UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

 

Facolt di Giurisprudenza

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza

____________________________

 

 

 

 

 

LESPULSIONE DELLO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO

 

 

 

 

 

Tesi di laurea di:

 

Marta Lavanna

 

 

 

Relatore:

 

Prof. Davide Petrini

 

 

 

 

_____________________________________

 

ANNO ACCADEMICO 2005-2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria

col suo marchio speciale di speciale disperazione

 

Fabrizio De Andr

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

Capitolo I

LEVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI ESPULSIONE

 

1. Dal Codice Rocco alla legge n. 271/2004..

p. 7

 

 

Capitolo II

TIPOLOGIE E NATURA GIURIDICA DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE

 

1. Introduzione.

2. Lespulsione disposta dallautorit amministrativa: misura di prevenzione...

3. Lespulsione disposta dallautorit giudiziaria.

a)   Lespulsione a titolo di misura di sicurezza...

b)   Lespulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione..

c)    Lespulsione come sanzione alternativa alla detenzione..

4. Lespulsione disposta dal Ministro dellInterno...

5. La nuova espulsione ministeriale per reati di terrorismo...

6. I divieti di espulsione

7. La legge n. 207 del 2003.

23

 

24

32

32

 

38

 

43

53

55

57

69

 

 

 

 

 

Capitolo III

I REATI COLLEGATI ALLESPULSIONE

 

1. Introduzione.

2. Art. 13 T.U.: violazione del divieto di reingresso...

2.1 Il comma 13..

2.2 Reato di natura istantanea o permanente?...

2.3 Il comma 13 bis

3. Art. 14, comma 5 ter, T.U.: ingiustificata inosservanza dellordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni.

3.1 Elemento oggettivo: la mancanza di giustificato motivo.

3.2 Nuova espulsione per ingiustificata inosservanza dellordine del questore.

4. Art. 14, comma 5 quater, T.U.: nuovo reingresso illegale dello straniero gi espulso ex art. 14, comma 5 ter, T.U. .

5. Misure per il perseguimento dei reati di cui allart. 14, commi 5 ter e quater, T.U. Questioni di legittimit costituzionale.

71

73

73

76

79

 

 

83

 

92

 

95

 

97

 

 

99

 

 

Capitolo IV

LESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE. IL TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA

 

1. Lesecuzione dellespulsione

1.1 Laccompagnamento coattivo in frontiera e lintimazione del questore ad abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni

1.2 Lordine di allontanamento entro 5 giorni disposto dal questore

1.3 La convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera..

1.4 La nuova competenza del giudice di pace...

2. Il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

2.1 La convalida del provvedimento di trattenimento...

104

 

 

104

 

106

 

111

118

 

122

131

 

 

Capitolo V

LESPULSIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE

 

1. Il nulla osta dellautorit giudiziaria.

2. La sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione.

3. Lautorizzazione al reingresso per motivi di giustizia: lautorizzazione del questore e la speciale autorizzazione del Ministro dellInterno..

4. Permesso di soggiorno per motivi di difesa e

art. 18 T.U. .

136

 

147

 

 

151

 

155

 

 

 

Capitolo VI

LA TUTELA DELLO STRANIERO DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

 

1. I ricorsi contro i provvedimenti di espulsione..

2. Il ricorso per Cassazione...

3. Lassistenza linguistica..

159

171

173

 

 

 

Prospettive di riforma. Conclusioni   180

 

 

Bibliografia  193

 

 


CAPITOLO I

LEVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI ESPULSIONE

 

 

1. Dal Codice Rocco alla Legge 271/2004

 

La legislazione sullimmigrazione ha subito, negli anni, continue e radicali riforme, dettate dallevolvere dellampiezza del fenomeno migratorio nella realt italiana. Fino agli anni 80, infatti, la relativa esiguit della pressione migratoria nello Stato ha fatto s che le questioni inerenti lingresso e il soggiorno degli stranieri fossero considerate attinenti prevalentemente alla sola sfera dellordine pubblico; dopo di allora, lItalia passata dalla condizione tradizionale di paese di emigrazione a quella di terra di immigrazione.

Lart. 10 della Costituzione stabilisce che la condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati internazionali.

La disciplina dunque coperta da riserva di legge rinforzata, con lindicazione che la legislazione interna non deve contrastare con le norme internazionali consuetudinarie e pattizie, i cui principi dovranno essere applicati in prevalenza delle norme interne eventualmente difformi[1].

La ratio della riserva insita nella volont di sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione un campo nel quale lautorit pubblica del passato regime fascista si era ispirata a viete ideologie nazionalistiche e xenofobe, ossia di evitare nella materia larbitrio dellesecutivo[2].

In particolare, il legislatore italiano vincolato dalladesione all Accordo di Schengen del 14 luglio 1985[3], volto alla creazione di uno spazio comune attraverso la progressiva eliminazione dei controlli, alle frontiere, delle persone e delle merci e allarmonizzazione delle politiche nazionali in tema di immigrazione, nonch naturalmente dalla Dichiarazione universale dei diritti delluomo del 1948 e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 1950.

A seguito dellintroduzione del disposto costituzionale, in dottrina e giurisprudenza si a lungo discusso del destino della condizione di reciprocit nel trattamento degli stranieri, contenuta nellart. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942[4].

Dalla lettera dellart. 10 Cost., invero, non risulta unesplicita abrogazione di tale criterio, dal momento che la norma si limita a sancire la riserva di legge e la conformit alle norme internazionali[5]; in base ai lavori preparatori della Costituente[6] e avendo presente lo spirito della Costituzione repubblicana, incentrato sul principio di uguaglianza, sul principio democratico[7], pare lecito, tuttavia, ritenere che il principio di reciprocit non possa essere considerato compatibile con il disposto costituzionale, dal quale risulta superata la visione angusta, ancorata ad un periodo storico nel quale gli individui venivano presi in considerazione non in quanto persone ma come estrinsecazioni della sovranit degli Stati[8].

La Corte costituzionale, malgrado ci, ha ritenuto non incostituzionale la clausola di reciprocit in relazione alliscrizione allalbo dei giornalisti, secondo quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69[9]. La pronuncia, giudicata in dottrina non persuasiva[10], si ritiene ormai risalente nel tempo e rimasta del tutto isolata[11].

Lart. 10 Cost., al 3 comma, conferisce poi ad ogni straniero al quale sia impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana la possibilit di ottenere il diritto dasilo nella Repubblica, in base alle disposizioni di legge.

Anche in questo caso, dunque, i Costituenti hanno optato per una riserva assoluta di legge, che si pone come corollario della riserva di legge di cui al comma 2 dello stesso articolo e segue il solco dellart. 2 Cost., che impone il principio della tutela dei diritti inviolabili delluomo[12].

Il riconoscimento del diritto di asilo comporta un limite allapplicazione della misura dellespulsione[13].

Nel sistema legislativo degli anni trenta, listituto dellespulsione era stato inserito nel codice penale del 1930[14] accanto alle altre misure amministrative di sicurezza, nellambito del sistema del c.d. doppio binario e, contemporaneamente, era regolato dalle leggi di pubblica sicurezza, contenute nel Testo unico dello stesso anno, come misura di polizia[15].

Riguardo alla prima delle due fonti, possono essere individuati suoi precedenti gi nel Codice penale delle Due Sicilie (1819) che, allart. 19 sanciva: Tutti gli stranieri condannati alla reclusione o ai ferri nei bagni o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal Regno, nonch nel Codice penale sardo del 1859, in cui, agli artt. 439 e 446 lespulsione era prevista come pena accessoria per vagabondi e mendicanti stranieri.

Nel Codice Zanardelli del 1889 il legislatore opt, invece, per una piena assegnazione della regolamentazione dellistituto alle leggi di pubblica sicurezza, con lintento di salvaguardare la purezza formale del sistema, sfruttando, per, al tempo stesso, un nuovo ambito operativo -le misure di polizia, appunto- libero dalle pastoie dei principi di garanzia e di libert del cittadino[16].   

Il Testo Unico di pubblica sicurezza del 1889 stabiliva due fattispecie di espulsione: la prima, attribuita alla competenza dei prefetti, era disposta nei confronti degli stranieri condannati per un delitto, in base ad una valutazione di pericolosit sociale effettuata in via presuntiva dal legislatore; la seconda, di competenza del Ministro degli interni, poteva essere disposta per motivi di ordine pubblico[17].

Con il regime fascista si attu un congelamento della evoluzione in senso liberale della legislazione, bloccando i flussi di circolazione e di migrazione[18]; nel Codice Rocco del 1930 si stabilisce un ritorno allistituto dellespulsione come misura di carattere penale e lart. 235 c.p. sancisce che lespulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.

Lespulsione era dunque prevista come misura di sicurezza, collegata alla gravit della pena o alla natura del reato e presentava le caratteristiche peculiari della mancanza di limiti di durata e della sanzionabilt della sua inosservanza, in base al rinvio (di cui al secondo comma dellart. 235) allart. 151 T.U.L.P.S., che configura una autonoma ipotesi di reato[19]. Oggigiorno si ritiene che il rinvio sia da considerarsi diretto alle norme del Testo unico delle leggi sullimmigrazione[20].

Si tratta dellunico caso contemplato dal codice penale in cui linosservanza di una misura di sicurezza costituisce reato, dal momento che lart. 214 c.p. stabilisce, in via generale, che in caso di sottrazione volontaria allesecuzione della misura di sicurezza ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa data nuovamente esecuzione[21].

Seppur inizialmente prevista come atto di carattere obbligatorio, a seguito della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha eliminato dal sistema la pericolosit sociale presunta, lapplicazione di tale misura di sicurezza dovr avvenire previa verifica della pericolosit sociale dello straniero[22].

Per quanto riguarda la seconda fonte, invece, per quasi sessantanni e prima della Legge Martelli, le norme relative allespulsione e, in generale, alla gestione del fenomeno migratorio erano contenute nel capo II (Degli stranieri da espellere e da respingere dal regno) del titolo V (Degli stranieri) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) del 1931[23] e nel suo regolamento attuativo del 1940[24].

Lart. 150 sanciva che, salvo quanto stabilito dal Codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal Regno e accompagnati alla frontiera; inoltre possono altres essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente, ossia alle disposizioni relative al soggiorno degli stranieri, di cui agli artt. 142-149 T.U.L.P.S.

Bastava dunque che lo straniero fosse condannato, con sentenza passata in giudicato, per un qualsiasi delitto o una qualsiasi contravvenzione tra quelle indicate, senza limiti minimi di pena, richiesti invece per lespulsione giudiziaria, perch divenisse applicabile la misura dellespulsione.

La norma prevedeva poi unespulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico che veniva pronunciata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo, per qualsiasi motivo attinente a un interesse pubblico, comprendendo la sicurezza pubblica, la pubblica moralit, lordinamento politico dello Stato[25].

Lart. 151 vietava il rientro dello straniero espulso, salvo una speciale autorizzazione concessa dal Ministro dellInterno, e al secondo comma sanzionava la violazione di tale divieto con larresto da 2 a 6 mesi e lespulsione a fine pena. La giurisprudenza attribuiva a tale reato natura permanente, poich la violazione si perfezionava con lattraversamento della frontiera ma si riteneva integrata per tutta la durata del soggiorno illegale[26].

Il T.U.L.P.S. non contemplava norme sullimpugnazione di tali atti della pubblica amministrazione, probabilmente poich venivano intesi come atti insindacabili del potere politico[27].

In assenza di una disposizione che sancisse la necessit di essere titolari di un permesso di soggiorno per la regolare permanenza sul territorio dello Stato, il T.U.L.P.S. prevedeva, allart. 142, lobbligo per gli stranieri di presentarsi entro 3 giorni dallingresso in Italia alle forze di polizia per dare contezza di s e fare la dichiarazione di soggiorno; la violazione di tale obbligo era sanzionata come contravvenzione dallart. 17 T.U.L.P.S., che prevedeva la pena dellarresto fino a tre mesi o dellammenda fino a lire quattrocentomila.

La giurisprudenza aveva emesso interpretazioni non convergenti circa la natura di tale reato: se veniva considerato reato istantaneo[28], ci comportava la sua consumazione alla scadenza del termine perentorio e dunque la non sanabilit con spontanea presentazione alle autorit competenti oltre tale termine (ossia tenendo la condotta omessa); se considerato reato permanente[29], la permanenza della condotta omissiva poteva cessare con spontanea presentazione, oltre che naturalmente con arresto o sentenza di condanna.

Di tale dichiarazione di soggiorno, regolata dallart. 261 del regolamento attuativo, era rilasciata una ricevuta, che ha costituito lantenato dellattuale permesso di soggiorno[30], anche se altro non era se non una dichiarazione unilaterale di presenza sul territorio, scollegata rispetto a qualsiasi altra valutazione[31].

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, tuttavia, che poich lart. 262 del reg. att. stabiliva che lautorit di pubblica sicurezza rilasciava allo straniero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno qualora nulla osti alla permanenza di lui nel Regno, si trattava di un atto con cui lautorit manifesta la volont di consentire il soggiorno di lui nel territorio italiano e dunque la dichiarazione di soggiorno configurava una richiesta, non una semplice dichiarazione[32].

Lart. 152 T.U.L.P.S. stabiliva infine che, nei confronti dei soggetti indicati dallart. 150 T.U.L.P.S., ossia degli stranieri condannati per delitto o denunciati per contravvenzione, il prefetto poteva disporre lallontanamento tramite foglio di via per motivi di ordine pubblico e in caso di urgenza, riferendone al Ministro dellInterno o poteva disporre il respingimento in frontiera degli stranieri che non sappiano dare contezza di s o siano sprovvisti di mezzi; gli era altres consentito, per gli stessi motivi (di ordine pubblico), avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio (comma 2). Nel primo caso si trattava chiaramente non di allontanamento oltre confine, ma allinterno del Paese, verso una diversa provincia[33].

Al secondo comma dello stesso art. 152 si disponeva poi che gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera; tale reato era considerato dalla giurisprudenza di natura istantanea[34].

Fino alle riforma imposta dalla legge Martelli, listituto del foglio di via ha costituito il principale strumento di intervento per lallontanamento dello straniero dal territorio dello Stato; anche perch consentiva lallontanamento dello straniero senza le condizioni richieste per lespulsione, sulla base di una valutazione discrezionale di indesiderabilit[35], con lassenza di obbligo di motivazione e assenza di garanzie[36].

Dalla met degli anni sessanta la disciplina inerente gli stranieri ha dovuto subire uno sdoppiamento in funzione delle direttive comunitarie, con il formarsi di una legislazione molto pi garantista per i cittadini della Comunit europea rispetto a quella dei cittadini extracomunitari[37].   

Il primo tentativo di disciplina organica della condizione dello straniero in Italia costituito dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella c.d. la legge Martelli, n. 39 del 28 febbraio 1990, che dettava Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gi presenti nello Stato, che abrog espressamente gli articoli 142 e 152 del T.U.L.P.S. mentre conserv in vita lart. 151 T.U.L.P.S. La modifica normativa era tesa a rinnovare la disciplina dellingresso e del soggiorno in Italia degli stranieri extracomunitari, con labbandono dellistituto della dichiarazione di soggiorno e del foglio di via.

Veniva perci introdotta per la prima volta una forma di permesso di soggiorno corrispondente a quello attuale, consistente in una vera e propria autorizzazione amministrativa conseguente alla verifica della legittimit delle condizioni di ingresso, nonch di quelle necessarie per soggiornare in Italia[38] e adottato il nuovo meccanismo della programmazione dei flussi di ingresso.

Nella nuova legge, la forma ordinaria di allontanamento era costituita dallintimazione ad abbandonare lo Stato nel termine di 15 giorni o a presentarsi in questura entro lo stesso termine per laccompagnamento alla frontiera, mentre laccompagnamento coattivo alla frontiera era riservato solo al caso di inefficacia della prima misura, la cui trasgressione comportava la reclusione fino a 2 anni.

I reati costituenti presupposto per lespulsione erano quelli di cui allart. 380 c.p.p., per i quali si prevedeva larresto in flagranza e, quando erano necessari accertamenti supplementari in ordine all'identit ed alla nazionalit dello straniero da espellere ovvero era necessario procedere all'acquisizione di documenti o visti o comunque non era possibile procedere immediatamente allesecuzione dellespulsione, il tribunale, su richiesta del questore, poteva disporre la sorveglianza speciale dellespellendo.

Una particolare forma di espulsione, diretta alla riduzione dellaffollamento carcerario, poi abrogata nel 1998, era quella a richiesta di parte, di cui allart. 7, commi 12 bis ss. (introdotti dalla legge n. 296 del 1993), in base alla quale lo straniero sottoposto a custodia cautelare per delitti tentati o consumati diversi da quelli di cui allart. 275, comma 3, c.p.p., o che doveva scontare una pena inferiore ai tre anni, anche se parte residua di una pena maggiore, poteva richiedere al giudice lapplicazione dellespulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione. Lesecuzione avveniva mediante accompagnamento alla frontiera e lo straniero non poteva rientrare nel territorio italiano, pena la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la perdita della sospensione della custodia cautelare o dellesecuzione della pena.

In quegli anni la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimit costituzionale dellespulsione per violazione delle norme sullingresso e il soggiorno (di cui allart. 7, comma 2, d.l. n. 416/1989) offr, con la sentenza n. 353 del 21.11.1997[39], una definizione del ruolo delle norme sullimmigrazione come regole stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza [] poste a difesa della collettivit nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali. 

A seguito della constatazione dellinefficacia del sistema delle espulsioni elaborato dalla legge Martelli, il governo tent di fare fronte alle nuove esigenze[40] con lemanazione del d.l. 18 novembre 1995, n. 486, che conteneva Disposizioni urgenti in materia di politica dellimmigrazione per la regolamentazione dellingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti allUnione europea.

Venne, in tal modo, dato il via al lungo periodo dei decreti Dini, in cui il legislatore si mosse secondo il deprecabile - ma purtroppo consueto - costume di "inseguire l'emergenza"[41]; il decreto non venne mai convertito in legge ma fu reiterato per ben cinque volte[42], fino a quando la Corte costituzionale, anche se in relazione a diversa materia, richiam il governo al rispetto delle regole costituzionali e in particolare a quelle inerenti la produzione normativa[43].

Per rimediare al venir meno della disciplina, con la legge n. 617 del 9 dicembre 1996 venne disposta la salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti legge succedutisi dal 1995, in particolare per le parti in cui si stabilivano misure di sanatoria per gli stranieri irregolari.

Nel 1998 si giunse allapprovazione della legge Turco-Napolitano (legge n. 40 del 6 marzo 1998: Disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con cui si chiuse la stagione della legislazione demergenza e si cerc di dare vita ad un corpus di norme che regolasse tutti gli aspetti della presenza straniera nello Stato, preso atto della sua rilevanza come elemento integrante del tessuto sociale[44]; la legge ripropose limpostazione della normativa sullespulsione contenuta nella legge Martelli, in particolare della modalit esecutiva generale tramite intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato, abrogando per lart. 151 T.U.L.P.S. e sostituendolo con quello che poi diverr lart. 13 del Testo Unico.

Rilevante novit apportata al sistema dellesecuzione delle espulsioni stata lintroduzione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza[45].

Lart. 47 della legge conteneva poi una delega al Governo per lemanazione di un Testo Unico sulle disposizioni relative agli stranieri, che verr approvato con il d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero[46]).

Con la riforma operata dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. Bossi-Fini) limpianto complessivo dellistituto dellespulsione stato profondamente modificato, soprattutto in relazione alle modalit esecutive e, in ogni ambito, in direzione fortemente repressiva, come risposta alla domanda politica di criminalizzazione dei migranti veicolata dal dilagante sicuritarismo[47]. Grande rilievo hanno assunto soprattutto le figure di reato collegate allespulsione, legate ad un sistema processuale improntato alla generalizzazione dellarresto e del giudizio direttissimo[48].

Con le sentenze n. 222 e 223 del 2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni-chiave della legge n. 189 del 2002[49], spingendo cos il legislatore ad intervenire con la riforma introdotta dalla legge n. 271 del 2004, con cui ha risposto alle censure della Corte innalzando il livello delle pene per i reati previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del T.U., con la trasformazione delle contravvenzioni in delitti, nella ricerca di una coerenza interna alla normativa sullimmigrazione del tutto insensibile alla coerenza esterna rispetto allintero ordinamento penalistico[50].


CAPITOLO II

 

TIPOLOGIE E NATURA GIURIDICA DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE

 

 

1. Introduzione

 

Lordinamento italiano prevede differenti tipologie di espulsione, affidate ad organi diversi e con diversa natura giuridica. I provvedimenti di espulsione possono essere adottati dallautorit amministrativa, ossia dal prefetto o dal Ministro dellInterno, e dallautorit giudiziaria, quali misure di sicurezza, o sanzioni sostitutive o alternative alla detenzione.

I diversi tipi di provvedimenti di espulsione producono in capo al soggetto destinatario due obblighi, comuni alle diverse fattispecie: lobbligo di lasciare il territorio nazionale entro termine di 15 giorni e il divieto di reingresso nel territorio dello Stato[51] per il periodo stabilito nel provvedimento espulsivo che di regola 10 anni, e comunque non inferiore a 5 anni (art. 13, comma 14, T.U. cos come modificato dalla legge n. 189 del 2002)[52]. Lautorit di polizia o giudiziaria ha poi la facolt, in base allart. 96 della Convenzione dellAccordo di Schengen (ratificata con la legge n. 338 del 1993), di segnalare i dati dello straniero espulso al SIS (Sistema di informazione Schengen), per impedire che lo straniero espulso da un paese membro dellAccordo possa entrare nel territorio di un altro Stato membro, nellambito di un progetto di armonizzazione delle normative nazionali in materia di immigrazione e di collaborazione tra gli Stati nella lotta allimmigrazione clandestina.


2. Lespulsione disposta dallautorit amministrativa: misura di prevenzione

 

Le autorit amministrative cui affidato il potere di disporre il provvedimento di espulsione sono il Ministro dellInterno e il Prefetto; dellespulsione ministeriale ci occuperemo nel paragrafo II.3.

Lespulsione prefettizia consiste in una sanzione di tipo amministrativo che lordinamento dispone per una condotta illecita costituita dallingresso illegale nel territorio dello Stato o dal permanervi in forma illegale, preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di immigrazione nel nostro paese[53] .

Mentre per lespulsione a titolo di misura di sicurezza o per le altre tipologie di espulsione disposte dallautorit giudiziaria il presupposto la commissione di un reato, per lespulsione amministrativa tale presupposto pu mancare, essendo la misura affidata alla discrezionalit dellautorit amministrativa.

Lespulsione prefettizia disciplinata dallart. 13 del T.U., ampiamente modificato dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. Bossi-Fini), che ne prevede lapplicazione in tre casi:

a)           per ingresso irregolare dello straniero che si sottratto ai controlli di frontiera e non stato respinto in base allart. 10 T.U.[54];

b)           per irregolarit del soggiorno, quando lo straniero non ha fatto richiesta del permesso di soggiorno nei termini stabiliti o il permesso di soggiorno stato revocato o annullato o scaduto da pi di 60 giorni e non ne stato richiesto il rinnovo;

c)            per lappartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose, previste dallart. 1 della legge n. 1423 del 1956 (soggetto nei cui confronti sia applicabile una misura di prevenzione)[55] e dallart. 1 della legge n. 575 del 1965 (soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa).

Lipotesi di cui al punto a) quella pi frequente e riguarda i c.d. clandestini che sono entrati irregolarmente nel territorio dello stato, sottraendosi ai controlli di frontiera, previsti dallart. 7 del regolamento attuativo (d.P.R. n. 394 del 1999, modificato dal d.P.R. n. 334 del 2004) o che comunque hanno esibito documenti di viaggio o visti di ingresso falsi o contraffatti che abbiano tratto in inganno il personale di polizia permettendo cos lingresso e il non respingimento[56]; sono esclusi da tale provvedimento gli stranieri che fanno richiesta di asilo ex art. 10 Cost. o che richiedono il riconoscimento dello status di rifugiato e in generale tutti coloro per i quali vigono i divieti di cui allart. 19 T.U. La giurisprudenza[57] ha stabilito che lingresso irregolare, che riguarda ogni tipo di attraversamento illegale della frontiera marittima, aerea e terrestre, si configura anche nel caso in cui sia avvenuto tramite le frontiere di un paese aderente agli accordi di Schengen[58] e con il quale vige laccordo di sospensione dei controlli alle frontiere. In dottrina poi si fa notare che il legislatore non sanziona ogni tipo di ingresso non consentito nel territorio dello stato ma specificamente il comportamento di coloro che volontariamente si sottraggono ai controlli di frontiera[59]. Lingresso irregolare costituisce una condotta di natura istantanea, che si consuma con lattraversamento di un valico di frontiera; pertanto non potr costituire motivo di espulsione se non nellimmediato, dal momento che decorsi otto giorni lavorativi diverr applicabile il presupposto dellespulsione di cui allart. 13, comma 2, lett. b), T.U.[60].

La seconda ipotesi prevista dallart. 13, comma 2, rimanda allart. 5, comma 2, T.U. che stabilisce che lo straniero, seppur entrato nello Stato con regolare visto, tenuto a richiedere il permesso di soggiorno alla Questura del provincia in cui si trova, entro il termine perentorio[61] di 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso nel territorio statale, attestata dal timbro apposto dalla polizia di frontiera sul passaporto[62], salvo che il ritardo sia imputabile a cause di  forza maggiore[63]. In giurisprudenza si evince che tali cause possono essere ad esempio: ricovero in ospedale[64], detenzione in un altro Paese[65], detenzione in Italia[66], sempre che il tutto risulti documentalmente provato. La Cassazione[67] ha poi stabilito che la scriminante della forza maggiore, intesa come causa che legittima comportamenti normalmente sanzionati ed elimina gli effetti pregiudizievoli da questi derivanti, va considerata come un principio generale dellordinamento, che dunque ricorre anche laddove non sia espressamente richiamato, come ad esempio per il caso di mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da pi di 60 giorni[68].

Lo straniero altres passibile di espulsione in caso di revoca o annullamento del permesso di soggiorno; necessario per che tali provvedimenti siano adottati con atto scritto del questore, congruamente motivato, che deve essere regolarmente notificato al soggetto destinatario e che pu essere impugnato con ricorso al giudice amministrativo.

Il comma 4 dellart. 5 T.U. stabilisce che lo straniero deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trova con un termine preventivo di almeno 30 giorni dalla scadenza[69]. Lart. 13, comma 2, lett. b), T.U. prevede come presupposto per lespulsione la scadenza del permesso di soggiorno da pi di 60 giorni, mentre non rileva linosservanza del termine preventivo dal momento che non esistono previsioni sanzionatorie al riguardo[70] e che non ci sono riflessi sulla validit del permesso, che permane fino alla scadenza naturale.

Le Sezioni Unite della Cassazione[71] hanno poi fissato il principio per cui, data la particolare severit della disposizione in esame, il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non comporta lautomaticit dellespulsione, che potr essere disposta solo qualora la domanda tardiva venga respinta per sopravvenuta mancanza dei requisiti per il soggiorno ex art. 5, comma 5, T.U.; anche perch il solo comportamento omissivo di oneri non sufficiente a ledere linteresse pubblico alla sicurezza dellordinato vivere civile sanzionato con lespulsione[72]. In ogni caso il prefetto dovr operare un bilanciamento tra linteresse pubblico generale, di cui si fa carico la norma, e linteresse del singolo straniero, in base ai criteri che emergono dalla legislazione del 1998: riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali previsti dal diritto interno e dal diritto internazionale, piena equiparazione al cittadino nella tutela giurisdizionale e nei rapporti con la pubblica amministrazione, lotta alla clandestinit, tutela dellunit familiare, inserimento sociale degli stranieri residenti, tutela per lo svolgimento di regolare attivit lavorativa[73]. 

Lultima ipotesi, infine, riguarda lo straniero appartenente alle categorie di persone pericolose, ossia un soggetto nei cui riguardi sia adottabile una misura di prevenzione, in base allart. 1 della legge n. 1423 del 1956, poich, sulla base di elementi di fatto, si ritiene che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, o che per il tenore di vita si ritiene viva con i proventi di attivit illecite, o sia dedito a commettere reati che compromettono lintegrit fisica o morale di minorenni, la sanit, la sicurezza o la tranquillit pubblica; o un soggetto per cui vi siano indizi di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalit o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, in base allart. 1 della legge n. 575 del 1965. In tal caso, posto che laccertamento di appartenenza dello straniero a tali categorie va compiuto dalla stessa autorit amministrativa[74] e data lampia discrezionalit del provvedimento[75], necessario che il prefetto formuli una compiuta motivazione della pericolosit sociale dello straniero sulla base di indizi che porterebbero in ipotesi lautorit giudiziaria ad applicare una misura di prevenzione[76]. Tuttavia, come per lapplicazione di tali misure, restano problemi legati a linevitabile carenza di tipicit connessa al sospetto, lassenza di finalit di recupero sociale, la spirale criminogena innescata dalle misure, la difficolt di rendere tassativa la valutazione della pericolosit in assenza della commissione di un reato[77], che vanno ad incidere sulla legittimit dellistituto rispetto al dettato dellart. 13 della Costituzione dal momento che si tratta di una misura pur sempre incidente sulla libert personale, cio su un diritto inviolabile delluomo[78].

La questione stata oggetto di una sentenza della Cassazione[79] che ha fissato alcuni punti cardine; il ricorso era stato presentato contro un provvedimento del Tribunale di Torino che confermava lespulsione disposta dal prefetto di Torino, affermando che, sebbene non ci fosse stato accertamento della pericolosit sociale concreta dellimputato, questa poteva desumersi dai suoi precedenti penali e dunque dal suo appartenere verosimilmente ad una delle categorie di persone pericolose per la societ, indicate dallart. 1 della legge n. 1423 del 1956. La Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo che lappartenenza ad una delle suddette categorie non pu mai essere presunta ma che va accertata in sede giurisdizionale, anche tramite i criteri che emergono dallorientamento giurisprudenziale in materia[80], ossia: la necessit di un accertamento oggettivo degli elementi indiziari; la valutazione del permanere della pericolosit sociale; e infine la necessit di considerare nel complesso la personalit del soggetto quale emerge da unanalisi del quadro sociale della sua vita. Si ritiene[81] che la probabilit di commettere nuovi reati, propria della pericolosit sociale, riguardi in questo caso soprattutto il rientro illegale nel territorio dello Stato.

Unulteriore ipotesi di espulsione amministrativa prevista dallart. 5, comma 7, T.U. per lo straniero che fa ingresso regolare nel territorio dello Stato, munito di permesso di soggiorno o di titolo equipollente rilasciato da unautorit di uno degli Stati membri dellUnione Europea valido per il soggiorno in Italia, e che non presenta, entro 60 giorni, dichiarazione di soggiorno al questore, secondo le modalit di cui al comma 2 dellart. 5 T.U. Considerata la soppressione dei controlli alle frontiere dello spazio Shengen, la data di ingresso difficilmente provabile; possibili indizi possono risultare dalla convalida di biglietti di viaggio, dallo svolgimento eventuale di attivit lavorative, da testimonianze.  

Infine il Testo Unico in materia di stupefacenti (di cui al d.P.R. n. 309 del 1990) prevede lespulsione prefettizia immediata e obbligatoria, a titolo di misura di prevenzione e previa richiesta del nulla osta allautorit giudiziaria, dello straniero colto in flagranza nellatto di compiere uno dei reati indicati dallart. 73, n. 1-2-5, del T.U.[82] Essendo una misura di prevenzione non richiesto laccertamento della pericolosit sociale dello straniero[83]. 

 

 

 

 


3. Lespulsione disposta dallautorit giudiziaria

 

Il giudice ha il potere di disporre tre diversi provvedimenti di espulsione: a titolo di misura di sicurezza, come sanzione sostitutiva alla detenzione e come sanzione alternativa alla detenzione, la prima con natura giurisdizionale, le altre due con natura amministrativa[84].

 

a) Lespulsione a titolo di misura di sicurezza

 

Lespulsione disposta dal giudice in base allart. 235 c.p. una misura di sicurezza personale non detentiva (art. 215 c.p.), eseguibile dopo lesecuzione o lestinzione della pena (art. 211 c.p.), che trova la sua ratio nellinteresse dello Stato ad allontanare un soggetto che, avendo commesso reati particolarmente gravi per la loro tipologia o per la pena prevista in astratto[85], riveli una spiccata pericolosit tale da rendere non pi desiderabile la sua permanenza sul territorio dello Stato.

In base allart. 235 c.p. il giudice ordina lespulsione dello straniero dallo Stato nei casi espressamente previsti dalla legge e in generale tutte le volte in cui questi sia condannato alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ai 10 anni, previo accertamento della pericolosit sociale in base allart. 31, legge n. 663 del 1986, che ha soppresso le presunzioni di pericolosit; lespulsione deve essere eseguita dopo lespiazione della pena (art. 211 c.p.), sempre che sia accertato il permanere della pericolosit sociale del condannato, dal momento che lart. 679 c.p.p. impone al magistrato di sorveglianza di reiterare laccertamento della pericolosit al momento dellesecuzione della misura.

Il giudizio inerente la pericolosit sociale ha come oggetto, secondo quanto stabilito dallart. 203 c.p., la probabilit che il soggetto commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Mentre pacifico in dottrina[86] che la soglia dei dieci anni di reclusione possa essere raggiunta anche con una condanna relativa a pi reati, in dubbio se la soglia predetta possa essere conseguita anche cumulando pi condanne successive. Inoltre, in base allart. 201 c.p., lapplicazione della misura di sicurezza dellespulsione pu anche seguire una sentenza di condanna straniera, riconosciuta nel nostro ordinamento ex art. 12 c.p., comma 1, n. 3, salvo, naturalmente, laccertamento della pericolosit sociale del condannato.

Il codice penale delinea lespulsione come una misura perpetua[87] e, a differenza che per le altre misure di sicurezza personali, non prevede una durata minima. Ci nonostante, nel caso in cui la pericolosit dovesse cessare, la misura deve essere revocata (art. 207 c.p.); la revoca infatti ammessa non solo per le misure di durata, ma anche per quelle istantanee come lespulsione ex art. 235 c.p.[88], anche se risulta notevolmente difficoltoso immaginare un accertamento in ordine alla pericolosit sociale in vista di uneventuale revoca della misura una volta che lespulsione sia stata eseguita[89], soprattutto data lassenza del condannato[90]. Lespulsione si estingue poi nel caso in cui intervenga una causa di estinzione del reato o della pena (art. 210 c.p.) e pu cessare anche per effetto della riabilitazione di cui allart. 178 c.p.; a differenza delle altre misure di sicurezza (salvo la confisca) non ostacola la riabilitazione anche se non stata revocata (art. 179, comma 4, n. 1, c.p.).

Il codice penale stesso, allart 312, indica come ipotesi specifiche di reato alle quali applicare lespulsione i delitti previsti dal titolo I, libro II, ossia quelli contro la personalit dello Stato (artt. 241-313 c.p.).

Unulteriore ipotesi di reati che fungono da presupposto allapplicazione della misura dellespulsione contenuta nellart. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che prevede lespulsione per lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal T.U. in materia di stupefacenti[91]. La norma in esame non richiede alcun accertamento in concreto della pericolosit sociale; tuttavia a seguito dellabrogazione delle presunzioni di pericolosit ex art. 31, legge n. 663 del 1986, si deve ritenere che anche in questo caso sia necessario laccertamento del requisito soggettivo previsto dagli artt. 202 e 203 c.p.; accertamento che, in base allart. 679 c.p.p., deve essere ripetuto dal magistrato di sorveglianza al momento dellesecuzione e nel suo perdurare, essendo necessario accertare lattualit della pericolosit.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1995[92], ha dichiarato lincostituzionalit dellart. 86, d.P.R. 309/1990 nella parte in cui configurava lordine di espulsione per lo straniero condannato per delitti in materia di stupefacenti come obbligatorio, confermando la necessit della sussistenza della pericolosit in concreto, supportata da congrua motivazione del giudice[93].

Oltre ai casi previsti dal codice penale, il T.U. stabilisce allart. 15 che il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero extracomunitario che sia stato condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380[94] e 381[95] c.p.p., per i quali previsto larresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, sempre che ne risulti accertata la pericolosit sociale. La formula utilizzata dal T.U. come incipit Fuori dei casi previsti dal codice penale []- viene definita in dottrina poco comprensibile, e probabilmente frutto di una svista[96] in quanto indurrebbe a ritenere che mentre per i reati contemplati da specifiche disposizioni di legge lespulsione pu essere disposta nel caso siano previste pene superiori nel massimo ai 3 anni (art. 381 c.p.p.), per quelli previsti dal codice penale occorre invece una condanna a non meno di 10 anni di reclusione; sembrerebbe inoltre ma la disavvertenza rimane confinata agli aspetti formali- voler abrogare le ipotesi di espulsione previste al di l del codice e del T.U., come quella prevista dal T.U. in materia di stupefacenti[97].

Valgono anche in questo caso i principi generali in materia di accertamento della pericolosit sociale che, in base a quanto indicato dallart. 203 c.p., dovr essere condotto alla stregua dei criteri indicati allart. 133 c.p.

consolidato lorientamento della giurisprudenza della Cassazione[98] che esclude lapplicabilit dellespulsione dello straniero dallo Stato come misura di sicurezza in caso di sentenza di patteggiamento, in base al disposto dellart. 445, comma 1, c.p.p. che stabilisce, per il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell 444 c.p.p., la non applicabilit di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma 2, c.p.; resta invece possibile lapplicazione in caso di patteggiamento allargato (ai sensi degli artt. 444, comma 1, e 445, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 134 del 2003) [99].

In base al disposto dellart. 15, comma 1 bis, T.U. (aggiunto dalla legge 189 del 2002), il giudice deve dare immediata comunicazione al questore e alle autorit consolari della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna in modo da consentire, se ne ricorrono i presupposti, lesecuzione dellespulsione non appena sia stata scontata la pena.

Lespulsione come misura di sicurezza, che in base allart. 211, comma 1, c.p. deve essere eseguita dopo che la pena stata scontata o altrimenti estinta, viene resa esecutiva dal magistrato di sorveglianza (art. 659 c.p.p), su richiesta del pubblico ministero ed eseguita dallautorit di pubblica sicurezza, nelle modalit indicate per lespulsione amministrativa[100]. Il Testo Unico, tuttavia, non specifica quale delle modalit esecutive vada utilizzata, ponendo perci il dubbio se vi debba essere accompagnamento coattivo alla frontiera ovvero se sia sufficiente lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni. In dottrina[101] ci si espressi in favore della prima opzione, tuttavia nella prassi applicativa non sono riscontrabili indirizzi precisi, anche perch spesso lintervento del giudice successivo a quello amministrativo[102], posto che, in base allart. 200, comma 4, c.p. se allo straniero applicata una misura di sicurezza diversa dallespulsione, questa non impedisce lespulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, cosicch di conseguenza non si fa luogo allesecuzione della misura di sicurezza, ad eccezione della confisca[103].

Per il caso di inosservanza da parte dello straniero espulso della misura di sicurezza, in base anche al richiamo di cui allart. 235, comma 2, c.p.[104], si applica la disciplina di cui allart. 13, comma 13, T.U.[105], sebbene in dottrina si sia sollevato il dubbio che la disposizione del codice penale sia stata implicitamente abrogata, o comunque lasciata priva di contenuto[106], con labrogazione delle norme sullespulsione dello straniero contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (in particolare dellart. 151 T.U.L.P.S.) ad opera dellart. 47 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

 

 b) Lespulsione come sanzione sostitutiva della detenzione

 

Lespulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione stata introdotta dalla legislazione del 1998, che ha attribuito allautorit giudiziaria il potere di sostituirsi allautorit amministrativa nel sanzionare limmigrazione clandestina, allontanando dal territorio dello Stato stranieri non in regola per i quali sia in corso un procedimento penale inerente reati di microcriminalit.

Sembra trovare il suo antecedente storico nellespulsione a richiesta di parte, prevista dai commi 12 bis e seguenti dellart. 7, legge n. 39 del 1990 (introdotti dalla legge n. 296 del 1993), e abrogata dal T.U.[107], sebbene nel caso in esame essa sia del tutto svincolata dalla volont dello straniero.

Lart 16 T.U. (modificato dalla legge n. 189 del 2002) attribuisce al giudice la facolt di sostituire alla pena della detenzione lespulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, in presenza di determinati presupposti:

a) condanna per un reato non colposo (dunque anche per contravvenzione dolosa) o applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (in cui laccordo delle parti deve essere relativo anche alla sostituzione della pena detentiva e alla durata dellespulsione);

b)   condanna ad una pena detentiva non superiore ai 2 anni;

c)    ricorrere di taluna delle situazioni legittimanti lespulsione amministrativa previste dallart. 13, comma 2, del T.U.[108];

d)   non ricorrenza delle condizioni per lapplicazione della sospensione condizionale della pena ex artt. 163 ss. c.p.[109];

e)   non ricorrenza delle condizioni ostative allespulsione immediata mediante accompagnamento in frontiera e al respingimento, previste dallart. 14, comma 1, del T.U.[110] e in presenza delle quali il questore ordina il trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza;

f) condanna che non riguardi uno dei delitti previsti dallart. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o un delitto previsto dal T.U. punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni[111];

g) non ricorrenza dei casi di divieto di espulsione e respingimento di cui allart. 19 T.U.

