(Sergio Briguglio 13/10/2007)
PROPOSTE
DI EMENDAMENTO
RELATIVE
AL DISEGNO DI LEGGE A.C. 2976
(Delega
al Governo per la modifica della disciplina dellĠimmigrazione e delle norme
sulla condizione dello straniero)
Nota: i punti piu' importanti sono marcati con (*)
I. Ingressi per lavoro
I.1
Domande di ingresso in soprannumero (*)
E'
opportuno, per evitare appesantimenti burocratici e per dare certezza di
diritto al datore di lavoro che presenti richiesta di autorizzazione
all'ingresso per un lavoratore, come pure al lavoratore che presenti richiesta
di ingresso per autosponsorizzazione, dare priorita' alle domande non accolte a
causa dell'esaurimento della quota programmata.
Emendamenti
proposti:
All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 3),
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"e dando priorita' alle richieste non
accolte, perche' in soprannumero, nell'ambito della quota fissata con il
precedente decreto, a condizione che entro un termine predeterminato siano
state confermate dai datori di lavoro richiedenti."
All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 11), aggiungere, in fine, il
seguente periodo: "le richieste di ingresso presentate da cittadini
stranieri in possesso di risorse sufficienti e non accolte, perche' in
soprannumero, nell'ambito della quota fissata col precedente decreto sono
esaminate con priorita' rispetto alle altre a condizione che entro un termine
predeterminato siano state confermate dai richiedenti"
I.2
Liste di prenotazione
L'iscrizione
in liste di prenotazione si e' dimostrata assolutamente inutile ai fini
dell'incontro domanda-offerta, stante la scarsa rilevanza delle informazioni
che un datore di lavoro puo' acquisire, in mancanza di un incontro diretto con
il lavoratore, dall'esame di una lista.
L'iscrizione
mantiene una sua utilita' nei soli casi in cui possa essere utilizzata per
stabilire una graduatoria da utilizzare nel caso di quota ammessa inferiore al
numero di richieste. La graduatoria ha senso, pero', solo se e' stabilita tra i
soggetti in competizione per la conquista di uno dei (pochi) posti a
disposizione. Il prevedere un'iscrizione obbligatoria nelle liste dei
lavoratori che aspirino a migrare non ha quindi senso per l'ingresso per
sponsorizzazione individuale (con richiesta nominativa) o per chiamata
nominativa da parte di datore di lavoro, per le quali la competizione e' tra
aspiranti sponsor o datori di lavoro, non tra lavoratori. Ha senso invece per
le forme di ingresso per le quali i lavoratori sono in competizione diretta tra
loro: autosponsorizzazione, sponsorizzazione "istituzionale" con
richiesta numerica e chiamata numerica da parte di datore di lavoro.
In
questi ultimi tre casi, inoltre, conviene far riferimento ad una permanente
banca dati centralizzata e prevedere la possibilita' di presentare le richieste
per via postale o telematica.
Per
gli altri casi, l'iscrizione nella banca dati deve invece essere considerata
facoltativa.
Quanto
alla tenuta di liste diverse dalla banca dati centralizzata e all'iscrizione in
esse, le si dovrebbe considerare alla stregua di uno strumento utilizzabile
(facoltativamente) ai fini di chiamate o richieste di sponsorizzazione
nominative.
Emendamenti
proposti:
Presentazione delle richieste per via postale o
telematica:
All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole
"offerte di lavoro,"
inserire le seguenti:
"presentabili anche per via postale o telematica,".
Carattere permanente della banca dati centralizzata:
All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 8), sopprimere le parole
"da utilizzare transitoriamente fino allĠattivazione delle liste
di cui al numero 5)".
