Ric. n.2746/2006 Sent.n. 385/07
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito del a
norma dellart. 55 della L. 27
aprile 1982
n. 186 Il
Direttore di Sezione |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con lintervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2746/2006, proposto da Mohamed Moussamih, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Nieri e Veronica Beghetto, con elezione di domicilio presso lo studio dellavv.to Francesca Rech, in Venezia, San Marco 3856;
CONTRO
lAmministrazione dellinterno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del rifiuto di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ai sensi dellart.31 del D.Lgs. 286/1998, come da nota del Questore di Treviso del 24 ottobre 2006;
Visto
il ricorso, notificato l1.12.2006 e depositato presso la Segreteria il
28.12.2006, con i relativi allegati;
visti
gli atti tutti di causa;
uditi
alludienza camerale del 17 gennaio 2007 (relatore il consigliere De Piero),
lavv. Beghetto per la parte ricorrente e lavv. dello Stato per la P.A.
resistente;
considerato
che, nel corso delludienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, allesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. - il ricorrente
rappresenta di essere giunto in
Italia, ancora minorenne, nel novembre 2005; di essere stato accolto
dalla sorella Touria Moussamih alla quale stato successivamente affidato con
atto reso esecutivo dal Giudice Tutelare di Treviso, Sezione Distaccata di
Montebelluna del 21.3.2006; di
aver ottenuto dalla Questura di Treviso, in data 3.4.06, il permesso
di soggiorno per affidamento, ed infine di aver richiesto - essendo nel
frattempo divenuto maggiorenne ed essendo stato regolarmente assunto dalla
ditta Develop Costruzioni s.r.l. di Pordenone - la conversione di
tale permesso di soggiorno in altro permesso
di soggiorno per lavoro subordinato.
LAmministrazione, pur dando atto che il minore
era soggetto a tutela, rispondeva negativamente, con la motivazione che
il soggetto non aveva dimostrato di essere stato ammesso per un periodo non
inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato.
Latto viene impugnato per
violazione degli artt. 31 e 32 del D.Lg. 286/98, nonch per illogicit e carenza di motivazione.
2. - LAmministrazione si
costituita in giudizio, ribadendo la legittimit della determinazione qui
opposta, stante anche lesistenza di dubbi in merito al rapporto di parentela
con il preteso fratello Moussamih Adil .
3. - Il ricorso fondato.
3.1. - Il Collegio si pi volte espresso
in ordine ai requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari minori
di et in permesso di soggiorno ad altro titolo - al raggiungimento della maggiore et - ed ha
concluso (con determinazioni dalle quali non si ravvisa motivo di discostarsi)
per lalternativit (e non
per la cumulabilit, come sostiene la P.A.) dei requisiti indicati ne l comma 1 dellart. 32,
rispetto a quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter (cfr. Tar Veneto, sez III, n. 3905/06).
Pertanto, la situazione di minore comunque affidato a tenore della L. 4.5.93 n. 184 risulta, ex se, sufficiente a legittimare la richiesta di
conversione del permesso di soggiorno ottenuto durante il periodo della minore
et in permesso ad altro titolo.
Nel caso di specie, documentato che il ricorrente stato affidato, ai
sensi della citata L. 184/83, alla sorella Touria Moussamih e che in
possesso di regolare contratto di lavoro a far data dal 27.4.2006, quindi in possesso dei
presupposti per ottenere la richiesta conversione.
3.2. - N - ai fini che qui rilevano - possono valere
(anche perch non richiamati nella motivazione del provvedimento) i dubbi in
merito al rapporto di parentela con il fratello Moussamih Adil, cui lo stesso
sarebbe stato provvisoriamente e in via durgenza affidato - essendo stato
rintracciato privo di documenti
identificativi in Cordenons (PN), come risulta dal verbale dei Carabinieri
della locale Stazione - posto che la richiesta di conversione del permesso di
soggiorno trova giuridico fondamento nellaffidamento (certo e documentato) non
a costui, bens alla sorella
Touria Moussamih.
3.3. - Ugualmente irrilevanti (ai fini del presente
procedimento, ma non in assoluto) sono i dubbi in merito alla sussistenza o
meno della minore et del soggetto al momento della sua entrata nello Stato
italiano espressi dalla difesa dellAmministrazione, e con maggior dettaglio
esposti nella relazione della Questura di Treviso, ove si precisa che al
momento della presentazione dellistanza il ricorrente non possedeva alcun
documento attestante la nazionalit, let e le esatte generalit, ragione per
cui gli veniva rilasciato il permesso di soggiorno per soli tre mesi in attesa
dellacquisizione del passaporto da parte delle autorit marocchine. Tali
elementi, ovviamente rilevanti ai fini della permanenza in Italia del soggetto,
appaiono tuttavia eccentrici rispetto alla fattispecie trattata dal momento che
il diniego opposto non motivato con riferimento a tali circostanze, ma solo
alla mancanza dei requisiti di cui allart. 32, comma 1- bis e 1-ter.
4. In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il
ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego annullato.
5. - Spese e competenze di causa possono essere
totalmente compensate tra le parti, sussistendone le ragioni di legge.
P.Q.M.
il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie
e, per leffetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.
Cos
deciso in Venezia, nella Camera di consiglio add 17 gennaio 2007.
Il Presidente
lEstensore
Il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..n.
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
Il Direttore
della Terza Sezione