Gli ultimi due requisiti negativi sono stati introdotti dalla legge n. 189 del 2002, poich nel primo caso si considerato prevalente linteresse punitivo dello Stato rispetto a determinate categorie di reati gravi[112] e nel secondo caso ci si accorti, probabilmente, del vulnus di tutela che si veniva a creare col mancato richiamo ai divieti di espulsione previsti in generale dallart. 19 T.U.

Non essendo previsti limiti massimi di durata del periodo di espulsione, la dottrina[113] tende ad individuarli nel dettato dellart. 13, comma 4, richiamato dallo stesso art. 16, comma 4, per il caso di rientro illegale dello straniero nello Stato che giustifica la revoca della misura sostitutiva alla detenzione, e dunque nel limite massimo di 10 anni previsto per lespulsione amministrativa.

Il provvedimento di espulsione pu essere rivolto a soggetto in stato di detenzione o in libert oppure sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

La sanzione eseguita da Questore anche se la sentenza di condanna o di patteggiamento non ancora irrevocabile, in base alle modalit di esecuzione previste dallart. 13, comma 4, T.U., ossia con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica[114]. Questa previsione comporta uneccezione alla regola generale dellart. 650 c.p.p. che stabilisce che le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili, ossia quando non sono pi impugnabili (art. 648 c.p.p.) salvo che, per l'appunto, sia diversamente disposto; la previsione del questore come organo competente allesecuzione inoltre sottrae la potest esecutiva al magistrato di sorveglianza prevista in via esclusiva, in materia di misure di sicurezza, dagli artt. 55 e 56 della legge 689 del 1981. Resta allautorit giudiziaria la competenza per il rilascio del nulla osta allesecuzione in quanto si tratta di soggetto sottoposto a procedimento penale (art. 13, comma 3, T.U.)[115].

Il comma 4 dellart. 16 T.U. prevede, poi, che se lo straniero rientra nel territorio dello Stato prima dello scadere del termine previsto dallart. 13, comma 14, T.U. -ossia 10 anni se non diversamente stabilito e comunque non meno di 5, tenuto conto della condotta complessiva dellinteressato, nel suo periodo di permanenza in Italia- il giudice competente revoca la sanzione sostitutiva; in questo caso, in base allart. 13, comma 13 bis, T.U. prevista una pena della reclusione da 1 a 4 anni[116].

In dottrina[117] si sostenuto che non esiste un contenuto afflittivo peculiare dellespulsione come sanzione sostitutiva della detenzione dal momento che lo straniero che si trovi in una delle condizioni previste dallart. 13, comma 2, T.U. e che commetta un reato punito con una pena inferiore ai 2 anni, realizza gi una condizione di illiceit che comporta lapplicazione in via amministrativa dellespulsione, a prescindere dalla commissione del reato.

Lespulsione come sanzione sostitutiva richiama, nel nome, le sanzioni sostitutive (semidetenzione e libert controllata) disciplinate dagli artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale); anche se vi sicuramente il dato comune di allontanare dallambiente carcerario gli autori di determinati reati puniti con pena lieve, in dottrina[118] si mette in discussione la riconducibilit di tale forma di espulsione alla disciplina della legge di cui sopra. Da una parte , infatti, difficile considerare lespulsione come corrispondente alla pena detentiva sostituita, come vorrebbe lart. 57, comma 1[119]; dallaltra non neppure applicabile il criterio di computo delle sanzioni sostitutive previsto dallo stesso art. 57 al comma 3[120]; vale, invece, probabilmente il divieto, di cui allart. 58, comma 2, di applicare la sanzione sostitutiva quando vi la presunzione che le prescrizioni del giudice non saranno adempiute e che dunque, in questo caso, lo straniero rientrer nel territorio dello Stato prima della scadenza dei termini.

Con lordinanza n. 369 del 1999[121] la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3, 24 comma 2, 25 comma 2, 27 commi 2 e 3 Cost.[122], stabilendo che le censure muovono dallerroneo presupposto di essere in presenza di una sanzione criminale mentre in realt si tratta di una misura di natura amministrativa; questo in quanto lespulsione, seppur disposta dal giudice, viene eseguita dal questore anzich dal pubblico ministero ed inoltre prevede tra i presupposti per la sua applicazione il ricorrere delle condizioni previste dallart. 13, comma 2, T.U. per lespulsione amministrativa. La Corte fa altres riferimento al dato letterale contenuto nel comma 1 dellart. 16 T.U. in cui non si parla pi, in relazione a tale tipo di espulsione, di sanzione, come nella rubrica, ma di misura.

 

 c) Lespulsione come sanzione alternativa alla detenzione

 

Questa tipologia di espulsione una delle importanti novit introdotte dalla legge n. 189 del 2002 in modifica del Testo Unico, con la previsione per la prima volta della possibilit di intervenire anche sulle pene residue; la misura perci non incide pi soltanto su pene comminate per reati minori, ma anche su reati di notevole gravit per cui il soggetto ha gi scontato parte della pena in carcere.

In base allart. 16, comma 5 ss., T.U. il magistrato di sorveglianza dispone obbligatoriamente lespulsione dello straniero identificato e detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai 2 anni, nel caso in cui ricorra taluna delle situazioni legittimanti lespulsione amministrativa ex art. 13, comma 2, T.U.

Diversamente dalle altre misure alternative previste dallordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), il giudice provvede dufficio e non su istanza di parte[123]. Dalla lettera della norma non emerge con chiarezza se la condizione di detenuto, prevista quale presupposto, sia relativa alla detenzione in carcere o anche in altro luogo (detenzione domiciliare) o riguardi anche soggetti che scontano pene in forme alternative o sostitutive alla detenzione[124].

Le cause ostative allapplicabilit di questa tipologia di espulsione sono, come nel caso dellespulsione a titolo di misura sostitutiva della detenzione, il ricorrere di una condanna per uno dei delitti previsti dallart. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o un delitto previsto dal T.U., questa volta per senza limiti di pena edittale; il ricorrere di uno dei casi in cui vige il divieto di espulsione e respingimento in base allart. 19 T.U.

La decisione del magistrato di sorveglianza emessa con decreto motivato, senza formalit, previa acquisizione dagli organi di polizia di informazioni relative ad identit e nazionalit dello straniero; il decreto poi comunicato al destinatario, che entro 10 giorni pu presentare opposizione al tribunale di sorveglianza, che decider a sua volta, entro 20 giorni. Per tutta la durata dei termini di impugnazione e decisione del tribunale lesecuzione del decreto di espulsione resta sospesa.

Il decreto con cui viene emesso il provvedimento adottato inaudita altera parte; di conseguenza il contraddittorio viene inizialmente negato, per poi essere riconosciuto in seguito solo in caso di eventuale ricorso al tribunale di sorveglianza. 

In base al comma 7 dellart. 16 T.U., lesecuzione del decreto di espulsione resta altres sospesa e dunque lo stato di detenzione permane, naturalmente non oltre il termine fissato per la fine della pena- fino allacquisizione dei necessari documenti di viaggio; stato perci rilevato che il permanere della detenzione risulterebbe a rigore sine titulo, in presenza di un provvedimento irrevocabile di espulsione[125].

Anche in questo caso, come per lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, lorgano deputato allesecuzione il questore competente per il luogo di detenzione, che agisce in base alle modalit indicate dallart. 13, comma 4, T.U., ossia con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. In base al comma 8 (art. 16 T.U.) infine, la pena si estingue alla scadenza del termine di 10 anni dallesecuzione dellespulsione, sempre che non vi sia stata violazione del divieto di reingresso; pertanto si sostenuto che questo tipo di espulsione sarebbe configurabile come causa di sospensione dellesecuzione della pena[126].

La dottrina[127] ha sollevato dubbi in merito al nomen juris adottato dal legislatore nella rubrica dellart. 16 T.U. (come modificato dalla legge 189/2002) ed al ruolo dellespulsione come sanzione alternativa nellordinamento, dal momento che sembra difficile riscontrare in tale misura quella finalit rieducativa che propria delle misure alternative alla detenzione, cos come disciplinate dal capo VI della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), che costituiscono il momento culminante del percorso di reinserimento sociale del condannato.

Anche perch da unanalisi ermeneutica sembra potersi rilevare il carattere obbligatorio di tale disposizione dal momento che, realizzate le condizioni positive e negative previste dalla norma, lespulsione si configura come automatica, con esclusione di qualsiasi valutazione di tipo discrezionale in relazione alla persona e al suo percorso rieducativo; carattere tipico dellapplicazione delle pene ed estraneo invece alle misure alternative alla detenzione, connotate da discrezionalit del giudice e da valutazioni relative ai singoli soggetti.

Lacquisizione di informazioni dagli organi di polizia su identit e nazionalit dello straniero, cui tenuto il magistrato di sorveglianza in base allart. 16, comma 6, T.U., infatti finalizzata alla sola identificazione dello straniero e alla verifica dellinesistenza di cause ostative allespulsione e non a valutazioni inerenti il suo percorso rieducativo.

Lautomaticit va poi ad incidere sulla conformit della norma allart. 27, comma 3, della Costituzione e comporta inoltre una discriminazione tra soggetti legittimati alla permanenza sul territorio italiano e soggetti non legittimati, prevedendo per questi ultimi un prefissato termine di cessazione dellattivit rieducativa[128].

Con lordinanza n. 226 del 2004[129] la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit costituzionale sollevate[130] in relazione allart. 16, comma 5, per presunta violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 25, secondo comma, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo della Costituzione. La Corte ha respinto tutte le censure sulla base di unargomentazione gi assunta con lordinanza n. 369 del 1999[131], partendo dal negare il presupposto su cui si basano le ordinanze di rimessione, ossia la riconduzione dellespulsione come sanzione alternativa allambito delle sanzioni penali. La Corte ritiene che lespulsione in questione sia, invece, da ascrivere al novero delle misure amministrative, e ci in quanto essa viene eseguita dal questore e applicata nei casi in cui sarebbe stata in ogni caso applicabile, a fine pena, lespulsione amministrativa di cui allart. 13, comma 2, T.U.; la misura alternativa avrebbe insomma una mera funzione anticipatrice rispetto a quella amministrativa, rappresenterebbe  una deroga al principio di indefettibilit dellesecuzione della pena. Viene dunque meno la necessit del rispetto di tutte le garanzie stabilite per lesecuzione della pena, cui facevano riferimento le ordinanze di rimessione alla Corte, mentre saranno applicabili le garanzie previste per lespulsione amministrativa di cui allart. 13 T.U.

Qualora lo straniero non commetta il reato di rientro illegale nel territorio dello Stato, punito dallart. 13, comma 13 bis, T.U., trascorsi 10 dallesecuzione dellespulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, la pena si estingue (comma 8, art. 16 T.U.); in caso contrario la detenzione ripristinata e riprende lesecuzione della pena.

Con un primo orientamento interpretativo, la Cassazione[132] ha dichiarato linapplicabilit al detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno del beneficio dellaffidamento in prova al servizio sociale, e in genere di tutte le misure extramurarie alterative alla detenzione, considerata lillegalit della permanenza dello straniero sul territorio dello Stato che tali concessioni andrebbero ad avallare e la radicale incompatibilit con le norme che disciplinano lingresso, il soggiorno e lallontanamento dallo Stato, nonch quelle relative alla costituzione del rapporto di lavoro, contenute nel Testo Unico. Nella pronuncia viene indicato come elemento di conferma la previsione dellespulsione di cui allart. 16 T.U. quale unica misura sostitutiva o alternativa alla detenzione prevista in caso di pene -anche residue- inferiori ai 2 anni.

La sentenza solleva dubbi in pi di un autore[133], dal momento che stabilisce una disparit di trattamento tra cittadini e stranieri in regola, da una parte, e stranieri clandestini dallaltra, e la giustifica sostenendo la diversit di posizioni giuridiche tra le due categorie di soggetti; la Corte, inoltre, sembra considerare la detenzione in carcere rivestita di un carattere di extraterritorialit, quasi non costituisse permanenza sul territorio italiano. In realt vengono in rilievo in materia principi generali quali quello dellobbligatoriet dellesecuzione della pena e della finalit rieducativa della stessa ex art. 27, comma 3, Cost. (la cui portata generale univocamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale[134]), nonch quello della considerazione delle misure alternative come forme di espiazione della pena, come pene esse stesse, al pari di ogni altra conseguenza restrittiva derivante da una condanna penale[135], che non sembrano compatibili con trattamenti differenziati, dal momento che la Costituzione non stabilisce un loro legame con il diritto di cittadinanza o con la condizione di migrante regolare; legame che anzi contrasterebbe con lart. 3 della Costituzione.

Con la sentenza n. 204 del 1974 in materia di liberazione condizionale, inoltre, la Corte costituzionale ha attribuito alla possibilit del detenuto di beneficiare di misure alternative alla detenzione il rango di diritto costituzionalmente protetto. Deve poi considerarsi il confliggere di un tale orientamento con una serie di altri valori, come quello del diritto alla salute, della tutela della maternit e dei minori, che compongono il settore dellesecuzione penale. Lart 47 ter dellordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) ad esempio consente la concessione della detenzione domiciliare ai detenuti che versino in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari nazionali, naturalmente senza prevedere distinzioni per categorie di soggetti.

Lindirizzo della Corte stato in seguito ribaltato da pronunce in senso opposto tra cui in particolare la sentenza n. 22161 del 10 giugno 2005[136] in cui si afferma la centralit del principio del finalismo rieducativo e di reinserimento sociale della pena nel nostro sistema costituzionale; con il criterio del bilanciamento dei valori la Corte fissa la prevalenza di tale principio su quello della regolamentazione dei flussi migratori, nel caso in cui si volesse attribuire a questultimo rango costituzionale. Circa il problema dellassenza di un titolo legale per la permanenza sul territorio dello Stato, la sentenza stabilisce che ҏ la stessa inderogabilit dellesecuzione della condanna che legittima la presenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato, riprendendo cos quello che era un consolidato orientamento amministrativo[137].

Con lordinanza 26 ottobre-5 dicembre 2005[138] la prima sezione penale della Corte di cassazione ha devoluto la questione alle Sezioni Unite, per contrasto nella giurisprudenza in merito al rapporto tra le norme dellordinamento penitenziario e quelle del testo unico sullimmigrazione. La sentenza n. 7458 del 27 aprile 2006[139] delle Sezioni Unite penali della Cassazione ha composto, infine, il contrasto giurisprudenziale, stabilendo lapplicabilit delle misure alternative agli stranieri privi di un titolo per la permanenza regolare sul territorio dello Stato. I punti fondamentali della pronuncia sono: il riconoscimento delle misure di sicurezza come vere e proprie pene, come tali sottoposte ai principi costituzionali di pari dignit delle persone (art. 2 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.); la configurazione della rieducazione come obiettivo di carattere ultranazionale; la valenza dellordinanza di concessione di una misura alternativa come titolo per la permanenza sul territorio statale dello straniero irregolare.

Nella prassi, in ogni caso, nonostante la previsione dellart. 1, comma 2, ord. pen. (legge n. 354 del 1975) che esclude qualsiasi discriminazione relativa a nazionalit o razza nel trattamento penitenziario, per una serie di motivi legati alla gestione delluniverso carcerario (come ad esempio lorientamento dei Tribunali di Sorveglianza a concedere le misure alternative alla detenzione solo in presenza di condizioni quali: un ambiente familiare idoneo, un alloggio di residenza, un lavoro sufficiente al sostentamento, etc.[140]) e che esulano dalle finalit del presente lavoro, lespulsione tende a diventare lunica misura alternativa per gli stranieri[141].

Trattandosi di una misura che il giudice obbligato ad adottare, il nuovo sistema introdotto dalla legge n. 189 del 2002 prefigura lespulsione come prospettiva vincolata per tutti gli stranieri clandestini che si trovino a scontare una pena.


4. Lespulsione disposta dal Ministro dellInterno.

 

Lespulsione amministrativa disposta dal Ministro dellInterno prevista dal primo comma dellart. 13 T.U., per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Considerata lampiezza della discrezionalit affidata al Ministro nellindividuazione dei presupposti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 290 del 12/25.07.2001, ha specificato che lazione dello Stato deve essere rivolta a tutelare beni fondamentali, quali lintegrit fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per lesistenza stessa dellordinamento[142]. Il d.lgs. n. 112 del 1998 (relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali) ha specificato allart. 159, comma 2, che lordine pubblico va inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge lordinata e civile convivenza nella comunit nazionale, nonch alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

una misura applicabile anche nei confronti dello straniero non residente nel territorio dello Stato e delle categorie di soggetti per cui normalmente vige il divieto di espulsione e respingimento in base allart. 19 T.U.[143], salvo il divieto di cui al primo comma dellart. 19 T.U. cui non pu derogarsi in nessun caso[144].

Il Ministro tenuto ad informare preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari esteri e, in base al disposto dellart. 13, comma 4, T.U. il provvedimento sempre eseguito mediante accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Contro il provvedimento del Ministro possibile presentare ricorso al TAR del Lazio (art. 13, comma 11, T.U.), che ha competenza esclusiva dal momento che si tratta del sindacato dei presupposti di un provvedimento emesso dallorgano amministrativo di vertice del Ministero dellInterno[145].

In base al comma 5 dellart. 9 T.U. applicabile, come unica ipotesi di espulsione amministrativa insieme a quella di cui allart. 13, comma 2, lett. c), anche allo straniero titolare della carta di soggiorno, per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, questa volta indicati come gravi. Di recente cronaca lespulsione dellImam di Carmagnola (To) disposta dal Ministro dellInterno on. G. Pisanu con il provvedimento n. 4000/C/1000/A/16/03 del 17.11.2003, in quanto ritenuto soggetto pericoloso per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato; lespulsione stata poi annullata per eccesso di potere dal TAR Lazio[146], per carenza di motivazioni relative alla presenza di un reale rischio per lo Stato.

 

 

 

5. La nuova espulsione ministeriale per reati di terrorismo

 

Una nuova ipotesi di espulsione ministeriale con impronta emergenziale[147] stata introdotta dallart. 3 (Nuove norme in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo) della legge n. 155 del 2005, in base al quale: Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dellInterno o, su sua delega, il prefetto pu disporre lespulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui allart. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali.

Il comma 2 dello stesso articolo (previsto per come misura temporanea, applicabile in base al comma 6 dello stesso articolo, fino al 31 dicembre 2007) prevede poi che, salvo si tratti di soggetto detenuto, lespulsione eseguita immediatamente, anche in deroga alle disposizioni del T.U. in materia di nulla osta dellautorit giudiziaria per lespulsione dello straniero per cui sia in corso un procedimento penale (art. 13, comma 3, T.U.) e in materia di convalida del giudice di pace dellaccompagnamento alla frontiera disposto dal questore (di cui allart. 13, comma 5 bis, T.U. introdotto dalla legge n. 271 del 2004).

Le deroghe in questione, estese dallo stesso comma 2 dellart. 3 anche allespulsione ministeriale di cui allart. 13, comma 1, T.U, escludono dunque qualsiasi controllo giurisdizionale su tali provvedimenti espulsivi.

In base allart. 3, comma 4, della legge n. 155 del 2005, contro tale tipo di espulsione possibile presentare ricorso al TAR competente per territorio senza che sia per contemplata la sospensione del provvedimento, in palese e totale violazione della riserva di giurisdizione prevista dallart. 13 Cost., al quale nessuna deroga consentita neppur in via temporanea[148]; viene inoltre esclusa la sospensione dellesecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dellart. 21, comma 7[149], della legge n. 1034 del 1971 o dellart. 36[150] del R.D. n. 642 del 1907, di modo che, anche qualora il giudice amministrativo dovesse accertare lillegittimit del provvedimento di espulsione, non potr disporne la sospensione, con conseguente prevalenza delle valutazioni dellautorit amministrativa e possibili elementi di incostituzionalit[151].

6. I divieti di espulsione

 

Uno degli elementi che accomuna le varie tipologie di espulsione la disciplina dei limiti cui esse soggiacciono.

Lart. 10 della Costituzione garantisce il diritto di asilo nella Repubblica allo straniero al quale siano negate nel paese dorigine le libert democratiche contemplate dal nostro ordinamento costituzionale. Rispetto ad altre costituzioni europee[152], che pur prevedono listituto del diritto dasilo, quella italiana presenta una linea di larga apertura prevedendo un ampio campo di azione dellistituto a tutela delle fondamentali libert democratiche delluomo, tanto che in dottrina si affermato che gran parte degli uomini oggi viventi sulla terra avrebbe diritto di asilo in Italia[153]. A livello internazionale analoga tutela, con espressa previsione di un divieto di espulsione, contenuta nellart. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951[154] che prevede: Gli stati contraenti non possono in alcun modo espellere o respingere un rifugiato verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libert siano in pericolo per motivi di razza, religione, nazionalit, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche. La Convenzione europea dei diritti delluomo dispone poi, allart. 19, che nessuno pu essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti[155].

Analogo divieto stabilito dallart. 19 T.U., comma 1: In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Il regolamento attuativo, emanato con d.P.R. n. 394/1999 e modificato dal d.P.R. 334/2004, (art. 11, comma 1, lett. c-ter e art. 28, comma 1, lett. d) stabilisce che in tal caso allo straniero, tenuto a dimostrare, anche sulla base di generici elementi indiziari[156] le oggettive e gravi situazioni personali che giustificherebbero una possibile persecuzione individuale, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Un interessante intervento in materia costituito dallordinanza 21.12.2004 del Giudice di pace di Torino[157] che ha ritenuto intergrato il divieto di cui allart. 19 T.U. per il rischio di persecuzione dello straniero nel suo paese dorigine (Senegal) a causa del suo orientamento omosessuale, riconoscendo lomosessualit come espressione del diritto alla manifestazione e promozione della personalit umana, garantito dallart. 2 della Costituzione a ciascun individuo.   

Nei commi successivi sono poi affrontati singoli divieti, ai quali fa eccezione lart. 13, comma 1, ossia lespulsione disposta dal Ministro dellInterno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Innanzitutto posto il divieto di espellere gli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulsi; a qualunque titolo siano presenti sul territorio italiano, i minori stranieri sono titolari dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli del 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 e che sancisce il principio del superiore interesse del minore, che deve essere considerato con priorit in tutte le decisioni che lo riguardano (art. 28, comma 3, T.U.).

Il minore potr beneficiare di un permesso di soggiorno per minore et[158] (art. 28, comma 1, lett. a, regol. att.), salvo liscrizione nel permesso di soggiorno dei genitori o dello straniero cui affidato- fino ai 14 anni (art. 31, comma 1, T.U.)[159] o il rilascio, al compimento dei 14 anni e fino alla maggiore et, di un permesso di soggiorno per motivi familiari[160] (art. 31, comma 2, T.U.).

La giurisprudenza[161] ha affermato che il divieto di espulsione non si estende ai genitori destinatari di un provvedimento di espulsione dal momento che, per garantire lunit della famiglia, questi possono portare con s i figli. Lart. 31, comma 3, del T.U. stabilisce per che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico  e tenuto conto dellet e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare lingresso e la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico, dunque anche in deroga alle disposizioni in tema di espulsione. In questo caso, in base al regolamento attuativo (art. 11, comma 1, lett. c-quinquies), al familiare irregolare viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di salute che sospende temporaneamente il provvedimento espulsivo e potr essere revocato nel momento in cui cessassero i gravi motivi che ne hanno consentito il rilascio o nel caso di non meglio specificate attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o la permanenza in Italia (art. 31, comma 3, T.U.). In relazione a ci, da rilevare un orientamento giurisprudenziale[162] che tende a riconoscere il diritto alla permanenza sul territorio italiano, con eccezione alle norme del T.U., del genitore straniero di minore con cittadinanza italiana, fissando la conseguente prevalenza del diritto del minore ad una vita in comune con la propria famiglia rispetto alla pretesa punitiva dello Stato. Ma vi anche, sempre pi, la tendenza a riconoscere leccezione a genitori clandestini di minori stranieri regolari, in base al prevalente interesse di questi a rimanere sul territorio nazionale, spesso in relazione alla forte integrazione o alla presenza di un percorso scolastico in atto[163]. 

Per quanto riguarda i minori non accompagnati[164], salvo siano richiedenti asilo, prevista la procedura del rimpatrio assistito[165], attuato dal Comitato per i minori stranieri (art. 33 T.U.), previo  nulla osta del Tribunale per i minorenni e sentito il parere del minore. Il provvedimento di rimpatrio si adotta in seguito ad una analisi della situazione specifica e ad indagini nel Paese di origine, per garantire il diritto allunit familiare, con il riaffidamento alla famiglia o alle autorit competenti e la previsione di un progetto specifico di reinserimento[166]. A differenza dellespulsione il rimpatrio assistito non comporta il divieto di reingresso e il minore, rappresentato dal tutore o dai genitori dallestero, pu presentare ricorso al giudice ordinario[167] per chiedere lannullamento del provvedimento.

In dottrina[168] si avanzata lopinione, poco condivisibile, che il divieto di cui allart. 19 T.U. riguardi solo i minori stranieri figli di almeno un genitore regolarmente soggiornante in Italia o legalmente affidati a un cittadino italiano o ad uno straniero regolarmente soggiornante; ne rimarrebbero dunque esclusi il minore figlio di stranieri clandestini e il minore non accompagnato. In questo modo per non troverebbero giustificazione la previsione dellart. 19, comma 2, lett. a: salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulsi, posta come eccezione alla norma che riguarda per l'appunto il minore figlio di stranieri irregolari; nonch listituto del rimpatrio assistito per il minore non accompagnato che non a caso adotta un nome differente da quello di espulsione.

Allo straniero che al compimento della maggiore et si trovi in Italia, ove ne ricorrano i presupposti pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro (senza i requisiti richiesti dallart. 23 T.U.), di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.  La legge n. 189 del 2002 ha aggiunto la disposizione per cui i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo devono essere portati in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente ai sensi dellart. 3, comma 4 T.U. (comma 1 quater, art. 32 T.U.).

Nellipotesi in cui si debba in ogni caso disporre lespulsione di un minore straniero, lart. 31, comma 4, prevede che il provvedimento sia adottato su richiesta del questore dal Tribunale per il minorenni; ci, si ritiene[169], anche in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che normalmente sarebbe di competenza del Ministro dellInterno.  

Il secondo dei divieti specifici previsti dallart. 19 T.U. riguarda lo straniero titolare di carta di soggiorno[170], fatta salva la previsione dellart. 9 T.U. che al comma 5 stabilisce la possibilit di disporre lespulsione amministrativa anche per tale soggetto, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o nel caso di sua appartenenza ad una delle categorie di persone pericolose, previste dallart. 1 della legge n. 1423 del 1956 (soggetto nei cui confronti sia applicabile una misura di prevenzione) e dallart. 1 della legge n. 575 del 1965 (soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa), sempre che sia prevista lapplicazione di una delle misure di prevenzione di cui allart. 14 della legge n. 55 del 1990.

Lart. 19 T.U. prevede poi il divieto di espulsione per lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana. La giurisprudenza ha stabilito che il rapporto di parentela o coniugio deve essere provato dallo straniero e nel matrimonio la convivenza deve essere attuale[171].

Interessante la soluzione adottata dalla Corte dAppello di Bologna[172], che ha stabilito che il divieto in questione opera anche nel caso in cui il matrimonio sia successivo allemanazione e persino allesecuzione del decreto di espulsione. La Corte costituzionale, con due ordinanze ha poi statuito due limiti interpretativi che mettono alla luce la limitatezza della tutela dellunit familiare offerta dallart. 19 T.U.; con lordinanza n. 313 del 2000 la Corte ha escluso che il divieto possa essere applicato in caso di convivenza di fatto con un cittadino italiano, dal momento che, nella convivenza more uxorio, non si in presenza di quella certezza dei rapporti giuridici tale da consentire di operare una deroga alle statuizioni del Testo Unico[173]. 

Con lordinanza n. 232 del 2001[174] la Corte Costituzionale, adita per il possibile contrasto dellart. 19 T.U. con gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., dichiarando infondata la questione, ha poi escluso che possa valere il divieto in caso di coniugio e convivenza dello straniero espulso con uno straniero regolare, operando cos un bilanciamento di interessi che vede prevalere quello della regolazione dei flussi migratori su quello del diritto allunit familiare. La Corte arriva a tale conclusione sulla base di due ragionamenti: in primo luogo affermare un divieto di tal genere significherebbe rendere vane le previsioni di legge per il ricongiungimento familiare, con il superamento delle norme in materia di ingresso e soggiorno e il venir meno delle garanzie richieste per il ricongiungimento[175]; in secondo luogo, secondo la Corte, non sarebbe possibile alcuna comparazione tra la situazione di uno straniero coniugato o in rapporto di parentela con un cittadino italiano ed uno straniero coniugato o in rapporto di parentela con uno straniero regolarmente soggiornante, con conseguente mancata violazione dellart. 3 Cost.; da rilevare tuttavia che in una sentenza di poco precedente[176] la Corte sembrava affermare tuttaltro.

Ultimo divieto specifico di espulsione e respingimento, contenuto nellart. 19 T.U., riguarda le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Si tratta in sostanza pi che di un divieto, di una sospensione temporanea del potere di espulsione dello Stato. In una sentenza[177] particolarmente significativa nellambito del riconoscimento di nuovi diritti, la Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione allo straniero marito e convivente della donna in gestazione e nei primi sei mesi di vita del figlio, dal momento che la tutela della famiglia non pu non prescindere dalla condizione di cittadini o di stranieri dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali. La Corte riprende in proposito la propria precedente giurisprudenza con cui aveva gi affermato il principio di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e alleducazione della prole[178]. In base al regolamento di attuazione (art. 28, comma 1, lett.c) alla donna e al marito[179] deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche per il tempo stabilito dalla legge; una volta cessati i requisiti gli stranieri hanno lobbligo di abbandonare il territorio nazionale[180], ma se nel frattempo sono sopravvenuti nuovi requisiti per il rilascio di un differente permesso di soggiorno possono chiederne la conversione. La legge non stabilisce se il permesso di soggiorno per cure mediche consenta lo svolgimento di attivit lavorativa; la giurisprudenza[181], contrariamente ad orientamenti amministrativi che vietavano lattivit lavorativa, ha ritenuto che nel diritto allunit familiare sia insito anche il diritto a contribuire al mantenimento della propria famiglia  con attivit lecite ed ha perci equiparato tale permesso di soggiorno a quello per motivi familiari, ritenendo pertanto lecito lo svolgimento di attivit lavorativa.

I divieti di cui allart. 19 sono divieti di adozione del provvedimento di espulsione, ma anche, nel caso in cui la causa ostativa sia sopravvenuta in un momento successivo alladozione, divieti di rendere esecutivo il provvedimento, con conseguente obbligo di revoca dello stesso da parte del prefetto o del giudice.

Richiami allart. 19 T.U. sono contenuti nellart. 13, comma 12, T.U. per quanto riguarda lespulsione amministrativa; e nellart. 16, comma 9, T.U. (cos come modificato dalla legge 189 del 2002) per ci che concerne lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Per quanto riguarda invece lespulsione a titolo di misura di sicurezza, in base allart. 211 bis c.p. (introdotto dallart. 7 della legge n. 231 del 1999) valgono le cause di rinvio obbligatorio previste dallart. 146 c.p. per lesecuzione della pena, ossia in caso di donna in stato di gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi; in caso di soggetto affetto da AIDS conclamato o da altra grave malattia. Ma la dottrina[182] ritiene che sia anche direttamente applicabile lart. 19 T.U., i cui divieti valgono si per il giudice della cognizione che per il magistrato di sorveglianza che si occupa dellesecuzione[183].

Un ulteriore limite allespulsione emerso con la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001[184] che, investita della questione di legittimit costituzionale dellart. 19, comma 2, per il mancato riconoscimento del divieto di espulsione dello straniero in relazione alle sue condizioni di salute, ha stabilito che il diritto alla salute garantito dallart. 32 della Costituzione come diritto fondamentale dellindividuo e interesse della collettivit, deve essere riconosciuto anche agli stranieri, in base alle valutazioni mediche operate caso per caso.

Lart. 2 del decreto legge n. 195 del 2002, convertito con modificazioni nella legge 222 del 2002 stabilisce poi che nelle more della procedura di regolarizzazione del lavoro subordinato irregolare, disciplinata dalla legge stessa, nei confronti dei lavoratori stranieri che hanno presentato la relativa domanda di regolarizzazione non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dallo Stato.  

Altre limitazioni sono infine contenute in norme internazionali quali il Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti delluomo, recepita nellordinamento con d.P.R. n. 217 del 1982, che prevede allart. 4 il divieto di espulsioni collettive, affermando il principio per cui il provvedimento di espulsione deve sempre essere adottato individualmente, avendo ben chiara la situazione soggettiva del soggetto su cui va ad incidere, soprattutto in relazione allinesistenza di cause ostative. In questo senso si pone, ad esempio, una pronuncia del Tribunale di Milano che annulla una serie di provvedimenti espulsivi adottati dal prefetto nei confronti di un gruppo di cittadini rumeni, di etnia Rom, emessi per ogni singolo, ma tutti uguali nella formulazione e nella motivazione[185]. In seguito, tuttavia, la Cassazione ha cassato il decreto di cui sopra affermando che lerrore commesso dal Tribunale di Milano consiste nel fatto che questo ritiene identificabili nella espulsione collettiva vietata tutte le espulsioni plurime adottate, in contestualit e con identica motivazione, a carico di stranieri di identica etnia e nazionalit ma che se dalla verifica amministrativa e dal susseguente controllo giurisdizionale emerga che quelle condizioni abilitanti alla espulsione sussistevano e che difettavano le ragioni ostative, il fatto che siano stati emessi plurimi contestuali provvedimenti a carico di soggetti colti in situazione irregolare da un controllo di polizia appare del tutto irrilevante ai fini di ritenere avverata la previsione dell'art. 4 IV Prot. Add. CEDU[186].


7. La legge n. 207 del 2003.

 

Nellambito di statuizioni comuni da rilevare come lart. 3 della legge sul c.d. indultino (legge n. 207 del 2003[187]), regolante la materia della sospensione condizionata della pena detentiva nel limite massimo di 2 anni[188], stabilisce, al comma 1, che le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25/7/1998 n.286. Leccezione riguarda dunque direttamente le ipotesi di espulsione disposta dallautorit amministrativa, ma va ad incidere in via indiretta anche nei casi di espulsione disposta dallautorit giudiziaria di cui allart. 16 T.U., in cui si richiamano, tra i vari presupposti, quelli stabiliti dallart. 13, comma 2, T.U. Si perci sostenuto che la norma introduce unevidente disparit di trattamento con gli altri detenuti non extracomunitari, condannati per i medesimi reati; e che la norma contrasta altres con la ratio dellart. 16 T.U. volto ad operare una riduzione dellaffollamento carcerario consentendo lespulsione come misura sostitutiva o alternativa alla detenzione[189]. La Cassazione[190] tuttavia ha stabilito, in via incidentale, che la preclusione appare giustificata per il fatto che lo straniero irregolare comunque soggetto ad espulsione in base allart. 16, comma 5. T.U.

Nella nuova legge di indulto[191] (legge n. 241 del 2006) invece non vi stata esclusione dello straniero irregolare e la volont del nuovo governo Prodi andata nella direzione di non procedere ad espulsioni immediate di tutti i clandestini scarcerati  per cui peraltro, dato lalto numero dei soggetti interessati, mancavano i mezzi tecnici- ma di limitarsi allordine di intimazione, ad opera del questore, di abbandonare il territorio dello Stato.


CAPITOLO III

I REATI COLLEGATI ALLESPULSIONE

 

 

1. Introduzione

 

I reati previsti in collegamento allespulsione, sono fattispecie fortemente sanzionatorie, poste a tutela di provvedimenti amministrativi di allontanamento dallo Stato dello straniero presente irregolarmente, gi eseguiti o da eseguirsi a seguito dellordine di allontanamento disposto dal questore, e dunque a tutela di un bene costituito dallordine pubblico sotteso alla regolamentazione dei flussi migratori[192].

Si rilevato che la disciplina in questione si innesta in un meccanismo di involuzione del diritto penale che passa da strumento di tutela di beni a strumento di tutela di funzioni[193], con asservimento del diritto e della procedura penale dei loro principi e dei loro scopi- allattivit amministrativa funzionale allallontanamento dello straniero irregolare[194].

Le pene stabilite per i reati in esame hanno subito dal 1998 in poi unescalation di criminalizzazione per mezzo di successivi interventi normativi che ne hanno man mano aumentato i limiti edittali, fino a livelli che pongono seri dubbi di conformit al principio di ragionevolezza e proporzionalit della pena.

Il decreto di espulsione costituisce il necessario presupposto per tutti i reati in questione, ovvero si pone allorigine dellillegalit del rientro dello straniero espulso.


2. Art. 13 T.U.: violazione del divieto di reingresso

 

2.1 Il comma 13

 

Il comma 13 dellart. 13 T.U. prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato trasgredendo al divieto sancito dallo stesso comma 13 nella prima parte; tale divieto, in base al comma 14, opera per un periodo di 10 anni (prima della modifica ad opera della legge n. 189 del 2002 era di 5 anni) dalla data di esecuzione dellespulsione[195], salvo sia previsto un termine pi breve[196] che comunque non pu essere inferiore a 5 anni, tenuto conto della condotta del soggetto nella sua permanenza in Italia[197].

Il reingresso deve avvenire in modo illegale, e dunque non deve ricorrere la speciale autorizzazione del Ministro dellInterno di cui al comma 13, art. 13, T.U. N il Testo Unico n il regolamento attuativo, tuttavia, specificano le condizioni in base alle quali concedere tale autorizzazione: lart. 19 bis reg. att. (d.P.R. 394/1999, come modificato dal d.P.R. 334/2004) si limita a stabilire le modalit per la presentazione della richiesta e quelle di notifica del provvedimento del Ministro; ne risulta unampia discrezionalit affidata allautorit amministrativa.

Altre ipotesi di autorizzazione al rientro sono quelle previste dallart. 17 T.U., in base al quale lo straniero espulso pu chiedere di rientrare per lesercizio del diritto di difesa (e lautorizzazione un atto dovuto) e dallart. 31, comma 3, T.U. che stabilisce la possibilit che il Tribunale per i minorenni autorizzi al rientro e al soggiorno il familiare del minore presente sul territorio italiano anche in deroga alle disposizioni del T.U. (ossia, nel caso in esame, in deroga al provvedimento espulsivo), per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del figlio.  

Rispetto alla fattispecie iniziale del 1998, si passati da una contravvenzione punita con arresto da 2 a 6 mesi (legge n. 286 del 1998), con una previsione edittale coincidente alloriginario art. 151 T.U.L.P.S.[198], ad una punita con larresto da 6 mesi ad un anno (legge n. 189 del 2002) e infine, con la legge n. 271 del 2004, alla previsione di una fattispecie delittuosa, punita con la reclusione da 1 a 4 anni.

Alla previsione di pena segue poi un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, anche se il legislatore non specifica se tale provvedimento vada adottato dopo lespiazione della pena[199].

Sulla natura giuridica di tale nuovo provvedimento espulsivo, la giurisprudenza[200] ha sostenuto in un primo momento che si ha a che fare con una pena di natura accessoria, dal momento che non sono previsti meccanismi di valutazione discrezionale da parte del giudice, tenuto ad applicare lespulsione automaticamente in caso di accertamento della commissione del reato; in un secondo momento ha affermato che si tratta di una sanzione amministrativa che il legislatore ha attribuito alla competenza dellautorit giudiziaria, per punire il trasgressore di unaltra sanzione di tipo amministrativo, ossia lespulsione presupposta al reato di cui al comma 13 dellart. 13 T.U.[201]; questultimo orientamento supportato anche dalla collocazione della disposizione nel corpo dellart. 13 dedicato allespulsione amministrativa[202].

Nella norma non vi nessun riferimento allautorit competente a disporre tale provvedimento; lutilizzo dellavverbio nuovamente, tuttavia, sembra richiamare le altre tipologie di espulsione regolate dallart. 13 T.U., che sono provvedimenti disposti dalle autorit amministrative[203].

necessario non solo che lo straniero sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dallautorit amministrativa[204], ma anche che questo sia stato eseguito (non rilevando poi la modalit di esecuzione[205]), dal momento che la condotta descritta nei termini di rientro ed concettualmente inconcepibile un rientro senza una pregressa uscita[206]. Il comportamento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa che si sottragga allesecuzione dello stesso, ossia che non ottemperi allintimazione ad abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni, prevista dopo la riforma della legge n. 189/2002 in via residuale per le ipotesi di cui al comma 2, lett.- b), ultima parte (straniero che si trattiene sul territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduta da pi di 60 giorni e non ne stato richiesto il rinnovo), dellart. 13 T.U., non integra perci il reato di cui al comma 13 T.U.; tuttal pi potr ritenersi applicabile la previsione generale di cui allart. 650 c.p. per linosservanza ai provvedimenti dellautorit[207].