Limitazione dell'obbligo di iscrizione (nella banca dati) al caso di
sponsorizzazione istituzionale con chiamata numerica:
All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 9), sostituire le parole
"iscritto nelle liste di cui al numero 5), ove istituite nel
Paese di residenza, ovvero iscritto nella banca dati di cui al numero 8), a
seguito di richiesta, nominativa o numerica,"
con le seguenti:
"a seguito di richiesta nominativa ovvero, per i soli iscritti
nella banca dati di cui al numero 8),
numerica,"
Limitazione dell'obbligo di iscrizione (nella banca dati) al caso di
richiesta di ingresso per autosponsorizzazione:
All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 11), le parole
"del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al numero
5), ove istituite nel Paese di residenza, ovvero iscritto nella banca dati di
cui al numero 8), che sia in possesso"
sono sostituite dalle seguenti:
"del cittadino straniero che sia iscritto nella banca dati di
cui al numero 8) e in possesso".
II. Soggiorno
II.1
Rinnovo del permesso di soggiorno
E'
necessario restituire al lavoratore la forza contrattuale di cui oggi e'
privato, a dispetto della parita' formale con il lavoratore italiano, da una
condizione di accentuata debolezza e dal rischio di perdere, con il lavoro, la
possibilita' di soggiornare legalmente. A questo scopo occorre prevedere la
possibilita' di rinnovo in pendenza di un accertamento giudiziario
dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un
licenziamento. Si otterrebbe cosi', allo stesso tempo, uno strumento efficace
per contrastare la piaga del lavoro nero, almeno per la porzione che riguarda
lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno.
Occorre
anche prevedere la possibilita' di rinnovo del permesso in caso di gravidanza
recente della lavoratrice. Risulta infatti insufficiente la protezione offerta
dal divieto di licenziamento previsto dalla L. 151/2001, dato che tale divieto
non si applica al lavoro domestico.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera d), dopo il punto 3)
inserire il seguente:
"3 bis) la previsione della possibilita' di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in pendenza di un accertamento
giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un
licenziamento, nonche' in caso di gravidanza recente;".
II.2
Convertibilita' del permesso di soggiorno (*)
E'
opportuno premiare lo sforzo di radicamento sociale dello straniero,
esonerandolo dall'obbligo di uscire e rientrare in Italia, in piena concorrenza
con chi non abbia mai soggiornato nel nostro paese, ogni qual volta si
modifichino le finalita' del suo soggiorno. A questo scopo, e' necessario
prevedere una generale convertibilita' dei permessi, al di fuori delle quote programmate,
nei casi in cui lo straniero abbia soggiornato per almeno un anno in Italia
(anche a seguito di rinnovi o proroghe di permessi di durata piu' breve). Si
rafforzerebbe cosi' una disposizione gia' in vigore (art. 5, co. 9 D. Lgs.
286/1998), rimasta scarsamente applicata a causa di una formulazione debole (di
fatto, una conversione extra-quote e' permessa oggi solo ai titolari di
permesso di soggiorno per motivi familiari, ai laureati in Italia, ai
destinatari di misure di protezione sociale e, in certi casi, ai minori non
accompagnati).
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera d), dopo il punto 3)
inserire il seguente:
"3 bis) la previsione di una generale
convertibilita', al di fuori delle quote programmate, del permesso di soggiorno
dopo un anno di soggiorno legale, quando siano soddisfatti i requisiti previsti
dalla normativa per un permesso di soggiorno ad altro titolo;"
II.3
Regolarizzazione ad personam
(*)
E'
opportuno prevedere la possibilita' che il Prefetto disponga il rilascio di un
permesso di soggiorno a seguito di una valutazione (discrezionale) delle
condizioni di inserimento socio-familiare dello straniero altrimenti in
condizioni di soggiorno illegale.
Questa
forma di regolarizzazione (discrezionale) ad personam appare preferibile ad altre, fondate su criteri
"freddi", quali la durata del soggiorno pregresso in Italia, dal
momento che queste rappresentano un incentivo a violare ab origine le norme su ingresso e soggiorno.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera d), punto 4), dopo le parole "comunita'
civile" inserire le seguenti: "ovvero effettivo inserimento sociale o
familiare in Italia".
II.4
Stranieri che abbiano espiato la pena
E'
opportuno prevedere la possibilita' di rilasciare un permesso di soggiorno per
motivi umanitari allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena
detentiva, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura sostitutiva o
alternativa alla detenzione, e che abbia dato prova concreta di partecipazione
a un programma di assistenza e integrazione sociale o per il quale sussista un
serio motivo di carattere umanitario. Si tratta cioe' di estendere al caso
generale una misura oggi prevista (art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998) solo in
relazione al caso di stranieri condannati per reati commessi nella minore eta'.
Il carattere discrezionale della misura ne rende pleonastica la limitazione al
caso in cui lo straniero non sia stato condannato per reati particolarmente
gravi.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera d), dopo il punto 4)
inserire il seguente:
"4 bis) la previsione della possibilita' di
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che
abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, anche nei casi in cui sia
stata applicata una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione, e che
abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale o per il quale sussista un serio motivo di carattere
umanitario;"
II.5
Motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno
E'
opportuno precisare i criteri in base ai quali va effettuata "una piu'
puntuale valutazione di elementi soggettivi" ai fini della individuazione
dei motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno. Tali criteri possono essere
determinati ricalcando quelli introdotti dal D. Lgs. 5/2007 (Attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa
al diritto di ricongiungimento familiare).
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera f), aggiungere, in
fine, le seguenti parole:
"in relazione all'effettiva pericolosita'
sociale, alla natura e all'effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato
e all'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale"
II.6
Effetto sospensivo del ricorso al TAR (*)
Occorre
curare la patologia, emersa in questi anni a seguito dell'orientamento della
Cassazione, delle situazioni in cui, in pendenza di un ricorso davanti al TAR
avverso il provvedimento - ad esempio - di revoca del permesso di soggiorno, il
giudice, non potendo sindacare la legittimita' di tale provvedimento, convalida
il provvedimento di espulsione dello straniero per il semplice fatto che alla
revoca del permesso consegue legittimamente l'espulsione dello straniero.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, dopo la lettera f) inserire
la seguente:
"f bis) prevedere che, in caso di
impugnazione di un provvedimento negativo in relazione al permesso di
soggiorno, l'esecuzione del provvedimento impugnato e di quelli che ad esso
conseguono sia sospesa, qualora venga proposta e notificata la domanda
incidentale di sospensione, prevedendo il rilascio di un titolo di soggiorno,
fino alla decisione del tribunale competente sulla domanda cautelare.".
III. Respingimento ed espulsione
III.1
Convalida giudiziaria in caso di respingimento adottato dal questore
Occorre
estendere le disposizioni che impongono la convalida giudiziaria
dell'accompagnamento coattivo alla frontiera al caso in cui tale
accompagnamento riguardi uno straniero per il quale sia stato adottato un
provvedimento di respingimento da parte del questore (straniero temporaneamente
ammesso per ragioni di soccorso o intercettato subito dopo il suo ingresso
illegale). Anche questa fattispecie di allontanamento ricade infatti nel campo
di applicazione dell'art. 13 della Costituzione, dal momento che, al pari
dell'accompagnamento coattivo dell'espellendo, si configura come restrizione
della liberta' personale.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, dopo la lettera f) inserire
la seguente:
"f bis) estendere le disposizioni che
impongono la convalida giudiziaria dell'accompagnamento coattivo alla frontiera
al caso in cui tale accompagnamento riguardi uno straniero per il quale sia
stato adottato un provvedimento di respingimento da parte del questore".
III.2
Effetto sospensivo del ricorso contro l'espulsione
E'
opportuno prevedere che la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento
di espulsione possa comportare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento
qualora cosi' decida, su apposita istanza dell'interessato, il giudice
competente.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera g), punto 5), dopo le
parole "per gravi motivi" inserire le seguenti: "ovvero, in caso
di proposizione di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento, per
decisione del giudice competente in accoglimento di apposita istanza
dell'interessato".
