(Sergio Briguglio 13/10/2007)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE A.C. 2976

(Delega al Governo per la modifica della disciplina dellĠimmigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero)

 

Nota: i punti piu' importanti sono marcati con (*)

 

 

I. Ingressi per lavoro

 

I.1 Domande di ingresso in soprannumero (*)

 

E' opportuno, per evitare appesantimenti burocratici e per dare certezza di diritto al datore di lavoro che presenti richiesta di autorizzazione all'ingresso per un lavoratore, come pure al lavoratore che presenti richiesta di ingresso per autosponsorizzazione, dare priorita' alle domande non accolte a causa dell'esaurimento della quota programmata.

 

Emendamenti proposti:

 

All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"e dando priorita' alle richieste non accolte, perche' in soprannumero, nell'ambito della quota fissata con il precedente decreto, a condizione che entro un termine predeterminato siano state confermate dai datori di lavoro richiedenti."

 

All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "le richieste di ingresso presentate da cittadini stranieri in possesso di risorse sufficienti e non accolte, perche' in soprannumero, nell'ambito della quota fissata col precedente decreto sono esaminate con priorita' rispetto alle altre a condizione che entro un termine predeterminato siano state confermate dai richiedenti"

 

 

I.2 Liste di prenotazione

 

L'iscrizione in liste di prenotazione si e' dimostrata assolutamente inutile ai fini dell'incontro domanda-offerta, stante la scarsa rilevanza delle informazioni che un datore di lavoro puo' acquisire, in mancanza di un incontro diretto con il lavoratore, dall'esame di una lista.

 

L'iscrizione mantiene una sua utilita' nei soli casi in cui possa essere utilizzata per stabilire una graduatoria da utilizzare nel caso di quota ammessa inferiore al numero di richieste. La graduatoria ha senso, pero', solo se e' stabilita tra i soggetti in competizione per la conquista di uno dei (pochi) posti a disposizione. Il prevedere un'iscrizione obbligatoria nelle liste dei lavoratori che aspirino a migrare non ha quindi senso per l'ingresso per sponsorizzazione individuale (con richiesta nominativa) o per chiamata nominativa da parte di datore di lavoro, per le quali la competizione e' tra aspiranti sponsor o datori di lavoro, non tra lavoratori. Ha senso invece per le forme di ingresso per le quali i lavoratori sono in competizione diretta tra loro: autosponsorizzazione, sponsorizzazione "istituzionale" con richiesta numerica e chiamata numerica da parte di datore di lavoro.

 

In questi ultimi tre casi, inoltre, conviene far riferimento ad una permanente banca dati centralizzata e prevedere la possibilita' di presentare le richieste per via postale o telematica.

 

Per gli altri casi, l'iscrizione nella banca dati deve invece essere considerata facoltativa.

 

Quanto alla tenuta di liste diverse dalla banca dati centralizzata e all'iscrizione in esse, le si dovrebbe considerare alla stregua di uno strumento utilizzabile (facoltativamente) ai fini di chiamate o richieste di sponsorizzazione nominative.

 

Emendamenti proposti:

 

Presentazione delle richieste per via postale o telematica:

All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole

"offerte di lavoro,"

inserire le seguenti:

"presentabili anche per via postale o telematica,".

 

Carattere permanente della banca dati centralizzata:

All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 8), sopprimere le parole

"da utilizzare transitoriamente fino allĠattivazione delle liste di cui al numero 5)".

 

Limitazione dell'obbligo di iscrizione (nella banca dati) al caso di sponsorizzazione istituzionale con chiamata numerica:

All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 9), sostituire le parole

"iscritto nelle liste di cui al numero 5), ove istituite nel Paese di residenza, ovvero iscritto nella banca dati di cui al numero 8), a seguito di richiesta, nominativa o numerica,"

con le seguenti:

"a seguito di richiesta nominativa ovvero, per i soli iscritti nella banca dati di cui al numero 8),  numerica,"

 

Limitazione dell'obbligo di iscrizione (nella banca dati) al caso di richiesta di ingresso per autosponsorizzazione:

All'art. 1, comma 1, lettera a), punto 11), le parole

"del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al numero 5), ove istituite nel Paese di residenza, ovvero iscritto nella banca dati di cui al numero 8), che sia in possesso"

sono sostituite dalle seguenti:

"del cittadino straniero che sia iscritto nella banca dati di cui al numero 8) e in possesso".