La Corte Costituzionale, con lordinanza n. 261 del 2005 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimit sollevata in relazione alla sanzione prevista allart. 13, comma 13, T.U. dopo le modifiche della legge Bossi-Fini (arresto da 6 mesi ad un anno), per presunta disparit di trattamento sanzionatorio rispetto allipotesi contravvenzionale affine prevista dallart. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dellautorit), che prevede una pena dellarresto fino a tre mesi o dellammenda fino a euro 206; la norma risulta legittima costituzionalmente in quanto frutto di una scelta rientrante nel potere discrezionale del legislatore, non censurabile se non per manifesta irragionevolezza.

Una nuova questione di legittimit, per violazione presunta degli artt. 3 e 27 della Costituzione, stata sollevata in relazione alle modifiche nelle previsioni edittali apportate dalla legge n. 271 del 2004[208] (da uno a quattro anni) per il rientro illegale nel territorio dello Stato.

 

2.2 Reato di natura istantanea o permanente?

 

La questione della natura del reato di violazione del divieto di reingresso rileva per lindividuazione del tempus commissi delicti, soprattutto nel caso, come quello in esame, in cui vi siano frequenti interventi di riforma legislativa; un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che nel reato permanente, il protrarsi del periodo consumativo ad opera dellagente comporta, in caso di successione di leggi penali che puniscano pi severamente il fatto criminoso, lapplicazione della legge nel cui ambito temporale di vigenza ricada un segmento della condotta antigiuridica[209]. In dottrina: Il tempus commissi delicti deve essere fissato avendo riguardo alla data di cessazione della condotta[210].

A favore della natura permanente, la Cassazione[211] ha affermato che, nel caso in esame, la condotta incriminata dura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia labbandono del territorio dello Stato. Inoltre, loffesa allinteresse tutelato non si esaurisce in un solo istante, ma perdura per un certo periodo di tempo, cos nel reato in esame la violazione del bene protetto, ossia lordine pubblico, permane fin quando lo straniero espulso si trattiene sul territorio dello Stato[212]. La previsione di un limite di durata massima del divieto di reingresso confermerebbe tale orientamento interpretativo, configurando un limite massimo anche per la permanenza della condotta antigiuridica[213].

In dottrina[214] tuttavia si sollevano dubbi a proposito di questa interpretazione dal momento che essa comporterebbe una violazione del principio di irretroattivit delle leggi penali, sancito dallart. 25, comma 2, Cost. e dallart. 2 del codice penale. 

A favore della natura istantanea si osserva che la condotta tipica consiste nel superamento delle frontiere dello Stato[215], mentre la permanenza sul territorio successiva rappresenta un effetto di un reato gi perfezionatosi[216]. Una conferma di tale tesi deriverebbe dalla previsione dellarresto obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza, introdotto dalla legge n. 189 del 2002 e che conferma la tesi della natura istantanea sia pure con effetti permanenti- delle fattispecie di cui allart. 13, commi 13 e 13 bis[217].

La norma prevede testualmente che lo straniero punito in caso di trasgressione del divieto di reingresso; il fatto tipico sembra dunque concentrarsi nellatto di attraversamento della frontiera, con successiva permanenza degli effetti antigiuridici della condotta nel protrarsi della presenza nellillegalit sul territorio dello Stato, che per risulta ininfluente rispetto alla consumazione del reato.  

 

2.3 Il comma 13 bis

 

La legge n. 189 del 2002 ha poi introdotto due nuove fattispecie delittuose disciplinate dallart. 13, comma 13 bis, modificato dalla legge n. 271 del 2004[218]; il primo dei casi previsti quello di violazione del divieto di reingresso a seguito di espulsione disposta dallautorit giudiziaria, per il quale prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni.

Si ritiene[219] che tale richiamo allautorit che ha emanato latto piuttosto che alla tipologia dellatto specifico, induca a considerare incluse nella fattispecie oltre allespulsione a titolo di misura di sicurezza ex art. 235 c.p., anche le espulsioni disposte dal giudice in base allart. 16 T.U. (a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione), sebbene la Suprema Corte abbia sancito la loro natura amministrativistica[220].

Per quanto riguarda i termini di durata del divieto di reingresso, per lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva, lart. 16 T.U. stabilisce, al comma 1, la durata minima di 5 anni e al comma 4 rinvia al termine di dieci anni previsto dallart. 13, comma 14, per la durata massima: toccher poi al giudice fissare la durata del divieto tra i due estremi; per lespulsione a titolo di sanzione alternativa, invece, il comma 8 dellart. 16 T.U. stabilisce semplicemente che la pena estinta alla scadenza del termine di dieci anni.

Le conseguenze ulteriori rispetto alla configurazione del reato ex art. 13, comma 13 bis, sono poi nel primo caso la revoca della misura sostitutiva (art. 16, comma 4, T.U.) e nel secondo il ripristino dello stato di detenzione e la ripresa dellesecuzione della pena (art. 16, comma 8 T.U.).

Per quanto riguarda invece lespulsione a titolo di misura di sicurezza, la durata del divieto di reingresso si desume dalle norme generali in tema di misure di sicurezza personali, ossia dagli artt. 207 e 208 c.p. che prevedono gli istituti della revoca e del riesame della pericolosit[221]. 

Il secondo caso disciplinato dal comma 13 bis , invece, quello di violazione del divieto di reingresso di cui allart. 13, comma 13, per la seconda volta, ossia in caso di un soggetto gi denunciato per il reato di cui al comma 13, espulso, e nuovamente trovato in stato di illegalit sul territorio nazionale, per il quale prevista una pena da 1 a 5 anni (in base alle modifiche apportare dalla legge n. 271 del 2004, che hanno inasprito la pena per la seconda delle fattispecie regolate dallart. 13, comma 13 bis, T.U.).

Si tratta perci di un soggetto che dimostra una particolare perseveranza nel violare la normativa in materia di immigrazione[222] dal momento che risulta entrato illegalmente in Italia per ben tre volte.  

In sostanza, dunque, la norma punisce un comportamento di recidiva del reato di reingresso andando per a creare unautonoma fattispecie (di natura delittuosa), sanzionata assai pi gravemente[223], dal momento che la norma non richiede laccertamento giurisdizionale del reato relativo al primo reingresso illegale, ma appunto la semplice denuncia dello stesso[224], per cui prescinde dalla condanna per il primo reato.

La previsione della mera denuncia, e non di una sentenza definitiva di condanna, come parametro di riferimento solleva dubbi di costituzionalit in relazione alla presunzione di non colpevolezza sancita dallart. 27 Cost. come pilastro del sistema penale[225]. Lart. 13, comma 13 bis, stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 466 del 2005 che per faceva riferimento allassetto della norma precedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2004 (citata nella pronuncia in esame) e alle modifiche conseguentemente introdotte dalla legge n. 271 del 2004. La Corte infatti aveva stabilito che il fatto che la denuncia fosse legata al provvedimento di espulsione non assumeva rilievo dal momento che, prima delle suddette modifiche, vi era esecuzione anche precedente al provvedimento di convalida sicch neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta ad alcuna delibazione[226]. A seguito dellintroduzione del meccanismo di convalida ad opera del giudice di pace, precedente allesecuzione dellespulsione[227], si potrebbe ritenere che la norma sia immune dalle censure della Corte, dal momento che la denuncia appare assistita in astratto da un minimo di garanzie.

Tuttavia in dottrina si afferma che il meccanismo della denuncia, che rimane come unico collegamento tra il reato di cui al comma 13 e quello di cui al comma 13 bis secondo periodo dellart. 13 T.U., loggetto colpito dalla dichiarazione di incostituzionalit e tale rimane anche a seguito delle modifiche normative[228].


3. Art. 14, comma 5 ter, T.U.: ingiustificata inosservanza dellordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni

 

La legge n. 189 del 2002 ha introdotto come nuovo strumento esecutivo per il provvedimento di espulsione disposto dal prefetto, nel caso in cui non sia possibile trattenere lo straniero presso un centro di detenzione temporanea o siano scaduti i termini per il trattenimento[229], lordine di allontanamento disposto dal questore con il termine di 5 giorni per adempiere (art. 14, comma 5 bis), che decorre dalla notifica al destinatario.

Limpossibilit di eseguire lespulsione attraverso laccompagnamento coattivo in frontiera (presupposto del trattenimento) e limpossibilit di effettuare o protrarre il trattenimento costituiscono dunque elementi legittimanti lemanazione da parte del questore dellordine di allontanamento, con cui, in maniera alquanto discutibile, si riversa sullo straniero lonere di rendere efficace lespulsione, laddove lo Stato non riesce ad arrivare con i propri mezzi[230].

Lo straniero che, senza un giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello stato in violazione di tale ordine era punito, nella previsione originaria della legge Bossi-Fini, con larresto da 6 mesi ad 1 anno e con nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 14, comma 5 ter). La legge n. 271 del 2004 ha aumentato i limiti edittali e differenziato le previsioni sanzionatorie, stabilendo che lo straniero punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c)[231], ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. La prima ipotesi sanzionatoria dunque prevista a titolo di delitto, la seconda di contravvenzione.

Si notato[232] che si tratta di fattispecie speculari a quelle previste dallart. 13 T.U.: nellart. 14 sanzionata linosservanza dellespulsione eseguita con ordine di allontanamento del questore, l dellespulsione eseguita con accompagnamento coatto alla frontiera.

Il forte inasprimento delle previsioni di pena ha fatto sorgere dubbi di legittimit costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza e di proporzionalit della pena[233], e alla finalit rieducativa di questultima, anche perch lo scopo di tale modifica normativa parso orientato unicamente dalla necessit di adeguarsi alle censure della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2004[234], in modo da consentire, con linnalzamento dei limiti edittali, larresto obbligatorio per linottemperanza allordine del questore[235].

In dottrina inoltre si segnalata la possibilit di individuare in tale reato la nascita di fatto del reato di immigrazione clandestina, con effetti distorti sulle statistiche relative ai reati commessi dagli extracomunitari che verranno fornite allopinione pubblica[236].

Con una pronuncia dagli esiti originali[237], che nei primi mesi di applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 189/2002 ha sollevato dubbi in merito al meccanismo di cui allart. 14 T.U., il Tribunale di Foggia (sent. 4.11.2002)[238] ha stabilito la non reiterabilit dellordine di allontanamento del questore, posto che al reato di cui al comma 5 ter dellart. 14 T.U. deve necessariamente seguire il provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera; nel caso in cui, invece, venga emanata una seconda intimazione a lasciare il territorio dello Stato, non pu ritenersi nuovamente integrato il reato di cui allart. 14, comma 5 ter, T.U. poich ci contrasterebbe con il principio di tassativit delle fattispecie penali e con il divieto di interpretazione analogica in malam partem delle norme penali, dal momento che il legislatore ha sanzionato penalmente due soli comportamenti (inottemperanza alla prima intimazione di lasciare lItalia; rientro dopo laccompagnamento alla frontiera).

Limpostazione stata in un primo momento respinta da diverse pronunce della Cassazione, in cui si ritenuto legittimo un nuovo ordine di allontanamento disposto dal questore, con nuova condanna ex art. 14, comma 5 ter, T.U., in caso di inottemperanza al precedente ordine di allontanamento e di impossibilit di esecuzione immediata dellespulsione; lunica indicazione fornita che il questore tenuto ad indicare le ragioni che impediscono lattuazione dellespulsione a mezzo della forza pubblica[239].

 Lorientamento della Cassazione stato oggetto, a partire da una sentenza del dicembre 2005[240], di un overruling, che ha escluso la reiterabilit dellordine del questore dopo una prima condanna per il reato di cui allart. 14, comma 5 ter, T.U., confermando le assoluzioni delle corti di merito[241].

Le motivazioni che emergono da tale orientamento sono di tre tipi: in primo luogo, la Corte individua un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale[242] dellart. 14, comma 5 ter, T.U., che prevede che in ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione, non lasciando dubbi circa le intenzioni del legislatore di non ammettere altra soluzione che quella basata sullutilizzo della fora pubblica; anche perch, ricorda la Corte[243], lart. 14, comma 5 quinquies, T.U. prevede tassativamente, per il caso di inosservanza dellordine del questore, le misure dellarresto dellautore del fatto, del giudizio direttissimo e del trattenimento in un centro di permanenza temporanea. In secondo luogo, appare logicamente incoerente e irragionevole affidare lesecuzione del provvedimento alla volontaria ottemperanza di un soggetto che ha gi dimostrato lintenzione di non abbandonare il territorio dello Stato. Infine, la ratio della norma di assicurare leffettivit dellallontanamento dal territorio italiano dello straniero sarebbe elusa da una spirale di condanne che non porta in concreto ad alcun risultato[244].

Lunico provvedimento adottabile, nei confronti di uno straniero che rimane in ogni caso irregolare e che non matura alcun diritto a rimanere in Italia, dunque ladozione di un nuovo provvedimento di espulsione eseguibile con accompagnamento coattivo alla frontiera[245].

La norma prevede analogie di struttura con il reato previsto dallart. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dellautorit), come rilevato anche dalla Cassazione[246]; costituisce unipotesi speciale[247], dal momento che entrambe sono orientate alla tutela di provvedimenti dellautorit amministrativa che fungono da presupposti positivi della condotta.

In quanto elementi costitutivi della fattispecie deve, dunque, trattarsi di provvedimenti legittimi, conformi alle prescrizioni di legge per la loro adozione[248], come ad esempio quella di cui al secondo periodo dellart. 14, comma 5 bis, T.U. che prescrive al questore di adottare lordine di allontanamento con provvedimento scritto che informi delle conseguenze penali di una sua trasgressione, o ancora la presenza di una congrua motivazione[249], lindicazione delle modalit di impugnazione, il rispetto delle regole relative alla traduzione degli atti (art. 13, comma 7, T.U.)[250].

A sua volta, la legittimit dellordine del questore, dipende dalla legittimit del provvedimento con cui, a monte, stata disposta lespulsione dello straniero alla cui esecuzione mirava lordine di allontanamento disatteso[251] e che costituisce un antecedente logico[252] del reato in esame, un suo elemento costitutivo; ci valido soprattutto a seguito delle modiche apportate dalla legge n. 271 del 2004 in base alle quali le pene edittali si differenziano a seconda del provvedimento espulsivo comminato in origine, che dunque diventa un discrimen tra fattispecie delittuose e fattispecie contravvenzionale[253].

In dottrina[254] e in giurisprudenza[255] si sostiene che il giudice penale ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto di condotte penalmente sanzionate e di conseguenza assolvere il soggetto incriminato per insussistenza del fatto[256], per carenza dellelemento psicologico[257] o per insussistenza del presupposto del reato di cui allart. 14, comma 5 ter, T.U.[258].

La fattispecie si caratterizza per la natura omissiva del reato[259], che si realizza con il mancato allontanamento dal territorio dello Stato in ottemperanza allordine ricevuto dal questore, e il cui momento consumativo coincide con il trascorrere dei 5 giorni dalla data di notifica dellordine del questore; in dottrina non mancato chi ne ha sostenuto la natura commissiva, configurando la condotta attiva di reato nel trattenersi in Italia[260], sostenuto dal tenore letterale della norma che punisce lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato.  

La condotta si realizza con linadempimento ad un preteso comportamento collaborativo[261]; si pu perci individuare un precedente normativo nellart. 7 bis della legge n. 39 del 1990 (introdotto dalla legge n. 296/1993, c.d. Legge Conso), che venne dichiarato in costituzionale con la sentenza n. 34 del 6/13.02.1995[262] nella parte in cui sanzionava il mancato comportamento collaborativo  dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, che non si adopera per ottenere dalla competente autorit diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", per violazione del principio di tassativit, dal momento che non rinvenibile il grado di inerzia rispetto al quale scatta la sanzione n il tempo entro il quale la condotta pu ritenersi integrata; nonch per violazione del diritto di difesa poich viene addossato al soggetto stesso l'onere di fornire nel processo la prova di "essersi adoperato" per ottenere il documento di viaggio senza neppure essere in grado di stabilire in che cosa tale prova consista.

Anche per questo reato si pone il problema della sua configurazione come reato a natura istantanea o permanente.

A favore della prima interpretazione si osserva che la condotta che escluderebbe il configurarsi di tale tipo di reato omissivo consiste nellattraversamento dei confini dello Stato; attraversamento che si compie in unazione di tipo istantaneo che si rifletterebbe sulla natura del reato stesso[263].

A favore della natura permanente si osserva invece che la costruzione letterale della norma prevede la punibilit dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato, configurando cos un illecito che si protrae e che comporta perci la natura permanente del reato di cui al comma 5 ter dellart. 14 T.U.[264].

 

3.1 Elemento oggettivo: la mancanza di giustificato motivo

 

Elemento costitutivo della fattispecie in esame la mancanza di giustificato motivo per linadempimento allordine del questore. La formula presenta carattere di forte indeterminatezza, tanto da aver sollevato dubbi di legittimit costituzionale in relazione al principio di determinatezza e di tassativit[265] e dunque alla difficolt di stabilire con precisione quando linerzia del soggetto [] raggiunga la soglia del penalmente apprezzabile[266]; la Corte Costituzionale[267], tuttavia, ha respinto la questione di legittimit, individuando la natura della disposizione come valvola di sfogo per la norma penale in tutti quei casi in cui la condotta di adempimento non esigibile, ossia per non irrigidire oltre misura il meccanismo repressivo[268]; casi che non potevano in alcun modo essere compiutamente elencati e che vanno perci affidati ad una legittima formula ampia, da interpretarsi in relazione alle norme contenute nel Testo Unico.

La sentenza stabilisce che le cause di giustificazione oltre a consistere nelle generali scriminanti previste dallordinamento, si concretizzano in tutte quelle situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilit, soggettiva od oggettiva, di adempiere allintimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, con forte limitazione del campo di operativit della norma dal momento che, come rileva la Corte stessa, lordine del questore viene emesso in surroga dellaccompagnamento proprio nei casi in cui il destinatario versa in una situazione di rilevante difficolt di adempierlo[269].

La nozione di giustificato motivo deve essere tenuta distinta da quella di motivo giusto, ossia, non va accertata la non illiceit o antigiuridicit della condotta di trattenimento sul territorio dello Stato, ma il fatto che questa non sia dipesa da una scelta volontaria del soggetto, in base ad un accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione o presunzione, tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacit individuali di adempimento dellobbligo stesso[270].

Il caso che pi frequentemente sembra riproporsi unimpossibilit di natura oggettiva consistente nellindigenza dello straniero, acuita dal breve termine per ladempimento, che non gli consente di accedere ai mezzi necessari per allontanarsi dal paese[271].

Sicuramente poi rientrano nella nozione di giustificato motivo le condizioni elencate dallart. 14, comma 1, T.U. in presenza delle quali il questore pu disporre il trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza[272] oltre che i casi in cui vige un divieto di espulsione ex art. 19 T.U.[273]

La Corte rileva poi che tali situazioni ostative per non riguardano le esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante economico, sebbene espressive di istanze in s e per s pienamente legittime[274].  

Lonere della prova attribuito dalla Corte alla pubblica accusa, con un semplice onere di allegazione in capo al soggetto imputato dei motivi non conoscibili da parte del giudice[275].

 

3.2 Nuova espulsione per ingiustificata inosservanza dellordine del questore

 

Lultima parte del comma 5 ter dellart. 14 T.U. prevede infine che, nel caso si realizzi il reato previsto nella prima parte, si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forze pubblica. A differenza che nella corrispondente misura prevista in maniera speculare dallart. 13 T.U., manca laggettivo immediato riferito allaccompagnamento in frontiera; ci induce a ritenere che vada espiata prima la pena e poi eseguita lespulsione come misura di sicurezza, in ottemperanza alla regola generale di cui allart. 211, comma 1, c.p.[276]. In dottrina tuttavia si contesta la natura dellespulsione in esame come misura di sicurezza dal momento che non espressamente prevista dalla legge come tale e ci comporterebbe una violazione dellart. 25, comma 3, Cost. e dellart. 199 c.p.; si paventa invece la possibilit che tale espulsione possa configurarsi o come pena accessoria, che segue di diritto la condanna definitiva, ovvero come nuova espulsione amministrativa che ha come presupposto formale la condanna (anche non definitiva)  e come presupposto sostanziale lingiustificato motivo[277].

In ogni caso, laccertamento dellinesistenza del giustificato motivo incide sia sullesistenza del reato che sulla legittimit dellespulsione e deve pertanto avvenire in sede giudiziale: non si potr procedere allespulsione se non al termine del procedimento penale[278].

 


4. Art. 14, comma 5 quater, T.U.: nuovo reingresso illegale dello straniero gi espulso ex art. 14, comma 5 ter, T.U.

 

Unulteriore ipotesi di criminalizzazione per lo straniero gi espulso ai sensi dellart. 14, comma 5 ter, che venga fermato sul territorio italiano stata aggiunta dalla legge n. 189 del 2002; in base alla previsione originaria la pena stabilita era della reclusione da 1 a 4 anni (comma 5 quater); la legge 271/2004, in modo speculare alle modifiche apportate al comma 5 ter ha modificato le previsioni del comma 5 quater, stabilendo la pena edittale della reclusione da 1 a 5 anni per i casi di cui al comma 5 ter primo periodo e  della reclusione da 1 a 4 anni per lo straniero espulso ai sensi del comma 5 ter secondo periodo.

La formulazione del testo normativo pone problemi interpretativi, dal momento che la violazione del secondo ingresso illegale nello Stato gi sanzionata dallart. 13, comma 13 bis; in dottrina si individuato il campo di azione di tale norma nella situazione dello straniero che, destinatario di un provvedimento di espulsione in quanto condannato per il reato di cui al comma 5 ter dellart. 14 T.U., non sia stato per accompagnato coattivamente alla frontiera di modo che lespulsione sia rimasta inottemperata[279]; anche perch, mentre nellart. 13, comma 13 bis, la condotta che integra il reato individuata espressamente nel reingresso, nellart. 14, comma  5 quater, si parla semplicemente dello straniero trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato.

Si fa notare, tuttavia, che in realt la norma ha un suo preciso campo dazione che riguarda la recidiva nel reato indicato dallart. 14, comma 5 ter, T.U.[280], ponendosi dunque in rapporto di specialit con lart. 13, comma 13 bis, T.U. che risulta di pi ampia applicazione; la tesi rafforzata dal fatto che la norma fa riferimento allo straniero espulso, cui poi la legge n. 271 del 2004 ha aggiunto lavverbio gi, per non lasciare dubbi al fatto che lespulsione deve essere stata eseguita e che il reato si perfeziona con il reingresso[281]. Inoltre il riferimento al comma 5 ter quale presupposto, comporta che vi sia stata, in base a questultima norma, accompagnamento coattivo alla frontiera, dimostrando cos la necessit della previa uscita e che la condotta costitutiva dellillecito sia il rientro[282].


5. Misure per il perseguimento dei reati di cui allart. 14, commi 5 ter e quater, T.U. Questioni di legittimit costituzionale

 

La legge n. 189 del 2002, insieme con le previsioni gi esaminate dellesecuzione del provvedimento di espulsione tramite lordine di allontanamento del questore e dei reati di inottemperanza e di reingresso a seguito di espulsione per inottemperanza, ha introdotto le modalit esecutive per il perseguimento di tali reati.

Il comma 5 quinquies dellart. 14 T.U. prevedeva infatti, prima delle modifiche del 2004, che "per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater obbligatorio larresto dellautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore pu disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, ossia il trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza.

Con la sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, la Corte ha sancito lincostituzionalit dellarticolo 14, comma 5 quinquies, del T.U. nella parte in cui stabilisce larresto obbligatorio dellautore del fatto, ritenendolo privo di qualsiasi  rapporto di strumentalit con il procedimento penale avente ad oggetto il reato di inottemperanza allordine del questore e la conseguente espulsione amministrativa e quindi in difetto di giustificazione costituzionale per la restrizione della libert ex art. 13, comma 3, della Costituzione.

Si in presenza, infatti, di un reato di natura contravvenzionale, sanzionato con una pena detentiva (nella previsione originaria, l'arresto da sei mesi a un anno) di gran lunga inferiore a quelle per le quali l'ordinamento processuale consente di disporre misure coercitive; queste possono infatti essere applicate solo quando si procede per fattispecie delittuose, e in particolare, ex art. 280, comma 1, del codice di procedura penale, per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dellergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni; ovvero (comma 2) nel caso della misura della custodia cautelare in carcere, per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; ovvero, ex art. 391, comma 5, c.p.p. anche al di fuori dei limiti previsti dallart. 280 c.p.p., ma limitatamente ai delitti di cui allart. 381, comma 2, c.p.p. (per i quali previsto larresto facoltativo in flagranza), o ai delitti per i quali consentito larresto anche al di fuori delle ipotesi di flagranza.

Per il reato in questione, dunque, non potrebbe essere validamente disposta, in sede di convalida, la custodia cautelare in carcere, n alcuna altra misura coercitiva di tipo cautelare[283]: larresto obbligatorio previsto dallart. 14, comma 5 quinquies, dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale, una misura fine a se stessa, che non potr mai trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, n in qualsiasi altra misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale[284].

L'arresto, quindi, resta una misura "fine a s stessa", manifestamente irragionevole, che viola oltretutto il principio di uguaglianza, di cui allart. 3 Cost., per disparit di trattamento tra cittadini e stranieri[285], oltre che in tema di arresto, tra lipotesi contravvenzionale di cui allart. 14, comma 5 ter, T.U. e quella delittuosa di cui allart. 13, comma 13 bis, previsto come obbligatorio nel primo caso, facoltativo nel secondo. Appare in questo senso contestabile la stessa equiparazione, interna al comma 5 quinquies, tra le due ipotesi di reato di cui al comma 5 ter e 5 quater, dal momento che sono differenziate sia quanto a gravit del fatto che a misura della sanzione[286].

In base all'art. 13, comma 3, della Costituzione -argomenta ulteriormente la Corte- i provvedimenti provvisori restrittivi della libert personale possono essere assunti dall'autorit di polizia solo quando abbiano natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalit del processo penale, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libert personale in vista dell'intervento dell'autorit giudiziaria.

Nel caso in questione non riscontrabile alcun rapporto di strumentalit tra il provvedimento coercitivo provvisorio ed il procedimento penale; n, daltra parte, sostiene la Corte, la misura pu dirsi funzionale ad assicurare l'espulsione dello straniero, poich a tale fine sono previste misure amministrative autonome (nuova espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera o trattenimento presso un centro di permanenza temporanea), che operano a prescindere dall'arresto[287].

La legge 271/2004 ha, dunque, sostituito il comma 5 quinquies, oggetto della dichiarazione di incostituzionalit; ma, mentre il precedente decreto legge n. 241/2004 aveva eliminato l'arresto obbligatorio per il reato previsto dal comma 5 ter, lasciato invece in vigore per il reato di cui al comma 5 quater, di natura delittuosa e punito con pena pi grave, la legge di conversione reintroduce listituto dellarresto obbligatorio anche per le ipotesi di cui al comma 5 ter;  limitatamente, per, al primo periodo, individuabile nella nuova versione[288]; viene dunque introdotta unipotesi delittuosa, sottoponibile a misure coercitive ai sensi dellordinamento processuale, e mantenuta unipotesi contravvenzionale per cui si esclude larresto obbligatorio, secondo quanto sottolineato dalla Corte Costituzionale.

 Il legislatore ha perci puntato ad unarmonizzazione formale della normativa con i principi generali dellordinamento penale, a scapito dei principi di proporzionalit e ragionevolezza delle pene e del principio di uguaglianza dei soggetti sottoposti a procedimenti penali.

Sembra poi rimanere senza soluzione la denunciata mancanza di un nesso di strumentalit tra il provvedimento coercitivo provvisorio, limitativo della libert personale, e il procedimento penale relativo al reato di ingiustificata inosservanza dellordine del questore.

 


CAPITOLO IV

LESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE. IL TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA

 

1. Lesecuzione dellespulsione

 

1.1 Laccompagnamento coattivo in frontiera e lintimazione del questore ad abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni

 

La legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini) ha profondamente modificato limpianto del Testo Unico in materia di esecuzione dellespulsione amministrativa, regolata dallart.13.

In sostanza quella che era la regola diventata lipotesi residuale e viceversa: nella disciplina del 1998 lespulsione veniva infatti eseguita mediante intimazione del questore ad abbandonare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni, inserita nel decreto di espulsione emesso dal prefetto, e solo in casi determinati, previsti dallart. 13 T.U., tramite accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; nella nuova disciplina, contenuta nel comma 4 dellart. 13 T.U., previsto che lespulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5, ossia dellipotesi in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato con permesso scaduto da pi di 60 giorni[289], nel cui caso si procede con lintimazione ad allontanarsi entro 15 giorni, allegata al decreto di espulsione, sempre che il prefetto non rilevi il concreto pericolo che lo straniero possa sottrarsi allesecuzione del provvedimento (art. 13 T.U., comma 5, ultima parte).

Sebbene il comma 4 dellart. 13 non vi faccia riferimento, allart. 7, comma 5, prevista unulteriore ipotesi di esecuzione dellespulsione mediante intimazione ad allontanarsi, per il caso dello straniero con permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato da un altro Stato dellUnione europea, destinatario di un provvedimento di espulsione per non aver ottemperato allobbligo di dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dallingresso sul territorio italiano.

Lart. 12 del regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999) prevede, infine, la modalit esecutiva dellintimazione ad abbandonare il territorio statale entro 15 giorni per gli stranieri destinatari di un diniego del permesso di soggiorno richiesto nei termini; a questi soggetti la giurisprudenza ha equiparato gli stranieri destinatari di un diniego dellistanza di regolarizzazione[290]. In base allart. 12 reg. att., lintimazione deve essere contenuta nello stesso atto di diniego, con lindicazione che in caso di mancata ottemperanza si proceder con laccompagnamento coatto in frontiera ex art. 13 T.U.  

Il mutamento di direzione, apportato dalla legge n. 189 del 2002, giustificato dalla constatazione dellinefficacia dellesecuzione tramite intimazione, dal momento che la maggior parte degli intimati non ottempera alla prescrizione[291].

Per tale tipo di inottemperanza non prevista espressamente nessuna sanzione; in dottrina, tuttavia, si ritiene applicabile lallontanamento coattivo dal territorio dello Stato, sulla base del rilievo che allart. 13, comma 5, T.U. viene sancito che il questore pu disporre laccompagnamento immediato in frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento; e lessere ritrovato sul territorio statale trascorsi i 15 giorni integrerebbe il requisito richiesto per lallontanamento coattivo[292].

La formula, utilizzata dalle norme in esame, dellaccompagnamento in frontiera sta a significare, in base al disposto dellart. 13, comma 12, T.U. relativo allespulsione amministrativa ma valido in tutti i casi, che lo straniero deve essere riaccompagnato nello Stato di appartenenza o, qualora ci non sia possibile, nello Stato di provenienza, senza che sia prevista possibilit di scelta per il soggetto espulso[293].

 

1.2 Lordine di allontanamento entro 5 giorni disposto dal questore

 

Un ulteriore strumento esecutivo previsto dal comma 5 bis dellart. 14 T.U. (introdotto dalla legge n. 189 del 2002) per i casi in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, e consiste nellordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

Lordine emanato con atto scritto che deve contenere le indicazioni circa le conseguenze penali della sua inosservanza; ai commi successivi sono infatti indicate le autonome ipotesi di reato relative al trattenimento in violazione dellordine di allontanamento[294].

In base allart. 13, comma 7, T.U. il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellart. 14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola[295].

La questione che emerge con pi frequenza in giurisprudenza quella relativa alla legittimit del provvedimento questorile in riferimento alla motivazione addotta[296].

Un orientamento interpretativo tende a considerare tale motivazione di non stringente importanza, dal momento che il questore si troverebbe a dovere adottare un atto dovuto in presenza di condizioni materiali (limpossibilit di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento) rispetto alle quali non appare necessario motivare alcunch[297]; in altre parole lordine del questore costituirebbe un atto meramente attuativo del decreto di espulsione emesso dal prefetto[298], non essendo perci neppure richiamabile il generale principio di cui allart. 3 della legge n. 241 del 1990, che prevede lobbligo di motivazione per gli atti amministrativi[299]. Tanto pi che si tratterebbe di un provvedimento pi favorevole per lo straniero rispetto allallontanamento coattivo o al trattenimento[300].

Secondo un orientamento opposto[301], invece, il provvedimento del questore rientra pienamente nellambito degli atti amministrativi per i quali lart. 3 della legge n. 241 del 1990 impone lobbligo di motivazione, che non pu ritenersi adempiuto con la mera riproposizione della formula della norma[302], e che il giudice pu assumere come parametro per valutare la legittimit dellatto; viene inoltre confutata la tesi secondo la quale si tratterebbe di un provvedimento pi favorevole per lo straniero, dal momento che lordine di allontanamento comporta unattribuzione al soggetto espulso dellonere di sostenere i costi delluscita dal paese, nonch la presenza del rischio penale[303] connesso ad una eventuale inottemperanza[304].

Lordine del questore va poi inteso come strumento di extrema ratio, come ipotesi marginale[305] che deve funzionare solo nel caso di inefficienza degli strumenti ordinari di espulsione[306].

La norma non dispone nulla in ordine alla tutela contro lordine di allontanamento del questore; il Trib. di Viterbo[307] ha perci sollevato questione di legittimit costituzionale dellart. 14, comma 5 bis, T.U., nella parte in cui non prevede il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del questore, per violazione degli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione per disparit di trattamento, e privazione del diritto di difesa con violazione dei diritti inviolabili delluomo. La disparit di trattamento individuata in relazione alla possibilit attribuita allo straniero trattenuto in un centro di permanenza temporanea di ottenere un controllo giurisdizionale, nellambito del giudizio di convalida; possibilit invece negata allo straniero destinatario di un ordine questorile di allontanamento dal territorio dello Stato.

Il Tribunale di Roma[308], in precedenza, aveva individuato una possibile soluzione della questione, dovendosi interpretare la legge in senso conforme alla Costituzione, nellapplicazione in via analogica della disciplina prevista dallart. 13, commi 8 e 9, T.U.[309] per limpugnazione del decreto prefettizio di espulsione, con competenza dunque del giudice ordinario; non sono mancate tuttavia pronunce in base alle quali la competenza spetterebbe al giudice amministrativo[310].

La misura dellordine di allontanamento disposto dal questore rappresenta un ulteriore tentativo del legislatore di supplire alla scarsa efficacia dei provvedimenti esecutivi dellespulsione gi previsti dallordinamento, alle difficolt pratiche di gestione della fase esecutiva dei provvedimenti di allontanamento (espulsione o respingimento) per il tramite delle sole misure limitative della libert personale[311].

 

1.3 La convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

 

Il Testo Unico del 1998 non prevedeva forme di convalida giurisdizionale del provvedimento del questore di accompagnamento coattivo alla frontiera. Nel 2001 la Corte Costituzionale intervenuta con una sentenza interpretativa di rigetto[312], che non riguardava lespulsione mediante accompagnamento in frontiera in s, ma la considerava come logico presupposto della misura del trattenimento, per il quale veniva prevista la necessit di convalida da parte dellautorit giudiziaria. Veniva inoltre affermata lincidenza dellaccompagnamento coattivo in frontiera sulla libert personale, soggetta alle garanzie previste dallart. 13 della Costituzione e dunque alla riserva di giurisdizione, e non soltanto sulla libert di circolazione.

La Corte, in sostanza, sanciva lillegittimit della norma che regolava laccompagnamento alla frontiera, anche indipendentemente dal trattenimento, nella parte in cui non prevedeva la convalida da parte dellautorit giudiziaria.

Il legislatore perci intervenuto a colmare il vuoto di tutela, attraverso il d.l. 04/04/2002, n. 51 (convertito, con modificazioni, nella legge 07/06/2002, n. 106) che ha introdotto il comma 5 bis dellart. 13 T.U. In base a questultimo, il provvedimento relativo all'accompagnamento alla frontiera, adottato in via amministrativa e immediatamente esecutivo, deve essere comunicato dal questore immediatamente, e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione, al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.

Secondo quanto stabilito nella descritta disciplina, al giudice toccava dunque un ruolo di mera ratifica di un provvedimento cui spesso era gi stata data esecuzione e i cui effetti difficilmente potevano essere revocati[313].

In dottrina si proposta uninterpretazione costituzionalmente orientata consistente nel ritenere che la convalida giurisdizionale del provvedimento di accompagnamento alla frontiera rientri tra quei documenti necessari per il viaggio mancando i quali il questore deve disporre ai sensi dellart. 14 T.U. il trattenimento dello straniero espulso[314]. 

Con la sentenza n. 222 del 15/07/2004[315] la Corte Costituzionale, riprendendo i principi affermati nella sent. n. 105/2001, ha dichiarato lincostituzionalit dellart. 13, comma 5 bis, T.U., nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contradditorio prima dellesecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. La sentenza precisa, poi, che l'allontanamento coattivo dal territorio nazionale dello straniero, senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libert personale per limmediata esecutivit dello stesso, contrario all'art. 13 Cost. e viola il diritto di difesa nel suo nucleo incomprimibile. Viene poi violato anche lart. 111 Cost., dal momento che il controllo da parte dell'autorit giudiziaria si svolge senza che al soggetto colpito dal provvedimento sia data la possibilit di difendersi e contraddire in giudizio, di essere, cio, quantomeno, ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore.

Laccompagnamento coattivo alla frontiera costituisce, infatti, una misura coercitiva, incidente sulla libert personale del soggetto; misura che, cos come disciplinata, vanifica la garanzia prevista dal terzo comma dellart. 13 Cost., ossia la perdita di effetti del provvedimento in caso di diniego o di mancata convalida da parte dellautorit giudiziaria nelle 48 ore successive.

Manca, in definitiva, un effettivo controllo preventivo di legittimit e di merito, tanto che la convalida o il diniego possono intervenire anche ad espulsione gi avvenuta, configurando cos un mero controllo cartaceo da parte dellautorit giudiziaria, un meccanismo di convalida del tutto formale, senza alcuna effettiva incidenza a tutela della libert personale dellinteressato e con un ruolo essenzialmente burocratico del giudice della convalida[316].

A seguito di tali declaratorie di incostituzionalit, si resa manifesta lesigenza di modificare la normativa in questione, adeguandola ai principi costituzionali: la Corte imponeva di riformare il procedimento di espulsione in modo da assicurare ai destinatari dei relativi provvedimenti amministrativi le garanzie previste dalla Costituzione in tema di libert personale.

Il Governo quindi intervenuto con il decreto legge del 14 settembre 2004, n. 241, ritenuta la straordinaria necessit ed urgenza di provvedere, "a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004", per modificare la disciplina delle espulsioni al fine di garantire piena efficacia alle garanzie previste dall'art. 13 Cost. e, "contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerit dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni"[317].

Il suddetto decreto stato convertito, con modificazioni, con la legge n. 271 del 12 novembre 2004[318] che, allart. 1, ha sostituito, in linea con le osservazioni della Corte Costituzionale, il testo del comma 5 bis dell'art. 13 T.U. La norma stabilisce che il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera deve essere comunicato al giudice entro quarantotto ore dall'adozione e deve poi essere da questo convalidato nelle successive quarantotto ore, a decorrere dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

Viene poi precisato che "lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida". In attesa della definizione del procedimento, lo straniero trattenuto in un centro di permanenza temporanea ed assistenza (di cui allart. 14 T.U.), salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.

In relazione a questultima previsione, la competenza territoriale del giudice, pu essere individuata sulla base dellart. 14, comma 3, T.U. che prevede che il questore del luogo in cui ubicato il centro di permanenza temporanea trasmetta gli atti, per la convalida, al giudice territorialmente competente.

L'udienza per la convalida si svolge, sempre ai sensi del nuovo comma 5 bis dellart. 13 T.U.,  in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore e, se comparso, viene sentito linteressato, il quale deve, perci, essere tempestivamente informato e accompagnato nel luogo delludienza[319]; in dottrina[320] si ritiene che laudizione dello straniero possa essere esclusa, a pena di nullit del provvedimento, solo in caso di documentato impedimento assoluto che non consenta, tra laltro, di rinviare ludienza entro il termine prescritto di 48 ore, o in caso di rinuncia alla comparizione in condizioni che consentano di accertare la consapevolezza dellinteressato di rinunciare ad un diritto, come ad esempio quando assicurata lassistenza linguistica, prevista dallart. 13, comma 8, T.U. (richiamato dallo stesso art. 13, comma 5 bis, T.U.)[321].

In base allart. 20, comma 5 bis, reg. att., lo straniero destinatario di un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera deve essere informato del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia o dufficio e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione deve essere presa con decreto motivato, impugnabile in Cassazione, il quale, per, non sospende l'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. In dottrina[322] si ipotizza, tuttavia, la possibilit di chiedere la sospensione del provvedimento ex art. 373 c.p.p.[323], poich lesecuzione dellespulsione comporta un grave ed irreparabile danno per lo straniero.

