Dec.n. 241

depositata il

13 marzo 2007

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 178/2005, proposto da Slim Ben Mahmoud SOUABNI, rappresentato e difeso dallavv. Donatella Frisullo, anche domiciliataria in Perugia, alla Via Bonciario n. 18;

CONTRO

la Questura di Perugia ed il Ministero dellinterno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14;

per lannullamento

del decreto del Questore della Provincia di Perugia prot. Cat. A/11/05/Imm/od in data 18 gennaio 2005;

Visto il ricorso ed il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO   E   DIRITTO

1. Con decreto in data 18 gennaio 2005, la Questura di Perugia ha respinto, ai sensi degli articoli 4, comma 3, 5, comma 5, e 6, comma 10, del Testo Unico di cui al d.lgs. 286/1998, come modificati dalla legge 189/2002, listanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, cittadino marocchino.

Il diniego motivato con riferimento alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Perugia in data 20 aprile 2004, divenuta irrevocabile in data 2 ottobre 2004, con la quale, ai sensi dellarticolo 444 c.p.p, stata applicata al ricorrente la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti.

2.  Il ricorrente sottolinea di aver reperito, dopo la condanna, documenti che lo scagionerebbero completamente dal reato, dimostrando la liceit delle circostanze a suo tempo ritenute indizianti (dichiarazione scritta del soggetto che lo aveva accusato e che ora riconosce lerrore di persona; dichiarazione scritta di un terzo motivante la presenza di denaro sulla persona del ricorrente con un appuntamento per versare la caparra della locazione di un immobile; documentazione sui redditi percepiti da lecite attivit lavorative).

Impugna il diniego e prospetta censure cos sintetizzabili:

- larticolo 4, comma 3, del T.U., se inteso nel senso che ad ogni condanna penale in materia di stupefacenti, anche se patteggiata ai sensi dellarticolo 444 c.p.p., consegue automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, contrasta con il divieto di arbitrariet da parte dei pubblici poteri e con il principio di ragionevolezza, nonch con gli articoli 24 e 3 della Costituzione.

- la disposizione deve pertanto essere intesa nel senso che, in presenza di una condanna patteggiata (che non costituisce n ammissione, n prova di colpevolezza), lAmministrazione tenuta a compiere accertamenti istruttori, convocando linteressato e valutando gli elementi da lui forniti, onde attribuire una giustificazione sostanziale del provvedimento sulla base di concreti indici di colpevolezza.

- nel caso in esame, ci non avvenuto e pertanto il diniego impugnato incorre in violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicit ed ingiustizia manifesta, nonch difetto di motivazione. 

Con ricorso per motivi aggiunti, deduce inoltre:

- violazione dellarticolo 12 del d.P.R. 394/1999, per omessa notifica del provvedimento di diniego, conosciuto solo pochi giorni prima dellespulsione.

3. Resiste lAvvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente.

4. Il ricorso infondato e deve pertanto essere respinto.

4.1. In ordine alla portata applicativa del predetto articolo 4, comma 3, del Testo Unico, questo Tribunale ha a lungo affermato che:

- sono irrilevanti la natura patteggiata della condanna e la sua antecedenza rispetto alla disposizione che da essa fa discendere il divieto del rinnovo del permesso di soggiorno, come anche della mancata valutazione da parte della Questura della personalit del ricorrente e del suo inserimento sociale e lavorativo, posto che lesito di una simile valutazione non potrebbe comunque modificare leffetto preclusivo automatico disposto univocamente dalla legge (cfr. da ultimo, sentt. 28 dicembre 2005, n. 638, 10 maggio 2006, n. 298 e 14 giugno 2006, n. 319).

- n la disposizione, cos rigorosamente (letteralmente) interpretata, suscita dubbi di costituzionalit, poich non appare irragionevole una disposizione che limita lingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie quantitative o comunque ritenuti di particolare pericolosit sociale nellattuale momento storico. Peraltro, i rilievi  di violazione degli articoli 3 e 13 Cost., prospettati nei confronti dellarticolo 4, comma 3, citato, nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per s ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia dello straniero e come causa di revoca del permesso precedentemente gi rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica di pericolosit sociale dello straniero condannato, non sono stati finora condivisi dalla Corte Costituzionale (cfr. ord. 14 gennaio 2005, n. 9, in riferimento alle ordinanze del T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 maggio 2003, n. 683 e 25 agosto 2003, n. 1190).