 

 

II. Soggiorno

 

II.1 Rinnovo del permesso di soggiorno

 

E' necessario restituire al lavoratore la forza contrattuale di cui oggi e' privato, a dispetto della parita' formale con il lavoratore italiano, da una condizione di accentuata debolezza e dal rischio di perdere, con il lavoro, la possibilita' di soggiornare legalmente. A questo scopo occorre prevedere la possibilita' di rinnovo in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento. Si otterrebbe cosi', allo stesso tempo, uno strumento efficace per contrastare la piaga del lavoro nero, almeno per la porzione che riguarda lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

 

Occorre anche prevedere la possibilita' di rinnovo del permesso in caso di gravidanza recente della lavoratrice. Risulta infatti insufficiente la protezione offerta dal divieto di licenziamento previsto dalla L. 151/2001, dato che tale divieto non si applica al lavoro domestico.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera d), dopo il punto 3) inserire il seguente:

"3 bis) la previsione della possibilita' di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in pendenza di un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento, nonche' in caso di gravidanza recente;".

 

 

II.2 Convertibilita' del permesso di soggiorno (*)

 

E' opportuno premiare lo sforzo di radicamento sociale dello straniero, esonerandolo dall'obbligo di uscire e rientrare in Italia, in piena concorrenza con chi non abbia mai soggiornato nel nostro paese, ogni qual volta si modifichino le finalita' del suo soggiorno. A questo scopo, e' necessario prevedere una generale convertibilita' dei permessi, al di fuori delle quote programmate, nei casi in cui lo straniero abbia soggiornato per almeno un anno in Italia (anche a seguito di rinnovi o proroghe di permessi di durata piu' breve). Si rafforzerebbe cosi' una disposizione gia' in vigore (art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998), rimasta scarsamente applicata a causa di una formulazione debole (di fatto, una conversione extra-quote e' permessa oggi solo ai titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, ai laureati in Italia, ai destinatari di misure di protezione sociale e, in certi casi, ai minori non accompagnati).

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera d), dopo il punto 3) inserire il seguente:

"3 bis) la previsione di una generale convertibilita', al di fuori delle quote programmate, del permesso di soggiorno dopo un anno di soggiorno legale, quando siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa per un permesso di soggiorno ad altro titolo;"

 

 

II.3 Regolarizzazione ad personam (*)

 

E' opportuno prevedere la possibilita' che il Prefetto disponga il rilascio di un permesso di soggiorno a seguito di una valutazione (discrezionale) delle condizioni di inserimento socio-familiare dello straniero altrimenti in condizioni di soggiorno illegale.

 

Questa forma di regolarizzazione (discrezionale) ad personam appare preferibile ad altre, fondate su criteri "freddi", quali la durata del soggiorno pregresso in Italia, dal momento che queste rappresentano un incentivo a violare ab origine le norme su ingresso e soggiorno.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera d), punto 4), dopo le parole "comunita' civile" inserire le seguenti: "ovvero effettivo inserimento sociale o familiare in Italia".

 

 

II.4 Stranieri che abbiano espiato la pena

 

E' opportuno prevedere la possibilita' di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione, e che abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale o per il quale sussista un serio motivo di carattere umanitario. Si tratta cioe' di estendere al caso generale una misura oggi prevista (art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998) solo in relazione al caso di stranieri condannati per reati commessi nella minore eta'. Il carattere discrezionale della misura ne rende pleonastica la limitazione al caso in cui lo straniero non sia stato condannato per reati particolarmente gravi.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera d), dopo il punto 4) inserire il seguente:

"4 bis) la previsione della possibilita' di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione, e che abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale o per il quale sussista un serio motivo di carattere umanitario;"

 

 

II.5 Motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno

 

E' opportuno precisare i criteri in base ai quali va effettuata "una piu' puntuale valutazione di elementi soggettivi" ai fini della individuazione dei motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno. Tali criteri possono essere determinati ricalcando quelli introdotti dal D. Lgs. 5/2007 (Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di ricongiungimento familiare).

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"in relazione all'effettiva pericolosita' sociale, alla natura e all'effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e all'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale"

 

 

II.6 Effetto sospensivo del ricorso al TAR (*)

 

Occorre curare la patologia, emersa in questi anni a seguito dell'orientamento della Cassazione, delle situazioni in cui, in pendenza di un ricorso davanti al TAR avverso il provvedimento - ad esempio - di revoca del permesso di soggiorno, il giudice, non potendo sindacare la legittimita' di tale provvedimento, convalida il provvedimento di espulsione dello straniero per il semplice fatto che alla revoca del permesso consegue legittimamente l'espulsione dello straniero.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f bis) prevedere che, in caso di impugnazione di un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, l'esecuzione del provvedimento impugnato e di quelli che ad esso conseguono sia sospesa, qualora venga proposta e notificata la domanda incidentale di sospensione, prevedendo il rilascio di un titolo di soggiorno, fino alla decisione del tribunale competente sulla domanda cautelare.".