Lart. 13, comma 5 bis, nella sua ultima versione, stabilisce che il giudice debba verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo; ci comporta un controllo in sede di convalida di tutti gli atti presupposti al provvedimento di accompagnamento in frontiera e a questo antecedenti, in primis il decreto prefettizio di espulsione, che il questore dunque tenuto a comunicare allautorit giudiziaria[324]; anche perch ci si inserisce nella ratio di tutela dello straniero destinatario del provvedimento di espulsione, sottesa alla previsione dellistituto della convalida.

La concessione della convalida rende esecutivo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera; il diniego o linosservanza dei termini, rendono il provvedimento del questore privo di ogni effetto[325].

La norma non specifica, tuttavia, se la perdita di efficacia del provvedimento di accompagnamento coattivo si estenda al presupposto provvedimento di espulsione, con conseguente annullamento di questultimo, o se invece sia comunque necessario presentare un autonomo ricorso ex art. 13, comma 8 T.U. In dottrina si fa notare che, in relazione al trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea, lart. 14, comma 4, T.U. stabilisce che i vari provvedimenti di convalida del trattenimento, di convalida dellaccompagnamento coattivo in frontiera e di esame del ricorso contro il provvedimento espulsivo possono essere riuniti, anche perch rientrano nella competenza esclusiva del giudice di pace; la questione sarebbe perci risolvibile con uninterpretazione estensiva del disposto dellart. 14 T.U. anche per il caso di cui allart. 13 T.U.[326] 

 

1.4 La nuova competenza del giudice di pace

 

Il Governo non si limitato ad introdurre le modifiche imposte dalle decisioni della Corte Costituzionale, ma ha altres modificato la competenza del giudice in materia, affidando i provvedimenti di convalida dellaccompagnamento in frontiera (ex art. 13, comma 4, T.U.) e del trattenimento (ex art. 14, comma 1, T.U.), e i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione (ex art. 13, comma 8), anzich al tribunale in composizione monocratica come era nel precedente testo, al "giudice di pace territorialmente competente", ferma restando per la competenza del tribunale in composizione monocratica in materia di ricorsi relativi al ricongiungimento familiare (art. 30, comma 6, T.U.) e del tribunale per i minorenni in relazione alla concessione del permesso di soggiorno ai familiari del minore straniero presente in Italia (art. 31, comma 3, T.U.).

Numerose sono state le critiche alla scelta della modifica della competenza: si ritiene, infatti, che le competenze attribuite al giudice di pace dalle modifiche apportate al Testo Unico non siano in linea con il significato costituzionale della riserva di giurisdizione e con la stessa fisionomia ordinamentale di tale figura onoraria[327].

I provvedimenti di convalida dellaccompagnamento coattivo e del trattenimento e i ricorsi contro le espulsioni sono tutti provvedimenti indubitabilmente incidenti sulla libert personale degli stranieri[328]; pertanto non si rileva quale possa essere la connessione con la dimensione conciliativa propria dellattivit del giudice di pace o con la funzione deflattiva del carico giudiziario, che gli riconosciuta con lattribuzione di competenze inerenti materie qualificate come bagatellari sul piano degli interessi in gioco e della loro connotazione giuridica[329].

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 3107/S di conversione del d.l. n. 241 del 2004[330] si legge, per l'appunto, che tale attribuzione di competenza al giudice di pace sarebbe dovuta allaggravio di lavoro per i tribunali, scaturente dalla previsione dellistituto della convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento. Premesso che tale convalida era gi prevista dallart. 13, comma 5 bis, introdotto dalla legge n. 105 del 2002, ci rappresenterebbe, dunque, una degradazione delle questioni inerenti la libert personale degli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione a materie di tipo bagatellare.

Pur senza alcuna indicazione esplicita nella legge[331], sembrerebbe doversi considerare corretto e integrato lart. 15, n. 3, della legge 24/11/1999 n. 468, che individua i reati di competenza del Giudice di Pace in base al limite della pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, mentre lart. 14 T.U. al comma 5 ter prevede una pena massima di quattro anni[332] e al comma 5 quater un massimo di cinque anni[333]; lo stesso vale per lart. 16 della stessa legge che determina la tipologia delle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, fra le quali non sono compresi n larresto n la reclusione; e ancora, lart. 4 del D.lgs. n. 274/2000 che stabilisce la competenza in materia penale del Giudice di Pace, con elencazione tassativa dei reati, e lart. 52 dello stesso D.lgs., che, in ordine alle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, non prevede larresto e la reclusione.

Sarebbe stato, infine, abrogato, in modo implicito, lart. 2 lett. h) del D.lgs. n. 274/2000 che dichiara non applicabile al processo dinanzi al Giudice di Pace quanto disposto per il giudizio direttissimo.

Allart. 13, comma 5 ter, T.U. (introdotto dallart. 1 della legge n. 271/2004) viene stabilito che al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida [] le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo; ci comporta un eccezionale spostamento delle udienze in luogo diverso dalle aule di giustizia e pu sollevare dubbi sulla possibile compromissione dellimparzialit del giudice[334].
2. Il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

 

Lart. 14 del T.U. del 1998[335] (gi art. 12, legge n. 40/1998) ha introdotto il sistema del trattenimento, o detenzione amministrativa[336], nei Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza come strumento per rendere effettiva lesecuzione delle espulsioni.

Il trattenimento applicabile agli stranieri nei cui confronti stato emesso un provvedimento di respingimento o un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, non immediatamente eseguibile (presupposto negativo) perch necessario:

- provvedere al soccorso dello straniero;

- ricorrere ad accertamenti supplementari in ordine allidentit o alla nazionalit dello straniero;

- acquisire documenti per il viaggio;

- attendere, o cercare di sopperire, per indisponibilit del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio dello straniero.

Altre specifiche ipotesi di trattenimento previste dal Testo Unico sono contenute nei richiami allart. 14, comma 1, T.U. effettuati dallart. 13, comma 3, in base al quale il questore pu disporre il trattenimento nellattesa del nulla osta del giudice allespulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale[337]; e dallart. 14, comma 5 quinquies, al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione disposta per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater dello stesso articolo. Il richiamo al comma 1 dellart. 14 T.U. comporta che in entrambe le ipotesi dovranno ricorrere i requisiti ivi richiesti per il trattenimento.

A seguito della modifica alla disciplina della convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, di cui alla legge n. 271 del 2004, il provvedimento di trattenimento sempre adottabile nelle more della decisione del giudice, salvo questa arrivi prima del trasferimento in un centro di permanenza temporanea (art. 13, comma 5 bis, T.U.).

Con la legge 198/2002[338] stato introdotto per la prima volta il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea e assistenza, come misura obbligatoria per i richiedenti asilo gi colpiti da un provvedimento di espulsione; lesecuzione del provvedimento di espulsione subordinata allesame della domanda di asilo, secondo la procedura semplificata, da parte della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato: nelle more il richiedente asilo sar trattenuto in un centro di permanenza temporanea.

Il provvedimento di trattenimento rientra nelle competenze del questore e, secondo quanto disposto dalla giurisprudenza[339], non pu essere reiterato, soprattutto perch si tratta di un provvedimento limitativo della libert personale[340]. Questa tesi risulta confermata dallart. 14, comma 5 bis, che prevede, come nuovo strumento esecutivo dellespulsione, lordine disposto dal questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni, concepito, per lappunto, per lipotesi in cui non sia possibile effettuare laccompagnamento coattivo in frontiera e siano scaduti i termini per il trattenimento (oltre che nel caso in cui non sia stato possibile disporre il trattenimento)[341].

La questione, tuttavia, non del tutto pacifica, dal momento che una volta che sia decorso il termine massimo per il trattenimento e che lo straniero debba essere rilasciato nonostante non siano stati superati gli ostacoli per un suo accompagnamento alla frontiera, ad esempio per mancata identificazione[342], sar la misura restrittiva a venir meno, non il decreto di espulsione che ne costituiva il presupposto. Di conseguenza si porr il problema di che misura assumere nei confronti dello straniero rilasciato da un centro di permanenza temporanea che non adempia spontaneamente allallontanamento[343].

Con le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, i tempi massimi di permanenza sono stati portati dagli originari venti giorni pi dieci eventuali di proroga, a trenta giorni prorogabili per altri trenta dal giudice su richiesta del questore, qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt (art. 14, comma 5, T.U.)[344]; il provvedimento con cui il giudice dispone la proroga, nonch quello con cui il questore la richiede, devono essere, secondo la dottrina, congruamente motivati dal momento che incidono in maniera rilevante sulla libert personale dello straniero[345] e rivestono carattere di assoluta eccezionalit[346].

Laumento dei termini risulta giustificato, in base a quanto si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 795 del 2001[347], dalla necessit di tempi pi lunghi per lidentificazione del trattenuto, presupposto essenziale per la sua espulsione: il nuovo termine di sessanta giorni dovrebbe consentire il riconoscimento della quasi totalit dei trattenuti. In dottrina si obietta che, in realt, tale rimedio sarebbe efficace solo se accompagnato dalleffettiva stipulazione ed entrata in vigore di precisi accordi di riammissione con i Paesi di origine[348].

In tal modo, tra laltro, si realizza una compressione non indifferente della libert personale degli stranieri, con una detenzione amministrativa spesso applicata in relazione a persone che non hanno mai commesso alcun reato.

Lart. 14, comma 1, T.U., stabilisce che il trattenimento dovr durare per il tempo strettamente necessario; la misura potr perci cessare anche prima del termine di trenta giorni[349].

Secondo quanto disposto dallart. 13, comma 3, della Costituzione, vi pu essere restrizione della libert personale ad opera delle autorit di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessit ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge; con le modifiche apportate al Testo Unico dalla legge n. 189 del 2002, accompagnamento coattivo e trattenimento sono diventati la regola per lesecuzione delle espulsioni. Ne conseguono dubbi sulla compatibilit della disciplina col dettato costituzionale, soprattutto in relazione alla eccezionalit della previsione e alla tassativit delle ipotesi in cui disporre il trattenimento[350].

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo n. 3240 del 1997[351], la misura del trattenimento, novit per il sistema italiano, viene presentata come caratterizzata dallestraneit dei centri di permanenza temporanea e assistenza al circuito penitenziario, dalla conformit del trattenimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo[352] e dallomogeneit della misura alle normative previste dagli altri ordinamenti europei. Nello stesso senso il Ministero dellInterno dispone che il trattenimento nel centro non potr in nessun caso assimilasi allapplicazione di una sanzione detentiva[353].

Gli stranieri che si trovano nei Centri sono, infatti, definiti trattenuti od ospiti, e non detenuti, anche se allo stato pratico la differenza non sembra rilevante[354]. Lescamotage semantico viene ricondotto alla natura del provvedimento di trattenimento, o meglio alla natura della fattispecie che ne alla base, posto che lingresso illegale costituisce un illecito amministrativo e dunque non consente la reclusione in una struttura carceraria; si perci detto che limmigrazione clandestina viene configurata come quasi delitto a cui rispondere con una inedita quasi detenzione[355].

Il provvedimento che dispone il trattenimento deve essere notificato allo straniero insieme con il provvedimento di espulsione e con linformazione del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia o di avere accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato per il processo di convalida[356]; naturalmente in assenza di nomina verr designato dal giudice un difensore dufficio tra quelli iscritti nella tabella di cui allart. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (art. 20, comma 2, reg. att.)[357].

In base allart. 22, comma 1, del regolamento attuativo, la gestione e lorganizzazione dei Centri, strutture profondamente diverse dai centri di accoglienza previsti dallart. 40 T.U.[358], affidata ai prefetti delle province in cui istituito il centro, e deve avvenire in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministro dellInterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni di volontariato e di cooperative di solidariet sociale. Toccher perci al prefetto adottare tutti i provvedimenti inerenti il funzionamento del centro.

A riguardo della permanenza, il comma 2 dellart. 14 del T.U. stabilisce che lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit; a tal proposito, nel 2000 stata adottata una Carta per i diritti e i doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea[359].

Le modalit del trattenimento sono stabilite dallart. 21 del regolamento attuativo. E garantita la libert di corrispondenza, anche telefonica, con lesterno; tocca al decreto ministeriale (del Ministro dellInterno in accordo col Ministro del tesoro) stabilire lentit dei contributi che il centro attribuisce a ciascun trattenuto per lesercizio di tale diritto[360]. Sono inoltre assicurate, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri, la libert di colloquio allinterno del centro e con visitatori esterni, lassistenza sanitaria essenziale, la libert di culto e gli interventi di socializzazione. 

Il comma 1 dellart. 21 reg. att. sancisce lassoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro; al questore affidato il potere di avvalersi della forza pubblica per ripristinare la misura restrittiva in caso di fuga ed responsabile per lattivazione delle misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico del centro (art. 21, comma 9, reg. att.)[361]. Non , per, prevista alcuna sanzione penale per lo straniero che si allontani dal centro: stabilito il solo ripristino della misura di trattenimento con lausilio della forza pubblica (art. 20, comma 3, reg. att.); ripristino che sembra riguardare solo il tempo residuo del trattenimento interrotto[362].

 Lo straniero pu eccezionalmente chiedere lautorizzazione al giudice di allontanarsi dal centro, sentito il questore, in caso di ricovero, di necessit di recarsi presso lufficio giudiziario o della rappresentanza diplomatica, per pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o per altri motivi eccezionali (art. 21, commi 4 e 5, reg. att.).

Una previsione particolare stata introdotta dalla legge n. 271 del 2004, con laggiunta del comma 5 bis allart. 11 T.U.: viene per la prima volta stabilita la possibilit che lo Stato italiano, su decisione del Ministro dellInterno, contribuisca alla realizzazione, nei paesi interessati dal fenomeno dellemigrazione, di strutture utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano, secondo un modello che pare quello dei centri di permanenza temporanea previsti dallart. 14 T.U.[363]

Aldil della sindacabilit politica di una scelta di tal genere, da rilevare come non sia indicato alcun parametro a cui legare la scelta dei Paesi cui destinare i finanziamenti o inerente le caratteristiche che dovrebbero avere tali strutture; in materie che hanno in oggetto le libert personali e i diritti fondamentali, sembra pericoloso prescindere, ad esempio, dalladesione dei Paesi con cui si collabora agli accordi internazionali in materia di diritti umani[364].

 

2.1 La convalida del provvedimento di trattenimento

 

La Corte Costituzionale[365], adita in relazione alla legittimit costituzionale degli artt. 13 e 14 T.U., ha avuto modo di stabilire, dichiarando peraltro non fondata la questione, che il trattenimento nei centri di permanenza temporanea una misura limitativa della libert personale, tutelata nel nostro ordinamento dallart. 13 della Costituzione e, come diritto fondamentale della persona, riconosciuta dallo stesso T.U. allart. 2, comma 1, allo straniero comunque presente nel territorio dello stato[366]; secondo la Corte, infatti, con il trattenimento si realizza quella mortificazione della dignit delluomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico allaltrui potere e che indice sicuro dellattinenza della misura alla sfera della libert personale.

La limitazione della libert personale in quanto tale implica lobbligatoriet del controllo giurisdizionale e, dunque, in questo caso, la convalida, da parte del giudice, con un rigoroso controllo del titolo di privazione della libert personale[367].

Senza ritardo, e in ogni caso entro 48 ore dallemanazione della misura restrittiva, il questore competente per il luogo in cui situato il centro trasmette il provvedimento di trattenimento al giudice di pace territorialmente competente, che dovr convalidarlo nelle successive 48 ore[368], pena la perdita di efficacia dellatto (art. 14, comma 4, T.U., come modificato dalla legge n. 271 del 2004).

La procedura di convalida si svolge ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c, cos come indicato dallart. 14, comma 4, T.U. (modificato dalla legge n. 271 del 2004), ovvero in camera di consiglio e con una procedura caratterizzata da garanzie del contraddittorio e delle prove ridotte[369], in quanto prevista per procedimenti aventi un oggetto sostanziale che non incide su diritti o non vi incide in posizione di contrasto[370].

Con lordinanza n. 35 del 2002[371] la Corte costituzionale ha stabilito, tuttavia, che la scelta del legislatore, compiuta per esigenze di semplificazione e speditezza, una scelta legittima purch attuata senza limposizione di specifiche limitazioni del contraddittorio.  

Sia in dottrina[372] che in giurisprudenza[373] si ritiene che, oltre al provvedimento con cui dispone il trattenimento, il questore debba trasmettere al giudice tutti gli atti relativi alla vicenda, compreso quello di espulsione, di cui dovr essere verificata la legittimit; lart. 14, comma 4, T.U., infatti, nellaffidare al giudice il compito di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dallart. 13 e dal presente articolo, fa riferimento anche a tutte le prescrizioni in tema di espulsione previste dallart. 13, comma 1, T.U.; in tale senso si espressa la Corte Costituzionale nellordinanza n. 170 del 2002: in sede di convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e assistenza il giudice deve verificare anche al legittimit del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, essendo chiamato a riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del testo unico sullimmigrazione[374].

Tra i requisiti da accertare in sede di convalida, previsti dagli artt. 13 e 14 T.U., viene espressamente escluso quello della necessaria vicinanza del centro di permanenza temporanea, contemplato dallart. 14, comma 1, T.U.; lo stesso per ricompare nella nuova versione del reg. att. (d.P.R. 394/1999, modificato dal d.P.R. n. 334/2004) il quale, allart. 20, comma 1, stabilisce che il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino. Il venir meno della previsione normativa sembra comportare per lamministrazione la possibilit di scegliersi il giudice, con evidenti ricadute sul piano dellosservanza del principio del giudice naturale sancito dallart. 25, comma 1, Cost.[375]. Pu, inoltre, essere compromesso il diritto dello straniero di organizzare efficacemente la propria difesa, in un luogo diverso e lontano dalla propria zona di residenza[376].

Come nel caso della convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo in frontiera, anche contro la convalida del provvedimento di trattenimento ammesso ricorso in Cassazione che, per, non interrompe liter esecutivo della misura[377]. Si perci sostenuto in dottrina che poich una volta convalidato il trattenimento, lespulsione pu avvenire in qualsiasi istante, evidente come ludienza di convalida sia lunico momento in cui utilmente possibile far valere eventuali ragioni che siano di ostacolo allallontanamento coattivo dal nostro paese[378].

Il ricorso dovr essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento allo straniero, cos come previsto dallart. 325, comma 2, c.p.c.

 


CAPITOLO V

LESPULSIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE

 

 

1. Il nulla osta dellautorit giudiziaria

 

I rapporti tra processo penale ed espulsione amministrativa sono regolati dallistituto del nulla osta, considerato che lessere persona indagata o imputata in un procedimento penale non costituisce ostacolo necessario allesecuzione dellespulsione.

Se lo straniero destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione sottoposto a procedimento penale, ossia vi stata iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui allart. 335 c.p.p., lesecuzione dellespulsione subordinata alla concessione del nulla osta da parte dellautorit giudiziaria. Nel caso in cui lo straniero risulti sottoposto a pi procedimenti, per ognuno di essi dovr essere concesso il nulla osta.

Il nulla osta costituisce, dunque, una condizione integrativa dellefficacia del provvedimento di espulsione[379].

Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non vi era una norma che regolasse i rapporti tra lespulsione e i procedimenti penali pendenti; lart. 151 T.U.L.P.S. prevedeva unicamente la possibilit per lo straniero espulso di ottenere dal Ministro dellInterno una speciale autorizzazione al rientro.

Listituto del nulla osta stato introdotto con la legge n. 39 del 1990, in cui si prevedeva, allart. 7, comma 4, che lespulsione disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dellautorit giudiziaria.

La disposizione non specificava nulla in merito allautorit competente al rilascio del nulla osta, alla eventuale richiesta dello stesso e ai criteri da seguire per la concessione o il diniego. In dottrina si individuato un criterio nelle esigenze presenti e future del procedimento penale, rispetto alle quali la presenza dello straniero pu essere utile o necessaria a fini di indagine o ai fini della formazione della prova[380], tesi confermata poi da una pronuncia della Cassazione[381].

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla conformit allart. 24, comma 2 Cost., con la sentenza n. 492 del 1991[382] dichiar inammissibile la questione sulla base della natura di atto amministrativo riconosciuta al nulla osta[383]. La Corte fiss peraltro un paletto importante nel quadro del rapporto tra espulsione e procedimento penale, sancendo che non vi dubbio che lart. 24, comma 2, Cost., garantisca la difesa, quale diritto inviolabile, anche allo straniero che sia imputato per fatti commessi in Italia, ed parimenti indubitabile che la presenza dellimputato stesso al dibattimento costituisca estrinsecazione essenziale del diritto di difesa.

Lassetto dei rapporti tra espulsione amministrativa e procedimento penale fu ripreso e sviluppato con la legge n. 40 del 1998 e quindi con il Testo Unico di cui al D.lgs n. 286 del 1998; allart. 13, comma 3, T.U. stabilito che lautorit giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

La norma ancora una volta non faceva menzione dellautorit giudiziaria competente n dei criteri da seguire per il rilascio del nulla osta, salvo prevedere, come elemento ostativo, delle non meglio precisate inderogabili esigenze processuali.

La legge n. 189 del 2002 ha apportato numerose modifiche alla disciplina in questione; innanzitutto il nulla osta dellautorit giudiziaria passa da condizione preliminare del provvedimento di espulsione, mancando la quale vi era illegittimit dellatto, a titolo autorizzatorio, a condizione integrativa dellefficacia dellesecuzione del provvedimento espulsivo.[384]

Il criterio delle esigenze processuali viene tipizzato e legato allesistenza di due condizioni connesse alla necessit di accertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e alla sussistenza di interesse della persona offesa. 

Rispetto alla prima, lobiettivo del legislatore sembra voler tutelare esigenze probatorie riscontrabili nella necessit che il soggetto che ha reso dichiarazioni accusatorie o chiamate in correit sia presente al dibattimento per lacquisizione della prova nel contraddittorio[385]. La formula della norma non chiarisce bene, a tal proposito, quale debba essere il trattamento dello straniero che sia semplicemente un testimone[386].

La seconda condizione ostativa al rilascio del nulla osta riguarda, in termini alquanto generali, linteresse della persona offesa. Indubbiamente vi interesse della persona offesa nel vedere portato a compimento il processo penale; si ritiene perci che questo possa sussistere in ogni caso in cui si arriverebbe alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione (art. 13, comma 3 quater, T.U. aggiunto dalla legge n. 189/2002)[387]. Naturalmente, per, una tale interpretazione inficerebbe il senso stesso dellesistenza dellistituto.  

Pi semplicemente ancora, linteresse della persona offesa potrebbe essere relativo al diritto delloffeso di veder punito il reo[388].

Infine, linteresse della persona offesa pu essere riscontrato nellinteresse patrimoniale al risarcimento del danno, anche se facile intuire come lincapienza sia una condizione fortemente diffusa tra i soggetti irregolari destinatari del provvedimento amministrativo di espulsione[389]. 

In ogni caso, lesecuzione del provvedimento di espulsione rester sospesa solo fino a quando dureranno le esigenze processuali di cui sopra; al giudice toccher comunicare al questore tale cessazione (art. 13, comma 3, T.U.).

Non invece prevista come esigenza processuale la partecipazione del soggetto imputato al procedimento e lesercizio del diritto di difesa, insito nella garanzia dellacquisizione delle prove nel contraddittorio tra le parti, n contemplata la necessit di rilascio del nulla osta per lo straniero che partecipi ad un procedimento penale come persona offesa; in tali casi lunica chance di partecipazione affidata allautorizzazione prevista dallart. 17 T.U.[390]

La Corte di cassazione ha chiaramente delineato i rapporti intercorrenti tra i vari interessi coinvolti nellistituto in questione, affermando che il rilascio del nulla osta ex art. 13 T.U. mira a tutelare esigenze di carattere esclusivamente processuale, considerato che per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione il diritto di difesa nel procedimento penale pendente in Italia a suo carico non tutelato dalla norma in esame, bens dallart. 17 del medesimo D.lgs. n. 286/1998, prevedente lautorizzazione al rientro[391].  

Il nulla osta rilasciato su richiesta del questore che deve dare esecuzione allespulsione disposta dal prefetto; lart. 13, comma 3, T.U., nella nuova versione, fa esplicito riferimento alla richiesta del questore, a differenza di quanto avveniva nella versione originale, rispetto alla quale si era stabilita la prassi di attivazione dufficio dellautorit giudiziaria[392].

Pi problematica lindividuazione dellautorit giudiziaria competente, dal momento che la norma non contiene indicazioni in materia, salvo per i casi di cui ai commi 3 bis e 3 ter; in dottrina, tuttavia, vi pacifico orientamento nel ritenere competente il giudice della singola fase processuale in cui interviene la richiesta del questore[393]. Si rilevano divergenze unicamente in relazione alla fase delle indagini preliminari, poich per alcuni competente il giudice delle indagini preliminari[394], per altri il pubblico ministero, con le eccezioni indicate dai commi 3 bis e 3 ter dellart. 13 T.U.[395]

Nelle ipotesi previste dai commi 3 bis e 3 ter lautorit competente a decidere sul rilascio del nulla osta espressamente indicata dal legislatore: nel primo caso si tratta del giudice della convalida dellarresto in flagranza o del fermo, che rilascia il nulla osta allatto stesso della convalida, salvo che decida di applicare la misura della custodia cautelare in carcere ex art. 391, comma 5, c.p.p. e sempre che non ricorrano le inderogabili esigenze processuali di cui al comma 3 dellart. 13 T.U.; nel secondo caso la competenza del giudice che revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere e che, con lo stesso provvedimento con cui decide sulla misura cautelare, si pronuncia sul rilascio del nulla osta e comunica immediatamente la sua decisione al questore.

In entrambi i casi non chiaro se vi debba essere la richiesta del questore, come stabilito in via generale, o se il giudice debba procedere dufficio, come sembra risultare dal testo della norma[396], con un nulla osta che potrebbe risultare anche preventivo preventivo rispetto alladozione del provvedimento di espulsione. In dottrina si fa notare, tuttavia, che il testo fa riferimento, almeno nella seconda delle due norme, ad un provvedimento amministrativo di espulsione gi adottato, nonch alle disposizioni di cui al comma 3 dellart. 13 T.U. che prevede, per lappunto, la preventiva richiesta del questore[397]. Si altres sostenuto che il rilascio del nulla osta, in base al tenore letterale, pu avvenire dufficio, ma il giudice deve essere comunque a conoscenza dellavvenuta adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione[398].

Qualunque sia linterpretazione adottata, sicuramente da escludere la formazione del silenzio-assenso nel caso in cui, in assenza di una richiesta di nulla osta da parte del questore, il giudice ometta di pronunciarsi[399].

Lart. 13 T.U., nella versione modificata dalla legge n. 189 del 2002, individuava tre condizioni ostative al rilascio del nulla osta, rispetto alle quali il legislatore aveva compiuto una presunzione di sussistenza del preminente interesse punitivo dello Stato rispetto allallontanamento dello straniero.

La prima, prevista dal comma 3, tuttora valida, consiste nella sottoposizione dello straniero a custodia cautelare in carcere; in tal caso il giudice dovr negare il rilascio del nulla osta fino al momento in cui non dichiarer la revoca o lestinzione della misura per qualsiasi ragione.

Lart. 15, comma 1 bis (aggiunto dalla legge n. 189/2002), stabilisce che il giudice tenuto a comunicare al questore nonch alle autorit consolari competenti- lemissione dei provvedimenti di custodia cautelare[400] e le sentenze definitive di condanna ad una pena detentiva, relativi a soggetti extracomunitari, per consentire di avviare le procedure di identificazione dello straniero in modo da poter dar luogo allespulsione, se ne ricorrono i presupposti, una volta scontata la pena o cessato il periodo di custodia cautelare in carcere.  

Nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla c.d. legge Bossi-Fini, lart. 13, comma 3, T.U. faceva riferimento a misure cautelari detentive, comprensive dunque anche degli arresti domiciliari; seguendo una prospettiva di favor verso lesecuzione dellespulsione[401], il legislatore ha ridotto il campo di applicazione di tale condizione ostativa al rilascio del nulla osta alla sola custodia cautelare in carcere. In dottrina si fa notare che alla custodia cautelare in carcere deve essere equiparata la custodia cautelare in luogo di cura, prevista dallart. 286 c.p.p.[402].

La norma omette di stabilire quale sia la sorte delle misure cautelari in atto, diverse dalla custodia cautelare in carcere, qualora venga concesso il nulla osta. Dal momento che bisogna escludere una revoca implicita della misura cautelare per mezzo del rilascio del nulla osta, il problema rimane aperto[403]. 

Le altre due condizioni ostative erano previste dal comma 3 sexies dellart. 13 T.U. che stabiliva la non concedibilit del nulla osta nel caso si procedesse per uno dei gravi delitti contemplati dallart. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.[404] o per uno dei delitti previsti dallart. 12 del Testo Unico[405], che prevede disposizioni contro le immigrazioni clandestine, sancendo cos la preminenza dellinteresse punitivo dello Stato in relazione a reati di particolare gravit o a reati inerenti limmigrazione, per i quali si puntava a creare un forte disincentivo.

La norma stata abrogata dallart. 3, comma 7, della legge n. 155 del 2005, contenente nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo: oggi, dunque, nessuna fattispecie di reato preclusiva in astratto alla concessione del nulla osta allespulsione amministrativa.

Da rilevare unaltra previsione di cui alla legge n. 155/2005, relativa al nulla osta per lespulsione amministrativa disposta dal Ministro dellInterno: in base allart. 3, comma 2, nel caso in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che lo straniero si dedichi attivit terroristiche, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. La norma, tuttavia, ha durata temporanea, ossia fino al 31 dicembre 2007, in base al comma 6 del medesimo articolo.

Le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002 alla disciplina in esame hanno portato allintroduzione di un meccanismo di silenzio-assenso: in base al comma 3 dellart. 13 T.U. il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta; sempre che, si intende, non ricorra la condizione ostativa di cui al comma 3 dellart. 13 T.U.

Tale meccanismo, legato alla volont del legislatore di operare un restringimento dellambito di discrezionalit dellorgano giudiziario, imponendo [] i tempi della risposta[406], comporta inevitabilmente un venir meno, in molte ipotesi, del controllo giurisdizionale sullazione amministrativa.

In dottrina si rileva che la disposizione in esame si ricollega allinterpretazione della natura del nulla osta, fornita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale[407], come atto amministrativo; tale orientamento stato nel tempo messo in discussione, in special modo per lintroduzione, ad opera della legge n. 189/2002, della sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione, che comporta limpossibilit, almeno temporanea, di portare a termine il procedimento penale[408].

La norma prevede poi che nelle more della decisione del giudice, ossia nei quindici giorni previsti come termine massimo per la pronuncia, il questore pu disporre il trattenimento dellespellendo in un centro di permanenza temporanea di cui allart. 14 T.U.

 

 

 

 

 


2. La sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione

 

Una volta ottenuto il nulla osta, il questore esegue lespulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.

In base allart. 13, comma 3 quater, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere se:

-   ricorrono i casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, ossia vi stato il rilascio del nulla osta entro 15 giorni dalla richiesta del questore o allatto della convalida dellarresto in flagranza o del fermo o ancora con il provvedimento con il quale il giudice revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere;

-       ha acquisito la prova dellavvenuta espulsione[409];

-       non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio[410]. 

La previsione stata introdotta dalla legge n. 189 del 2002, che ha stabilito una condizione di non procedibilit[411] per avvenuta espulsione, legata allintento di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari in casi in cui venuto meno linteresse dello Stato ad esercitare la sua pretesa punitiva nei confronti di un soggetto comunque definitivamente estromesso dal consesso sociale[412], concedendo un premio[413] allo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso col nulla osta dellautorit giudiziaria.

Dubbi di legittimit costituzionale sono sorti in relazione alla disparit di trattamento dovuta al fatto che non beneficiano di tale favore processuale n il cittadino italiano o lo straniero regolarmente soggiornante, n lo straniero che si sia spontaneamente allontanato dal territorio dello stato dopo aver commesso il reato, n lo straniero rispetto al quale la prova dellespulsione sia pervenuta al giudice a giudizio instaurato, con unattivit dellamministrazione indipendente dalla sua volont; la norma inoltre non prevede affatto lipotesi che lo straniero sottoposto a procedimento penale preferisca che si arrivi ad una pronuncia assolutoria, anche per evitare gli effetti che il provvedimento espulsivo comporta, con possibile violazione dellart. 24 Cost.[414]; anche perch tutti e tre i requisiti richiesti per il perfezionamento della condizione di improcedibilit sono affidati alloperato dellautorit amministrativa, senza che vi possa influire n il soggetto imputato n lautorit giudiziaria[415].

La Corte costituzionale ha stabilito, tuttavia, che nei casi in questione viene a verificarsi una disparit di mero fatto, inidonea, come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza[416].

In ogni caso, ovvero anche in assenza di sentenza di condanna, ҏ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale; e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13 bis, 13 ter e 14 dello stesso art. 13 T.U., che sanzionano il rientro illegale dello straniero espulso. 

La pronuncia della sentenza di non luogo a procedere non preclude, per, lesercizio dellazione penale nel caso in cui lo straniero espulso rientri in territorio italiano prima del trascorrere del termine indicato al comma 14 dellart. 13 T.U. ossia 10 anni, se non diversamente disposto, e comunque non meno di 5 anni- o, se di durata superiore, del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale era stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale (art. 13, comma 3 quinuies): si tratta perci di una pronuncia con effetti meramente processuali[417] e si applica lart. 345 c.p.p. (Difetto di una condizione di procedibilit. Riproponibilit dellazione penale). Inoltre, nel caso in cui lo straniero fosse stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questa dovr essere ripristinata ai sensi dellart. 307 c.p.p.

Naturalmente, viceversa, se lo straniero rispetta il divieto di reingresso per tutta la durata stabilita, non sar pi proponibile nei suoi riguardi la stessa azione penale, con applicazione del principio del ne bis in idem di cui allart. 649 c.p.p.[418].

 

 


3. Lautorizzazione al reingresso per motivi di giustizia: lautorizzazione del questore e la speciale autorizzazione del Ministro dellInterno

 

La disciplina dei rapporti tra procedimento penale e provvedimento di espulsione si completa con la previsione della possibilit di rientro nel territorio italiano dello straniero espulso, per la partecipazione al processo in cui parte in causa.

Lart. 17 T.U. stabilisce che lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza.

Lorgano deputato al rilascio di tale autorizzazione il questore che opera anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. In dottrina si sostiene che sia competente il questore del luogo in cui situato lufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento penale[419].

La norma non indica i termini per ladozione del provvedimento; in dottrina si perci richiamato lart. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che prevede che qualora non sia indicato un termine per legge o regolamento e non abbia provveduto lamministrazione stessa a determinarlo, si dovranno considerare 30 giorni a partire dal ricevimento della richiesta dellatto[420].

Fino al Testo Unico del 1998 lunica previsione che consentisse il reingresso dello straniero espulso era quella relativa allautorizzazione ministeriale. Nel testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza lart. 151 prevedeva che lo straniero espulso non poteva rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dellInterno, affidata, dunque, alla totale discrezionalit dellautorit amministrativa.

Con la sentenza n. 109 del 1974 la Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione di legittimit costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., ha, per, stabilito che tale discrezionalit trova un limite nel rispetto delle esigenze della giustizia, sicch non pu essere negata allorquando lespulso si trovi nella necessit di comparire davanti al giudice per difendersi da una imputazione[421], fornendo cos uninterpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale lautorizzazione del ministro diventava un atto dovuto in presenza di esigenze processuali, a tutela del diritto di difesa[422].

In seguito, con la previsione dellistituto dellespulsione su richiesta di parte, di cui allart. 7, comma 12 bis, della legge n. 296 del 1993, poi abrogata dal Testo Unico, si stabil che in tale particolare ipotesi lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12 bis autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dellautorit giudiziaria. Rispetto alle indicazioni interpretative della Corte, venivano, dunque, ampliati i presupposti per il rilascio dellautorizzazione al rientro.

Con il Testo unico, lautorizzazione ministeriale stata mantenuta con lo stesso registro di cui al T.U.L.P.S., allart. 13, comma 13; allart. 17 si , per, introdotta unautonoma disposizione a tutela del diritto di difesa, sul modello dellabrogato art. 7 della legge n. 296/1993.

Con le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, inoltre, la portata dellart. 17 T.U. stata estesa anche allo straniero parte offesa in un procedimento, dal momento che una mancanza di tutela in tal senso aveva fatto emergere molteplici dubbi di costituzionalit[423].

La differenza tra le due disposizioni sta nellessere configurate come atto discrezionale del Ministro dellInterno il primo, e atto dovuto del questore il secondo, dal momento che la norma prevede che lo straniero ҏ autorizzato a rientrare in Italia. Inoltre mentre nel primo caso non si fa riferimento a criteri in relazione ai quali il Ministro deve decidere se concedere lautorizzazione al rientro, nellart. 17 T.U. il rientro limitato dallindicazione che lo indirizza al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza.

Per la fase del giudizio, ossia per il dibattimento, dunque, la possibilit di rientro dello straniero garantita senza parametri limitatori; per la fase delle indagini preliminari e delludienza preliminare, invece, lo straniero potr fare rientro solo nel caso in cui la sua presenza venga considerata necessaria o, in alternativa, affidarsi alla speciale autorizzazione discrezionale del Ministro dellInterno.

In ogni caso, in dottrina si pi volte affermato che la tutela del diritto di difesa affidata al meccanismo del rientro dopo lesecuzione dellallontanamento dal territorio dello Stato, si risolve il pi delle volte in una garanzia meramente formale[424], dal momento che raramente i soggetti che ne sono destinatari posseggono le condizioni economiche e materiali per ottenere lautorizzazione e fare rientro, a proprie spese, in Italia.   


4. Permesso di soggiorno per motivi di difesa e art. 18 T.U.

 

Le due particolari previsioni contenute nel regolamento attuativo e nellart. 18 T.U. consentono il rilascio del permesso di soggiorno a soggetti in condizioni irregolari che devono affrontare un processo sul territorio italiano.

La prima delle due ipotesi contemplata dallart. 11, comma 1, lett. c) bis, del reg. att., introdotto dalle modifiche apportate al d.P.R. n. 394/1999 dal d.P.R. n. 334/2004, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, della durata massima di 3 mesi, prorogabili per lo stesso periodo, concesso dallautorit amministrativa su richiesta allautorit giudiziaria, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin). Si tratta dei delitti particolarmente gravi per i quali stabilito larresto obbligatorio in flagranza di reato e dei reati in materia di sfruttamento della prostituzione.

Anche in tale caso listituto affidato alla piena discrezionalit dellautorit giudiziaria, che deve valutare il vago requisito della indispensabilit della presenza dello straniero; pertanto, sebbene comporti un ampliamento della tutela del diritto di difesa rispetto alla disciplina del nulla osta allespulsione e dellautorizzazione al reingresso, non sembra idoneo a risolvere le questioni sottese alle descritte lacune della disciplina del nulla osta[425].

In base allart. 18 T.U. allo straniero che sia teste, parte offesa o coimputato in un procedimento inerente reati in materia di prostituzione o di cui allart. 380 c.p.p., o anche solo vittima, in situazioni di violenza o di grave sfruttamento e per il quale si teme possa essere in pericolo, grave e attuale, lincolumit per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, consentito il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale[426].

Gli elementi necessari per il rilascio del permesso di soggiorno possono emergere nel corso di operazioni di polizia, in indagini o di un procedimento, oppure nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali.

Il rilascio effettuato dal questore, su proposta o con parere favorevole del pubblico ministero ed indirizzato a consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, tramite il riconoscimento di una piena soggettivit, anche attraverso laccesso ai servizi sanitari e assistenziali e allo studio, nonch alla possibilit di svolgere attivit di lavoro subordinato.

Con il regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 394/1999 stata aggiunta la previsione dellart. 27, comma 1, in base al quale la proposta di rilascio del permesso di soggiorno in questione pu essere effettuata anche dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero, anche nel caso in cui non sia iniziato un procedimento penale[427]. Ci ha consentito uno sviluppo molto pi ampio dellistituto, con una valorizzazione del percorso sociale, accanto a quello giudiziario, che non poteva mancare in un ambito di cos delicata gestione di complesse  situazioni di sfruttamento e ritorsioni[428].

La durata prevista di tale permesso di soggiorno, prevista dal comma 4 dellart. 18 T.U., di 6 mesi, rinnovabili per un anno o per il maggior periodo occorrente per i fini di giustizia per i quali stato rilasciato. Se questi ultimi dovessero venire meno, anche per condotta incompatibile dello straniero con le finalit del programma, il permesso di soggiorno dovr essere revocato. In merito alla definizione della condotta incompatibile come causa interruttiva del percorso di tutela, la dottrina si dichiara scettica per lampiezza della discrezionalit affidata ai responsabili dei programmi di assistenza e integrazione e alle forze dellordine, dal momento che la norma non fornisce alcun elemento di indirizzo[429].

per prevista la possibilit di conversione del permesso di soggiorno in esame in altri tipi di permessi di soggiorno, qualora ne ricorrano i presupposti, con decurtazione in misura corrispondente al numero di permessi di soggiorno ex art. 18 T.U. convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, delle quote di ingressi previste per lanno successivo (art. 27, comma 3 bis, reg. att.). In dottrina si fa notare, a tal proposito, che lart. 18 T.U. lunica norma prevista dalla normativa italiana che permette allo straniero clandestino o irregolare di regolarizzarsi senza abbandonare il territorio dello Stato, ed perci uno strumento di grande delicatezza[430].   

