Ric. n.2746/2006                                                             Sent.n. 385/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso  di Deposito

del

a norma dellart. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con lintervento dei signori magistrati:

     Angelo De Zotti                  Presidente                                                   

     Rita De Piero                        Consigliere, relatore

     Angelo Gabbricci                Consigliere

     ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2746/2006, proposto da Mohamed Moussamih, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Nieri e Veronica Beghetto, con elezione di domicilio presso lo studio dellavv.to Francesca Rech, in Venezia, San Marco 3856;

CONTRO

lAmministrazione dellinterno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del rifiuto di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ai sensi dellart.31 del D.Lgs. 286/1998, come da nota del Questore di Treviso del 24 ottobre 2006;

Visto il ricorso, notificato l1.12.2006 e depositato presso la Segreteria il 28.12.2006, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi alludienza camerale del 17 gennaio 2007 (relatore il consigliere De Piero), lavv. Beghetto per la parte ricorrente e lavv. dello Stato per la P.A. resistente;

considerato

che, nel corso delludienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, allesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

      1. - il ricorrente rappresenta di essere giunto  in Italia, ancora minorenne, nel novembre 2005; di essere stato accolto dalla sorella Touria Moussamih alla quale stato successivamente affidato con atto reso esecutivo dal Giudice Tutelare di Treviso, Sezione Distaccata di Montebelluna  del 21.3.2006; di aver ottenuto dalla Questura di Treviso, in data 3.4.06, il permesso di soggiorno per affidamento, ed infine di aver richiesto - essendo nel frattempo divenuto maggiorenne ed essendo stato regolarmente assunto dalla ditta Develop Costruzioni s.r.l. di Pordenone - la conversione di tale permesso di soggiorno in altro permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

         LAmministrazione, pur dando atto che il minore era soggetto a tutela, rispondeva negativamente, con la motivazione che il soggetto non aveva dimostrato di essere stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.

    Latto viene impugnato per violazione degli artt. 31 e 32 del D.Lg. 286/98, nonch per illogicit e carenza di motivazione.

    2. - LAmministrazione si costituita in giudizio, ribadendo la legittimit della determinazione qui opposta, stante anche lesistenza di dubbi in merito al rapporto di parentela con il preteso fratello Moussamih Adil .

    3. - Il ricorso fondato.

    3.1. -  Il Collegio si pi volte espresso in ordine ai requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari minori di et in permesso di soggiorno ad altro titolo - al raggiungimento della maggiore et - ed ha concluso (con determinazioni dalle quali non si ravvisa motivo di discostarsi) per lalternativit (e non per la cumulabilit, come sostiene la P.A.) dei requisiti indicati ne l comma 1 dellart. 32, rispetto a quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter (cfr. Tar Veneto, sez III, n. 3905/06).

Pertanto, la situazione di  minore comunque affidato a tenore della L. 4.5.93 n. 184 risulta, ex se, sufficiente a legittimare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno ottenuto durante il periodo della minore et in permesso ad altro titolo.

Nel caso di specie, documentato che il ricorrente stato affidato, ai sensi della citata L. 184/83, alla sorella Touria Moussamih e che in possesso di regolare contratto di lavoro a far data dal 27.4.2006, quindi in possesso dei presupposti per ottenere la richiesta conversione.

3.2. - N - ai fini che qui rilevano - possono valere (anche perch non richiamati nella motivazione del provvedimento) i dubbi in merito al rapporto di parentela con il fratello Moussamih Adil, cui lo stesso sarebbe stato provvisoriamente e in via durgenza affidato - essendo stato rintracciato  privo di documenti identificativi in Cordenons (PN), come risulta dal verbale dei Carabinieri della locale Stazione - posto che la richiesta di conversione del permesso di soggiorno trova giuridico fondamento nellaffidamento (certo e documentato) non a costui, bens alla sorella  Touria Moussamih.

3.3. - Ugualmente irrilevanti (ai fini del presente procedimento, ma non in assoluto) sono i dubbi in merito alla sussistenza o meno della minore et del soggetto al momento della sua entrata nello Stato italiano espressi dalla difesa dellAmministrazione, e con maggior dettaglio esposti nella relazione della Questura di Treviso, ove si precisa che al momento della presentazione dellistanza il ricorrente non possedeva alcun documento attestante la nazionalit, let e le esatte generalit, ragione per cui gli veniva rilasciato il permesso di soggiorno per soli tre mesi in attesa dellacquisizione del passaporto da parte delle autorit marocchine. Tali elementi, ovviamente rilevanti ai fini della permanenza in Italia del soggetto, appaiono tuttavia eccentrici rispetto alla fattispecie trattata dal momento che il diniego opposto non motivato con riferimento a tali circostanze, ma solo alla mancanza dei requisiti di cui allart. 32, comma 1- bis e 1-ter.

4. In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego annullato.

5. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone le ragioni di legge.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per leffetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Venezia, nella Camera di consiglio add 17 gennaio 2007.

Il Presidente                                                                        lEstensore

 

Il Segretario

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..n.

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione