depositata il 12 marzo 2007
REPUBBLICA ITALIANA
Dec.n. 236
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
PERUGIA
nelle persone dei Signori:
PIER GIORGIO LIGNANI
Presidente
ANNIBALE FERRARI Cons.
PIERFRANCESCO UNGARI Cons.
, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 07 Febbraio 2007
Visto il ricorso 425/2006 proposto da:
VISHKULLI SHAZIVAR
rappresentato e difeso da:
BALDONI ROBERTO
con domicilio eletto
in PERUGIA
VIA PIEVAIOLA, 21
presso
BALDONI ROBERTO
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede
QUESTURA DI PERUGIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,
1) del provvedimento della Prefettura-U.T.G. di Perugia Area 1bis
Ufficio Immigrazione Prot. n. 1187/03 Uff. Imm., del 30 giugno 2006, notificato
a mani proprie dellinteressato il 9 novembre 2006, con il quale stato
decretato che Vista la L. n. 2002/02, La regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario revocata. La dichiarazione di emersione presentata dal sig.
Cappelletti respinta per il motivo indicato in premessa;
2) dellatto della Prefettura-U.T.G. di Perugia Area 1bis Ufficio Immigrazione Prot. n. 1187/03 Uff. Imm., del 22 maggio 2006, notificato a mani proprie dellinteressato il 9 novembre 2006, con il quale la predetta Amministrazione, Vista la sentenza n. 335 del 17 giugno 2005 del TAR dellUmbria ha decretato che Il proprio provvedimento di p.n. del 25 febbraio 2005 annullato per il motivo indicato in premessa;
3) della nota a/r della Questura di Perugia Prot. n. Cat.
A.11.06/Amm.va/Imm., del 26 settembre 2006 con la quale, attraverso formale
comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno,
originato da istanza presentata il 28 aprile 2006, stato preannunciato il
rigetto della predetta istanza;
4) del decreto della Questura di Perugia prot. Cat.A/12/06/Imm.cs., del
23 novembre 2006, notificato il 30 novembre 2006, con cui stato annullato il
permesso di soggiorno n. L084150 rilasciato al ricorrente (motivi aggiunti);
5) di ogni altro atto ad essi presupposto e/o connesso e/o
consequenziale, ivi compreso leventuale provvedimento espresso recante diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora medio tempore emanato.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso
e con il ricorso per motivi aggiunti;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI PERUGIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA
Udito il relatore Cons.
Pierfrancesco Ungari e udite le parti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la
controversia, come previsto dallart. 26 della legge n. 1034/71, nel testo
modificato dalla legge n. 205/2000;
FATTO
E DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino albanese, in data 5 maggio
2003 aveva ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge 222/2002 con il
rilascio del permesso di soggiorno n. L084150, poi rinnovato per due anni in
data 23 aprile 2004.
Da comparazioni dattiloscopiche
successivamente effettuate emerso che, sotto false generalit, con decreto
del Prefetto di Foggia in data 22 marzo 2001 era stato espulso con
accompagnamento coattivo alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale
(circostanza ostativa alla regolarizzazione, ai sensi dellarticolo 1, comma 8,
lettera a), della legge 222/2002).
Su tale base, con provvedimento dellUfficio
Territoriale del Governo di Perugia prot. 1187/03 Uff.Imm. in data 25 febbraio
2005, la regolarizzazione stata revocata e la dichiarazione di emersione
respinta.
2. Con il ricorso n. 156/2005, il ricorrente ha
impugnato detto ultimo provvedimento, unitamente alla sottostante nota in data
22 febbraio 2005 con cui la Questura di Perugia aveva revocato il nulla osta al
rilascio del permesso di soggiorno concesso in data 8 febbraio 2003 (e,
mediante motivi aggiunti, ha esteso limpugnazione al decreto del Questore
prot. Cat.A/12/05/Imm.OD in data 3 marzo 2005, di annullamento del permesso di
soggiorno).
Con sentenza 17 giugno 2005, n. 335, questo
Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che :
- ai sensi dellarticolo 2, comma 3, del d.l.