Il comma 6 dellart. 18 T.U. prevede, infine, la possibilit di rilasciare il permesso di soggiorno in esame agli stranieri che abbiano terminato lespiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore et; organo competente sempre il questore, che agisce anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, al momento della scarcerazione. necessario per che lo straniero abbia dato prova concreta, durante il periodo di carcerazione, di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

La misura si inserisce in un quadro di costruzione della funzione rieducativa della pena che punta ad un itinerario di lungo periodo[431] volto a concretizzare linserimento sociale di soggetti particolarmente deboli quali i minori stranieri che delinquono.


CAPITOLO VI

LA TUTELA DELLO STRANIERO DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

 

1. I ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

 

Il sistema dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione ha subito, nel tempo, cospicue modifiche attraverso le discipline legislative che si sono succedute.

In base alla normativa prevista dallart. 13 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 286 del 1998, in opposizione al provvedimento amministrativo di espulsione, emesso con decreto motivato e comunicato allo straniero con lindicazione delle modalit di impugnazione, poteva essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento (comma 8). Nel caso in cui lespulsione fosse stata immediatamente eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera, il termine per limpugnazione era di 30 giorni.

Lautorit giudiziaria[432] era tenuta a pronunciarsi con unico provvedimento, di accoglimento o rigetto, nel termine di 10 giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito linteressato e con procedimento in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c.

Considerata la modalit esecutiva dellespulsione tramite intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni, allora vigente come regola generale, i tempi di pronuncia sullimpugnazione del decreto di espulsione tendevano a coincidere con la possibilit di permanenza dello straniero in Italia, con chiaro intento del legislatore di conseguire un contemperamento degli interessi in gioco, ovvero di garantire leffettivit della tutela giurisdizionale e al tempo stesso tutelare linteresse statale allallontanamento dello straniero[433].  

Lautorit competente era indicata in relazione al luogo di residenza o di dimora dello straniero; ci aveva fatto sorgere dubbi di legittimit costituzionale per la mancata disciplina dei casi, non poco frequenti, di stranieri senza fissa dimora, dubbi poi respinti dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza nel caso di specie[434].

Nel caso in cui fosse stato disposto il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea e assistenza, era invece competente il giudice che doveva provvedere alla convalida di tale misura.

Ulteriori dubbi di legittimit costituzionale, respinti dalla citata sentenza della Corte costituzionale, erano stati sollevati in relazione alla mancata previsione di un contraddittorio con la Pubblica Amministrazione, alla eccessiva ristrettezza dei termini di ricorso e alla mancata previsione della possibilit per il giudice di disporre la sospensione dellesecuzione del provvedimento di allontanamento dallo Stato[435].

Proprio in relazione alla prima questione, la legge n. 113 del 1999 ha aggiunto al T.U. lart. 13 bis non abrogato n modificato dalla legge c.d. Bossi-Fini- che stabilisce una serie di norme procedurali, tra cui la notificazione, a cura della cancelleria del giudice, del ricorso e del decreto di fissazione delludienza allautorit che ha emesso il provvedimento impugnato, la quale pu decidere di stare in giudizio personalmente o attraverso funzionari appositamente delegati (art. 13 bis, comma 2).

La norma stabilisce, inoltre, che il giudice fissa ludienza in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso, sempre che il ricorso sia stato presentato nei termini; in caso contrario, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Con la legge n. 189 del 2002 sono stati sostituiti i commi 3 e 8 e abrogati i commi 9 e 10 dellart. 13 T.U., anche se le disposizioni del comma 10 sono state, in parte, trasposte nel comma 8.

Il nuovo comma 3 ha stabilito, innanzitutto, che il decreto con cui disposta lespulsione immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato; la disposizione sancisce la prevalenza dellinteresse dello Stato allallontanamento dello straniero tramite lesecuzione del provvedimento di espulsione rispetto al diritto di difesa dellespulso, probabilmente nellintento di scoraggiare l'utilizzo strumentale dei meccanismi di tutela giurisdizionale previsti in rapporto ai provvedimenti espulsivi a fini meramente dilatori[436].

La distinzione, contemplata dalla norma, tra gravame e impugnativa viene ricondotta, in dottrina[437], alla differente natura dellautorit giudiziaria che pu emanare il provvedimento di espulsione, con riferimento, nel primo caso, al ricorso al giudice ordinario avverso il decreto di espulsione disposto dal prefetto e, nel secondo caso, allimpugnazione davanti al TAR del provvedimento di espulsione disposto dal Ministro dellInterno.

La norma ancora una volta non accenna alla possibilit per il giudice di sospendere lesecutivit del provvedimento; in dottrina, tuttavia, si sostiene che i principi generali del sistema processuale e uninterpretazione costituzionalmente orientata spingano a ritenere che laddove si ravvisino gravissime esigenze di natura cautelare, ovvero sia del tutto inesistente il provvedimento di espulsione, nulla osta a che il giudice avanti al quale il provvedimento impugnato possa sospenderne lefficacia fino allesito del giudizio[438]. 

A seguito della soppressione delle preture[439], la competenza per lesame del ricorso stata attribuita, allart. 13, comma 8, T.U. al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente per il luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Con la legge n. 271 del 2004 vi stato un ulteriore spostamento di competenza a favore del giudice di pace[440].

I termini per la proposizione del ricorso, di cui al medesimo comma 8, sono stati unificati per tutte le diverse modalit di esecuzione dellespulsione anche considerato che laccompagnamento coattivo in frontiera diventato la regola (comma 4)- e considerevolmente ampliati: il ricorso va presentato entro 60 giorni[441] dalla data del provvedimento di espulsione e il giudice dovr pronunciarsi entro 20 giorni[442] dalla data di deposito del ricorso, con una decisione di accoglimento o di rigetto[443].

La previsione del dies a quo per la proposizione del ricorso, individuata nella data di emissione del provvedimento di espulsione e non pi, come nella previdente disciplina, dal momento della comunicazione, pone dubbi di legittimit costituzionale in relazione al diritto di difesa dello straniero[444], anche perch si tratta indubbiamente di un atto di natura recettizia[445]. La Corte costituzionale, a tale proposito, ha stabilito che la piena conoscibilit del contenuto del provvedimento costituisce garanzia necessaria alleffettivit del diritto di difesa in giudizio, secondo lart. 24 della Costituzione nonch secondo varie disposizioni di accordi internazionali in materia ai quali lItalia ha aderito[446].

Nelle nuove disposizioni vengono abrogati due passaggi molto importanti nella costruzione del sistema di tutela: non pi prevista la necessaria audizione dellinteressato, contemplata dal vecchio comma 9 dellart. 13 T.U. e non si fa pi rinvio, per le forme della decisione, alle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c.

Per quanto riguarda la prima questione, in dottrina si ritiene che probabilmente si trattato di uninvolontaria dimenticanza del legislatore, da sanare in applicazione del generale principio del contraddittorio costituzionalmente garantito (art. 24 e 111 Cost.)[447]; anche perch in mancanza di contraddittorio non si spiegherebbe il senso della partecipazione dellautorit che ha emesso latto impugnato, prevista dallart. 13 bis T.U.

Leliminazione della previsione dellaudizione dellinteressato sembra, tuttavia, inserirsi coerentemente nella costruzione del legislatore che vuole il decreto di espulsione immediatamente esecutivo, anche in pendenza di un ricorso.

da rilevare, in ogni caso, come proprio la mancata previsione di una procedura in contraddittorio tra le parti per la convalida dellaccompagnamento in frontiera ha comportato la pronuncia di illegittimit costituzionale dellart. 13, comma 5 bis, T.U. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004[448].

Anche il mancato riferimento al rito camerale pu essere ricondotto ad una svista, sia perch improbabile che in venti giorni possa essere esplicato un giudizio a cognizione piena in base agli artt. 163 ss. c.p.c.[449], sia perch rimangono in vigore le indicazioni dellart. 13 bis che, al comma 1, stabilisce che il giudice fissa ludienza in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso[450].

Nel nuovo comma 8 dellart. 13 T.U. sono confluite le indicazioni del comma 10, abrogato dalla legge n. 189 del 2002, relative alla rappresentanza tecnica.

Con indicazioni alquanto in contraddizione tra loro, la norma stabilisce, nella prima parte, che il ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente mentre pi oltre ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, prevedendo altres che, qualora non ci sia stata la nomina di un difensore di fiducia, sar il giudice a nominare uno, scegliendolo nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allart. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271[451].

La disposizione prevede inoltre, ove necessario, lassistenza da parte di un interprete[452].

Vi sono, infine, una serie di indicazioni per il caso in cui lespulsione sia gi stata eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera e dunque il ricorrente si trovi in uno Stato estero: in tale ipotesi questultimo potr presentare il ricorso per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, che provvederanno allautenticazione della sottoscrizione e allinoltro allautorit giudiziaria competente, in base alle modalit stabilite dallart. 18, comma 1, reg. att. Lo straniero potr, inoltre, ricorrere allassistenza legale di un patrocinatore di fiducia rilasciandogli una procura speciale davanti allautorit consolare[453].

Le disposizioni inerenti la difesa tecnica contenute nel sesto e settimo periodo del comma 8 dellart. 13 T.U. sono richiamate dal comma 5 bis dello stesso art. 13 e dal comma 4 dellart. 14 T.U. (come modificati dalla legge n. 271/2004). Il richiamo crea delle difficolt di coordinamento con il testo unico in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002[454] che, allart. 142, richiamando il solo caso dello straniero ricorrente contro il provvedimento di espulsione ex art. 13 T.U., senza accennare alle procedure di convalida di cui allart 13, comma 5 bis e allart. 14, comma 4, stabilisce la retribuzione automatica del difensore e delle altre spese processuali compresa quella eventuale per linterprete-, a prescindere dai requisiti di reddito o di altro genere previsti dalla normativa per laccesso al patrocinio a spese dello Stato[455].

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi per una presunta disparit di trattamento rispetto ai cittadini italiani, ha confermato la legittimit di tale disposizione, che rientra nella piena discrezionalit del legislatore e non n irragionevole n contraria al principio di uguaglianza, considerata la peculiarit del procedimento di espulsione dello straniero e la necessit di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine[456].

da rilevare, inoltre, come la disposizione di cui allart. 142 del d.P.R. n. 115/2002 costituisce una deroga al principio generale, sancito dallart. 90 dello stesso d.P.R., per cui, nel processo penale, il gratuito patrocinio a spese dello Stato garantito al cittadino italiano ҏ assicurato altres allo straniero e allapolide residente nello Stato e dunque non allo straniero clandestino; la regola confermata allart. 119 che, in materia di processo amministrativo, civile e tributario, stabilisce che il trattamento previsto per il cittadino italiano assicurato, altres, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto. 

Se accoglie il ricorso, il giudice pronuncia un decreto motivato di annullamento, per la presenza di vizi formali o sostanziali del provvedimento espulsivo impugnato, con conseguente venir meno degli effetti tipici dellatto e dunque con la possibilit per lo straniero di fare rientro, qualora lespulsione fosse gi stata eseguita, nel territorio dello Stato.

Anzitutto vanno considerati i divieti di espulsione[457], ricorrendo i quali il provvedimento di espulsione sar viziato nella sostanza.

Inoltre, possibile far valere tutta una serie di vizi formali che inficiano la validit del provvedimento amministrativo come, ad esempio, la mancata sottoscrizione da parte del prefetto, una motivazione insufficiente, che non specifica la situazione di fatto costituente il presupposto dellespulsione[458], lomessa indicazione, nel decreto, delle modalit di impugnazione, dellautorit competente e dei termini, ai sensi dellart. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990[459].

In dottrina si fa notare che, nel caso vi sia stata esecuzione del decreto di espulsione e successivo annullamento dello stesso da parte del giudice, lo straniero titolare dellinteresse allannullamento o alla disapplicazione dellatto amministrativo potrebbe altres aver subito un danno patrimoniale e personale notevole[460], potendo perci chiederne il risarcimento alla pubblica amministrazione con unazione per danni.

 

Contro il provvedimento di espulsione disposto dal Ministro dellInterno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il comma 11 dellart. 13 T.U. prevede, invece, il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma; la disciplina in questione non stata modificata dalla legge n. 189 del 2002 e dalle riforme successive.

Al giudice amministrativo , altres, attribuito il sindacato sui provvedimenti amministrativi presupposti al provvedimento di espulsione (ossia i provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, i provvedimenti di revoca o annullamento dello stesso, i provvedimenti di rifiuto del rilascio o di revoca della carta di soggiorno). Provvedimenti rispetto ai quali, anche in pendenza del termine di impugnazione dellatto amministrativo, non esiste impedimento al loro utilizzo come presupposto del decreto di espulsione.

Si crea in tal modo un sistema di doppia giurisdizione in relazione a singole vicende, che ha sollevato dubbi di legittimit costituzionale in riferimento al diritto di difesa dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che si vede costretto a ricorre al giudice amministrativo avverso il provvedimento presupposto allespulsione e al giudice ordinario avverso il provvedimento di espulsione stesso, con procedimenti dai tempi diversi che potrebbero portare, in ipotesi, al rischio per lo straniero di vedersi giudicato e confermato prioritariamente lordine di allontanamento prima ancora che sul presupposto di esso sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale[461].

La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, dal momento che il giudice ordinario, in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, pu sindacare, in via incidentale, la legittimit dellatto presupposto allespulsione ed eventualmente disapplicarlo, con effetti di illegittimit derivata sullatto oggetto della giurisdizione piena, ossia il decreto di espulsione[462]. Con la stessa pronuncia, inoltre, la Corte ha dichiarato non obbligatoria, ma possibile, la sospensione di cui allart. 295 c.p.c. nel caso in cui sia pendente un giudizio amministrativo sulla legittimit dellatto presupposto al decreto di espulsione; in dottrina si aggiunge che tale la sospensione dovrebbe intervenire anche in pendenza del termine per la proposizione del giudizio amministrativo medesimo[463].


2. Il ricorso per Cassazione

 

In base al comma 4 dellart. 13 bis T.U. la decisione del giudice non reclamabile ma impugnabile per Cassazione.

In precedenza il T.U. non stabiliva nulla in relazione alla possibilit di impugnazione della decisione del giudice su un ricorso avverso un provvedimento di espulsione; tale vuoto di normativa aveva creato diversi orientamenti giurisprudenziali, con  casi in cui si era dichiarato inammissibile il ricorso in quanto i vizi del provvedimento andavano rilevati in unica istanza in base allart. 13 T.U.[464] e altri in cui il tribunale aveva deciso nel merito[465].

La Cassazione, poi, era intervenuta stabilendo che, essendo richiamate le norme comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c., andava fatto riferimento anche allart. 739 c.p.c. che prevede la reclamabilit degli atti, e doveva essere ritenuta altres possibile la ricorribilit in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento emesso a seguito del reclamo[466].

Con lespressa previsione di cui allart. 13 bis si , dunque, colmato un vuoto legislativo e si stabilito il ricorso in Cassazione ex art. 360 c.p.c. come rimedio ordinario, escludendo la prospettata soluzione del reclamo.

Lesclusione del secondo grado di giudizio non pu essere prospettata come violazione costituzionale poich ҏ noto che listituto del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale[467], dal momento che lart. 111 Cost. stabilisce solo che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libert personale ҏ sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge; tuttavia la soluzione, per le pi complesse condizioni di accesso alla giustizia che questa pone[468], sembra molto meno efficace dello strumento del reclamo in relazione alle esigenze di tutela emergenti dallimpugnazione del provvedimento di espulsione.


3. Lassistenza linguistica

 

Il Testo Unico, nella disposizione dedicata ai diritti e doveri dello straniero (art. 2, comma 6) enuncia che ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti lingresso, il soggiorno e lespulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dallinteressato.

Il principio ripreso e specificato dallart. 13 del T.U. che, al comma 7, stabilisce: il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellart. 14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

I due principi guida che emergono sono, dunque, quello della necessaria traduzione nella lingua madre dello straniero ovvero, se ci non risulti possibile, in una delle tre lingue indicate[469], considerate le pi diffuse tra gli utenti del servizio di traduzione[470] o forse le pi facilmente reperibili in fatto di interpreti[471], in base ad una scelta non casuale ma effettuata dallo stesso interessato (art. 3, comma 3, reg. att.).

A tale proposito, stata sollevata questione di legittimit costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 27 Cost., nella parte in cui consente la traduzione in una delle 3 lingue indicate, in alternativa alla lingua madre, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che ne abbia lo straniero. La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto[472], ha affermato una lettura della norma in linea con i principi dellordinamento, in base alla quale, posto che i criteri imposti dalla norma rispondono ad esigenze funzionali idonee, nella generalit dei casi, a garantire la conoscibilit degli atti agli stranieri, la valutazione in concreto delleffettiva conoscibilit dellatto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, ovvero devono stabilire se, nonostante il rispetto delle modalit di cui allart. 13 T.U., lo straniero non sia stato messo in grado di esplicare in pieno il suo diritto di difesa.

Limpossibilit della traduzione nella lingua dello straniero stata interpretata, in giurisprudenza, con rigori differenti: in taluni casi si optato per unimpossibilit che pu essere giustificata dal mancato accertamento del paese di provenienza dello straniero o dalla rarit della sua lingua[473], in altri si ritenuta sufficiente lallegazione da parte della pubblica amministrazione del mancato reperimento di un interprete per semplici difficolt tecniche[474].

In ogni caso, certo che la P.A. debba offrire almeno una congrua motivazione dellimpossibilit di trovare un interprete e che sia insufficiente un generico attestato di impossibilit[475]. 

Tale previsione legislativa, come sottolineato in diverse pronunce della Corte costituzionale[476], risponde allesigenza di fare in modo che lo straniero destinatario di un decreto di espulsione abbia piena conoscenza dellatto, poich questultima ritenuta elemento portante e presupposto essenziale delleffettivo esplicarsi del diritto di difesa di cui allart. 24 Cost., garantito, come noto, anche allo straniero irregolare[477].

In relazione al processo penale, inoltre, con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 si operata la costituzionalizzazione dellinterprete, come tassello significativo del modello di giusto processo delineato dalla riforma costituzionale[478] con la previsione, al comma 3 dellart. 111 Cost., per cui alla persona accusata di un reato garantita lassistenza di un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Gi con la sentenza n. 10 del 1993[479] la Corte costituzionale aveva avuto modo di stabilire lesistenza di un filo diretto tra la tutela linguistica e il diritto di difesa, richiamando altres i principi di diritto internazionale di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali[480], che allart. 6, comma 3, lett. a), stabilisce il diritto di ogni soggetto accusato a essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile, ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellaccusa elevata a suo carico, e al Patto internazionale sui diritti civili e politici[481] che, allart. 14, comma 3, lett. a), dichiara: ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad essere informato sollecitamente ed in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dellaccusa a lui rivolta.

   In base alle citate pronunce della Corte costituzionale, spetta al giudice adito in sede di ricorso avverso il provvedimento di espulsione accertare se latto sia stato tradotto in una lingua conoscibile dallo straniero, anche in mancanza di una sua richiesta in tal senso[482].

Pi di recente, a seguito di divergenze nella giurisprudenza della Cassazione[483], sono intervenute anche le Sezioni Unite, confermando lorientamento costituzionale e ribadendo la natura del diritto alla traduzione come diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile, riconducibile al diritto inviolabile alla difesa; per cui compito del giudice, imposto dalla natura di quel diritto, accertare, in assenza delliniziativa dellinteressato, la non conoscenza, da parte di questultimo, della lingua italiana[484]. 

Anche i codici di rito contengono specifiche disposizioni inerenti la traduzione degli atti nel processo.

Mentre il codice di procedura civile, agli artt. 122 e 123 distingue tra la figura dellinterprete, necessaria quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana (art. 122), e quella del traduttore quando occorre procedere allesame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (art. 123), il codice di procedura penale si limita a contemplare, agli articoli 143 ss., la figura dellinterprete.

Lassistenza dellinterprete garantita, gratuitamente, allimputato[485] che non conosce la lingua italiana; per il cittadino italiano vige una presunzione di conoscenza della lingua italiana, fino a prova contraria. Ci comporta, a contrariis, la necessaria valutazione di tale conoscenza da parte dello straniero[486], ossia del cittadino di uno stato estero, non solo extracomunitario.

La non conoscenza della lingua italiana da intendere in base alla pi ampia formulazione di cui al comma 3 dellart. 111 Cost., ossia come il non comprendere o il non parlare la lingua italiana; tali difficolt possono presentarsi con un grado pi o meno ampio: considerando sufficiente la mancanza di una delle due perch venga ad esistenza il diritto allinterprete[487], sar compito del giudice interpretarle nellottica di assicurare la piena comprensione dello straniero a la sua partecipazione agli atti del processo[488].

La norma stabilisce altres che lassistenza linguistica assicurata allimputato al fine di poter comprendere laccusa contro di lui formulata e al fine di prendere parte attivamente al processo, ossia di seguire il compimento degli atti cui partecipa. 

In caso di mancata traduzione degli atti dovr ritenersi non decorso il termine per limpugnazione, dal momento che, in ogni ipotesi in cui la legge fissi un termine perentorio, prevedendone la decorrenza dal compimento di un determinato atto, necessario che questultimo sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che onerato dal rispetto di esso[489].

La Cassazione ha poi stabilito che la mancata traduzione di un atto, in violazione del disposto di cui agli artt. 143 ss., comporta una nullit di ordine generale ai sensi dellart. 178, lett. c), c.p.p., riferendosi allassistenza dellimputato[490]. La pronuncia continua con laffermare che si tratta per di nullit afferente al regime di cui allart. 180 c.p.p., ossia rilevabile anche dufficio, ma non dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero se si verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, e non di nullit assoluta[491]. Anche in questo caso sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione[492], confermando linterpretazione sopra esposta, per sanare un contrasto giurisprudenziale che vedeva ora la sussistenza di nullit assoluta[493] ex art. 179 c.p.p. ora di nullit relativa[494] ex art. 181 c.p.p.

La mancata traduzione della comunicazione del decreto di espulsione, comporta linefficacia dellintero decreto[495].

 

 

 

 


Prospettive di riforma. Conclusioni

 

 

Per avviarmi a chiudere la trattazione, mi sembra utile riproporre un estratto di un articolo di A. Casadonte e P.L. Di Bari[496] che ipotizza una situazione-tipo e dimostra lincompletezza, prima ancora della eventuale non condivisibilit politica, dellattuale sistema di espulsione[497].

Ipotizziamo che nei confronti di Abdul, sedicente, sia stata disposta lespulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera perch entrato illegalmente nel territorio nazionale. Accadr che essendo privo di documenti che ne accertino con sufficienza lidentit e la nazionalit, la misura non possa essere eseguita immediatamente sicch verr disposta nei suoi confronti la detenzione presso un centro di permanenza. Ebbene nel caso in cui nel termine di sessanta giorni non sia stata accertata la sua identit e nazionalit oppure nel caso in cui egli non abbia potuto essere trattenuto in un centro di permanenza, magari perch mancava il posto o per qualsiasi altro motivo, il questore gli ordiner di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

Lintimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale che era uscita dalla porta dellart. 13 pu cos rientrare dalla finestra dellart. 14, comma 5 bis T.U.

Se Abdul non ottemperer allordine del questore e, senza giustificato motivo, continuer a trattenersi sul territorio, incorrer nella contravvenzione punita con larresto da sei mesi ad un anno [fattispecie trasformata in delitto e punita con la reclusione da uno a quattro anni, in base alla legge n. 271/2004] e nei suoi confronti si proceder a questo punto allarresto obbligatorio ed al rito direttissimo []. Dopodich, dato il nulla osta e fatto il processo penale, egli sar nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ai fini di assicurare lesecuzione dellespulsione il questore potr nuovamente disporre il trattenimento di Abdul.

Ma ci si chiede, come sar possibile eseguire lespulsione prescindendo dallaccertamento dellidentit e della nazionalit di Abdul? In realt analoga domanda si posto anche il legislatore il quale ha previsto che se Abdul continuer a trattenersi sul territorio nazionale, nonostante la nuova espulsione sar a quel punto passibile della pena della reclusione da uno a quattro anni [a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 271/2004, reclusione da uno a cinque anni], previo nuovo arresto obbligatorio e rito direttissimo.

A parte le fortissime perplessit connesse alla nuova fattispecie incriminatrice consistente nel trattenersi nel territorio nazionale senza giustificato motivo in violazione dellordine del questore che richiama alla mente la fattispecie prevista nellart. 7 bis della legge n. 39/90 dichiarata incostituzionale per violazione del principio di tassativit dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34/1995, cՏ da chiedersi cosa accadr dopo lennesima condanna, che facile prevedere non pi sospesa e la risposta pi facile che si prospetta, avuto riguardo al quadro edittale, quella del carcere, atteso che si in presenza di un delitto per il quale pu essere astrattamente disposta la misura della custodia cautelare in carcere al fine di evitare la reiterazione criminosa, ex art. 274 lett. c) c.p.p. Il carcere sar lassai probabile approdo perlomeno fino a che la pena residua non sar quella di due anni, nel qual caso ci saranno i presupposti per lapplicazione della nuova espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del riformato art. 16 T.U. Ma essa sar a sua volta eseguibile solo se nel frattempo saranno stati accertati lidentit e la nazionalit di Abdul. 

Negli stessi termini, il progetto di riforma del Testo Unico, presentato dal Ministro Amato[498], pone il seguente rebus:

Un caso frequente quello dellimmigrato clandestino che viene fermato, riceve il decreto di espulsione, ma non pu essere materialmente allontanato perch se ne ignora la nazione dorigine. Limmigrato viene dunque portato in un Cpt per lidentificazione, ma dopo 60 giorni spesso viene rilasciato senza che lidentificazione sia stata possibile e gli si ordina di allontanarsi dal territorio nazionale. Se limmigrato resta in Italia in clandestinit, pu accadere che successivamente venga fermato e arrestato per non aver dato seguito al decreto di espulsione. Scontata la pena dovrebbe essere espulso ma, se nel frattempo non intervenuta qualche novit per lidentificazione, si ricomincia daccapo. E se, come ha detto la Cassazione, non si pu ricominciare tutto daccapo, che si fa? Niente, perch niente si pu fare. E il clandestino alla fine libero di circolare per lItalia. Cos si affollano le carceri italiane di immigrati, si ingolfano i Cpt, si impegnano le forze dellordine in uno sforzo estenuante, ma tutto risulta inutile.

 

 

Nel programma con cui si presentata alle elezioni lattuale maggioranza di governo, il tema dellimmigrazione occupava un posto rilevante, con la prospettiva della abrogazione della legge Bossi-Fini[499].

Lo stato dei lavori attuale impone di trattare largomento con grande approssimazione, facendo affidamento, oltre che sui primi progetti di modifica, sugli interventi di proposta dei soggetti che da tempo si occupano di immigrazione.

Un primo intervento che merita qualche cenno, anche se non direttamente connesso al tema dellespulsione, quello di cui al d.d.l. n. 1607 del 30.08.2006[500] di riforma della disciplina sulla cittadinanza, presentato dal Ministro degli Interni Amato ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, intitolato Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

La riforma punta soprattutto a dimezzare i tempi per lacquisto della cittadinanza portandoli dagli attuali 10 anni a 5 anni- e a rendere pi immediato lacquisto della cittadinanza per i figli di stranieri nati in Italia o comunque soggiornanti da tempo nello Stato, con ampliamento dunque della sfera dello ius soli, in un campo ampiamente votato allo ius sanguinis[501].

Di contro, viene aumentato il tempo di residenza necessario per lacquisto della cittadinanza per matrimonio e riformate le condizioni di accesso, con lintroduzione di una verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato.

Un secondo intervento cui accennare il d.d.l. n. 1857 del 26.10.2006[502] presentato dal Guardasigilli Mastella contenente Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dellimmigrazione clandestina, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre.

La modifica punta ad un ulteriore inasprimento dopo le leggi n. 189/2002 e 271/2004- delle sanzioni per i reati di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina, con lintroduzione del reato di trasporto di clandestini extracomunitari, sganciato dalla necessit del fine di lucro, con la previsione di tempi pi lunghi per le indagini preliminari e lestensione dellapplicabilit della custodia cautelare in carcere[503].

Ma ci che pi rileva nel panorama delle modifiche alle norme sullimmigrazione, la proposta di riforma del Testo Unico  presentata alla Commissione Affari costituzionali del Senato dal Ministro dellInterno Amato il 27 settembre 2006.

 Le proposte di modifica pi considerevoli riguardano, in particolare, la disciplina del lavoro e vanno ad inserirsi in un pi ampio progetto relativo al tentativo di ridurre larea di clandestinit attraverso il superamento del meccanismo aleatorio di incontro a livello planetario della domanda ed offerta di lavoro[504], peraltro mantenuto accanto ai nuovi strumenti, in unottica comunque legata alla domanda di lavoro nel mercato nazionale.

Viene, innanzitutto, modificato il sistema di programmazione dei flussi, attraverso la triennalizzazione del decreto flussi, nellintento di consentire una programmazione delle quote di lungo-medio periodo pi attinente alle reali esigenze del Paese; uno strumento diretto a tale fine, in realt, era gi presente nella normativa attuale: il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, previsto dallart. 3, comma 1, T.U., era pensato proprio allo scopo di definire i criteri per lemanazione annuale nel decreto flussi.

La manovra, dunque, sembra tesa, pi che altro, alla flessibilizzazione delle quote annuali attraverso la semplificazione delle procedure per il loro adeguamento in itinere[505]; a tal proposito il testo delle proposta di riforma stabilisce la possibilit di revisione annuale dei flussi, attraverso lindicazione che Il Presidente del Consiglio dei ministri potr infatti emanare singoli provvedimenti di adeguamento delle quote, aumentandole ma anche riducendole, dopo aver consultato il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio[506], Comitato che sar integrato dai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonch dagli enti e dalle associazioni operanti nel settore dellimmigrazione, per una migliore connessione con le mutevoli realt economiche e sociali[507].

Si vorrebbero creare, poi, delle liste di collocamento allestero, presso le rappresentanze diplomatiche italiane e con gestione informatizzata, in cui, oltre al criterio dellanzianit di iscrizione varrebbe laver frequentato corsi di formazione al lavoro organizzati da istituzioni, enti e associazioni italiani, o anche stranieri, nei Paesi di provenienza[508]; peraltro lart. 21, comma 5, T.U. gi prevedeva la possibilit di istituire delle liste di lavoratori nellambito di intese stipulate con Paesi che avessero concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Il progetto propone, inoltre, la reintroduzione dellistituto dello sponsor, gi previsto dal T.U. allart. 23, abrogato dallart. 19 della legge n. 189/2002; nella nuova formulazione, tuttavia, i soggetti privati, ossia cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che, in base alla vecchia normativa, potevano effettuare la prestazione di garanzia, vengono sostituiti da enti pubblici e privati (ossia enti e organismi istituzionali come le Regioni e gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali e professionali, le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato)[509].

Tali enti, in base alla lettera della bozza di riforma, aiuteranno i datori di lavoro nelliter burocratico per lassunzione di lavoratori stranieri, agendo da intermediari nella gestione della mano dopera extracomunitaria, attraverso la collaborazione con lo Sportello unico per limmigrazione e con chiamate sulla base delle liste di collocamento sopra descritte, in ogni caso allinterno del sistema delle quote[510]; allo straniero sar rilasciato un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, di durata annuale, che potr essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Se allo scadere dellanno di validit del permesso lo straniero non sar riuscito a convertire il permesso di soggiorno, dovr abbandonare il territorio dello Stato, divenendo altrimenti passibile di espulsione.

Dallinsieme delle misure previste per il superamento della prospettiva dellincontro teorico tra domanda e offerta di lavoro, spicca la mancata previsione di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, previsto dallo stesso programma elettorale dellUnione[511] e indicato dagli operatori del settore[512] come lo strumento pi utile per fronteggiare la clandestinit e la irrazionalit delle sanatorie di fatto rappresentate dalle code alle poste degli stessi stranieri che in teoria avrebbero dovuto essere allestero, per la chiamata dei datori di lavoro- che fino ad ora hanno governato il sistema del mercato del lavoro extracomunitario.

La mancata previsione di tale tipo di permesso di soggiorno viene, dunque, sostituita dal pi restrittivo istituto dello sponsor, per di pi spogliato dalla partecipazione dei singoli privati[513].

Per quanto riguarda le misure inerenti il soggiorno, viene prevista una semplificazione delle procedure di ottenimento e rinnovo del permesso di soggiorno, con allungamento dei tempi di durata dei permessi, la cui validit viene estesa anche alla fase del rinnovo, lunificazione dei termini per la richiesta del rinnovo a 60 giorni per tutti i tipi di permesso di soggiorno, laumento da 6 mesi (previsti dallart. 22, comma 11, T.U. come modificato dalla legge n. 189/2002) ad un anno del tempo concesso allo straniero che perde il lavoro per trovarne uno nuovo, canali privilegiati, al di fuori delle quote, per gli immigrati altamente qualificati, con permessi di soggiorno legati allincarico, lestensione del permesso di soggiorno ex art. 18 agli stranieri sfruttati sul lavoro e la diminuzione da 6 a 5 anni- degli anni di regolare residenza necessari per ottenere la carta di soggiorno.

Anche in questo caso, viene trascurato uno dei passaggi fondamentali del programma elettorale, da tanti caldeggiato come una misura essenziale per una vera evoluzione della normativa in tema di immigrazione[514], ossia la previsione di forme di passaggio dalla irregolarit alla regolarit, su base temporale e in relazione a criteri di integrazione e di mancanza di condotte criminose, ovvero in base alla formula utilizzata nel programma, di un meccanismo di regolarizzazione permanente ad personam per lo straniero in possesso di determinati requisiti"[515].

Per quanto concerne specificamente lespulsione, la proposta di riforma parte dalla constatazione di quello che stato in questi anni il maggior ostacolo allesecuzione dei provvedimenti espulsivi, ossia la mancata identificazione degli stranieri, dal momento che il rimpatrio pu essere effettuato solo nel Paese dorigine[516].

La soluzione offerta risiede nella ricerca di collaborazione dello stesso soggetto da espellere, attraverso lofferta di incentivi; ovvero si punta alla elaborazione di programmi mirati al rimpatrio volontario e assistito[517], sulla base di un modello gi applicato in Francia, con un sistema premiale che riduce il tempo di divieto di reingresso per gli stranieri che collaborano alla propria identificazione, tenendo per in considerazione il grado di gravit delle violazioni per le quali stata disposta lespulsione.

Le altre misure previste sono, poi, la costituzione di un Fondo nazionale rimpatri, lallargamento degli accordi di riammissione con i diversi Paesi di origine, attraverso una interdipendenza tra aiuti e quote di ingresso ed esistenza di tali accordi, anche a livello europeo, e una revisione delle sanzioni penali, in particolare di quelle previste per linottemperanza allordine di allontanamento del questore, interessate dalle pronunce della Coste Costituzionale e della Cassazione, rispetto alle quali, afferma il Ministro Amato in unintervista[518], non vi ragione che siano reati di un diritto penale aggravato come se fossero reati mafiosi.

A tale proposito si afferma che il principio generale da seguire dovrebbe essere quello di ricondurre questi reati e la loro trattazione, oggi configurati come una sorta di diritto speciale aggravato, alla sistematica del codice penale e di quello di procedura penale[519].

Un altro dei tasselli che vanno a comporre il quadro del progetto di riforma riguarda la rivisitazione della compagine dei Centri di permanenza temporanea e assistenza, sulla base dellintento di conservare lattuale sistema detentivo solo nei casi di accertata pericolosit sociale.

In questo modo, si afferma, si avrebbe una netta riduzione dei soggetti trattenuti nei Centri e un cambio della stessa missione di questi ultimi[520].

Il progetto prevede la scissione, in tre realt diverse, di quelli che fino ad ora erano i Centri di permanenza temporanea e i Centri di identificazione per richiedenti asilo e una rivisitazione delle modalit di gestione,  anche attraverso lallargamento degli enti idonei allaffidamento e alla collaborazione e, soprattutto, sulla base delle indicazioni che arriveranno dalla Commissione De Mistura, incaricata dal Governo di effettuare unanalisi sui Centri di permanenza, che dovrebbe servire da base per la loro ristrutturazione.

Le nuove realt individuate consisterebbero in: Centri per lesecuzione dellespulsione, previsti in numero ridotto e rivolti a soggetti pi inclini allillegalit e di pi elevata pericolosit[521]; Centri per richiedenti asilo, con rivisitazione della natura e dellorganizzazione degli attuali Centri di identificazione per richiedenti asilo; e, infine, strutture destinate alla sola accoglienza e al soccorso.

Nel finale del progetto si prevede, per, che si potr considerare la realizzazione nel medesimo sito di diverse sezioni di impiego[522].

Le critiche che arrivano ad una tale impostazione, aldil di quello che era limpegno del Programma elettorale a superare il sistema dei Centri di permanenza temporanea[523] che, invece rimangono in funzione con tutto il loro carico di contraddizioni, riguardano laleatoriet della previsione di una revisione delle sanzioni di natura penale[524], che invece andrebbero riformulate dalle fondamenta; la poca chiarezza del criterio della pericolosit sociale dei soggetti da destinare ai Centri per lesecuzione dellespulsione[525] (che assumono le vesti di un secondo sistema carcerario) senza che sia indicata lautorit competente ad una simile verifica e col rischio di un affidamento alla discrezionalit della pubblica amministrazione, che non porterebbe lontani dal sistema attuale.

Le soluzioni offerte dalla proposta di riforma Amato offrono, dunque, qualche strumento di respiro in un settore in cui la sensazione di mancanza di sbocchi verso condizioni di regolarit diventava sempre pi pressante; limpressione , tuttavia, che manchi quel grande processo di riforma atteso da tutta una parte della societ civile e che si tratti soprattutto della riproposizione di misure gi adottate in passato, cui vengono semplicemente apportati alcuni perfezionamenti[526].

Lespulsione, in tal modo, continua a rimanere lunica risposta allirregolarit degli stranieri[527].


