Nellottica di favorire la conversione da una tipologia di soggiorno
allaltra e per consentire una maggiore flessibilit della disciplina dei
soggiorni, opportuno specificare le seguenti circostanze:
permesso
di soggiorno rilasciato ex art. 31 T.U. 286/1998
→ necessario garantire esplicitamente la possibilit di esercizio
di attivit lavorativa e la conversione del titolo di
soggiorno (in permesso per lavoro) ai titolari di permesso
rilasciato sulla base della decisione Tribunale dei Minori per gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico del minore.
Tale previsione potrebbe essere inserita al punto 5 della lettera C del DDL, specificando che la possibilit di svolgere attivit lavorativa estesa ai titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dellart. 31 T.U. 286/1998 e che agli stessi anche consentita la conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.
permesso
di soggiorno per gravidanza rilasciato ex art. 19 T.U. 286/1998
→ attualmente il permesso per gravidanza viene
rilasciato fino a 6 mesi dalla nascita del bambino e non convertibile in
permesso per lavoro. Sembra opportuno prorogare tale
titolo di soggiorno per un anno per attesa occupazione. Entro
tale termine, nel caso venga effettivamente stipulato dallinteressata un
regolare contratto di lavoro, potr essere ammesso il rinnovo del permesso
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Tale circostanza pu essere specificata
nella disposizione che riguarda il rilascio del permesso per attesa occupazione
(lettera C, 3 DDL Amato-Ferrero) chiarendo che esso consentito anche nei
confronti delle straniere titolari di permesso per gravidanza
permesso
di soggiorno per motivi di salute (attualmente previsto dalla circolare
5/2000) del Ministero della Salute e permesso di soggiorno per motivi di
cura rilasciato ai sensi dellart. 32 T.U. 286/1998
→ se lo straniero
contrae una malattia quando gi presente sul territorio nazionale prevista la
possibilit di proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute [1]. Tale
proroga pu essere concessa al cittadino straniero nei soli casi in cui abbia
contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non
consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso
di soggiorno. Tale previsione, contenuta nella circolare 5/2000 del Ministero
della Salute e non nel Testo unico, risulta non applicata in modo uniforme
dalle Questure che spesso negano il rilascio del permesso di soggiorno nella
situazione descritta.
Appare quindi necessario inserire nella
legge la previsione di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
salute/umanitari/di cura nel caso descritto, onde evitare che stranieri
titolare di permesso di soggiorno ad altro titolo, anche da alcuni anni, si
trovino nellimpossibilit di rinnovare il proprio permesso di soggiorno perch
ad esempio affetti da malattia o infortunio che pregiudica lo svolgimento di
attivit lavorativa. Tale titolo di soggiorno va tenuto ben
distinto dal permesso rilasciato ex. art. 36 T.U. 286/1998, che non consente lo
svolgimento di attivit lavorativa e liscrizione al SSN che deve essere
invece, in questultimo caso, certamente garantita (come peraltro gi previsto
dalla circolare 5/2000).
In merito alle tipologie di permesso
di soggiorno che consentono liscrizione al SSN, va accolta
con favore la previsione del Disegno di legge delega circa la necessit di aggiornamento
delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno
e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei
cittadini stranieri. In particolare dovrebbe essere chiarito che hanno diritto
alliscrizione obbligatoria al SSN, oltre alle categorie gi previste:
titolari
di permesso di soggiorno per studio[2]
(attualmente aventi diritto alliscrizione volontaria al SSN);
titolari
di permesso di soggiorno per motivi di cura di cui allart. 32 T.U. 286/1998;
titolari
di permesso di soggiorno per motivi di salute, come sopra definito;
titolari
di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del DPR 334/2004 comma
c-ter (vedi capoverso seguente)
La possibilit di estensione dei casi previsti per il rilascio del permesso per motivi umanitari da parte del Questore appare disposizione estremamente positiva. Tuttavia, al fine di limitare il pi possibile la discrezionalit amministrativa nel rilascio di tali permessi, risulta opportuno specificare le categorie ammesse e le condizioni per il rilascio.
permesso di soggiorno per motivi umanitari art. 5, comma 6 T.U. 286/1998 e art. 11 comma c-ter DPR 334/200
→ La norma dovrebbe chiarire che tale
permesso pu essere rilasciato anche in favore di stranieri affetti da patologie
gravi, gi oggetto di trattamento terapeutico in Italia e la cui interruzione
potrebbe causare rischi gravi al paziente
→ deve inoltre essere esplicitamente esclusa lespulsione nei
confronti di questa categoria di persone, attraverso unestensione dei casi
previsti dallart. 19 della legge Turco.
Tel. 06/44703872
[1] circolare 5/2000 del
Ministero della Sanit.
Per coloro che richiedono il rilascio del visto per motivi di studio
(primo rilascio) si propone di rivedere il Decreto interministeriale del 12
luglio 2000 nella parte in cui prevede la polizza assicurativa per cure
mediche. Ad essa va infatti aggiunta la possibilit di iscrizione volontaria al
SSN, con pagamento del relativo contributo. Spetter poi alle Regioni, tramite
il Ministero della Salute, fornire i riferimenti per lassolvimento del
pagamento del contributo, ai fini del rilascio del visto, prima dellarrivo in
Italia (esempio bonifico bancario).