195/2002, convertito in legge 222/2002, In deroga a quanto previsto dallarticolo 5,
comma 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i
lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi dellarticolo 1,
comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio
del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
- detta disposizione deroga, per i casi di
regolarizzazione, a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, del citato T.U. (secondo il quale i rilievi
fotodattiloscopici vengono effettuati prima del rilascio del permesso di
soggiorno) e prevede una forma di accertamento successivo alla
regolarizzazione. Tale accertamento costituisce la fase conclusiva del medesimo
procedimento, il cui esito pu condurre a mettere in luce lesistenza
(antecedente) di un elemento preclusivo della regolarizzazione. In simili casi,
opera una sorta di condizione risolutiva della regolarizzazione, che quindi
legittimamente pu essere revocata allesito dellaccertamento.
- invece, nei casi (come quello del
ricorrente) in cui, dopo che sia trascorso dalla regolarizzazione il termine
annuale predetto (nel caso del ricorrente, oltre due anni), e sia gi stato
disposto un (primo) rinnovo del permesso di soggiorno, vengano effettuati
accertamenti dai quali emerga un elemento preclusivo della regolarizzazione,
lAmministrazione deve attivare un nuovo procedimento amministrativo,
nellambito del quale pu esercitare i propri poteri di autotutela. Con quel
che ne consegue, secondo i principi consolidati in materia di procedimenti di
secondo grado in funzione di autotutela, quanto alla necessit: che venga data
previa comunicazione allinteressato dellavvio del procedimento finalizzato
alla revoca della regolarizzazione, onde consentirne la partecipazione; che
venga individuato linteresse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino
della legalit, che sostiene la decisione caducatoria. Ci che, nel
procedimento in questione, pacificamente non era avvenuto.
3. Con decreto prot. 1187/03/Uff.Imm. in data 22 maggio
2006, lUfficio Territoriale del Governo di Perugia, richiamata la sentenza n.
335/2005, ha dapprima annullato il provvedimento di revoca della
regolarizzazione in data 25 febbraio 2005 (peraltro, come esposto, gi
annullato dalla predetta sentenza). Poi, con decreto (stesso protocollo) in
data 30 giugno 2006, richiamata la comunicazione di avvio del procedimento
notificata allinteressato, ha nuovamente revocato la regolarizzazione del
ricorrente (e respinto la domanda di emersione sottostante).
Con nota prot. Cat.A.11.06/Amm.va/Imm. in data
26 settembre 2006, posto che in data 28 aprile 2006 il ricorrente aveva
presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. L084150, la Questura
di Perugia, richiamata la predetta nuova revoca della regolarizzazione, ha
comunicato al ricorrente lavvio del procedimento di annullamento del permesso
stesso. Annullamento che poi stato disposto con decreto Cat. A/12/06/Imm.cs.
in data 23 novembre 2006.
4. Il ricorrente impugna ora il nuovo provvedimento di
revoca della regolarizzazione e (con ricorso per motivi aggiunti) il conseguente
provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno (insieme alleventuale
diniego di rinnovo, qualora emanato), predetti.
Deduce avverso il primo, con il ricorso
introduttivo, censure cos sintetizzabili:
- violazione e falsa applicazione degli
articoli 1, commi 4 e 5, e 8 della legge 222/2002, 13 del d.lgs. 286/1998,
nonch eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione,
travisamento ed erroneit dei presupposti, illogicit ed ingiustizia manifesta.
Poich, prima dellentrata in vigore della legge 189/2002, ai sensi
dellarticolo 13 del T.U. di cui al d.lgs. 286/1998, lespulsione mediante
accompagnamento coattivo alla frontiera con luso della forza pubblica
costituiva uneccezione rispetto alla forma ordinaria dellespulsione contenente
la mera intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni,
e nei confronti del ricorrente non sussistevano i presupposti (pericolo che lo
straniero si sottragga allesecuzione del provvedimento) della prima, e
considerato che detta illegittimit ha compromesso diritti soggettivi
fondamentali del ricorrente (essendone stata coartata la libert personale, di
movimento, di circolazione), ne consegue la necessit che, ai sensi
dellarticolo 8 della legge 1034/1971, venga accertata incidentalmente dal
giudice amministrativo la questione pregiudiziale dellillegittimit di detta
modalit di espulsione, con ci venendo a cadere lunico presupposto del
provvedimento impugnato;
- violazione e falsa applicazione
dellarticolo 2, comma 3, della legge 222/2002, degli articoli 3 e 7 della
legge 241/1990, nonch eccesso di potere per difetto dei presupposti, di
istruttoria ed errata valutazione della fattispecie, violazione dei principi in
tema di affidamento e di buon andamento, violazione del giudicato, ingiustizia
grave e manifesta, vessatoriet dellazione amministrativa. Una volta concluso il procedimento di
regolarizzazione e rilasciato (e poi rinnovato) il permesso di soggiorno, la
conoscenza di elementi ritenuti ostativi avrebbe dovuto comportare lapertura
di un nuovo procedimento, mediante comunicazione di avvio del procedimento, nel
quale valutare discrezionalmente la sussistenza delle ragioni di pubblico
interesse alla caducazione del provvedimento originario (comera stato affermato
dalla sentenza n. 335/2005). Nulla di tutto ci invece avvenuto.
- eccesso di potere per errata valutazione dei
presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giudicato, manifesta
ingiustizia ed abnormit degli atti impugnati. Quale presupposto del
provvedimento di revoca stato richiamato il provvedimento della Questura in
data 22 febbraio 2005 (con cui era stato revocato il nulla osta al rilascio del
permesso di soggiorno, concesso in data 8 febbraio 2003 e sottostante alla
regolarizzazione originaria), nonostante detto provvedimento fosse stato
annullato dalla sentenza n. 335/2005.
Con i motivi aggiunti, deduce, avverso il
secondo provvedimento (oltre che, a titolo di illegittimit derivata, i vizi
sopra sintetizzati):
- erroneit della motivazione, assenza e
travisamento dei presupposti, in quanto lannullamento del permesso di
soggiorno si fonda sullasserita revoca del nulla osta da parte della Questura,
viceversa gi annullata dalla sentenza n. 335/2005.
- violazione dellarticolo 7 della legge
241/1990, in quanto non stata data al ricorrente la comunicazione di avvio
del procedimento.
- manca qualunque motivazione in ordine
allinteresse pubblico necessario (per quanto sopra esposto) per legittimare
lesercizio dellautotutela.
- eccesso di potere per carenza dei
presupposti ed illogicit, in quanto mancato il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, che avrebbe dovuto logicamente precedere lannullamento.
5. Resiste, controdeducendo puntualmente, lAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia.
6. Il ricorso fondato, nei sensi appresso indicati, e
deve quindi essere accolto.
6.1. Riguardo alle censure relative allelemento ostativo
della regolarizzazione, rappresentato dalle modalit esecutive del
provvedimento di espulsione del 22 marzo 2001, il Collegio non pu che ribadire
quanto affermato nella sentenza n. 335/2005, e cio che lefficacia del
provvedimento di espulsione non pu essere messa in discussione in questa sede,
rientrando la relativa impugnazione nella giurisdizione dellA.G.O. ai sensi
dellarticolo 13 del T.U. citato.
Peraltro, non sembra in contestazione, anche
sulla base della documentazione depositata dallAmministrazione, che il
ricorrente abbia effettivamente lasciato lItalia in esecuzione del
provvedimento di espulsione, e ci costituirebbe comunque elemento ostativo
della regolarizzazione.
6.2. Non sussiste la violazione dellarticolo 7 della
legge 241/1990, posto che una comunicazione di avvio del procedimento
finalizzato al nuovo diniego della domanda di regolarizzazione in data 22
maggio 2006, risulta trasmessa al ricorrente presso lo studio legale nel quale
aveva eletto domicilio.
Sono invece fondate, nei confronti del
provvedimento di revoca della regolarizzazione, le censure concernenti la violazione dei principi
consolidati in materia di procedimenti di secondo grado in funzione di
autotutela, alla luce di quanto disposto dallarticolo 2, comma 3, del d.l.