Bibliografia

 

 

Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004

 

Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), reperibile su www.magistraturademocratica.it

 

Aa. Vv., Stranieri e politiche penitenziarie in Italia, Francia, Germania e Spagna, progetto Aria, rapporto di ricerca 2004, www.carcereesocieta.it

 

F. Antolisei, Manuale di diritto penale (parte generale), Milano, 2003

 

Arci, Asgi, Cgil, Md, Medici senza frontiere, Contro la detenzione amministrativa, Questione giustizia, n. 4/2005

 

A.S.G.I. Associazione studi giuridici sullimmigrazione, Proposte per una modifica della legislazione in materia di immigrazione e di stranieri non comunitari, 9 ottobre 2006, in www.asgi.it

 

Atti del convegno Minori stranieri non accompagnati, promosso da ASGI, Servizio Migranti Caritas, CTP Parini e CTP Modiglioni, Rete durgenza contro il razzismo, Ires L. Morosini, Torino, 10 marzo 2001, reperibili in www.stranieriinitalia.it

 

L. Baima Bollone, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003

 

P. Balbo, Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale e dello sfruttamento del lavoro, Gli stranieri, n. 4/2003

 

P. Balbo, Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ovvero come modalit di sospensione della pena (cs. indultino), Gli stranieri, n. 1/2003

 

M. Balboni, Compatibilit col diritto comunitario dellespulsione e dellaccompagnamento coattivo alla frontiera, immediatamente esecutivi: alcuni spunti di riflessione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2003

 

P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), in Dig. Disc. Pen., Aggiornamento II, Torino, 2004

 

G. Bascherini, A proposito di alcune recenti proposte di riforma in materia di immigrazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

 

M. Bettati in Lasile politique en question. Un statut pour les rfugis, Parigi, 1985

 

G. Bettiol, Diritto penale, Palermo, 1945

 

P. Bonetti, Terrorismo e stranieri nel diritto italiano. Disciplina legislativa e diritti costituzionali. II parte. Il terrorismo nelle norme speciali e comuni in materia di stranieri, immigrazione ed asilo, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2005

 

P. Bonetti, Profili costituzionali della convalida giurisdizionale dellaccompagnamento alla frontiera, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2002

 

R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003

 

S. Briguglio, Principali correzioni da apportare, in materia di respingimento, espulsione e trattenimento, alla proposta Amato, in www.stranieriinitalia.it

 

D. Bruno - S. Allegrezza, Le fattispecie penali e le disposizioni sanzionatorie, in www.giuristidemocratici.it

 

A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006

 

A. Caputo, Dubbi di legittimit costituzionale del nuovo delitto di ingiustificata inosservanza dellordine del questore, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004

 

A. Caputo, Espulsione amministrativa e nulla osta dellautorit giudiziaria, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/1999

 

A. Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, Questione giustizia, n. 3/1999

 

A. Caputo, Favoreggiamento allemigrazione: questioni interpretative e dubbi di costituzionalit, Questione giustizia, n. 6/2003

 

A. Caputo, Il diritto allassistenza linguistica dellimputato straniero, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 372002

 

A. Caputo, Il giudizio direttissimo obbligatorio per i reati collegati allespulsione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006

 

A. Caputo, Il reato di giustificata inosservanza dellordine del questore allesame della giurisprudenza, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2003

 

A. Caputo, voce Immigrazione (dir. pen.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma , 2004

 

A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, Questione giustizia, n. 2-3/2004

 

A. Caputo, La condizione giuridica dei migranti dopo la legge Bossi-Fini, Questione giustizia, n. 5/2002

 

A. Caputo, La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000

 

A. Caputo, La detenzione e i conflitti culturali, Questione giustizia, n. 4/2005

 

A. Caputo, La libert delle persone. Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato costituzionale, Questione giustizia, n. 2-3/2004

 

A. Caputo, La libert personale uguale per tutti. Corte costituzionale e disciplina dellimmigrazione, Questione giustizia, n. 5/2004

 

A. Caputo, Le nuove figure di favoreggiamento delle migrazioni illegali allesame della Corte di cassazione e della giurisprudenza di merito, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2004

  

A. Caputo, nota a sent. Cass. 11.05/15.07.2004, n. 31117, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2005

 

A. Caputo, nota a sent. Cass. 2.08.2005, n. 29221, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006

 

A. Caputo, nota a sent. Cass. 13.04.2005, n. 13703, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006

 

A. Caputo, nota a sent.  Cass. 15.12.2005/10.02.2006, n. 5216, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2006

 

A. Caputo, nota a sent. Cass., Ss. Uu., 24.09.2003/9.02.2004, n. 5052, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2004

 

A. Caputo, nota a sent. Corte Cost. 14/28.12.2005, n. 466, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2006

 

A. Caputo, Obiettivo. Il processo degli immigrati: dati e orientamenti a confronto. Prove di processo speciale, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006

 

A. Caputo, Ordine di allontanamento del questore ex art. 14, comma 5-bis T.U.: le questioni relative alla reiterabilit e alla motivazione del provvedimento allesame della Corte di Cassazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2006

 

A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, Questione giustizia, n. 1/2003

 

A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2005

 

A. Caputo, Prove di processo penale, Questione giustizia, n. 2/2006

 

A. Caputo, Reazione ad atti arbitrari, massime di esperienza e stranieri, Questione giustizia, n. 5/2005

 

A. Caputo e L. Pepino, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004

 

A. Caputo e L. Pepino, Giudice di pace, riserva di giurisdizione e libert dagli arresti, Questione giustizia, n. 1/2005

 

A. Caputo F. Miraglia P. Soldini L. Trucco, Un contributo alla discussione sulla riforma del Testo Unico sull'immigrazione, 20.10.2006, in www.arci.it

 

I. Caraccioli, I soggetti del diritto penale: evoluzione delle categorie dagli anni cinquanta ad oggi, Diritto penale XXI secolo, n. 1, 2005

 

A. Casadonte, La Corte Costituzionale e lespulsione dello straniero: unordinanza che non convince, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/1999

 

A. Casadonte P.L. di Bari, Lespulsione, laccompagnamento alla frontiera secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalit ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimit costituzionale, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002

 

G. C. Caselli, Stranieri e carcere, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000

 

A. Cassese, Art. 10, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna Roma, 1975

               

M. Centini, Limmediata esecutivit (ed esecuzione) del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero rende la lesione della libert personale irrilevante, Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2005

 

M. Chiavario, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, Riv. Dir. Proc., 1991

 

P. Cognini, Riforma del T.U. in materia di immigrazione: un commento alle note del Ministro Amato, in www.meltingpot.org

 

C. Corsi, Il rispetto della vita familiare pu limitare il potere di espulsione?, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2006

 

N. Corvino S. Scolaro, Lo straniero in Italia, dallingresso allintegrazione: adozione, cittadinanza, residenza e tutte le altre normative applicabili, Rimini, 2002

 

N. Cottone, Amato: Per gli immigrati liste di collocamento all'estero e sponsor, in www.ilsole24ore.com, 26 settembre 2006

 

A. Crespi F. Stella G. Zuccal, Art. 235 c.p., Commentario breve al codice penale, Padova, 1999

 

P. DAgostino, Stranieri, Novissimo digesto italiano, appendice vol. VII, Torino, 1987

 

M. DAprile, La legge Bossi-Fini sullimmigrazione. Premesse generali, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004

 

P.L. Di Bari, Doppia tutela giurisdizionale in materia di soggiorno ed espulsione dello straniero ovvero la strada tortuosa per raggiungere un giudice a Berlino, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000

 

P.L. Di Bari, Il diritto alla comprensione linguistica del decreto di espulsione secondo la Cassazione civile, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001

 

P.L. Di Bari, Irregolarit nel soggiorno ed espulsione. Secondo le sezioni unite della Cassazione lautomatismo continua a non esserci, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003

 

P.L. Di Bari, nota a sent. Corte Cost., 8/21.07.2004, n. 257, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004

 

P.L. Di Bari, nota a ord. Corte Cost., 29.12.2004, n. 439, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004

 

P.L. Di Bari, nota a dec. Trib. Roma, 10.01.2000, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001

 

P.L. Di Bari, nota a dec. Giudice di pace di Pordenone, 6.04.2006, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2006

 

E. Di Dedda, Lillusione repressiva, ovvero la legge Bossi-Fini tra inapplicabilit e incostituzionalit, Questione giustizia, n. 2/2003

 

V. Di Lembo, Definizioni alternative del procedimento penale dinanzi al giudice di pace (capo V del d.l.vo n. 274 del 28 agosto 2000), Rivista penale, 1/2005

 

G. DOrazio, Lo straniero nella Costituzione italiana, Padova, 1992

 

G. DOrazio, Straniero (condizione giuridica dello), Enc. giur., XXX, Roma, 1993, 1

 

F. Fiorentin, Le nuove regole sullespulsione dei cittadini stranieri dal territorio dello Stato (legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in www.alef-fvg.it

 

G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004

 

C. Gamba, Immigrazione, si cambier cos, Il Sole 24 ore, 26 novembre 2006

 

M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004 

 

M.G. Giammarinaro, Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dallart. 18 del T.U. sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/1999

 

L. Gili, Ancora sul diritto alla difesa dello straniero, nel rapporto tra il giudizio ordinario e quello amministrativo, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2001

 

A. Giorgis, Legge Martelli: una sentenza di inammissibile fondatezza?, nota a Corte cost., sent. n. 492/1991, in Giur. it., 1992, I, 605

 

E. Grosso, Ad impossibilia nemo tenetur: la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilit del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2004

 

E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello), in Digesto IV, Sez. Pub., XV, Torino, 1999

 

C. Gubbini, Blitz di Amato sulla Bossi-Fini, in www.ilmanifesto.it

 

M. C. Intrivici, Lannunciata riforma della legge Bossi-Fini, in www.nessunluogoelontano.it

 

A. C. Jemolo, Lespulsione dello straniero, Foro it., 1952, III, 108

 

M. La Monica L. Mazza G. Marini S. Riondato, La normativa sugli stranieri, in Manuale del diritto di polizia, Milano, 1993

 

G. Lattanzi - E. Lupo, Art. 235 c.p., Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. IV, Milano, 2000

 

G. Leo, Sulla motivazione dellordine del questore di lasciare il territorio dello stato, Diritto penale e processo, n. 4/2006

 

M. Livi Bacci, La risorsa-immigrazione, La Repubblica, 5 agosto 2006

 

E. Lupo, Il diritto dellimputato straniero allassistenza dellinterprete tra codice e convenzioni internazionali, nota a Corte cost., sent. 19.01.1993, n. 10, in Giur. cost., 1993

 

G. Locatelli, Osservazioni sullespulsione sostitutiva della detenzione, Diritto penale e processo, n. 8/1999

 

M. Mafai, I nuovi cittadini, La Repubblica, 5 agosto 2006

 

V. Maiello, Il diritto tradito nella disciplina penalistica dei casi di espulsione dello straniero contenuta nella legge n. 189/02, Critica del diritto, 1/2/3, 2004

 

R. Malesani, Immigrazione - Prime impressioni sulle Note per la riforma del T.U. presentate dal Ministro Amato, in www.meltingpot.org

 

C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, XIV ed., Torino, 2002

 

M. Mantovani, Corte costituzionale e reingresso abusivo dello straniero: un self-restraint davvero opportuno?, Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2006

 

V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. III, Torino, 1981

 

D. Manzione, Una storia esemplare, Soggetti deboli e giustizia penale (Aa. Vv.), Torino, 2003

 

E. Mariani - F. Martelli, Immigrazione e criminalit: una profezia che si autoavvera?, Rassegna italiana di criminologia, n. 1, gennaio 2005

 

G. Marini, Lineamenti del sistema penale, Torino, 1993

 

E. Marzaduri, Garanzia giurisdizionale e libert personale degli extracomunitari nella disciplina dellespulsione, Soggetti deboli e giustizia penale (Aa. Vv.), Torino, 2003

 

M. Mazzanti, Espulsione dello straniero, Enciclopedia del diritto, XV, Varese, 1966

 

M. V. Mazzatosta, E dubbia la legittimit costituzionale dellart. 14, commi 5 bis e ter del D.Lgs n. 286 del 1998 e succ. mod., in quanto non prevede ricorso giurisdizionale avverso lordine del questore, Gli stranieri, n. 5/2002

 

M. Mazziotti Di Celso, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, Milano, 1993

 

M. Mazziotti Di Celso, Questioni sulla condizione giuridica dello straniero in Italia, Dir. e giur., 1963, p. 432 ss.

 

Medici Senza Frontiere Missione Italia, Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza, gennaio 2004

 

A. Meneghini, Il sistema delle espulsioni amministrative alla luce delle modifiche apportate alla Legge n. 189 del 2002 al testo unico, Gli stranieri, n. 2/2002

 

R. Miele, La nuova legislazione sugli stranieri, II, Viterbo, 1999

 

R. Mignosi, Sullespulsione dello straniero ex d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito in l. n. 271 del 12 novembre 2004, nuova competenza del giudice di pace, Rivista penale, 6/2005

 

R. Miraglia, Arresto obbligatorio e rito direttissimo: profili processuali e di legittimit costituzionale dellart. 14 comma 5 quinquies del T.U. sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002

 

S. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/1995

 

P. Molino, Le nuove disposizioni in materia di immigrazione: tra ampliamento dei reati e inasprimento delle pene, la difficile tutela penale delle frontiere, Rivista di polizia, 2002

 

P. Morozzo della Rocca, Espulsione e danno: la normativa italiana sullallontanamento dello straniero, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002

 

B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988

 

B. Nascimbene, voce Straniero (diritto internazionale pubblico), Enciclopedia del diritto , XLIII, Varese, 1990

 

G. Nicolucci, Il diritto di difesa nella normativa sullimmigrazione, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004

 

M. Niro, Lespulsione come sanzione alternativa alla detenzione: note critiche, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002

 

R. Oliveri del Castello, Lambito penale della legge 30 luglio 2002 n. 189: la costruzione della muraglia, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002

 

A. Pace, Problematica delle libert costituzionali, Padova, 1985

 

M. Paggi, Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, in www.ristretti.it

 

F. Palazzo, Destinatari e limiti dellobbligo di esibizione di documenti previsto dal testo unico sullimmigrazione, Questione giustizia, n. 4/2004

 

E. Palici Di Suni Prat, F. Costella, M. Comba, Le costituzioni dei paesi dellUnione Europea, Padova, 1998

 

P. Palladino, Violazione del divieto di rientro dello straniero espulso: natura del reato e rilevanza della durata di tale divieto, Cassazione penale, 2002

 

L. Parlato, Aspetti processualpenalistici e dubbi di costituzionalit della legge in materia di immigrazione: figlia di un giusto processo minore?, Cassazione penale, 2004

 

C. Pasolini, Cittadinanza per gli immigrati, La Repubblica, 5 agosto 2006

 

M. Pavone, Espulsione degli immigrati irregolari: nuova procedura davanti al Prefetto, in www.filodiritto.com

 

M. Pavone, Indultino ed espulsione del detenuto straniero, in www.filodiritto.com

 

M. Pavone, I provvedimenti di espulsione e la valutazione della pericolosit dello straniero, in www.filodiritto.com

 

M. Pavone, La convalida dellespulsione amministrativa e laudizione dello straniero, in www.altalex.it

 

M. Pavone, Lespulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, in www.altalex.com

 

M. Pavone, La nuova competenza del giudice di pace in materia di immigrazione, in www.altalex.com

 

M. Pavone, La sospensione dellespulsione del cittadino straniero, in www.altalex.com

 

M. Pavone, Ludienza di convalida dellespulsione amministrativa, in www.altalex.com

 

M. Pavone, Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini, in www.animi.org

 

M. Pavone, Le innovazioni apportate dalla Legge 271/2004 e la modifica delle garanzie processuali nei procedimenti di espulsione, in www.filodiritto.com

 

M. Pavone, Misure alternative al carcere applicabili anche agli stranieri irregolari (nota a sent. Cass. Ss. Uu. penali, n. 7458 del 28.03.2006), in www.altalex.com

 

M. Pavone, Note in tema di illecito trattenimento del cittadino straniero espulso, in www.filodiritto.com

 

M. Pavone, Nuove critiche dei magistrati al DL 241/2004, in www.altalex.com

 

V. Pazienza, Espulsione dello straniero e trattenimento ingiustificato nel territorio dello Stato, suppl. a Cassazione penale, n. 2/2005

 

C. Peluso, voce: Misure di sicurezza, Digesto delle discipline penalistiche, VIII, Torino, 1994

 

P. Pennesi, I profili sanzionatori per loccupazione irregolare dei lavoratori extracomunitari, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003

 

L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalit del sistema e alternative possibili), Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000

 

L. Pepino, Sicurezza, microcriminalit e immigrazione (il pensiero unico alla prova dei fatti e dei giudici), Questione giustizia, n. 1/2001

 

L. Pepino, Straniero extracomunitario irregolare e dovere di esibizione dei documenti, Questione giustizia, n. 4/2003

 

C. Perrotta, Espulsione alternativa alla detenzione e detenzione alternativa allespulsione alla luce dellordinanza della Corte costituzionale n. 226/2004, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004

 

D. Petrini V. Ferraris, Analisi dellart. 18 nel quadro della legislazione sullimmigrazione e della lotta alla criminalit organizzata. Storia e premialit dellistituto e dei suoi antecedenti, in www.migranti.torino.it 

 

D. Petrini, Immigrazione e carcere, P. Giani - M. Tirabassi (a cura di), Conoscere altro: educazione allinterculturalit, atti del seminario "Pregiudizio e razzismo tra i giovani", novembre 1999, in www.comune.torino.it/cultura/intercultura

 

D. Petrini, La natura giuridica delle misure di prevenzione, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 104/1998, in www.csm.it

 

D. Petrini, La prevenzione inutile. Illegittimit delle misure praeter delictum, Napoli, 1996

 

D. Piccione, Lirragionevolezza del divieto di regolarizzazione dello straniero colpito da denuncia di reato: unulteriore sentenza di illegittimit costituzionale sui provvedimenti automatici di espulsione, Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2005

 

D. Potetti, Nulla osta dellautorit giudiziaria allespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, Cassazione penale, 1993, n. 636, 1004

 

C. Renoldi, nota alla sent. Cass. 27.04.2006, n. 7458, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006

 

C. Renoldi, Stranieri irregolari e misure alternative alla detenzione, Questione giustizia, n. 1/2006

 

R. Ricciotti M. M. Ricciotti, voce Espulsione degli stranieri, in Digesto delle Discipline penalistiche, aggiornamento I, Torino, 2000

 

P.P. Rivello, Le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie linguistiche nellambito del procedimento di espulsione, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001

 

M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004

 

M. Romano G. Grasso, Commentario sistematico del Codice penale, Milano, 2005

 

M. Ronco S. Ardizzone (a cura di), Codice penale ipertestuale, Torino, 2003

 

E. Rozzi, Save the children, Vademecum sui diritti dei minori stranieri non accompagnati, in www.savethechildren.it

 

G. Sabatini, Stranieri (espulsione degli), Novissimo digesto italiano, XVIII, Torino, 1971

 

E. Santoro, Lesecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004

 

G. Savio, Controllo giurisdizionale e diritto di difesa degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza temporanea, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000

 

G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, Studium juris, n. 1/2003

 

G. Savio, Le sanzioni penali per inottemperanza allordine del questore dopo la novella della L. 241/2004: la sentenza n. 18009/2006 della Corte di cassazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2006

 

P. Scarlato, Espulsione amministrativa dello straniero alla luce delle recenti modifiche alla normativa in tema di immigrazione introdotte dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003

 

C. Silvis, La revoca dei provvedimenti di espulsione dei cittadini extracomunitari alla luce dellart. 21-quinquies della L. 241/1990, in www.altalex.com

 

G. Sirianni, La polizia degli stranieri, Torino, 1999

 

R. Tiscini, La tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione dello straniero, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004

 

L. Trucco, Flessibilit e controlli allingresso per lavoro, Il Sole 24 ore, 30 ottobre 2006

 

F. Vassallo Paleologo (intervista a), Espulsione: rimane centrale la battaglia per la chiusura dei CPT, in www.meltingpot.org/articolo2620.html

 

D. Vigoni, Le norme in tema di immigrazione clandestina, in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003

 

L. Villa, Considerazioni critiche a margine della disciplina sul nulla osta allespulsione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2003

 

S. Visconti, Giudici di pace ed espulsione degli stranieri, Critica penale, giugno 2004, fascicolo II

 

M. Vizzardi, commento a Cass., I, 14.06.2006, n. 20374, Illecito trattenimento del clandestino: la legge non consente spirali di condanna, Diritto penale e processo, n. 12/2006

 

P. Zaccaria, Tipologie e modalit di espulsione dello straniero dopo la riforma, in www.filodiritto.it

 

G. Zagrebelsky V. Pacileo (a cura di), Art. 235 c.p., Codice penale annotato con la giurisprudenza, Torino, 1999

 

G. Zagrebelsky, nota a Corte cost., sent. 23.03.1968, n. 11, in Giur. cost., 1968, 335-336

 

C. A. Zaina, nota a Trib. Ancona, dec. 30.12.2004, in www.altalex.com

 

C. A. Zaina, Traduzione degli atti per il cittadino straniero: un orientamento che si consolida, in www.gesuiti.it

 

S. Zazzera, Il rimpatrio dello straniero con f.v.o., Mon. Tri., 1975

 

N. Zorzella, Il diniego di regolarizzazione e limmediata espulsione dello straniero, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2003

 

N. Zorzella, Il diritto alla difesa dello straniero nel rapporto tra giudizio amministrativo e giudizio ordinario. Commento alle recenti pronunce della Corte di Cassazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001

 

N. Zorzella, Il diritto di difesa degli stranieri e la Corte Costituzionale: spunti di analisi sulla sentenza n. 161/2000, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000

 

 

 

 

 



[1] F. Fiorentin, Le nuove regole sullespulsione dei cittadini stranieri dal territorio dello Stato (legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in www.alef-fvg.it, p. 3.

[2] A. Cassese, Art. 10, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna Roma, 1975, p. 510.

[3] Ratificato in Italia con la legge 28 ottobre 1994, n. 636.

[4] Disposizione che va significativamente a sostituire quella che era la clausola di equiparazione contenuta nel precedente Codice civile del 1865, il cui art. 3 stabiliva lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini; cfr. G. Sirianni, La polizia degli stranieri, Torino, 1999, p. 1 ss.

[5] A favore di tale opinione: A. Pace, Problematica delle libert costituzionali, Padova, 1985, p. 135, in base al quale si deve ritenere (quali che fossero le opinioni personali di alcuni Costituenti: ad es. gli on. Della Seta e Moro, []) che il legislatore ordinario tuttora facoltizzato a disciplinare lo straniero a condizione di reciprocit; M. Mazziotti Di Celso, Questioni sulla condizione giuridica dello straniero in Italia, Dir. e giur., 1963, p. 432 ss.

[6] Nella seduta del 26 marzo 1947, in Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, IV, p. 668, citata in  A. Cassese, Art. 10, cit., p. 508 ss., lon. Della Seta afferm: se venisse in Italia uno straniero, vorrei che a questo straniero noi riconoscessimo quegli stessi diritti, che noi riconosciamo ad altri stranieri di altre nazioni, quandanche la nazione dalla quale lo straniero proviene non riconoscesse per noi quei diritti; interrotto dallon. Moro che espresse il suo consenso, aggiunse poi in tale materia dovrebbe predominare un criterio etico pi alto che non sia quello della reciprocit. 

[7] E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello), in Digesto IV, Sez. Pub., XV, Torino, 1999, p. 160; cfr. G. DOrazio, Straniero (condizione giuridica dello), Enc. giur., XXX, Roma, 1993, 1, p. 361 ss.; B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988, p. 15.

[8] A. Cassese, Art. 10, cit., p. 513.

[9] Corte cost., sent. 23.03.1968, n. 11, in Giur. cost., 1968, p. 335-336, con nota di G. Zagrebelsky, p. 348 ss.

[10] A. Cassese, Art. 10, cit., p. 525.

[11] E. Grosso, Straniero (status costituzionale dello), cit., p. 160.

[12] A. Cassese, Art. 10, cit., p. 531 ss.

[13] Cfr. Cap. II.6 (I divieti di espulsione).

[14] Approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398.

[15] G. Sabatini, Stranieri (espulsione degli), Novissimo digesto italiano, XVIII, Torino, 1971, p. 543 ss. Cfr. P. DAgostino, Stranieri, Novissimo digesto italiano, appendice vol. VII, Torino, 1987, p. 586 ss.

[16] D. Petrini, La prevenzione inutile. Illegittimit delle misure praeter delictum, Napoli, 1996, p. 15.

[17] Di grande valore il discorso di Crispi che introduceva la nuova legge di pubblica sicurezza, riportato in G. Sirianni, La polizia degli stranieri, cit., p. 10, nota 15: Si ricordarono i tempi di triste servaggio, nei quali molti italiani dovettero cercare uno scampo in altri paesi e vi trovarono asilo e protezione; si ricordarono le decine e decine di migliaia di lavoratori nostri, ai quali gli Stati esteri offrono annualmente lavoro e guadagno. Per lItalia, si disse, lospitalit pi che un dovere, un interesse nazionale degno dei maggiori riguardi [].

[18] G. Sirianni, La polizia degli stranieri, cit., p. 11.

[19] G. Marini, Lineamenti del sistema penale, Torino, 1993, p. 1013.

[20] Cfr. Cap. II.3.a) (Lespulsione a titolo di misura di sicurezza).

[21] Cfr. A. Crespi F. Stella G. Zuccal, Art. 235 c.p., Commentario breve al codice penale, Padova, 1999, p. 235.

[22] Cfr. M. La Monica L. Mazza G. Marini S. Riondato, La normativa sugli stranieri, in Manuale del diritto di polizia, Milano, 1993, nonch Cap. II.3.a), cit. Con la sent. n. 58 del 1995, la Corte costituzionale ha successivamente chiarito che il principio affermato con la legge del 1986 non incontra deroghe nei confronti degli stranieri.

[23] R.d. 18 giugno 1931, n. 773.

[24] R.d. 6 maggio 1940, n. 635.

[25] G. Sabatini, Stranieri (espulsione degli), cit., p. 544.

[26] Cfr. Cass., I, sent. 30.01.1989, n. 2890, in Cass. pen., 1990, I, p. 682.

[27] G. Sabatini, Stranieri (espulsione degli), cit., p. 544.

[28] Cass., I, sent. n. 2506 del 28.11.1977/5.01.1978.

[29] Cass., I, sent. 3510 del 18.12.1986/20.03.1987.

[30] Tra laltro proprio come permesso di soggiorno era definita dal successivo art. 262 reg. att.

[31] N. Corvino S. Scolaro, Lo straniero in Italia, dallingresso allintegrazione: adozione, cittadinanza, residenza e tutte le altre normative applicabili, Rimini, 2002, p. 19.

[32] Consiglio di Stato, IV, decisione 27.02.1952, n. 208, in Foro it., 1952, III, 107, con nota di A. C. Jemolo, Lespulsione dello straniero; la pronuncia stabiliva tra laltro la revocabilit di tale permesso di soggiorno, senza necessit di motivazione, dal momento che si trattava di un atto discrezionale. In questo senso anche: G. Sirianni, La polizia degli stranieri, cit., p. 13, in base al quale si trattava di un atto con cui lamministrazione compiva una valutazione preventiva della pericolosit del soggetto.

[33] A. C. Jemolo, Lespulsione dello straniero, Foro it., 1952, III, p. 109. Sul problema del coordinamento con lart. 2 della legge n. 1423 del 1956 (c.d. Legge Tambroni), cfr. S. Zazzera, Il rimpatrio dello straniero con f.v.o., Mon. Tri., 1975, p. 353 ss.

[34] Cass., I, sent. 12.05/3.07.1987, n. 2004.

[35] P. Morozzo della Rocca, Espulsione e danno: la normativa italiana sullallontanamento dello straniero, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 34.

[36] G. Sirianni, La polizia degli stranieri, cit., p. 92.

[37] Cfr. G. Sirianni, La polizia degli stranieri, cit., p. 47 ss.

[38] N. Corvino S. Scolaro, Lo straniero in Italia, dallingresso allintegrazione: adozione, cittadinanza, residenza e tutte le altre normative applicabili, cit., p. 22. In base agli stessi autori, p. 53, il permesso di soggiorno in altri termini rappresenta latto amministrativo col quale lo Stato, avvalendosi del potere discrezionale, autorizza lo straniero a soggiornare sul suo territorio.

[39] Reperibile in www.cortecostituzionale.it; peraltro la Corte dichiar infondata la questione.

[40] da tener presente che gli anni novanta sono stati teatro della Guerra del Golfo nonch della vicina crisi dei Balcani.

[41] F. Fiorentin, Le nuove regole sullespulsione dei cittadini stranieri dal territorio dello Stato (legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), cit., p. 3.

[42] D.l. 18 gennaio 1996, n. 22; d.l. 19 marzo 1996, n. 132; d.l. 17 maggio 1996, n. 269; d.l. 16 luglio 1996, n. 376; d.l. 13 settembre 1996, n. 477.

[43] Corte cost., sent. 17/24.10.1996, n. 360.

[44] Dalle rubriche dei vari titoli della legge, le norme riguardavano: principi generali (ossia diritti e doveri degli straneri); disposizioni su ingresso, soggiorno e allontanamento; disciplina del lavoro; diritto allunit familiare e tutela dei minori; disposizioni in materia sanitaria, nonch di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale.

[45] Cfr. Cap. IV.2 (Il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza).

[46] Dora in avanti indicato solo come T.U.

[47] A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, Questione giustizia, n. 1/2003, p. 125.

[48] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 177.

[49] Cfr. Cap. IV.1.3 (La convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera) e cap. III.5 (Misure per il perseguimento dei reati di cui allart. 14, commi 5 ter e quater, T.U. Questioni di legittimit costituzionale).

[50] A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2005, p. 245. Cfr. S. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/1995, p. 349, in base al quale il naturale adattamento dellintervento penale alla peculiarit del fenomeno non pu mai implicare un adattamento dei principi alle esigenze di controllo, ma sempre il contrario. 

[51] Salvo la concessione di unautorizzazione al rientro concessa dal Ministro dellInterno per esercizio del diritto di difesa, ex art. 13, comma 13, T.U.

[52] Cfr. cap. III (I reati collegati allespulsione).

[53] Corte Cost., ord. n. 485 del 25 ottobre-11 novembre 2000.

[54] Accanto allipotesi classica del respingimento degli stranieri che si presentino ai valichi di frontiera privi dei requisiti richiesti per lingresso nel territorio dello Stato (art. 10, comma 1 T.U.) gi prevista dalla legge n. 39 del 1990, il T.U. ha previsto due nuove ipotesi di respingimento differito per gli stranieri sottrattisi ai controlli di frontiera e fermati allingresso o subito dopo e per gli stranieri ammessi temporaneamente per necessit di soccorso ma sottoponibili a respingimento in base al comma 1 (art. 10, comma 2, lett. a) e b)) Cfr. A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 16 ss., che solleva dubbi di legittimit costituzionale in materia di respingimento relativamente allampiezza della discrezionalit affidata allautorit amministrativa, nonch alla mancanza di convalida giurisdizionale.

[55] In argomento: D. Petrini, La natura giuridica delle misure di prevenzione, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 104/1998, in www.csm.it; D. Petrini, La prevenzione inutile: illegittimit delle misure praeter delictum, Napoli, 1996.

[56] Cfr. Cass. civ., I, sent. n. 9079 del 15.07.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 103 ss.

[57] Cass. civ., sent. n. 16514 del 4.11.2003; Pret. Bergamo, ord. 10.04.1998, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/1999, p. 139; Trib. Genova, dec. 2/3.12.1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000, p. 108.

[58] Ratificati in Italia con la legge n. 338 del 1993.

[59] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 430.

[60] Cfr. Pret. Bologna, ord. 25.09.1998, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/1999, p. 171.

[61] Cass. civ., I, 25.02.2002, n. 2754.

[62] da notare che, in base allart. 10, commi 1,2,3, del regolamento attuativo, per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, la ricevuta di avvenuta richiesta del permesso di soggiorno sostituisce questultimo a tutti gli effetti per i primi 30 giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato.

[63] Cfr. Cass. civ. 2745 del 25.02.2002.

[64] Pret. Torino, ord. 15.04.1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/1999, p. 180.

[65] Pret. circ. Roma, sez. III civ., n. 32434 del 5.10.1998. 

[66] Trib. Padova, dec. 2.02.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000, p. 115.

[67] Cass. civ., I, sent. n. 8532 del 25.04.2005.

[68] Cfr. Cass., S.U., sent. n. 7892 del 2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 3/2003, p. 115.

[69] La legge n. 189 del 2002 ha poi introdotto termini preventivi diversi, di 60 o 90 giorni, per casi specifici di permesso di soggiorno.

[70] Cfr. Cass., I, n. 6374 del 1999.

[71] Cass. civ., S.U., n. 7892 del 20.05.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003, p. 115, che afferma: il superamento del mero automatismo dellespulsione a fronte del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso consentirebbe di evitare lingresso in clandestinit di quei soggetti che, avendo fatto scadere il termine per il rinnovo, si vedrebbero costretti a tale scelta per non poter pi domandare il rinnovo del permesso di soggiorno senza incorrere nellespulsione automatica dal territorio nazionale; cfr. Cass. civ., I, sent. n. 6374 del 28 maggio-23 giugno 1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/1999, p. 149; T.A.R Abruzzo, Sez. LAquila n. 182 del 10.4.2002; Consiglio di Stato, sent. n. 110 del 14.03.2000.

[72] P. L. di Bari, Irregolarit nel soggiorno ed espulsione. Secondo le sezioni unite della Cassazione lautomatismo continua a non esserci, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003, p. 83.

[73] Pret. Varese, ord. 20.06.1998, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/1999, p. 132.

[74] Cfr. Cass. civ., I, sent. n. 14853 del 16.11.2000.

[75] P. Bonetti, Profili costituzionali della convalida giurisdizionale dellaccompagnamento alla frontiera, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2002, p. 27.

[76] Cfr. TAR Veneto, I, sent. n. 49 del 24.03.1995.

[77] D. Petrini, La natura giuridica delle misure di prevenzione, cit.

[78] Corte Cost., sent. n. 62 del 1994, in Cass. pen., 1994, n. 862, p. 1469; principio enunciato in relazione allespulsione giudiziaria a richiesta, ma valido per ogni tipo di espulsione.

[79] Cass., sent. 30 agosto 2002 n. 12721; cfr. Cass., sent. 1.04.1994, n. 473; Pret. Bologna, ord. 1.01.1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/1999, p. 174; Trib. Trieste, dec. 7.03.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000, p. 120; Pret. Bologna, ord. 24.09.1998, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/1999, p. 136.

[80] Cass., I, n. 5661 del 10.04.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2004, p. 130; Cass., sent. n. 8395 del 2000; Cass. 17 marzo 2000, Cannella; Cass. 2 marzo 1999, Morabito; Cass. 14 dicembre 1998, Musso; Cass. 6 aprile 1999, Cirillo; Cass. 20 novembre 1998, Iorio; Cass. 11 gennaio 1999, Pappacena, citate in E. Santoro, Lesecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 39 e in M. Pavone, I provvedimenti di espulsione e la valutazione della pericolosit dello straniero, in www.filodiritto.com.

[81] M. RoncoS. Ardizzone (a cura di), Codice penale ipertestuale, Torino, 2003, p. 928.

[82] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 448.

[83] R. Ricciotti M.M. Ricciotti, voce Espulsione degli stranieri, in Digesto delle Discipline penalistiche, aggiornamento I, Torino, 2000, p. 265.

[84] La natura dei provvedimenti di espulsione disposti dallautorit giudiziaria stata sancita dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 369/1999 e 226/2004.

[85] M. Mazzanti, Espulsione dello straniero, Enciclopedia del diritto, XV, Varese, 1966, p. 914.

[86] G. Lattanzi - E. Lupo, Art. 235 c.p., Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, vol. IV, Milano, 2000, p. 808; M. Romano G. Grasso, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2005, p. 506.

[87] M. Mazzanti, op. cit., p. 914; B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988, p. 65.

[88] Cass., I, 25.09/18.11.1986, n. 3079; vedi anche: Cass. pen. n. 289 del 1988; Cass. 26.06.1989, Hermix, citate in G. Lattanzi - E. Lupo, op. cit., p. 810.  

[89] A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 692.

[90] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 193.

[91] Espulsione obbligatoria nel caso di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 73 (traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), 74 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope), 79 (agevolazione delluso di sostanze stupefacenti psicotrope) e 82, commi 2 e 3 (istigazione, proselitismo e induzione alluso di sostanze stupefacenti o psicotrope nelle ipotesi aggravate), salvo accertamento della pericolosit sociale del reo; facoltativa in caso di condanna per uno degli altri delitti previsti dal testo unico.

[92] In Rivista Penale, 1995, p. 729.

[93] Cfr. Cass., IV,  21.02.1996 e Cass., sent. n. 26092 del 2004.

[94] Larticolo 380 c.p.p. riguarda in sintesi i delitti non colposi consumati o tentati puniti con la pena dellergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni, pi una serie di casi specificamente indicati.

[95] Larticolo 381 c.p.p. riguarda delitti non colposi consumati o tentati per i quali prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni e delitti colposi per i quali il codice prevede pene non inferiori nel massimo a 5 anni di reclusione, pi una serie di ipotesi di reato specifiche.

[96] A. Crespi F. Stella G. Zuccal, Art. 235 c.p., Commentario breve al codice penale, Padova, 1999, p. 649.

[97] F. Fiorentin, Le nuove regole sullespulsione dei cittadini stranieri dal territorio dello Stato (legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in www.alef-fvg.it.

[98] Cass., I, sent. n. 35626 del 23/10/2002; Cass. pen., n. 1833 del 1999; Cass. pen., n. 897 del 1998;  Cass., 16/12/1997, Naka; Cass., IV, 13/02/1997, Fassis; Cass., 20/12/1996, Fassis; Cass., 21/06/1996, Banzer; Cass., VI, 12/04/1996, Said Bim Brahim; Cass., IV, 4/04/1996; Cass. 02/02/1996, Garbaya; Cass. 22/11/1991, Moudou Tour; Cass. 16/11/1991, Senoussi.

[99] Cass., IV, sent. n. 42317 del 2004.

[100] Cfr. cap. IV (Lesecuzione del provvedimento di espulsione. Il trattenimento dei Centri di permanenza temporanea e assistenza).

[101] R. Miele, op. cit., p. 139.

[102] A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 691.

[103] In argomento: V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. III, Torino, 1981, p. 373; E. Santoro, Lesecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena, cit., p. 45 ss.

[104] Art. 235, comma 2, c.p.: Allo straniero che trasgredisce allordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalla legge di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione allordine di espulsione emanato dallAutorit amministrativa.

[105] Cfr. cap. III (I reati collegati allespulsione).

[106] A. Crespi F. Stella G. Zuccal, op. cit., p. 236.

[107] A. Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa, Questione giustizia, n. 3/1999, p. 429; cfr. A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 694.

[108] Ossia: ingresso clandestino; permanenza nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno ovvero quando questo scaduto o revocato; appartenenza ad una delle categorie di persone pericolose di cui allart. 1, legge n. 1423 del 1956 e allart 1 della legge n. 575 del 1965. Non potr dunque essere espulso con sanzione sostitutiva lo straniero legittimamente presente sul territorio dello Stato; in proposito la Cassazione (Cass. , I, sent. n. 1471 del 2.06.1999-8.02.2000, in Cass. pen., 2001, n. 180, p. 316) ha ritenuto infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 16 T.U. nella parte in cui non prevede lespulsione dello straniero con regolare permesso di soggiorno.

[109] Si tratta del caso di imputati che hanno gi usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena o del caso in cui il giudice ritenga che vi sia la probabilit di reiterazione del reato (art. 164 c.p.).

[110] Ovvero: la necessit di soccorrere lo straniero; di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit; di procedere allacquisizione di documenti di viaggio; lindisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo. 

[111] Art. 5, comma 8 bis: contraffazione o alterazione del visto di ingresso, del permesso di soggiorno, del contratto o della carta di soggiorno, o documenti al fine di ottenere il rilascio di un visto di ingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto o di una carta di soggiorno; art. 12, commi 1, 2, 3 ter, 5: favoreggiamento dellimmigrazione clandestina, favoreggiamento con finalit di profitto e favoreggiamento della permanenza del clandestino nel territorio dello Stato; art. 14, comma 5 quater: rientro illegale dopo lespulsione.

[112] D. Bruno - S. Allegrezza, Le fattispecie penali e le disposizioni sanzionatorie, in www.giuristidemocratici.it, p. 25.

[113] P. Zaccaria, Tipologie e modalit di espulsione dello straniero dopo la riforma, www.filodiritto.it; R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003, p. 245.

[114] Cfr. cap. IV (Lesecuzione del provvedimento di espulsione. Il trattenimento dei Centri di permanenza temporanea e assistenza).

[115] Cfr. cap. V (Lespulsione nel procedimento penale).

[116] Cfr. cap. III (I reati collegati allespulsione).

[117] G. Locatelli, Osservazioni sullespulsione sostitutiva della detenzione, Diritto penale e processo, n. 8/1999, p. 1035; vedi anche: G. Lattanzi - E. Lupo, op. cit., p. 827.

[118] M. RoncoS. Ardizzone (a cura di), Codice penale ipertestuale, cit., p. 929; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 449 ss.; R. Ricciotti M. M. Ricciotti, voce Espulsione degli stranieri, cit., p. 264.

[119] Art. 57, comma 1, legge 689/81: Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libert controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

[120] Un giorno di semidetenzione e due giorni di libert controllata per ogni giorno di pena detentiva.

[121] In Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/1999, p. 187, con nota critica di A. Casadonte, La Corte Costituzionale e lespulsione dello straniero: unordinanza che non convince, ivi, p. 185.

[122] La questione di legittimit costituzionale stata sollevata da: Pretura Roma, ord. 5.05.1998, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/1999, p. 187.

[123] A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 698.

[124] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 451; a favore dellinterpretazione restrittiva, ossia dellapplicazione solo in caso di detenzione in carcere, R. Oliveri del Castello, Lambito penale della legge 30 luglio 2002 n. 189: la costruzione della muraglia, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 94 ss., secondo il quale tale soluzione deriva dalla ratio dellistituto di deflazionare il sovraffollamento carcerario. In questa direzione, cfr.: Trib. sorv. Sassari, ord. 26.04.2004, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 181 ss.; Cass., I, sent. n. 518 del 12.12.2003-9.01.2004, in Cass. pen., 2005, n. 121, p. 182.     

[125] M. Niro, Lespulsione come sanzione alternativa alla detenzione: note critiche, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002, p. 94.

[126] M. Niro, op. cit., p. 93.

[127] Cfr. M. Niro, Lespulsione come sanzione alternativa alla detenzione: note critiche, cit., p. 91; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 453 ss; A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 273; cfr. in giurisprudenza: Tribunale di sorveglianza di Alessandria, ord. 10.12.2002, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002, p. 224 e ss.

[128] M. Niro, Lespulsione come sanzione alternativa alla detenzione: note critiche, cit., p. 96.

[129] Corte Cost., ord. 226 del 2004, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n., 3/2004, p. 16 ss.   

[130] Dai Magistrati di sorveglianza di Alessandria con ordinanza del 10 dicembre 2002, di Cagliari con ordinanza del 22 gennaio 2003, di Reggio Emilia con ordinanza del 6 marzo 2003, di Bologna con ordinanza del 1 marzo 2003, di Reggio Emilia con ordinanza del 29 marzo 2003 e di Bologna con ordinanza del 3 aprile 2003.

[131] Cfr. supra nota 121.