4.2. Recentemente, si consolidato un diverso orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale in sede di rinnovo del permesso di soggiorno la disciplina di cui allart. 4, comma 1, lettera b), della legge 189/2002 (che ha modificato larticolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998) non trova applicazione nei casi in cui il procedimento di applicazione della pena ai sensi dellart. 444 c.p.p. per i reati ivi contemplati sia iniziato e/o concluso (come nel caso del ricorrente) anteriormente allentrata in vigore della legge 189/2002 (cfr. VI, 28 aprile 2006, n. 2076 ord., con cui sono stati sospesi gli effetti della succitata sentenza del TAR Umbria 28 dicembre 2005, n. 638; 31 maggio 2006, n. 3319; 11 settembre 2006, n. 5250; 21 settembre 2006, n. 5563; 14 novembre 2006, n. 6704).

In sintesi, secondo le predette pronunce, applicando larticolo 4, comma 1, lettera b), anche alle sentenze patteggiate antecedenti alla sua entrata in vigore, ci che precluso dalla legge penale verrebbe a riprodursi in via amministrativa, poich al mancato rinnovo del permesso di soggiorno segue lintimazione di lasciare il territorio nazionale e la successiva espulsione in caso di inottemperanza, con vanificazione delleffetto premiale che aveva indotto alla richiesta di patteggiamento.

A tale orientamento, che comporta la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente, il Collegio ha ritenuto di doversi adeguare (cfr. sentt. 21 febbraio 2007, n. 171 e n. 172).

4.3. Tuttavia, detto mutamento di giurisprudenza si riferisce allipotesi in cui la richiesta di applicazione della pena, o almeno la sentenza di condanna ai sensi dellarticolo 444 c.p.p., siano intervenute prima dellentrata in vigore della legge 189/2002.

Le stesse argomentazioni che ne sostengono uninterpretazione limitativa, confermano, a contrario, che la preclusione sancita dallarticolo 4, comma 3, pu essere applicata nella sua portata letterale alle ipotesi in cui la soluzione processuale del patteggiamento sia successiva alla novella del 2002, e possa quindi presumersi che sia stata scelta dallimputato nella piena consapevolezza di tutte le sue (gravi) conseguenze amministrative.

E questo il caso del ricorrente, condannato nel 2004 per una violazione della legge sugli stupefacenti commessa in data 27 novembre 2003, che rientra nella previsione preclusiva dellarticolo 4, comma 3, predetto (applicabile secondo la sua formulazione letterale, come sopra indicato al punto 4.1.).

4.4. A prescindere dallarticolo 4, comma 3, deve in ogni caso escludersi che nel procedimento di rinnovo possa essere riesaminata la responsabilit penale dello straniero in relazione ai fatti oggetto di sentenza penale di condanna, anche nellipotesi in cui sia sopravvenuta la conoscenza o la disponibilit di elementi non conosciuti al momento del processo penale.

Infatti, il sistema delle impugnazioni della sentenza penale esaurisce in s ogni possibilit di accertare la responsabilit penale dellimputato, anche per quanto concerne gli effetti extrapenali che la normativa fa discendere dalla sentenza di condanna.

4.5. Larticolo 12, comma 2, del d.P.R. 394/1999, prevede che il diniego di permesso di soggiorno (salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera) venga comunicato allinteressato con linvito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro quindici giorni, e lavvertenza che, in mancanza, si proceder allespulsione a norma dellarticolo 13 del Testo Unico. Dal mancato rispetto di dette garanzie, potr discendere lillegittimit di un provvedimento di espulsione, ma non quella del presupposto provvedimento di diniego.

In ogni caso, non sembra che vi sia stata la violazione lamentata dal ricorrente, posto che il diniego impugnato risulta notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2005, mentre il conseguente decreto di espulsione risulta adottato dal Prefetto di Perugia in data 12 marzo 2005.

5. Pu essere disposta lintegrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dellUmbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sar eseguita dallAmministrazione ed depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Cos deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio 2007, con lintervento dei magistrati:

Avv.  Pier Giorgio Lignani            Presidente.

Avv.  Annibale  Ferrari                Consigliere.

Dott.  Pierfrancesco Ungari           Consigliere, estensore.

LESTENSORE                            IL PRESIDENTE      

F.to Pierfrancesco Ungari              F.to Pier Giorgio Lignani

 

                                      IL SEGRETARIO

                                        F.to Rossella Cardoni