comma del successivo
art. 12, ma contempla quale ostacolo alla concessione del permesso
lĠintervenuta condanna per reati inerenti il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso e dallĠItalia.
Che il riferimento
allĠimmigrazione clandestina includa tanto lĠingresso che la permanenza si
desume altres, ad esempio, dal comma 3 bis dellĠart. 12, dove si parla di
ÒlĠingresso o la permanenza illegaleÓ.
Il termine stabilito per
lĠevasione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ha carattere
ordinatorio e lĠamministrazione tenuta a pronunciarsi sullĠistanza con
riferimento alla situazione esistente al momento dellĠadozione del
provvedimento.
Non sussiste violazione del
principio costituzionale di difesa. Il provvedimento stato adottato
anteriormente alla presentazione da parte del ricorrente di istanza di
rimessione in termine per lĠimpugnazione della sentenza penale.
Il ricorso va dunque respinto.
Si ravvisano giusti motivi di
compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 141/2005, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Trento, nella
Camera di Consiglio del 23 novembre 2006, con lĠintervento dei Magistrati:
dott. Silvia La Guardia Presidente
f.f. e estensore
dott. Mario Mosconi Consigliere
dott. Stelio Iuni Consigliere
Pubblicata nei modi di legge,
mediante deposito in Segreteria, il giorno 1 marzo 2007
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel