Dec.n. 241 depositata il 13 marzo 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 178/2005, proposto da Slim Ben
Mahmoud SOUABNI, rappresentato e difeso dallavv. Donatella Frisullo, anche
domiciliataria in Perugia, alla Via Bonciario n. 18;
la Questura di Perugia ed il Ministero
dellinterno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dallAvvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14;
per lannullamento
del decreto del Questore della Provincia di Perugia
prot. Cat. A/11/05/Imm/od in data 18 gennaio 2005;
Visto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti,
con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, data per
letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle
parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E
DIRITTO
1. Con decreto in data 18 gennaio 2005, la Questura di
Perugia ha respinto, ai sensi degli articoli 4, comma 3, 5, comma 5, e 6, comma
10, del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998, come modificati dalla legge
189/2002, listanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato presentata dal ricorrente, cittadino marocchino.
Il diniego motivato con
riferimento alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Perugia in data 20
aprile 2004, divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2004, con la quale, ai
sensi dellarticolo 444 c.p.p, stata applicata al ricorrente la pena di 1
anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per violazione della
legge sugli stupefacenti.
2. Il
ricorrente sottolinea di aver reperito, dopo la condanna, documenti che lo
scagionerebbero completamente dal reato, dimostrando la liceit delle
circostanze a suo tempo ritenute indizianti (dichiarazione scritta del soggetto
che lo aveva accusato e che ora riconosce lerrore di persona; dichiarazione
scritta di un terzo motivante la presenza di denaro sulla persona del
ricorrente con un appuntamento per versare la caparra della locazione di un
immobile; documentazione sui redditi percepiti da lecite attivit lavorative).
Impugna il diniego e prospetta censure cos
sintetizzabili:
- larticolo 4, comma 3, del T.U., se inteso
nel senso che ad ogni condanna penale in materia di stupefacenti, anche se
patteggiata ai sensi dellarticolo 444 c.p.p., consegue automaticamente il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, contrasta con il divieto di
arbitrariet da parte dei pubblici poteri e con il principio di ragionevolezza,
nonch con gli articoli 24 e 3 della Costituzione.
- la disposizione deve pertanto essere intesa
nel senso che, in presenza di una condanna patteggiata (che non costituisce n
ammissione, n prova di colpevolezza), lAmministrazione tenuta a compiere
accertamenti istruttori, convocando linteressato e valutando gli elementi da
lui forniti, onde attribuire una giustificazione sostanziale del provvedimento
sulla base di concreti indici di colpevolezza.
- nel caso in esame, ci non avvenuto e
pertanto il diniego impugnato incorre in violazione del giusto procedimento,
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria,
illogicit ed ingiustizia manifesta, nonch difetto di motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti, deduce
inoltre:
- violazione dellarticolo 12 del d.P.R.
394/1999, per omessa notifica del provvedimento di diniego, conosciuto solo
pochi giorni prima dellespulsione.
3. Resiste lAvvocatura Distrettuale dello Stato,
controdeducendo puntualmente.
4. Il ricorso infondato e deve pertanto essere
respinto.
4.1. In ordine alla portata applicativa del predetto
articolo 4, comma 3, del Testo Unico, questo Tribunale ha a lungo affermato
che:
- sono irrilevanti la natura patteggiata della
condanna e la sua antecedenza rispetto alla disposizione che da essa fa
discendere il divieto del rinnovo del permesso di soggiorno, come anche della
mancata valutazione da parte della Questura della personalit del ricorrente e
del suo inserimento sociale e lavorativo, posto che lesito di una simile
valutazione non potrebbe comunque modificare leffetto preclusivo automatico
disposto univocamente dalla legge (cfr. da ultimo, sentt. 28 dicembre 2005, n.
638, 10 maggio 2006, n. 298 e 14 giugno 2006, n. 319).
- n la disposizione, cos rigorosamente
(letteralmente) interpretata, suscita dubbi di costituzionalit, poich non
appare irragionevole una disposizione che limita lingresso e la permanenza sul
territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati
sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o comunque
ritenuti di particolare pericolosit sociale nellattuale momento storico.
Peraltro, i rilievi di violazione
degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dellarticolo 4, comma
3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale
elemento di per s ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno
in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente
gi rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di
pericolosit sociale dello straniero condannato, non sono stati finora
condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in
riferimento alle ordinanze del T.A.R.
Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190).
4.2. Recentemente, si consolidato un diverso
orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno la disciplina di cui allart. 4, comma 1, lettera b),
della legge 189/2002 (che ha modificato larticolo 4, comma 3, del d.lgs.
286/1998) non trova applicazione nei casi in cui il procedimento di
applicazione della pena ai sensi dellart. 444 c.p.p. per i reati ivi
contemplati sia iniziato e/o concluso (come nel caso del ricorrente)
anteriormente allentrata in vigore della legge 189/2002 (cfr. VI, 28 aprile
2006, n. 2076 ord., con cui sono stati sospesi gli effetti della succitata
sentenza del TAR Umbria 28 dicembre 2005, n. 638; 31 maggio 2006, n. 3319; 11
settembre 2006, n. 5250; 21 settembre 2006, n. 5563; 14 novembre 2006, n.
6704).
In sintesi, secondo le predette pronunce,
applicando larticolo 4, comma 1, lettera b), anche alle sentenze patteggiate
antecedenti alla sua entrata in vigore, ci che precluso dalla legge penale
verrebbe a riprodursi in via amministrativa, poich al mancato rinnovo del
permesso di soggiorno segue lintimazione di lasciare il territorio nazionale e
la successiva espulsione in caso di inottemperanza, con vanificazione
delleffetto premiale che aveva indotto alla richiesta di patteggiamento.
A tale orientamento, che comporta la
fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente, il Collegio ha ritenuto di
doversi adeguare (cfr. sentt. 21 febbraio 2007, n. 171 e n. 172).
4.3. Tuttavia, detto mutamento di giurisprudenza si
riferisce allipotesi in cui la richiesta di applicazione della pena, o almeno
la sentenza di condanna ai sensi dellarticolo 444 c.p.p., siano intervenute
prima dellentrata in vigore della legge 189/2002.
Le stesse argomentazioni che ne sostengono
uninterpretazione limitativa, confermano, a contrario, che la preclusione sancita dallarticolo 4,
comma 3, pu essere applicata nella sua portata letterale alle ipotesi in cui
la soluzione processuale del patteggiamento sia successiva alla novella del
2002, e possa quindi presumersi che sia stata scelta dallimputato nella piena
consapevolezza di tutte le sue (gravi) conseguenze amministrative.
E questo il caso del ricorrente, condannato
nel 2004 per una violazione della legge sugli stupefacenti commessa in data 27
novembre 2003, che rientra nella previsione preclusiva dellarticolo 4, comma
3, predetto (applicabile secondo la sua formulazione letterale, come sopra
indicato al punto 4.1.).
4.4. A prescindere dallarticolo 4, comma 3, deve in ogni
caso escludersi che nel procedimento di rinnovo possa essere riesaminata la
responsabilit penale dello straniero in relazione ai fatti oggetto di sentenza
penale di condanna, anche nellipotesi in cui sia sopravvenuta la conoscenza o
la disponibilit di elementi non conosciuti al momento del processo penale.
Infatti, il sistema delle impugnazioni della
sentenza penale esaurisce in s ogni possibilit di accertare la responsabilit
penale dellimputato, anche per quanto concerne gli effetti extrapenali che la
normativa fa discendere dalla sentenza di condanna.
4.5. Larticolo 12, comma 2, del d.P.R. 394/1999, prevede
che il diniego di permesso di soggiorno (salvo che
debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento
alla frontiera) venga comunicato allinteressato con linvito a lasciare
volontariamente il territorio dello Stato entro quindici giorni, e lavvertenza
che, in mancanza, si proceder allespulsione a norma dellarticolo 13 del
Testo Unico. Dal mancato rispetto di dette garanzie, potr discendere
lillegittimit di un provvedimento di espulsione, ma non quella del
presupposto provvedimento di diniego.
In ogni caso, non sembra che vi sia stata la
violazione lamentata dal ricorrente, posto che il diniego impugnato risulta
notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2005, mentre il conseguente decreto
di espulsione risulta adottato dal Prefetto di Perugia in data 12 marzo 2005.
5. Pu essere disposta lintegrale compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo dellUmbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sar eseguita dallAmministrazione ed depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del
giorno 24 gennaio 2007, con lintervento dei magistrati:
Avv. Pier
Giorgio Lignani Presidente.
Avv.
Annibale Ferrari
Consigliere.
Dott.
Pierfrancesco Ungari Consigliere,
estensore.
F.to Rossella Cardoni