III.3
Divieto di espulsione (*)
E'
necessario ampliare la dispozione di cui all'art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998,
che prevede l'inespellibilita' della donna incinta e di quella che abbia
partorito di recente, includendo tra le tipologie di stranieri per cui vige il
divieto di espulsione il padre del nascituro o neonato. La Corte Costituzionale
ha gia' dichiarato illegittima quella disposizione, per il fatto che non
prevede l'inespellibilita' del marito convivente della donna. Si tratta pero'
di estendere la protezione al padre, a prescindere dalla sussistenza del
vincolo matrimoniale, dato che il bene superiore da tutelare e', nei casi
considerati, il diritto all'unita' familiare del nascituro o del neonato,
piuttosto che quello della donna.
Le
obiezioni relative alla possibile incertezza sulla paternita' prima della
nascita del bambino sono facilmente superate considerando che il divieto di
espulsione non impedisce di ripristinare gli effetti del provvedimento o di
adottarne uno nuovo quando le condizioni alla base del divieto stesso siano
state dimostrate insussistenti.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera g), dopo il punto 6)
inserire il seguente:
"7) l'estensione del divieto di espulsione
vigente per la donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi al padre
del nascituro o del neonato, a prescindere dall'esistenza di un vincolo
coniugale."
IV. Professioni e lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione
IV.1
Accesso allo svolgimento delle professioni
La
normativa vigente prevede (art. 37, co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 39, co. 1 DPR
394/1999) l'imposizione di vincoli numerici in relazione al riconoscimento dei
titoli professionali acquisiti all'estero e all'iscrizione in ordini, collegi
ed elenchi speciali per le professioni. Occorre escludere tale anacronistica
imposizione, che ostacola proprio l'immigrazione altamente qualificata, e dare
piena attuazione ad uno dei punti programmatici della coalizione governativa:
l'inclusione sul lavoro ottenuta "introducendo meccanismi affinche' ai
cittadini migranti vengano riconosciuti titoli di studio e qualifiche
professionali acquisiti nei paesi di provenienza e/o di transito" (Per
il bene dell'Italia, pg. 255).
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera l), dopo il punto 2)
aggiungere il seguente:
"3) lĠesclusione
di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti
allĠestero e per l'iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le
professioni in favore dello straniero che sia in possesso dei titoli
professionali abilitanti;"
IV.2
Accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (*)
Occorre
parificare il lavoratore straniero al lavoratore comunitario in relazione
all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. L'attuale
preclusione appare infatti anacronistica sia alla luce dell'apertura del
settore pubblico ai lavoratori comunitari, sia in considerazione della
cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione.
Si
tratta di dirimere per via legislativa e nel modo piu' vantaggioso per la
qualita' della pubblica amministrazione una questione su cui esistono
orientamenti giurisprudenziali contrapposti, e di dare piena attuazione ad uno
dei punti programmatici della coalizione governativa: l'inclusione sul lavoro
ottenuta "attuando la Convenzione OIL n.143 del 1975, che prescrive
parita' di trattamento e piena parita' di diritti per i lavoratori
extracomunitari regolari" (Per il bene dell'Italia, pg. 255). Si noti come la parificazione dei diritti
sancita dalla suddetta Convenzione (ratificata dall'Italia con L. 158/1981)
comporti anche la fruizione di pari opportunita' lavorative.
L'obiezione
secondo la quale questa apertura metterebbe a repentaglio interessi superiori
della comunita' nazionale e' superata considerando che resterebbero comunque
riservati ai cittadini italiani
á
le attivitaĠ che
comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs.
165/2001)
á
i posti (art. 1, DPCM
174/1994)
á
le funzioni (art. 2,
DPCM 174/1994) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di
legittimitaĠ e di merito.
Emendamento
proposto:
All'art. 1, comma 1, lettera l), dopo il punto 2)
aggiungere il seguente:
"3) la parificazione del lavoratore straniero
regolarmente soggiornante al cittadino dell'Unione europea in relazione
all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;"