[132] Cass. pen., I, sent. n. 30130 del 2003, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2004, p. 185 ss., con nota critica di C. Renoldi.

[133] M. Paggi, Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, in www.ristretti.it, E. Santoro, Lesecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena, cit., p. 24 ss.

[134] Sent. n. 62 del 1994; sent. n. 283 del 1994; ord. n. 72 del 1994 ; ord. n. 174 del 1994; ord. n. 401 del 1994; sent. n. 129 del 1995; ord. n. 106 del 1995; citate in: M. Pavone, Indultino ed espulsione del detenuto straniero, cit.

[135] Cfr. Cass., S.U., 27.02.2002.

[136] In Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3/2005,  p. 191; cfr.: Cass., I, 14 dicembre 2004, P.G. in proc. Shegja; Cass., I, 18 maggio 2005, Ben Dhafer. Cfr. M. Pavone, Le misure alternative alla detenzione sono applicabili anche ai clandestini, in www.animi.org

[137] Circ. 15.03.1993, n. 27, resa nota alle Questure con circolare del Ministro dellInterno 2.03.1994, n. 8 con cui si stabiliva che i detenuti stranieri possono accedere alla misura del lavoro in semilibert pur essendo privi del permesso di soggiorno; decreto del Ministero della Sanit n. 5 del 2000, con cui si stabiliva la possibilit di accesso per gli stranieri alle comunit di recupero per tossicodipendenti come misura alternativa alla detenzione. Segnalati in M. Pavone, Indultino ed espulsione del detenuto straniero, cit.; circ. del Ministero dellInterno 2.12.2000, n. 300 C2000/706/P/12.229.39/1^div. che stabiliva che in caso di applicazione di misure alternative, lordinanza del magistrato di sorveglianza costituisce ex se autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.

[138] In Questione giustizia, n. 1/2006, con nota critica di C. Renoldi.

[139] In Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006, p. 180, con nota critica di C. Renoldi; cfr. M. Pavone, Misure alternative al carcere applicabili anche agli stranieri irregolari (nota a sent. Cass. Ss. Uu. penali, n. 7458 del 28.03.2006), in www.altalex.com.

[140] M. Pavone, Indultino ed espulsione del detenuto straniero, cit.; cfr. M. Paggi, Gli stranieri detenuti e le misure alternative alla detenzione, cit.; D. Petrini, Immigrazione e carcere, P. Giani - M. Tirabassi (a cura di), Conoscere altro: educazione allinterculturalit, atti del seminario Pregiudizio e razzismo tra i giovani, novembre 1999, in www.comune.torino.it/cultura/intercultura.

[141] Aa. Vv., Stranieri e politiche penitenziarie in Italia, Francia, Germania e Spagna, progetto Aria, rapporto di ricerca 2004, www.carcereesocieta.it.

[142] Cfr. TAR Lazio, I ter, sent. n. 15336 del 11.11.2004, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 148, in base al quale vi deve essere un reale rischio per la salvaguardia di quel bene primario che costituito dalla conservazione del nostro sistema costituzionale.

[143] Cfr. Cap. II.6.

[144] Art. 19, comma 1: In nessun caso pu disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

[145] P. Scarlato, Espulsione amministrativa dello straniero alla luce delle recenti modifiche alla normativa in tema di immigrazione introdotte dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003, p. 198.

[146] TAR Lazio, I ter, sent. n. 15336 del 11.11.2004, cit.

[147] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 15.

[148] P. Bonetti, Terrorismo e stranieri nel diritto italiano. Disciplina legislativa e diritti costituzionali. II parte. Il terrorismo nelle norme speciali e comuni in materia di stranieri, immigrazione ed asilo, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2005, p. 18.

[149] Art. 21, comma 7. legge 1034/71: Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

[150] Art. 36, R.D. n. 642 del 1907: Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria. L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria. Il presidente pu abbreviare il termine. Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine. La domanda di sospensione pu essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.

[151] Cfr. sent. Corte Cost. n. 222 del 2004, in cui stato dichiarato incostituzionale lart. 13, comma 5 bis, T.U. (introdotto dalla legge n. 189 del 2002) dal momento che lesecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera non era preceduto da convalida dellautorit giudiziaria, con violazione del diritto di difesa dello straniero e della previsione di cui allart. 13, comma 3, Cost. Cfr. Cap. IV (Lesecuzione del provvedimento di espulsione. Il trattenimento dei Centri di permanenza temporanea e assistenza). P. Bonetti, Terrorismo e stranieri nel diritto italiano. Disciplina legislativa e diritti costituzionali. II parte. Il terrorismo nelle norme speciali e comuni in materia di stranieri, immigrazione ed asilo, cit., p. 24, fa poi notare che lautorit amministrativa viene cos a disporre di un provvedimento con il quale ha la facolt di ostacolare lesercizio della funzione giurisdizionale [], trattandosi di uno strumento flessibile che potrebbe essere usato anche per impedire allo straniero di rendere o confermare in giudizio dichiarazioni scomode.

[152] Ad esempio: Costituzione francese del 1946, Preambolo: Chi sia perseguitato per la sua attivit in favore della libert ha diritto di asilo sui territori della Repubblica; Costituzione tedesca del 1949, art. 16 a, comma 1: I perseguitati politici godono del diritto di asilo; Costituzione spagnola (1978), art. 13, comma 4: La legge stabilisce i termini in cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi possono godere del diritto di asilo in Spagna; Costituzione portoghese (1976), art. 33, comma 7: E garantito il diritto di asilo agli stranieri e agli apolidi perseguitati o gravemente minacciati di essere perseguitati in conseguenza della propria attivit in favore della democrazia, della libert sociale e nazionale, della pace tra i popoli, della libert e dei diritti delle persone umane. Cfr. E. Palici Di Suni Prat, F. Costella, M. Comba, Le costituzioni dei paesi dellUnione Europea, Padova, 1998. 

[153] Mazziotti Di Celso, Lezioni di diritto costituzionale, Milano, Giuffr, 1993, vol II, p. 155.

[154] La Convenzione di Ginevra stata recepita in Italia con la legge n. 722 del 1954.

[155] Limite definito insuperabile con legge ordinaria successiva, in quanto fissato da fonte internazionale pattizia da Cass., S.U., sent. 23.11.1988, in Cass. Pen., 1989, p. 1418.

[156] Trib. Gorizia, ord. 9.11.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001, p. 117.

[157] In Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 155.

[158] Una circolare del Ministero dellInterno del 13.11.2000 ha affermato che il permesso per minore et non consente di lavorare e non pu essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni. Tuttavia in dottrina (Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), reperibile su www.magistraturademocratica.it, p. 20) si fa notare che, contrariamente allindirizzo ministeriale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 2003 (in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2003) ha stabilito la perfetta equiparazione di tutti i minori stranieri.

[159] Seguir la condizione giuridica pi favorevole tra quelle dei genitori o degli affidatari con cui convive.

[160] In base agli artt. 6, 30, comma 5, e 32, comma 1, T.U., il permesso di soggiorno per motivi familiari consente al minore di svolgere attivit lavorativa e, al compimento dei 18 anni, pu essere convertito in permesso di soggiorno per studio o lavoro.

[161] Cass. civ., n. 9326 del 14.07.2000, che stabilisce che in questo modo rimangono "esclusi il paventato vulnus alla unit familiare e, nel contempo, evitandosi laberrante conseguenza (che surrettiziamente si vorrebbe realizzare) che, in presenza di minori, resti impedita lapplicazione della normativa nazionale di tutela della integrit delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni, che quelle norme abbiano violato.

[162] Trib. Bologna, ord. 22.12.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2004, p. 157; Trib. Genova, ord. 23.01.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003, p. 141; Trib. Torino, ord. 18.06.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003, p. 142.

[163] Cass. sez. unite 16/10/2006, n. 22216, commentata su Repubblica del 28/10/2006, articolo di c.pa., basata sullaccertamento in concreto del grave pregiudizio che sarebbe derivato al minore dalla perdita della figura paterna, molto presente nella cura e nel mantenimento della figlia. Cfr. sent. conformi: Cass. pen., n. 396 del 2006; Cass. pen., nn. 8510 e 8511 del 2002; difformi: Cass. pen., n. 4798 del 2005.

[164] In base allart. 1, comma 2,  del DPCM  n. 535 del 1999,  per minore straniero non accompagnato si intende "Il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

[165] Art. 33, T.U.; D.P.C.M. n. 535 del 1999; circolare del Ministero dellInterno del 9.04.2001.

[166] E. Rozzi, Save the children, Vademecum sui diritti dei minori stranieri non accompagnati, in www.savethechildren.it, p. 3.

[167] Art. 30, comma 6, T.U.; cfr. ord. Corte Cost. n. 295 del 4.08.2003.

[168] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p. 449 ss., p. 457.

[169] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 32.

[170] Permesso di soggiorno valido a tempo indeterminato, che pu essere richiesto in presenza dei seguenti requisiti: soggiorno regolare in Italia da almeno 6 anni; titolarit di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi; reddito sufficiente per il proprio sostentamento e per quello dei familiari; mancanza di condanne (o procedimenti penali in corso) per reati per i quali previsto larresto in flagranza (art. 9 T.U., modificato dalla legge n. 189 del 2002).

[171] Cass. civ., sent. n. 12227 del 20.08.2003; Trib. Milano, ord. 29.12.1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000, p. 139; Trib. Milano, decr. 11.10.1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000, p. 12.

[172] Ord. 2.03.2001, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2/2001, p. 154.

[173] A tal proposito chiaro che si in presenza di un vuoto di tutela nellordinamento italiano che imporrebbe la necessit di ripresa di un dibattito sul riconoscimento di rapporti differenti da quelli basati sul tradizionale matrimonio (dibattito che ha animato la recente campagna elettorale per le elezioni politiche del 2006), quantomeno relativamente a soggetti omosessuali, impossibilitati ad accedere alla forma di relazione che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale citata, costituisce certezza di rapporto giuridico.   

[174] In Giur. cost., 2001, p. 2066 ss.

[175] In particolare la possibilit di assicurare al familiare condizioni di vita che consentano unesistenza libera e dignitosa: Corte cost., sent. n. 203 del 1997.

[176] Cfr. nota successiva.

[177] Corte cost., sent. n. 376 del 2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 86.

[178] Corte Cost., sent. n. 341 del 1991.

[179] Se il matrimonio stato contratto allestero valgono le prescrizioni dellart. 171 della legge n. 15 del 1968 in base al quale il matrimonio deve essere certificato con documenti idonei, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

[180] E conviene loro allontanarsi prima della scadenza del permesso di soggiorno per non incorrere in unespulsione che comprometterebbe la possibilit di rientrare in seguito regolarmente nel territorio dello Stato.

[181] Trib. Firenze, ord. 3.08.2001, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2001, p. 162; Trib. Firenze, decr. 20.05.2003, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003, p. 156, che sancisce: linteresse del minore viene seriamente compromesso precludendo al genitore ogni possibilit di reddito lecito, e perci dichiara lillegittimit del divieto di esercitare lattivit lavorativa.

[182] A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p. 290, che richiama anche: R. Miele, La nuova legislazione sugli stranieri, II, Viterbo, 1999, p. 138.

[183] Cfr. Trib. sorv. Bologna, 11/24.07.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 162.

[184] In Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001, p. 113.

[185] Trib. Milano, decreto del 3.08.2004, n. 2992.

[186] Cass., I,  sent n. 16571 del 5.08.2005.

[187] Pubblicata in G.U. n. 182 del 7 agosto 2003.

[188] La legge prevede una riduzione di pena per chi ha scontato almeno met della pena detentiva nella misura massima di 2 anni, subordinando la concessione a numerose condizioni.

[189] M. Pavone, Indultino ed espulsione del detenuto straniero, in www.filodiritto.com.

[190] Cass. pen., S.U., sent. n. 7458 del 27.04.2006, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006, p. 180, con nota critica di C. Renoldi.

[191] Per i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive, salvo lesclusione di alcune fattispecie di reati pi gravi.

[192] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 180.

[193] S. Moccia, Dalla tutela dei beni alla tutela delle funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/1995, p. 373 ss.; cfr. A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, Questione giustizia, n. 1/2003, p. 126, in base al quale: I principi e gli scopi dellordinamento penale del diritto e della procedura penale- vengono piegati, asserviti allattivit amministrativa preordinata allallontanamento del nemico della societ, lo straniero.

[194] A. Caputo, La libert personale uguale per tutti. Corte costituzionale e disciplina dellimmigrazione, Questione giustizia, n. 5/2004, p. 1050, che rileva come tuttavia la Corte costituzionale, nella sentenza n. 223 del 2004, ha sancito che i provvedimenti di polizia incidenti sulla libert personale devono avere natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione.

[195] Come stabilito dallart. 19, comma 1, reg. att.; data attestata dal timbro di uscita previsto dallart. 8, comma 1, reg. att., o da ogni altro documento da cui risulti luscita dal territorio dello Stato.

[196] Nel testo originario del comma 14 dellart. 13 tale termine pi breve, non inferiore a 3 anni, poteva essere deciso dal pretore o dal T.A.R. con il provvedimento che decideva sul ricorso, sulla base di motivi legittimi addotti dallinteressato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato sul territorio dello Stato; con le modifiche apportate dalla legge 189/2002 la competenza stata attribuita allautorit che ha disposto lespulsione, con decisione direttamente nel decreto con cui adottata e sulla sola base della condotta dellinteressato. 

[197] In Pret. Trieste, ord. 25.05.1999, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/1999, p. 156 ss. vengono individuati quali criteri per la definizione di un termine di durata del divieto di reingresso, legati alla condotta del soggetto, lassenza di precedenti penali e laspettativa del rientro in Italia.

[198] Art. 151 T.U.L.P.S.: Lo straniero espulso a norma dellarticolo precedente non pu rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dellInterno. Nel caso di trasgressione punito con larresto da due a sei mesi.

[199]  Cfr. A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p. 677, secondo il quale il venir meno dellindicazione del momento esecutivo di tale tipo di espulsione rispetto alla fattispecie di cui allart. 151 T.U.L.P.S. che ne disponeva lesecuzione a pena scontata- potrebbe aprire la strada ad esecuzioni anticipate rispetto allesecuzione della pena.

[200] Cass., I, 1.04/15.05.2003, n. 21382, rv 26812.

[201] Cass., I, 19.05/16.06.2004, n. 27051, in Riv. pen., n. 6/2005., p. 780.

[202] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 204.

[203] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 204.

[204] Le espulsioni disposte dal giudice assumono rilevanza ai sensi del successivo comma 13 bis dellart. 13 T.U.

[205] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 182.

[206] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), in Dig. Disc. Pen., Aggiornamento II, Torino, 2004, p. 377.

[207] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., nota n. 49, p. 378.

[208] Trib. Gorizia, ord. 19.01.2005, in Foro it., 2006, II, p. 59.

[209] Cass., I, 21.02/28.03.1995, n. 3376, in Cass. pen., 1996, n. 552. Cfr. Cass., I, sent. 18.02/16.04.2004, n. 17878, in Cass. pen., 2005, n. 411, p. 965, in cui si sostiene la natura permanente del reato in esame, partendo dal presupposto che il bene giuridico protetto consiste nellimpedire lillegale permanenza nel territorio dello Stato, e dunque il protrarsi di un comportamento volontario antigiuridico dello straniero.

[210] G. Marini, Lineamenti del sistema penale, Torino, 1993, p. 146.

[211] Cass., I, 12-25.06.2003, n. 27399, in Cass. pen., 2004, n. 477, p. 1371; cfr. inoltre: Trib. La Spezia, 23.09.2002, in Diritto e giustizia, n. 45/2002; Trib. S. Maria C. V., sez. dist. Aversa, 3.01.2003, giud. Picardi.

[212] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., p. 378.

[213] P. Palladino, Violazione del divieto di rientro dello straniero espulso: natura del reato e rilevanza della durata di tale divieto, in Cass. pen., 2002, p. 361; a favore dellinterpretazione come reato permanente, cfr. A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 676.

[214] M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, p. 55.

[215] G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, Studium juris, n. 1/2003, p. 158; A. Meneghini, Il sistema delle espulsioni amministrative alla luce delle modifiche apportate alla Legge n. 189 del 2002 al testo unico, Gli stranieri, n. 2/2002, p. 320.

[216] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), reperibile su www.magistraturademocratica.it, p. 73. Cfr. in giurisprudenza: Trib. Grosseto, 18.09.2002, giud. Branda e Trib. Pisa, 3.10.2002, giud. Bargagna, entrambe in www.penale.it.

[217] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), cit., p. 73; A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2005, p. 142.

[218] Il nuovo art. 13, comma 13 bis, prevede: Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[219] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 190 ss.; cfr. M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa. Vv. La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Supplemento a Giur. merito, n. 7-8/2004, p. 101.

[220] Ordinanze n. 396/1999 e 226/2004. Cfr. cap. II (Tipologie e natura giuridica dei provvedimenti di espulsione).

[221] Cfr. cap. II.2 (Lespulsione disposta dallautorit giudiziaria).

[222] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., p. 378.

[223] L. Baima Bollone, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003, p. 222.

[224] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 195.

[225] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), cit., p. 72.

[226] Corte Cost., sent. n. 466 del 2005, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n, 1/2006, p. 160, con nota di A. Caputo.

[227] Cfr. Cap. IV (Lesecuzione del provvedimento di espulsione. Il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza).

[228] A. Caputo, nota a sent. Corte Cost. 14/28.12.2005, n. 466, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2006, p. 163 ss.; M. Mantovani, Corte costituzionale e reingresso abusivo dello straniero: un self-restraint davvero opportuno?, nota a sent. Corte Cost. 14/28.12.2005, in Giur. cost., n. 1/2006, p. 674 ss.

[229] In base allart. 14, comma 5, T.U. i termini per il trattenimento sono di 30 giorni prorogabili fino a 60.

[230] M. Pavone, Note in tema di illecito trattenimento del cittadino straniero espulso, in www.filodiritto.com.

[231] Si tratta dei casi dello straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e dello straniero appartenente ad una delle categorie di persone pericolose ex art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e art. 1 della legge n. 575 del 1965; non si spiega tuttavia la costruzione lessicale della norma che affianca lipotesi di ingresso illegale, che sicuramente corrisponde al comma 2 lett. a), allappartenenza alle categorie di cui al comma 2 lett. c): deve forse ritenersi che lordine del questore sia emanabile solo in caso di soggetto appartenente a categorie di persone pericolose e presente irregolarmente sul territorio dello Stato, nel qual caso tuttavia il primo parametro viene assorbito dal secondo; oppure in caso di soggetto che ha fraudolentemente ottenuto visto e permesso per un soggiorno regolare, in violazione dellart. 4, comma 3, T.U. in base al quale non ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecite, di modo che lingresso potr poi essere dichiarato illegale. Interpretazione elaborata da: V. Pazienza, Espulsione dello straniero e trattenimento ingiustificato nel territorio dello Stato, suppl. a Cass. pen., n. 2/2005, p. 33 ss; non condivisa da: A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 236.

[232] L. Baima Bollone, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 222.

[233] Trib. Genova, ord. 10.12.2004, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 188, con nota di A. Caputo, Dubbi di legittimit costituzionale del nuovo delitto di ingiustificata inosservanza dellordine del questore; App. Venezia, ord. 4.10.2005, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2005, p. 195; D. Bruno - S. Allegrezza, Le fattispecie penali e le disposizioni sanzionatorie, in www.giuristidemocratici.it, p. 26, secondo i quali il rigore sanzionatorio palesemente sproporzionato rispetto al disvalore penale della condotta; A. Caputo, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2005, p. 252 ss., in cui si legge che la pena prevista dallart. 14, comma 5 ter, T.U. destinata inevitabilmente ad essere avvertita, riprendendo le espressioni della dottrina, come ingiusta ed eccessiva rispetto al disvalore del fatto commesso.

[234] Per la sent. n. 223/2004 cfr. cap. IV (Lesecuzione del provvedimento di espulsione. Il trattenimento dei Centri di permanenza temporanea e assistenza).

[235] Lord. Trib. Genova 10.12.2004, cit., sostiene: La trasposizione di unesigenza processuale nel diritto penale sostanziale non integra il criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con i principi costituzionali posti dagli art. 3 e 27, comma 3, Cost.. Cfr. A. Caputo, Obiettivo. Il processo degli immigrati: dati e orientamenti a confronto. Prove di processo speciale, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006, p. 30; A. Caputo e L. Pepino, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, p. 25.

[236] R. Miraglia, Arresto obbligatorio e rito direttissimo: profili processuali e di legittimit costituzionale dellart. 14 comma 5 quinquies del T.U. sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002, p. 63 ss. Cfr. E. Di Dedda, Lillusione repressiva, ovvero la legge Bossi-Fini tra inapplicabilit e incostituzionalit, Questione giustizia, n. 2/2003, p. 446.

[237] E. Di Dedda, Lillusione repressiva, ovvero la legge Bossi-Fini tra inapplicabilit e incostituzionalit, cit., p. 447.

[238] In Questione giustizia, n. 2/2003, p. 448 ss.

[239] Cass. , I, 27.04.2004, in Foro it. Rep., voce Stranieri, 2004, 308; Cass., I, 27.04/26.05.2004, n. 24148, in Riv. pen., n. 7-8/2005, p. 904; Cass., I, 12.10.2005, in C.E.D. Cass., n. 232268; Cass., I, 7.12.2005, n. 44894, in Riv. pen., n. 6/2006, p. 658;

[240] Cass., I, 14.12.2005/12.01.2006, n. 1052, rv. 232382.; cfr. inoltre: Cass. pen., I, sent. 11.01.2006, n. 580, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2006, p. 165, con nota di A. Caputo, Ordine di allontanamento del questore ex art. 14, comma 5-bis T.U.: le questioni relative alla reiterabilit e alla motivazione del provvedimento allesame della Corte di Cassazione, ivi, p. 81, il quale sostiene che dopo linottemperanza allordine di allontanamento del questore, non avrebbe senso affidarsi nuovamente alla spontanea osservanza di tale ordine da parte dellespellendo; cfr. anche Cass., I, 9.02.2006, in Dir. giust., 2006, 20, 78; Cass., I, 15.02.2006, n. 5888, in Riv. pen., n. 6/2006, p. 651; Cass., I, 18.05.2006, in Dir. giust., 2006, 25, 46.

[241] Che utilizzano le formule perch il fatto non previsto dalla legge come reato o perch il fatto non sussiste; cfr. rispettivamente: Trib. Brescia, sent. 23.03.2005; Trib. Brescia, sent. 1.04.2005. 

[242] Cass. 14.06.2006, n. 20374, in Diritto penale e processo, n. 12/2006, con commento di M. Vizzardi.

[243] Cass. pen., I, sent. 11.01.2006, n. 580, cit.

[244] Cass. 14.06.2006, n. 20374, cit.

[245] M. Vizzardi, commento a Cass., I, 14.06.2006, n. 20374, Illecito trattenimento del clandestino: la legge non consente spirali di condanna, Diritto penale e processo, n. 12/2006.

[246] Cass., I, 8.10/9.12.2004, n. 47677, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2005, p. 165, oltre che nellordinanza del Trib. di Genova, 10.12.2004, cit.

[247] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., p. 379. Cfr. Cass., I, sent. 27.02/26.03.1998, n. 1229, in Cass. pen., 1999, n. 972, p. 1970, che, in relazione alla normativa di cui alla legge n. 39/1990, aveva escluso lapplicabilit dellart. 650 c.p. alla violazione dellintimazione ad abbandonare il territorio dello Stato, in quanto le sanzioni previste dalla legge stessa costituivano norme speciali rispetto alla generica previsione di inosservanza di un ordine dellautorit.

[248] A. Caputo, Il reato di giustificata inosservanza dellordine del questore allesame della giurisprudenza, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2003, p. 65 ss.; A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, cit., p. 128.

[249] Cfr. cap. IV (Lesecuzione del provvedimento di espulsione. Il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza).

[250] Cfr. Trib. Roma, 2.01/20.02.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2003, p. 159 ss., in base al quale la mancata traduzione dellordine di allontanamento in una lingua conosciuta allo straniero espulso, comporta che questi si crei una difettosa rappresentazione della realt, idonea a determinarlo a trattenersi in Italia oltre i cinque giorni dalla notifica configurando dunque un errore sul fatto che costituisce il reato (art. 47 c.p.).

[251] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 217.

[252] A. Caputo, nota a sent. Cass. 2.08.2005, n. 29221, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006, p. 194.

[253] A. Caputo, nota a sent. Cass. 2.08.2005, n. 29221, cit., p. 194.

[254] M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa. Vv. La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 106; A. Casadonte, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 683; A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, cit., p. 377 ss; A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 181.

[255] Cass., I, sent. 24.06/13.07.2004, n. 30456, in Riv. pen., n. 12/2005, p. 1414. Cfr. inoltre: Trib. Roma, 25.11.2002, in Cass. pen., 2003, n. 1048, p. 3558; Trib. Milano, 24.12.2003, n. 11960, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2004, p. 191; Trib. Roma, 2.1/20.2.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2003, p. 159 ss.; Trib. Torino, 9.11.2002, in Questione Giustizia, n. 1/2003, p. 145. In senso contrario: Cass., I, 30.03/13.04.2005, n. 13704, in Foro it., 2006, II, p. 106, che esclude che possano essere sollevati in sede penale presunti vizi dellatto amministrativo presupposto allordine di allontanamento.

[256] Trib. Roma, 2.1/20.2.2003, cit., in base al quale in difetto dei requisiti di motivazione dellordine del questore, lelemento oggettivo della fattispecie di cui allart. 14, comma 5 ter, T.U. viene meno e limputato verr assolto perch il fatto non sussiste; Trib. Torino, 9.11.2002, cit., p. 145; Trib. Velletri, 17.01.2005, che dichiara illegittimo il provvedimento del questore in quanto non motivato in ordine alla impossibilit di trattenere lo straniero presso un Centro di permanenza temporanea; Trib. Foggia, cit., p. 448; Trib. Reggio Emilia, sent. 23.09.2003. 

[257] Trib. Bologna, 27.09.2002, giud. Betti, in cui si rileva la violazione della disciplina legislativa in materia di traduzione degli atti (art. 13, comma 7, T.U.).

[258] Trib. Bologna, 9.10.2002, giud. Cornia.

[259] In questo senso: A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 211; L. Baima Bollone, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 222; M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa. Vv. La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 104; P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., p. 379; G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, cit., p. 160.

[260] E. Grosso, Ad impossibilia nemo tenetur: la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilit del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, cit., p.102.

[261] A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, cit., p. 133; A. Caputo, Il reato di giustificata inosservanza dellordine del questore allesame della giurisprudenza, cit., p. 66.

[262] In Foro it., 1995, I, p. 2773.

[263] Cfr. Trib. Napoli, 21.01.2005, n. 935, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2005, p. 169; Trib. Foggia, 4.11.2002, cit., p. 448.

[264] In dottrina: A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 213; M. Gambardella, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in Aa. Vv. La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 106; E. Di Dedda, Lillusione repressiva, ovvero la legge Bossi-Fini tra inapplicabilit e incostituzionalit, cit., p. 447; G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, cit., p. 159; A. Meneghini, Il sistema delle espulsioni amministrative alla luce delle modifiche apportate alla Legge n. 189 del 2002 al testo unico, cit., p. 322.. In giurisprudenza: Cass., I, 7.11/2.12.2003, n. 46242, in Cass. pen., 2004, 4226, n. 1528; Cass., I, 18.01.2006, n. 3999, in Cass. pen., n. 9/2006, p. 2806 ss.; Cass., I, 15.02.2006, n. 11101, in Cass. pen., n. 9/2006, p. 2807 ss.

Cass., I, 22.06/23.09.2005, n. 34261, rv 232217.

[265] Cfr. Trib. Ferrara, ord. 29.11.2002 e Trib. Torino, ord. 14.01.2003, che hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

[266] Trib. Monza, ord. 23.01.2003, Diritto immigrazione e cittadinanza, 2/2003, p. 181.

[267] Corte Cost., sent. n. 5 del 2004, in Giur. cost., n. 1/2004, con nota di E. Grosso, Ad impossibilia nemo tenetur: la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilit del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, cit., p. 80 ss. e in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2003, p. 182.

[268] E. Grosso, Ad impossibilia nemo tenetur: la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilit del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, cit., p. 101.

[269] Sent. Corte Cost. n. 5/2004, cit.:La formula senza giustificato motivo riduce notevolmente, in fatto, l'ambito applicativo della norma incriminatrice.

[270] Cass., I, sent, 11.05/15.07.2004, n. 31117, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2005, p. 188, con nota di A. Caputo, in cui si stabilisce che il giustificato motivo pu consistere nellassenza di documenti validi per lespatrio, solo se accertato che ci sia dovuto allinerzia delle competenti autorit cui lo straniero si sia prontamente e inutilmente rivolto.

[271] Cfr. Trib. Rovigo, sent. n. 246 del 27.03.2004, in Giur. merito, n. 672004 e Trib. Trento, 24.10.2002, giud. Pascucci, in base al quale lassenza di validi documenti per lespatrio cos come lassenza di denaro utile per allontanarsi dalla frontiera aerea costituiscono per lappunto il giustificato motivo previsto dalla legge per trattenersi sul territorio nazionale; Trib. Torino, 1412.2004, est. Stalla (inedita), che rinviene un giustificato motivo nellincapacit economica di affrontare le spese di rimpatrio; Trib. Cagliari, 31.01.2004, est. Massida.

[272] Ovvero: la necessit di soccorrere lo straniero; di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit; di procedere allacquisizione di documenti di viaggio; lindisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo. 

[273] Cfr. Giudice di pace di Torino, ord. 21.12.2004, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 155, che riconosce integrato il divieto di espulsione di cui allart. 19 T.U. per il rischio di persecuzione dello straniero nel paese dorigine (Senegal) a causa del suo orientamento omosessuale. 

[274] In relazione al diritto dasilo, ma con considerazioni valide in generale, M. Bettati in Lasile politique en question. Un statut pour les rfugis, Parigi, 1985, p. 10, scrive: "I dissidenti politici, perseguitati per le proprie  idee e minacciati nella loro sicurezza, hanno paradossalmente pi chance di ottenere lasilo, che gli indigenti, i denutriti, i famelici, minacciati nella propria salute e nella loro vita.

 

[276] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., p. 380.

[277] G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, cit., p. 160.

[278] G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, cit., p. 159.

[279] G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, cit., p. 161, in base al quale: si sanziona, in definitiva, linottemperanza dolosa alla nuova espulsione di cui al comma 5 ter, qualora questa non venga eseguita dallamministrazione.

[280] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 199.

[281] In questo senso cfr.: Cass., I,  sent. 16.09/30.10.2003, n. 41304, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, p. 168, con nota di A. Caputo, secondo la quale il reato di cui allart. in esame non si realizza se non vi stato allontanamento dal territorio dello Stato.

[282] P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit., p. 381.

[283] Mentre invece larresto in flagranza da parte dellautorit giudiziaria ha natura di provvedimento provvisorio, finalizzato [] alla successiva applicazione da parte del giudice di un provvedimento propriamente cautelare: cos sostiene il Tribunale di Torino con ord. 19.12.2002, iscritta al n. 111. del r.o. 2003.

[284] Corte Cost., sent. 8.07.2004, n. 223, reperibile in www.giurcost.org, che continua sostenendo: la misura precautelare prevista dallart. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non essendo finalizzata alladozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolve in una limitazione provvisoria della libert personale priva di qualsiasi funzione processuale ed quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole.

[285] Trib. Firenze rimettente, con ord. 14.11.2002, iscritta al n. 72 del r.o. 2003.

[286] Cfr. Trib. Modena, ord. 31.10.2002, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2002, p. 197.

[287] Laccompagnamento in frontiera e il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea sono infatti autonomamente previsti dai commi 5 ter e 5 quinquies dellart. 14 T.U., che fanno riferimento a quanto stabilito nellart. 13, commi 4 e 5 bis, T.U. e nel medesimo art. 14, comma 1, T.U., e operano indipendentemente dal previo arresto del soggetto.

[288] Art. 14, comma 5 ter: Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

[289] Cfr. cap. II.1 (Lespulsione disposta dallautorit amministrativa: misura di prevenzione), Cass., Ss. Uu. civ., 20.05.2003, n. 7892, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003, p. 115, in base alla quale il ritardo nella presentazione della domanda non comporta lautomaticit dellespulsione: va valutata leventuale mancanza dei requisiti per il rinnovo.

[290] Cass., sent. n. 7472 del 2004, cit. in Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), reperibile su www.magistraturademocratica.it, p. 58.

[291] P. Scarlato, Espulsione amministrativa dello straniero alla luce delle recenti modifiche alla normativa in tema di immigrazione introdotte dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003, p. 197; A. Meneghini, Il sistema delle espulsioni amministrative alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 189 del 2002 al testo unico, Gli stranieri, n. 4/2002, p. 318. Nella relazione illustrativa al disegno di legge recante Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (relazione illustrativa al d.d.l. n. S. 795, reperibile in www.stranieriintalia.it) si legge che il sistema dellintimazione: si rivelato una forma per eludere sostanzialmente leffettiva espulsione.

[292] A. Meneghini, Il sistema delle espulsioni amministrative alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 189 del 2002 al testo unico, cit., p. 318; L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalit del sistema e alternative possibili), Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000, p. 14; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p.  486.

[293] Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 483.

[294] Cfr. Cap. III (I reati collegati allespulsione).

[295] Cfr. Cap. VI (La tutela dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione).

[296] Cfr. G. Leo, Sulla motivazione dellordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, Diritto penale e processo, n. 4/2006, p. 459 ss.

[297] Cass., I, 23.10.2003, in Riv. pen., 2004, 192; Cass., I, 9.12.2004, n. 47692, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2005, p. 85, con nota di A. Caputo, Ordine di allontanamento del questore e sindacato giurisdizionale; Cass., I, 30.03.2005, in Foro it., n. 2/2006, II, p. 106; Cass., I, 24.06.2005, n. 23797, in C. E. D. Cass., n. 231760.

[298] Cass., I, 4.11/3.12.2003, n. 46352, in Cass. pen., n. 3/2005, n. 413, p. 966.

[299] Cass., I, 9.01/2.03.2004, n. 9609, in Giust. pen., 2004, II, n. 257, p. 600, che per escludere lapplicabilit dellart. 3 citato, fa inoltre riferimento al suo mancato richiamo nella disposizione che prevede lordine di allontanamento disposto dal questore (art. 14, comma 5 bis, T.U.).

[300] Cass., I, 2.03.2004, n. 9609, cit.; Cass., I, 22.07.2005, n. 27429, in C. E. D. Cass., n. 231762; Cass., III, 24.01.2006, n. 2775, in Riv. pen., n. 6/2006, p. 658, in base alla quale la norma in esame non prevede alcun obbligo di fornire detta motivazione, la quale, daltra parte, non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dellinteressato, dal momento che, in presenza del gi esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto [] lordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella pi favorevole allinteressato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene.  

[301] Cass., I, 27.04/26.05.2004, n. 24417, rv 29046; Cass., I, 21.09/23.11.2004, n. 45390, in Cass. pen., 2005, n. 1528, p. 3521; Cass., I, 8.10/9.12.2004, n. 47677, in Riv. pen., 2005, p. 555; Cass., I, 22.04/24.05.2005, n. 19722, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2005, p. 182; Cass., I, 19.05/5.07.2005, n. 24816, rv 231759, che sancisce, a proposito dellart. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 sopra richiamato, la derogabilit dellobbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso; Cass., I, 7.07/2.08.2005, n. 29221, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2006, p. 192, che, sempre in relazione alla motivazione, dichiara che lart. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce lobbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi incidenti sulla sfera giuridica sostanziale del destinatario, in assenza di una espressa deroga normativa, di cui non vi traccia nella legislazione in tema di immigrazione; Cass., I, Cass., I, 15.12.2005/10.02.2006, n. 5217, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2006, p. 173, con nota critica di A. Caputo, Ordine di allontanamento del questore ex art. 14, comma 5 bis T.U.: le questioni relative alla reiterabilit e alla motivazione del provvedimento allesame della Corte di Cassazione, ivi, p. 81.

[302] Cass., I, 15.12.2005/10.02.2006, n. 5217, cit.

[303] G. Leo, Sulla motivazione dellordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, cit., p. 460.

[304] Cass., I, 2.08.2005, n. 29217, C.E.D. Cass., n. 231761.

[305] E. Grosso, Ad impossibilia nemo tenetur: la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilit del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, Giur. cost., n. 1/2004, p. 98; lautore rileva che, tuttavia, nella pratica capita molto spesso che lamministrazione non riesca ed eseguire lespulsione a causa della mancanza di documenti di identit degli stranieri e di dati certi circa la loro identit, della difficolt di reperire i mezzi tecnici per laccompagnamento in frontiera e della mancanza di accordi con i paesi di origine per il rientro di loro cittadini.

[306] Cfr. Trib. Roma, 2.01/20.02.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2003, p. 159 ss.

[307] Trib. Viterbo, ord. 15.10.2002, in Gli Stranieri, n. 5/2002, p. 430, con nota di M. V. Mazzatosta, il quale ricorda che lart. 113 Cost., non citato nellordinanza, prevede poi che contro gli atti della pubblica amministrazione sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

[308] Trib. Roma, dec. 10.01.2000, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001, p. 108, che specifica, inoltre, che il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera disposto dal questore non pu considerarsi come mero strumento esecutivo, ma come atto che richiede la verifica dellesistenza di determinati e autonomi presupposti quali, ad esempio, lidentit fisica tra la persona gi espulsa e quella rinvenuta sul territorio nazionale, lavvenuta e regolare notifica del precedente decreto di espulsione, leventuale assenza di cause di forza maggiore che abbiano impedito al cittadino straniero di dare spontanea e tempestiva esecuzione al provvedimento di espulsione.

[309] Il comma 8 dellart. 13 T.U. stato sostituito dalla legge n. 189 del 2002 che ha altres abrogato il comma 9 dello stesso articolo.

[310] Trib. Torino, 24.05.2003, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2004, p. 132.

[311] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 28.

[312] Corte Cost., sent. n. 105 del 2001, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2001, p. 109. Cfr. E. Marzaduri, Garanzia giurisdizionale e libert personale degli extracomunitari nella disciplina dellespulsione, in Soggetti deboli e giustizia penale, Torino, 2003, p. 27 ss.

[313] Cfr. R. Mignosi, Sullespulsione dello straniero ex. D.l. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito in l. n. 271 del 12 novembre 2004, nuova competenza del Giudice di pace, in Riv. pen., n. 6/2005, p. 676, secondo il quale: la convalida giurisdizionale si limitava a un esame della documentazione fornita dalla Questura e allemissione di un decreto la cui comunicazione poteva pervenire in Questura anche dopo leffettivo allontanamento del cittadino straniero dal territorio italiano. Si trattava, quindi, di un meccanismo di convalida del tutto formale [].

[314] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 506.

[315] In www.giurcost.org.

[316] Trib. Padova, ord. 11.07.2002, n. 527, con cui stata sollevata questione di legittimit costituzionale dellart. 13, comma 5 bis, del T.U. 286/1998. Secondo A. Caputo - L. Pepino, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sullimmigrazione, cit., p. 22, la sentenza n. 222/2004 ha delineato il profilo dellintervento giurisdizionale prescritto dallart. 13, comma 3, Costituzione intorno a tre direttrici fondamentali: leffettivit della tutela giurisdizionale, la garanzia del contraddittorio, il diritto di difesa.

[317] D.l. 14.09.2004, n. 241, in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14.09.2004.

[318] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13.11.2004.

[319] Toccher al giudice verificare che la comunicazione sia stata eseguita, nel caso in cui la parte non si presenti: cfr. Cass. Civ., sent. 5.02.2004, n. 2139, in Giust. Civ. Mass., 2004, f. 2.

[320] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 62.

[321] Cfr. Cap. VI (La tutela dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione).

[322] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 63.

[323] Art. 373 c.p.p.: Il ricorso per cassazione non sospende lesecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, pu su istanza di parte e qualora dallesecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

[324] Cfr. Corte Cost., sent. n. 105 del 2001, cit., e Corte Cost., sent. n. 44 del 6.03.2002, in Giur. Cost., 2002, p. 568; cfr. R. Mignosi, Sullespulsione dello straniero ex. d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito in l. n. 271 del 12 novembre 2004, nuova competenza del Giudice di pace, cit., p. 676, in base al quale poich la valutazione del giudice di pace si deve estendere allintero provvedimento di espulsione, il decreto legge 241/2004 affida totalmente allautorit giudiziaria onoraria il compito di valutare la legittimit e la fondatezza del decreto di espulsione; P. Bonetti, Profili costituzionali della convalida giurisdizionale dellaccompagnamento alla frontiera, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2002, p. 16.

[325] Cfr. R. Mignosi, Sullespulsione dello straniero ex. D.l. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito in l. n. 271 del 12 novembre 2004, nuova competenza del Giudice di pace, cit., p. 677, il quale fa notare che nella maggior parte dei casi, le ipotesi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera sono motivate da profili di illegittimit formale o sostanziale del presupposto provvedimento di espulsione.