 

 

III. Respingimento ed espulsione

 

III.1 Convalida giudiziaria in caso di respingimento adottato dal questore

 

Occorre estendere le disposizioni che impongono la convalida giudiziaria dell'accompagnamento coattivo alla frontiera al caso in cui tale accompagnamento riguardi uno straniero per il quale sia stato adottato un provvedimento di respingimento da parte del questore (straniero temporaneamente ammesso per ragioni di soccorso o intercettato subito dopo il suo ingresso illegale). Anche questa fattispecie di allontanamento ricade infatti nel campo di applicazione dell'art. 13 della Costituzione, dal momento che, al pari dell'accompagnamento coattivo dell'espellendo, si configura come restrizione della liberta' personale.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f bis) estendere le disposizioni che impongono la convalida giudiziaria dell'accompagnamento coattivo alla frontiera al caso in cui tale accompagnamento riguardi uno straniero per il quale sia stato adottato un provvedimento di respingimento da parte del questore".

 

 

III.2 Effetto sospensivo del ricorso contro l'espulsione

 

E' opportuno prevedere che la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento di espulsione possa comportare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento qualora cosi' decida, su apposita istanza dell'interessato, il giudice competente.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera g), punto 5), dopo le parole "per gravi motivi" inserire le seguenti: "ovvero, in caso di proposizione di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento, per decisione del giudice competente in accoglimento di apposita istanza dell'interessato".

 

 

III.3 Divieto di espulsione (*)

 

E' necessario ampliare la dispozione di cui all'art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998, che prevede l'inespellibilita' della donna incinta e di quella che abbia partorito di recente, includendo tra le tipologie di stranieri per cui vige il divieto di espulsione il padre del nascituro o neonato. La Corte Costituzionale ha gia' dichiarato illegittima quella disposizione, per il fatto che non prevede l'inespellibilita' del marito convivente della donna. Si tratta pero' di estendere la protezione al padre, a prescindere dalla sussistenza del vincolo matrimoniale, dato che il bene superiore da tutelare e', nei casi considerati, il diritto all'unita' familiare del nascituro o del neonato, piuttosto che quello della donna.

 

Le obiezioni relative alla possibile incertezza sulla paternita' prima della nascita del bambino sono facilmente superate considerando che il divieto di espulsione non impedisce di ripristinare gli effetti del provvedimento o di adottarne uno nuovo quando le condizioni alla base del divieto stesso siano state dimostrate insussistenti.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera g), dopo il punto 6) inserire il seguente:

"7) l'estensione del divieto di espulsione vigente per la donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi al padre del nascituro o del neonato, a prescindere dall'esistenza di un vincolo coniugale."

 

 

IV. Professioni e lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

 

IV.1 Accesso allo svolgimento delle professioni

 

La normativa vigente prevede (art. 37, co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 39, co. 1 DPR 394/1999) l'imposizione di vincoli numerici in relazione al riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero e all'iscrizione in ordini, collegi ed elenchi speciali per le professioni. Occorre escludere tale anacronistica imposizione, che ostacola proprio l'immigrazione altamente qualificata, e dare piena attuazione ad uno dei punti programmatici della coalizione governativa: l'inclusione sul lavoro ottenuta "introducendo meccanismi affinche' ai cittadini migranti vengano riconosciuti titoli di studio e qualifiche professionali acquisiti nei paesi di provenienza e/o di transito" (Per il bene dell'Italia, pg. 255).

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera l), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

"3) lĠesclusione di vincoli numerici per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti allĠestero e per l'iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni in favore dello straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti;"

 

 

IV.2 Accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (*)

 

Occorre parificare il lavoratore straniero al lavoratore comunitario in relazione all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. L'attuale preclusione appare infatti anacronistica sia alla luce dell'apertura del settore pubblico ai lavoratori comunitari, sia in considerazione della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

 

Si tratta di dirimere per via legislativa e nel modo piu' vantaggioso per la qualita' della pubblica amministrazione una questione su cui esistono orientamenti giurisprudenziali contrapposti, e di dare piena attuazione ad uno dei punti programmatici della coalizione governativa: l'inclusione sul lavoro ottenuta "attuando la Convenzione OIL n.143 del 1975, che prescrive parita' di trattamento e piena parita' di diritti per i lavoratori extracomunitari regolari" (Per il bene dell'Italia, pg. 255). Si noti come la parificazione dei diritti sancita dalla suddetta Convenzione (ratificata dall'Italia con L. 158/1981) comporti anche la fruizione di pari opportunita' lavorative.

 

L'obiezione secondo la quale questa apertura metterebbe a repentaglio interessi superiori della comunita' nazionale e' superata considerando che resterebbero comunque riservati ai cittadini italiani

á      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)

á      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

á      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportano lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito.

 

Emendamento proposto:

 

All'art. 1, comma 1, lettera l), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

"3) la parificazione del lavoratore straniero regolarmente soggiornante al cittadino dell'Unione europea in relazione all'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;"