195/2002, convertito in legge 222/2002.
Infatti, lUfficio Territoriale del Governo di
Perugia non ha dato conto (nel provvedimento, ma anche nelle difese in
giudizio) di aver effettuato alcuna valutazione in ordine alla posizione del
ricorrente ed allinteresse pubblico che potrebbe giustificare lautotutela, ma
(esattamente come nel provvedimento di revoca annullato con la sentenza n.
335/2005) ha fatto discendere la nuova revoca dalla mera conoscenza
dellelemento ostativo originario.
Come sopra esposto, nella sentenza n. 335/2005
era stata univocamente affermato che, nei casi in cui lefficacia del permesso
di soggiorno si sia protratta oltre il termine annuale previsto, dallarticolo
2, comma 3, citato, per effettuare gli accertamenti successivi al provvedimento
di regolarizzazione, la caducazione di detto ultimo provvedimento comporta
lapertura di un procedimento di autotutela, nellambito, secondo i principi
consolidati in materia di procedimenti di secondo grado in funzione di
autotutela, lAmministrazione tenuta (oltre che a dare allinteressato la
comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della
regolarizzazione, onde consentirne la partecipazione) ad individuare
linteresse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalit,
che sostiene la decisione caducatoria.
Di pi, nella sentenza n. 335/2005, era stato
anche precisato che i parametri della predetta valutazione discrezionale
sono anzitutto quelli che, ai sensi dellarticolo 1, della legge 222/2002, in
assenza di condizioni preclusive, consentono la revoca dellespulsione e la
regolarizzazione dello straniero, vale a dire le circostanze obiettive
riguardanti linserimento sociale dellinteressato.
Detti rilievi vanno ribaditi in questa sede
nei confronti del rinnovato provvedimento di revoca della regolarizzazione.
Per inciso, la circostanza che, nella sentenza
n. 335/2005, lannullamento sia
stato riferito al provvedimento impugnato, anzich ai provvedimenti
impugnati, appare frutto di un errore materiale; del resto, come oggetto della
domanda di annullamento, era stato indicato non soltanto il decreto di revoca
della regolarizzazione in data 25 febbraio 2005, ma anche gli atti sottostanti,
tra cui, espressamente, la revoca del nulla osta della Questura in data 22
febbraio 2005; ed i medesimi vizi erano stati dedotti nei confronti di entrambi
i provvedimenti.
6.3. Lannullamento del permesso di soggiorno in data 23
novembre 2006, in quanto individua come unico presupposto (qualificandosi come
atto dovuto ed obbligatorio) ladozione dei predetti provvedimenti
concernenti la regolarizzazione, risulta conseguentemente illegittimo.
Ulteriore autonomo motivo di illegittimit
comunque rappresentato, anche nei confronti di detto annullamento, dal mancato
rispetto dei principi in tema di motivazione dellautotutela (non sono invece
fondate le censure di ordine procedimentale, posto che la comunicazione in data
26 settembre 2006 si riferiva alla richiesta di rinnovo e menzionava
espressamente, quale esito del procedimento, lannullamento del permesso di
soggiorno, logicamente assorbente del diniego).
7. Per effetto degli annullamenti (del provvedimento di
revoca della regolarizzazione, nonch del provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno) disposti con la presente sentenza, riacquista efficacia
la regolarizzazione originaria in data 5 maggio 2003 (ferma restando la
eventuale attivazione di un nuovo procedimento di autotutela, nel rispetto dei
principi indicati) e lAmministrazione tenuta a provvedere in ordine alla
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale dellUmbria, definendo immediatamente la controversia,
come previsto dallart. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla
legge n. 205/2000, accoglie il ricorso n. 425/2006, in epigrafe e, per
leffetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le
Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, della somma
di Euro 3.000,00 (tremila/00) per spese di giudizio.
La presente sentenza
sar eseguita dalla Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in Perugia il 7
Febbraio 2007
LESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Pierfrancesco
Ungari
F.to Pier Giorgio Lignani