[326] R. Mignosi, Sullespulsione dello straniero ex. D.l. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito in l. n. 271 del 12 novembre 2004, nuova competenza del Giudice di pace, cit., p. 677.

[327] A. Caputo - L. Pepino, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, p. 13, che citano la Relazione governativa al d.lgs. 274/2000 (attributivo di competenze in materia penale al giudice di pace), in Guida al diritto, n. 38/2000, p. 39, in cui si legge che la competenza penale del giudice di pace reca con s la nascita di un diritto penale pi leggero, dal volto mite e che punta dichiaratamente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti; M. Pavone, Nuove critiche dei magistrati al DL 241/2004, in www.altalex.com, parla di una scelta non in linea con la fisionomia ordinamentale dei giudici di pace, con il significato garantistico della riserva di giurisdizione previsto dallart. 13 della Carta Costituzionale. Il giudice di pace un giudice al quale stata assegnata, dalla legge, una funzione pi di conciliazione e di decisione delle vertenze secondo equit e, anche per quanto riguarda le recenti competenze in materia penale assegnate al giudice di pace, si tratta di un diritto penale mite, pi orientato alla conciliazione che alla repressione. Affidare al giudice di pace delle funzioni in materia di restrizione della libert personale, significa snaturare la funzione originaria del giudice di pace e soprattutto dare il senso anche alla popolazione di una sostanziale discriminazione.

[328] Cfr. le sentenze della Corte cost. n. 105 del 2001 e n. 222 del 2004, cit.

[329] A. Caputo - L. Pepino, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sullimmigrazione, cit., p. 20.

[330] Concernente "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione", in Guida al diritto, n. 38/2004, p. 35 ss.

[331] Cfr. lart. 15 delle disposizioni sulla legge in generale: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perch la nuova legge regola lintera materia gi regolata dalla legge anteriore.

[332] Per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene sul territorio dello stato in violazione dellordine di allontanamento impartito dal questore ai sensi del comma 5 bis.

[333] Per Lo straniero gi espulso ai sensi del comma 5 ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del testo unico, nel territorio dello Stato.

[334] Cfr. Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004 ,cit., p. 63, secondo cui la norma attribuisce impropriamente allamministrazione degli interni compiti di organizzazione dei servizi della giustizia che a tale amministrazione sono del tutto estranei.

[335] Art. 14, comma 1, T.U.: Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, [], il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino [].

[336] Usano lespressione detenzione amministrativa: A. Caputo, La libert personale uguale per tutti. Corte costituzionale e disciplina dellimmigrazione, Questione giustizia, n. 5/2004, p. 1051; G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, Studium iuris, n. 1/2003, p. 155; L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalit del sistema e alternative possibili), cit., p. 11, il quale specifica che la scelta terminologica non una forzatura polemica ma la dizione pi corretta in uso in tutta Europa (dalla Francia al Regno Unito); in giurisprudenza: Trib. Milano nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale in data 6 novembre 2000 (r.o. dal n. 776 al n. 788 del 2000), citate nella sent. n. 105 del 23.3/10.2.2001, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2001, p. 109: il trattenimento pur effettuato in strutture che non fanno capo allamministrazione penitenziaria, ma a quella del Ministro dellinterno- integrerebbe una forma di detenzione amministrativa che dovrebbe ricadere sotto il disposto dellart. 13, secondo comma, della Costituzione.

[337] Cfr. Trib. Bologna, ord. 8.09.2004, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, p. 133, in base al quale deve essere respinta la richiesta di proroga del periodo di trattenimento basata sulla mancata concessione del nulla osta poich nulla previsto in tal senso dallart. 14, comma 5 T.U.

[338] Art. 1 ter, comma 3, della legge n. 39 del 1990 (introdotto dalla legge n. 189 del 2002): in tal caso, qualora il trattenimento sia gi in corso, il questore pu chiedere una proroga di 30 giorni e il periodo totale potr raggiungere i 90 giorni.

[339] Cass., I, 29.11.2001, n. 15203, in Giust. Civ. Mass., 2001, 2056.

[340] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 583 ss. Lo stesso autore, tuttavia, sostiene che qualora si verifichi un impedimento allespulsione, tra quelli di cui allart. 14 T.U., di contenuto diverso rispetto a quello per il quale il trattenimento era stato disposto in un primo momento, o lo straniero risulti sottoposto ad un nuovo procedimento penale che comporta la necessit di attendere il nulla osta del giudice, nulla impedisce al questore di disporre un nuovo provvedimento di trattenimento motivandolo in modo diverso.

[341] Cfr. Cap. IV.1.2 (Lordine di allontanamento entro 5 giorni disposto dal questore).

[342] La mancata identificazione la causa assolutamente prevalente dellineffettivit delle espulsioni e delle dimissioni dai centri di detenzione per scadenza: L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalit del sistema e alternative possibili), cit., p. 23; bisogna per considerare anche il forte ostacolo rappresentato dalla mancanza di accordi di riammissione con i paesi di provenienza degli stranieri espulsi.

[343] R. Ricciotti M.M. Ricciotti, voce Espulsione degli stranieri, in Digesto delle Discipline penalistiche, aggiornamento I, Torino, 2000, p. 268 ss., sostengono la reiterabilit del provvedimento di trattenimento in caso di mancata identificazione dello straniero; non vi sarebbe infatti una privazione senza limiti della libert personale tutelata dallart. 13 Cost. in quanto ciascun provvedimento indipendente da quello precedente.

[344] Non sono pi contemplati nei motivi di proroga le altre ragioni del trattenimento previste dallart. 14 T.U.

[345] E non solo sulla libert di circolazione come affermato dallAvvocatura dello Stato nella sent. Corte cost., n. 105 del 2001, cit.

[346] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 65.

[347] Recante Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo, XIV legislatura, reperibile in www.senato.it.

[348] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 567.

[349] Cfr. Trib. Milano, 27.01.2001, in Giur. merito, 2000, p. 472, in base al quale spetta al giudice, in sede di convalida del provvedimento di trattenimento, valutare il tempo di permanenza necessario.

[350] Cfr. G. Savio, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libert personale conseguente allespulsione amministrativa dello straniero, cit., p. 156; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 608 ss., che ritiene per sussistente il requisito della necessit e urgenza, riscontrabile nel pericolo che lo straniero si sottragga allesecuzione del provvedimento.

[351] Disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, AC n. 3240/XIII legislatura, p. 7 o in www.camera.it.

[352] Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, ratificata in Italia con legge n. 848 del 4.08.1955, art. 5, comma 2: nessuno pu essere privato della sua libert, eccetto che nei casi seguenti e per via legale: [] (f) se si tratta della detenzione legittima di una persona per impedirle di entrare nel territorio clandestinamente o contro la quale in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

[353] Circ. Min. interno, 20.03.1998, n. 11, che continua: dovr aversi la massima cura perch laccoglienza nei centri non comporti limitazioni della libert che non siano strettamente indispensabili per evitare lallontanamento abusivo e per garantire la sicurezza delle persone che convivono o lavorano nel centro stesso.

[354] Cfr. Rapporto sui centri di permanenza temporanea e assistenza, Medici Senza Frontiere Missione Italia, gennaio 2004, pag. 22; L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalit del sistema e alternative possibili), cit., p. 12; G. C. Caselli, Stranieri e carcere, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 12, che parla di strutture molto simili a carceri, e talora sono anche peggiori delle carceri.

[355] L. Pepino, Centri di detenzione ed espulsioni (Irrazionalit del sistema e alternative possibili), cit., p. 18; A. Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, Questione giustizia, n. 3/1999, p. 434, sostiene che si sia creato un diritto speciale degli stranieri che fa leva sulla dimensione non penalistica solo per neutralizzare le garanzie sostanziali e procedurali proprie dellordinamento penale, anche perch, continua lo stesso autore in: La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000, p. 57 ss., il disvalore giuridico-sociale alla base dei fatti che giustificano il trattenimento di gran lunga inferiore rispetto ai fatti-reato che consentono lapplicazione di misure coercitive e, inoltre, i casi indicati dallart. 14 T.U., in presenza dei quali disporre il trattenimento, risultano a volte del tutto svincolati dalla condotta dello straniero ( il caso, ad esempio, dellindisponibilit del vettore).

[356] Cfr. Trib. Roma, dec. 8.01.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000, p. 141, in base al quale la mancata comunicazione allo straniero del diritto di nominare un difensore di fiducia o lomessa traduzione di tale avviso, comportano la reiezione della domanda di convalida del provvedimento.

[357] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 574, ravvisa in questa norma gravi dubbi di legittimit costituzionale, con riferimento alleffettivit del diritto di difesa poich probabile che il giudice riesca a nominare il difensore dufficio solo poche ore prima delludienza di convalida ed perci inevitabile che a causa di tale repentina e tardiva nomina il difensore dufficio non riesca materialmente a colloquiare con il proprio difeso prima delludienza [] e, soprattutto, non abbia il tempo necessario per presentare contestualmente al medesimo giudice il ricorso contro il provvedimento di espulsione. Cfr. G. Savio, Controllo giurisdizionale e diritto di difesa degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza temporanea, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000, p. 65.

[358] Nella prassi, tuttavia, capita che le strutture dei centri di permanenza temporanea, di identificazione per i richiedenti asilo e di accoglienza tendano a sovrapporsi. ad esempio il caso della struttura di Foggia, in cui le tre realt si trovano a condividere lo stesso spazio fisico di un ex pista di atterraggio da tempo in disuso, con il CPT peraltro non ancora in funzione- separato dal resto solo da reti di metallo.

[359] Ministero dellinterno, Direttiva generale in materia di CPT ed assistenza ai sensi dellart. 22, comma 1, del D.P.R. 1999, n. 394, del 30.08.2000, protocollo 3435/50.

[360] Cfr. dec. Min. interno 15.01.2001, pubblicato in G.U. serie ord., 16.03.2001, che prescrive, ad esempio, vi debba essere non meno di un telefono pubblico ogni 25 persone e debba essere assicurata la fornitura, a ciascun trattenuto, di una scheda telefonica da 10.000 lire ogni 10 giorni di permanenza.

[361] La circolare 20.03.1998 del Ministero dellinterno, cit., stabilisce che lattivit di polizia, salvo emergenze, deve essere limitata alla vigilanza esterna, esclusivamente volta a impedire allontanamenti indebiti, agli accompagnamenti (ad es. presso il giudice, presso lautorit consolare ecc.) e a ripristinare la misura eventualmente violata.

[362] Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 570.

[363] Arci, Asgi, Cgil, Md, Medici senza frontiere, Contro la detenzione amministrativa, Questione giustizia, n. 4/2005, p. 884, si parla, a tal proposito, di esternalizzazione dei centri di detenzione.

[364] Cfr. A. Caputo - L. Pepino, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sullimmigrazione, cit., p. 26.

[365] Corte Cost., sent. n. 105 del 2001, cit., in cui si legge: Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza misura incidente sulla libert personale, che non pu essere adottata al di fuori delle garanzie dellart. 13 della Costituzione.

[366] Di opinione contraria: N. Corvino S. Scolaro, Lo straniero in Italia, dallingresso allintegrazione: adozione, cittadinanza, residenza e tutte le altre normative applicabili, Rimini, 2002, p. 171 ss., in base ai quali la libert personale tutelata dallart. 13 Cost. assicurata ai soli cittadini e non alle persone in quanto tali, poich luniversalizzazione di un diritto nazionale implicherebbe anche il superamento del concetto di Stato, cio la realizzazione dellutopia anarchica.

[367] Cass., sent. 3.06.2004, n. 10559, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2004, p. 145.

[368] In assenza di espresse statuizioni in materia, si deve ritenere che il termine decorra dal deposito degli atti in cancelleria, come stabilito allart. 13, comma 5 bis, T.U. per la convalida dellaccompagnamento coattivo in frontiera.

[369] G. Savio, Controllo Giurisdizionale e diritto di difesa degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza temporanea, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2000, p. 65; cfr. A. Caputo, La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri, cit., p. 57, che solleva a tal proposito dubbi di legittimit costituzionale sul piano della tutela giurisdizionale accordata allo straniero destinatario del provvedimento di trattenimento. C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, XIV ed., Torino, 2002, p. 426, in relazione allart. 738, comma 2, c.p.c., che stabilisce il giudice pu assumere informazioni, mette in evidenza insieme con la discrezionalit nella scelta delle forme per lattuazione del contraddittorio, la mancanza degli elementi essenziali e caratteristici della cognizione piena.

[370] C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, cit., p. 422.

[371] Corte cost., ord., n. 35 del 2002, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2002, p. 146.

[372] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 68; una conferma di tale tesi viene individuata nellart. 20, comma 1, reg. att. in base al quale allinteressato va comunicato il provvedimento di trattenimento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

[373] Cass., sent. 3.06.2004, n. 10559, cit.; Cass., sent. n. 5728 del 2004, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2004, p. 134. in senso contrario: Cass., I, sent. 23.04.2000, n. 5918, rv 553961, in base alla quale il giudizio di convalida del provvedimento di trattenimento pu estendersi allesame del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, ma non del provvedimento di espulsione, del quale bisogna solo accertare lesistenza.

[374] Cfr. anche Corte cost., sent. n. 105 del 2001, cit.: se il giudice ritenga insussistenti o non congruamente motivate le ragioni per le quali lautorit di polizia abbia disposto lespulsione, il diniego di convalida travolgerebbe, insieme al trattenimento, anche la misura dellaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

[375] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 69.

[376] Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 572; Trib. Agrigento, ord. 18.11.2000, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001, p. 118, che non convalida il provvedimento di trattenimento per mancata indicazione nella motivazione delle ragioni della mancata scelta del centro pi vicino.

[377] Art. 14, comma 6, T.U.

[378] G. Savio, Controllo Giurisdizionale e diritto di difesa degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza temporanea, cit., p. 67.

[379] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), Milano, 2003, p. 232; P. Zaccaria, Tipologie e modalit di espulsione dello straniero dopo la riforma, in www.filodiritto.it, p. 7.

[380] D. Potetti, Nulla osta dellautorit giudiziaria allespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, Cassazione penale, 1993, n. 636, p. 1004.

[381] Cass., I, 27.03.1995, in Cass. pen., 1996, 2388, in base alla quale le inderogabili esigenze processuali riguardano il regolare svolgimento del processo, specie in vista delle acquisizioni probatorie. 

[382] Corte cost., sent. n. 492/1991, in Giur. it., 1992, I, 605, con nota di A. Giorgis, Legge Martelli: una sentenza di inammissibile fondatezza?.

[383] Cfr. D. Potetti, Nulla osta dellautorit giudiziaria allespulsione dello straniero dal territorio dello Stato, cit., p. 1004, che afferma: la decisione finale di espulsione compete allautorit amministrativa, ed sindacabile dal giudice amministrativo; ne consegue che il nulla osta dellautorit giudiziaria ha natura amministrativa, poich si inserisce in un procedimento amministrativo che esita in un provvedimento amministrativo. 

[384] Le citazioni sono tratte rispettivamente da: A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 284; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p. 492.

[385] Cfr. G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004, p. 114.

[386] G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 114, nota 8.

[387] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 494; cfr. Cap. V.2 (La sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione).

[388] L. Villa, Considerazioni critiche a margine della disciplina sul nulla osta allespulsione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2003, p. 75.

[389] G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 114.

[390] Cfr. Cap. V.3 (Lautorizzazione al reingresso per motivi di giustizia). A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 288, sostiene che il nulla osta debba essere concesso anche nel caso in cui lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione versi in una di quelle situazioni processuali che, ove il provvedimento di allontanamento fosse gi stato eseguito, legittimerebbero il rilascio dellautorizzazione al rientro di cui allart. 17 T.U..

[391] Cass. civ., I, 16.11.2000, n. 14853, in C.E.D. Cass., n. 541764. Cfr. Trib. Cagliari, ord. 11.04.2005, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2005, p. 177; Trib. Pisa, 27.01.2003, in G.U. 23 aprile 2003, n. 16; Trib. Roma, 10.01.2003, in G.U. 2 aprile 2003, n. 13, che hanno sollevato questione di legittimit costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa rilasciare il nulla osta per garantire allimputato lesercizio del diritto di difesa.

[392] L. Villa, Considerazioni critiche a margine della disciplina sul nulla osta allespulsione, cit., p. 75.

[393] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 286; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 497; Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), reperibile su www.magistraturademocratica.it, p. 76.

[394] A. Caputo, Espulsione amministrativa e nulla osta dellautorit giudiziaria, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/1999, p. 97; Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), cit., p. 76.

[395] D. Vigoni, Le norme in tema di immigrazione clandestina, in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, p. 193, che ritiene il p.m. durante le indagini preliminari, lorgano naturalmente deputato a valutare la possibilit di rilascio del nulla osta; P. Zaccaria, Tipologie e modalit di espulsione dello straniero dopo la riforma, cit., p. 8.

[396] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., 239, che ritiene tuttavia preferibile interpretare la norma nel senso che anche in occasione della convalida dellarresto in flagranza o del fermo il giudice sia tenuto a decidere sul nulla osta solo se lautorit amministrativa ne abbia fatto richiesta, allegando alla medesima copia del decreto di espulsione.

[397] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 498. Cfr. A. Casadonte P.L. di Bari, Lespulsione, laccompagnamento alla frontiera secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalit ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimit costituzionale, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 42; G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 115.

[398] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 497.

[399] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 239; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 497 ss.

[400] Cfr. R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 233, secondo il quale non chiaro [] per quali ragioni il comma 1 bis dellart. 15 imponga di comunicare al Questore ed alla competente autorit consolare lavvenuta emissione di un provvedimento di custodia cautelare, locuzione che, come noto, comprende anche la misura degli arresti domiciliari.

[401] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 287 ss.

[402] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 233; P. Zaccaria, Tipologie e modalit di espulsione dello straniero dopo la riforma, cit., p. 8.

[403] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 234.

[404] Ovvero: devastazione, saccheggio e strage; guerra civile;  associazione di tipo mafioso; omicidio; rapina; estorsione; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti con finalit di terrorismo o di eversione; traffico di armi e di stupefacenti; associazione per delinquere.

[405] Ovvero: favoreggiamento dellimmigrazione illegale, procurata emigrazione dallItalia verso altri Stati, semplice favoreggiamento alla permanenza nel territorio italiano.

[406] G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 113.

[407] Corte cost., sent. n. 492 del 1991, cit.

[408] Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 496, che prospetta la possibile violazione dellart. 111, comma 6, Cost. in base al quale tutti i provvedimenti giudiziari devono essere motivati; A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 284. In senso contrario, tuttavia, anche dopo le modifiche della legge n. 189/2002, ossia a favore dellinterpretazione del nulla osta come atto di natura amministrativa: D. Vigoni, Le norme in tema di immigrazione clandestina, cit., p. 193, secondo il quale non pare che il provvedimento acquisti autonoma rilevanza rispetto al provvedimento amministrativo a cui legato; G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 116.; in giurisprudenza: Cass., I, 11.02.2004, n. 133, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, p. 171, in base alla quale il nulla osta in questione costituisce un provvedimento meramente propedeutico alladozione delleventuale espulsione amministrativa.

[409] G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 118, fa notare come, ai fini della verifica dellesistenza dei requisiti previsti dalla norma in esame, vada considerato il momento in lespulsione stata effettivamente disposta, non quello in cui il giudice ha acquisito la prova.

[410] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 242, sostiene che la genericit della locuzione non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio di cui allart. 13, comma 3 quater, T.U. vada intesa nel senso che la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere pu intervenire -nella fase delle indagini preliminari prima delleventuale emanazione del decreto di citazione diretta a giudizio; -nella fase delludienza preliminare prima delleventuale emanazione del decreto che dispone il giudizio; - dopo la richiesta di giudizio immediato e prima delleventuale pronuncia del relativo decreto da parte del giudice per le indagini preliminari; - dopo la richiesta di patteggiamento ex art. 447 c.p.p. e prima della pronuncia delleventuale sentenza; cfr. G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 118, in base al quale la sentenza di non luogo a procedere pu essere emanata qualora non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. Cfr. in giurisprudenza: Cass., I, 5.04/13.07.2004, n. 30465, rv 229794, Arch. nuova proc. pen., n. 6/2005, p. 762, in base alla quale la disposizione va applicata estensivamente, o almeno analogicamente, anche a tutti i casi in cui lespulsione sia avvenuta e provata prima che si pervenga al giudizio.

[411] Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 499; G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 118; A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 296, sostiene che la fattispecie in esame vada ricondotta al genus delle condizioni di improdedibilit atipiche.

[412] Trib. Caltanisetta, 23.09.2003, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2003, p. 210.

[413] Cfr. R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 241.

[414] Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 500 ss.

[415] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 302.

[416] Corte cost., ord. n. 142 del 2006, in www.giurcost.org.

[417] G. Fumu, Espulsione dello straniero e processo penale, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, cit., p. 118; A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 295.

[418] R. Bricchetti, Espulsione, Il nuovo diritto dellimmigrazione (Aa. Vv.), cit., p. 241.

[419] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 293.

[420] G. Nicolucci, Il diritto di difesa nella normativa sullimmigrazione, in Aa. Vv., La condizione giuridica dellimmigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza, Giurisprudenza di merito, suppl. al n. 7-8/2004, p. 133.

[421] Corte cost., ord. n. 109/1974, in Giur. cost., 1974, 776 ss.

[422] Cfr. A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 278.

[423] A. Caputo, Espulsione amministrativa e nulla osta dellautorit giudiziaria, cit., p. 100.

[424] L. Parlato, Aspetti processualpenalistici e dubbi di costituzionalit della legge in materia di immigrazione: figlia di un giusto processo minore?, Cass. pen., 2004, p. 358. Cfr. A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 292; A. Caputo, Prime applicazioni delle norme penali della legge Bossi-Fini, Questione giustizia, n. 1/2003, p. 143; L. Villa, Considerazioni critiche a margine della disciplina sul nulla osta allespulsione, cit., p. 76; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 566.

[425] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 294.

[426] In argomento: M.G. Giammarinaro, Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dallart. 18 del T.U. sullimmigrazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/1999, p. 53 ss.; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 620 ss.

[427] Cfr. Circolare Ministero dellInterno Dipartimento di pubblica sicurezza Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale Servizio immigrazione e polizia di frontiera, 4/08/2000, n. 300/C/2000/526/P112.214.18/1^Div., Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 244, in base alla quale qualora liniziativa pervenga dai soggetti indicati nel comma 1 lett. a) del medesimo art. 27, ai fini della sua valutazione, non sussiste la necessit che allorigine della richiesta sia intervenuta una denuncia.

[428] D. Petrini V. Ferraris, Analisi dellart. 18 nel quadro della legislazione sullimmigrazione e della lotta alla criminalit organizzata. Storia e premialit dellistituto e dei suoi antecedenti, in www.migranti.torino.it, p. 5 

[429] D. Petrini V. Ferraris, Analisi dellart. 18 nel quadro della legislazione sullimmigrazione e della lotta alla criminalit organizzata. Storia e premialit dellistituto e dei suoi antecedenti, cit., p. 10.

[430] D. Petrini V. Ferraris, Analisi dellart. 18 nel quadro della legislazione sullimmigrazione e della lotta alla criminalit organizzata. Storia e premialit dellistituto e dei suoi antecedenti, cit., p. 6.

[431] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 633.

[432] Nella normativa di cui alla legge n. 39 del 1990 (c.d. legge Martelli) competente per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione era il tribunale amministrativo regionale.

[433] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, Padova, 2004, p. 539.

[434] Corte cost., sent. n. 161 del 25/31.05.2000, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000,  p. 93, con nota di N. Zorzella, Il diritto di difesa degli stranieri e la Corte Costituzionale: spunti di analisi sulla sentenza n. 161/2000, p. 51 ss.

[435] Vedi nota precedente. La Corte riconosce tuttavia al giudice il potere di adottare provvedimenti sospensivi dellefficacia del decreto di espulsione in casi particolari ed eccezionali in cui si verificato un venir meno della contiguit temporale tra lintroduzione del giudizio e la sua definizione. N. Zorzella, Il diritto di difesa degli stranieri e la Corte Costituzionale: spunti di analisi sulla sentenza n. 161/2000, cit., fa notare che si tratta di un procedimento che quanto alla rapidit della sua definizione non trova analoghi nellordinamento processuale civile e amministrativo italiano, neppure con riguardo alla materia lavoristica che pi di ogni altra caratterizzata da celerit processuale.

[436] F. Fiorentin, Le nuove regole sullespulsione dei cittadini stranieri dal territorio dello Stato (legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in www.alef-fvg.it.

[437] R. Tiscini, La tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione dello straniero, cit., p. 29, che ci nondimeno rileva come lespressione gravame non sia delle pi corrette in relazione al ricorso al giudice ordinario.

[438] R. Tiscini, La tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione dello straniero, cit., p. 29, che porta lesempio dello straniero in grave stato di salute; Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (a cura di), reperibile su www.magistraturademocratica.it, p. 45, che rimandano al caso di chi alleghi lesistenza di uno dei divieti allespulsione a norma dellart. 19 T.U.; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 549, fa notare come sia in ogni caso applicabile lart. 700 c.p.c. che dispone che chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, pu chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti durgenza, che appaiono, secondo le circostanze, pi idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Lautore suggerisce inoltre che, per evitare limmediata espulsione, lo straniero potrebbe occultare o distruggere i propri documenti, cos da essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza e poter meglio costruire la propria tutela.

[439] D.lgs. 19.02.1998, n. 51.

[440] Cfr. Cap. IV.1.4 (La nuova competenza del giudice di pace).

[441] Termine considerato dalla giurisprudenza come perentorio gi rispetto alle previsioni del D.lgs n. 286/1998: cfr. Cass., 17.11.2000,  n. 14911; e comunque stabilito a pena di inammissibilit dallart. 13 bis T.U.

[442] Termine considerato ordinatorio, in assenza di diversa disposizione di legge: cfr. Cass. civ., 3.04.2002, n. 4754, in Riv. Dir. Int., 2002, 460 e Cass. civ., 3.04.2003, n. 5117, in Giust. Civ. Mass., 2003, f. 4.  

[443] In base alla sentenza della Corte cost., sent. 5/17.07.2001, n. 252, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001, p. 113, il giudice pu altres adottare una pronuncia con cui stabilisce lattuale ineseguibilit del decreto di espulsione legittimamente emesso dallautorit amministrativa, per ragioni di cura dello straniero destinatario del provvedimento, fino alla loro cessazione

[444] R. Tiscini, La tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione dello straniero, cit., p. 30.

[445] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 42.

[446] Corte cost., sent. 8/22.06.2000, n. 227, in www.giurcost.org, che stabilisce altres che ove tale conoscibilit non vi sia occorrer che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dellordinamento, ne tragga una regola congruente con lesigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio.

[447] R. Tiscini, La tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione dello straniero, cit., p. 32; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 551, ricorda che il diritto di difesa deve potersi articolare nel diritto alla prova ed alla partecipazione allattivit processuale, anche personalmente e non solo attraverso il proprio difensore.

[448] In www.giurcost.org. Cfr. Cap. IV.1.3 (La convalida di accompagnamento coattivo alla frontiera).

[449] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 41.

[450] Cfr. a favore del procedimento ordinario: Trib. Torino, 27.06.2003, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003; a favore della procedura in camera di consiglio: Trib. Bologna, 14.08.2003, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2003.

[451] Cfr. Cass. civ., I, sent. 16.06/7.07.2002, n. 9083, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 112, in base alla quale la disposizione va intesa nel senso che il ricorrente dispensato dallonere di presentare gi nel ricorso introduttivo i motivi dellopposizione allespulsione, presentazione differibile ad un momento successivo, con la nomina di un difensore tecnico.

[452] Cfr. Cap. VI.3 (Lassistenza linguistica).

[453] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 550-551, rileva, tuttavia, come in  molti Paesi non ha sede alcuna rappresentanza diplomatico-consolare italiana.

[454] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.06.2002, n. 139.

[455] Cfr. A. Casadonte P.L. di Bari, Lespulsione, laccompagnamento alla frontiera secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalit ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimit costituzionale, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 55; P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 542

[456] Corte cost., ord. 29.12.2004, n. 439, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4/2004, p. 129, con nota di P.L. di Bari.

[457] Cfr. Cap. II.6 (I divieti di espulsione).

[458] Cass., sent. n. 1828 del 2003, in C.E.D.  Cass., 565535.

[459] Cass., sent. n. 12428 del 2004, in base alla quale tale omissione impedisce la decadenza dal diritto di proporre limpugnazione per decorrenza dei termini.

[460] P. Morozzo della Rocca, Espulsione e danno: la normativa italiana sullallontanamento dello straniero, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 43 ss. Ci, secondo lo stesso autore, porterebbe anche ad una maggiore presa di coscienza delle responsabilit dellamministrazione e ad un miglior utilizzo dello strumento espulsivo.

[461] N. Zorzella, Il diritto alla difesa dello straniero nel rapporto tra giudizio amministrativo e giudizio ordinario. Commento alle recenti pronunce della Corte di Cassazione, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001, p. 74; Cfr. P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 553.

[462] Corte Cost., sent. n. 414 del 3/18.12.2001, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2002, p. 151 ss., con il commento di P.L. di Bari, dal titolo: Doppia tutela giurisdizionale in materia di soggiorno ed espulsione dello straniero ovvero la strada tortuosa per raggiungere un giudice a Berlino, p. 101 ss. Cfr. L. Gili, Ancora sul diritto alla difesa dello straniero, nel rapporto tra il giudizio ordinario e quello amministrativo, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2001, p. 28; N. Zorzella, Il diritto alla difesa dello straniero nel rapporto tra giudizio amministrativo e giudizio ordinario. Commento alle recenti pronunce della Corte di Cassazione, cit., p. 71 ss.

[463] N. Zorzella, Il diritto alla difesa dello straniero nel rapporto tra giudizio amministrativo e giudizio ordinario. Commento alle recenti pronunce della Corte di Cassazione, cit., p. 76.

[464] Trib. Crotone, 22.05.1998, Giust. civ., 1998, I, 3262.

[465] Trib. Trieste, 25.09.1998, Giust. civ., 1999, I, 2175.

[466] Cass., 9.02.1999, n. 1082, citata in R. Tiscini, La tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione dello straniero, cit., p. 36.

[467] P. Bonetti, in Aa. Vv., a cura di B. Nascimbene, Diritto degli stranieri, cit., p. 549.

[468] P. Morozzo della Rocca, Espulsione e danno: la normativa italiana sullallontanamento dello straniero, cit., p. 36, nota 13.

[469] Senza una logica apparente, lart. 4, comma 2, T.U., in materia di diniego del visto di ingresso o di reingresso, aggiunge al novero delle lingue supplenti larabo.

[470] P.L. di Bari, Il diritto alla comprensione linguistica del decreto di espulsione secondo la Cassazione civile, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001, p. 88.

[471] P.P. Rivello, Le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie linguistiche nellambito del procedimento di espulsione, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001, p. 27.

[472] Corte cost., sent. 8/21.07.2004, n. 257, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, con nota di P,L. di Bari.

[473] Cass. civ., sent. n. 879/2002, Giust. Civ. Mass., 2002, 129.

[474] Cass. civ., sent. n. 3006/2004, Giust. Civ. Mass., 2004, f. 2. P.P. Rivello, Le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie linguistiche nellambito del procedimento di espulsione, cit., p. 27, rileva come accada frequentemente che gli atti vengano tradotti in inglese o in francese [] a prescindere da ogni accertamento in ordine al fatto che in tal modo possa dirsi davvero realizzata quellesigenza di effettiva conoscibilit che, come osservato, costituisce il logico presupposto del diritto di difesa.

[475] Aa. Vv., Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero. La normativa dopo la Legge n. 271 del 2004, cit., p. 53; sullirrilevanza di semplici difficolt organizzative cfr. Pret. Bologna, 19.05.1999, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/1999, p. 165; Trib. Palermo, ord. 13.10.1999, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2/2000, p. 130.

[476] Cfr. Corte cost., sent. n. 189/2000 e sent. n. 227/2000 in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 79 ss. e p. 82 ss. e Corte cost., sent. n. 257/2004, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2004, p. 107.

[477] Art. 2, T.U. Cfr. Corte cost., sent. n. 492/1991, in Giur. it., 1992, I, 605, con nota di A. Giorgis, Legge Martelli: una sentenza di inammissibile fondatezza?.

[478] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, Torino, 2006, p. 326.

[479] Corte cost., sent. 19.01.1993, n. 10, in Giur. cost., 1993, p. 52, con nota di E. Lupo, Il diritto dellimputato straniero allassistenza dellinterprete tra codice e convenzioni internazionali.

[480] Ratificata in Italia con la legge n. 848 dell8 agosto 1955.

[481] Ratificato in Italia con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977.

[482] Cfr. Corte cost., sent. 19.01.1993, n. 10, cit., in base alla quale si dovr procedere alla nomina di un interprete tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ci, sia accertata dallautorit procedente.

[483] Cfr. Cass., VI, 2.07/29.10.1992,  n. 10373 e Cass., III, 6.05.15.06.1998, n. 7143 in base alle quali limputato straniero a dover richiedere lassistenza dellinterprete; Cass., VI, 11.03/20.05.1993, n. 5221, in Arch. nuova proc. pen., 1993, 767 e Cass., IV, 27.11.1992/6.04.1993, n. 3174, in Giust. pen., 1995, III, 89, in base alle quali allo straniero tocca dimostrare la mancata conoscenza della lingua italiana; Cass., IV, 2.07/19.10.1993, n. 9450, in Riv. pen., 1994, 1048, che invece si adegua allinterpretazione costituzionale descritta.

[484] Cass., Ss. Uu., 24.09.2003/9.02.2004, n. 5052, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 1/2004, p. 170, con nota di A. Caputo; cfr. anche: Cass., Ss. Uu., 31.05/23.06.2000, n. 12, in Cass. pen., 2000, 3255.

[485] La garanzia riconosciuta al soggetto imputato, in forza del disposto generale di cui allart. 61, comma 1, c.p.p., va estasa anche alla persona sottoposta alle indagini; cfr. M. Chiavario, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, Riv. Dir. Proc., 1991, p. 346.

[486] M. Chiavario, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, cit., p. 348; C. A. Zaina, Traduzione degli atti per il cittadino straniero: un orientamento che si consolida, in www.gesuiti.it, p. 4.

[487] M. Chiavario, La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, cit., p. 346.

[488] A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 328.

[489] Corte cost., sent. n. 189/2000, cit. Cfr. altres Corte cost., sent. n. 227/2000, cit., in base alla quale se si tiene ferma lesigenza che il contenuto del provvedimento sia conoscibile, affinch possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilit non vi sia occorrer che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dellordinamento, ne tragga una regola congruente con lesigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio.

[490] Cass., I, 10.04/30.05.1995, n. 2228, in Cass. pen., 1996, 1847.

[491] Cfr., in dottrina, A. Caputo, Diritto e procedura penale dellimmigrazione, cit., p. 343.

[492] Cass., Ss. Uu., 24.09.2003/9.02.2004, n. 5052, cit.

[493] Cass., VI, 13.12.1993/14.01.1994, n. 293, in cui si sostiene che la violazione del diritto alla traduzione concerne la citazione dellimputato, contemplata dallart. 179 come indice di nullit assoluta. Concorda nellinterpretazione della mancata traduzione della vocatio in iudicium come nullit di tipo assoluto: P.P. Rivello, Le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie linguistiche nellambito del procedimento di espulsione, cit., p. 29.

[494] Cass., VI, 1.03/7.04.1999, n. 809.

[495]  Cass., I, sent. 4.06/6.07.2001, n. 9138, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2001, p. 123, con commento di P.L. di Bari, Il diritto alla comprensione linguistica del decreto di espulsione secondo la Cassazione civile, cit., p. 88 ss.; Trib. Torino, ord. 27.06.2000, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2000, p. 100; Trib. Ancona, dec. 30.12.2004, in www.altalex.com, con nota di C. A. Zaina.

[496] A. Casadonte P.L. di Bari, Lespulsione, laccompagnamento alla frontiera secondo la legge Bossi-Fini n. 189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza proporzionalit ed efficienza. Garanzie minime e incertezza delle divergenti vie del controllo giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimit costituzionale, Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 3/2002, p. 55 ss.

[497] Nelle Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, presentato dal Ministro Amato alla Commissione affari costituzionali del Senato, reperibile su www.asgi.it, si legge La legge Bossi-Fini [] si dimostrata inadeguata a raggiungere i suoi stessi obiettivi nonch Il meccanismo delle espulsioni, sulla carta molto severo, si rivelato di fatto inefficace, soprattutto in relazione ai problemi di identificazione.

[498] Vedi nota 497.

[499] V. Programma dellUnione, p. 250.

[500] In AC, n. 1607/XV legislatura, p. 1 o in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

[501] M. Mafai, I nuovi cittadini, La Repubblica, 5 agosto 2006, riporta le parole di G. Zincone secondo la quale in base allo ius sanguinis, la cittadinanza si acquisisce sostanzialmente per discendenza, come uneredit, o per matrimonio, come una dote.

[502] Reperibile in www.governo.it.

[503] Cfr. G. Bascherini, A proposito di alcune recenti proposte di riforma in materia di immigrazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

[504] Nelle Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., si legge: La chiamata per conoscenza diretta prevista dal contratto di soggiorno della legge Bossi-Fini, in assenza di altri canali di reclutamento, ha penalizzato limmigrazione regolare favorendo quella clandestina, con la successiva regolarizzazione di fatto dei lavoratori attraverso le quote annuali. E un sistema non realistico che va superato. 

[505] P. Cognini, Riforma del T.U. in materia di immigrazione: un commento alle note del Ministro Amato, in www.meltingpot.org. Cfr. G. Bascherini, A proposito di alcune recenti proposte di riforma in materia di immigrazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, in base al quale la scelta di intervenire per la programmazione di medio periodo sul decreto anzich sul documento, pi che rendere maggiormente realistica la programmazione e facilitare agli immigrati la pianificazione del loro inserimento lavorativo, sembra originata piuttosto dallintenzione di rendere maggiormente flessibili le quote annuali, semplificando le procedure per il loro adeguamento in progress.

[506] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., p. 11.

[507] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., p. 11.

[508] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., p. 12.

[509] Nelle Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., p. 13, la sostituzione giustificata con lintento di evitare gli usi strumentali e le distorsioni registrate nella precedente esperienza italiana.

[510] Cfr. R. Malesani, Immigrazione - Prime impressioni sulle Note per la riforma del T.U. presentate dal Ministro Amato, in www.meltingpot.org, fa presente il rischio una virata verso una gestione privata del mercato del lavoro. Lo Stato non fa neppure pi da mediazione, nemmeno apparentemente, dal momento che saranno le associazioni private a gestire il mercato del lavoro dei migranti.

[511] Vedi p. 253, in cui si sostiene la volont di procedere alla introduzione del permesso annuale per ricerca di lavoro, da rilasciare in seguito a prestazione di precise garanzie economiche.

[512] Cfr. A. Caputo F. Miraglia P. Soldini L. Trucco, Un contributo alla discussione sulla riforma del Testo Unico sull'immigrazione, 20.10.2006, in www.arci.it.

[513] Cfr. C. Gubbini, Blitz di Amato sulla Bossi-Fini, in www.ilmanifesto.it.

[514] A. Caputo F. Miraglia P. Soldini L. Trucco, Un contributo alla discussione sulla riforma del Testo Unico sull'immigrazione, cit.

[515] Programma dellUnione, cit., p. 253.

[516] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit. , p. 18.

[517] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., p. 18.

[518] N. Cottone, Amato: Per gli immigrati liste di collocamento all'estero e sponsor, in www.ilsole24ore.com, 26 settembre 2006.

[519] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit. , p. 19.

[520] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit. , p. 19.

[521] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit., p. 20.

[522] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit. , p. 20.

[523] G. Bascherini, A proposito di alcune recenti proposte di riforma in materia di immigrazione, cit.

[524] Note per la riforma del Testo unico dellimmigrazione, cit. , p. 19.

[525] Cfr. A. Caputo F. Miraglia P. Soldini L. Trucco, Un contributo alla discussione sulla riforma del Testo Unico sull'immigrazione, cit., i quali denunciano inoltre l'inquietudine derivante dall'utilizzo di concetti che rievocano la categoria incostituzionale dei "proclivi a delinquere, insita nella individuazione della categoria dei soggetti pi inclini allillegalit.

[526] M. C. Intrivici, Lannunciata riforma della legge Bossi-Fini, in www.nessunluogoelontano.it.

[527] A. Caputo F. Miraglia P. Soldini L. Trucco, Un contributo alla discussione sulla riforma del Testo Unico sull'immigrazione, cit. Cfr. D. Petrini, La prevenzione inutile. Illegittimit delle misure praeter delictum, Napoli, 1996, p. 366-367, secondo il quale la misura dellespulsione efficace se viene prevista solamente in ipotesi che, per la loro gravit, riguardano un numero limitato di soggetti, ben individuabili, e per i quelli pu valere la pena di affrontare i costi (anche in termini economici) inevitabilmente connessi. [] solo a queste condizioni il ricorso ad uno strumento tanto grave per i diritti di libert del cittadino potr dirsi concretamente proporzionato, e pertanto legittimo.