BREVI RACCOMANDAZIONI SUL DDL AMATO-FERRERO

 

 

Nellottica di favorire la conversione da una tipologia di soggiorno allaltra e per consentire una maggiore flessibilit della disciplina dei soggiorni, opportuno specificare le seguenti circostanze:

 

       permesso di soggiorno rilasciato ex art. 31 T.U. 286/1998

→ necessario garantire esplicitamente la possibilit di esercizio di attivit lavorativa e la conversione del titolo di soggiorno (in permesso per lavoro) ai titolari di permesso rilasciato sulla base della decisione Tribunale dei Minori per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.

Tale previsione potrebbe essere inserita al punto 5 della lettera C del DDL, specificando che la possibilit di svolgere attivit lavorativa estesa ai titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dellart. 31 T.U. 286/1998 e che agli stessi anche consentita la conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.

 

       permesso di soggiorno per gravidanza rilasciato ex art. 19 T.U. 286/1998

  attualmente il permesso per gravidanza viene rilasciato fino a 6 mesi dalla nascita del bambino e non convertibile in permesso per lavoro. Sembra opportuno prorogare tale titolo di soggiorno per un anno per attesa occupazione. Entro tale termine, nel caso venga effettivamente stipulato dallinteressata un regolare contratto di lavoro, potr essere ammesso il rinnovo del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tale circostanza pu essere specificata nella disposizione che riguarda il rilascio del permesso per attesa occupazione (lettera C, 3 DDL Amato-Ferrero) chiarendo che esso consentito anche nei confronti delle straniere titolari di permesso per gravidanza

 

       permesso di soggiorno per motivi di salute (attualmente previsto dalla circolare 5/2000) del Ministero della Salute e permesso di soggiorno per motivi di cura rilasciato ai sensi dellart. 32 T.U. 286/1998

se lo straniero contrae una malattia quando gi presente sul territorio nazionale prevista la possibilit di proroga del permesso di soggiorno per motivi di salute [1]. Tale proroga pu essere concessa al cittadino straniero nei soli casi in cui abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. Tale previsione, contenuta nella circolare 5/2000 del Ministero della Salute e non nel Testo unico, risulta non applicata in modo uniforme dalle Questure che spesso negano il rilascio del permesso di soggiorno nella situazione descritta.

Appare quindi necessario inserire nella legge la previsione di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di salute/umanitari/di cura nel caso descritto, onde evitare che stranieri titolare di permesso di soggiorno ad altro titolo, anche da alcuni anni, si trovino nellimpossibilit di rinnovare il proprio permesso di soggiorno perch ad esempio affetti da malattia o infortunio che pregiudica lo svolgimento di attivit lavorativa. Tale titolo di soggiorno va tenuto ben distinto dal permesso rilasciato ex. art. 36 T.U. 286/1998, che non consente lo svolgimento di attivit lavorativa e liscrizione al SSN che deve essere invece, in questultimo caso, certamente garantita (come peraltro gi previsto dalla circolare 5/2000).

In merito alle tipologie di permesso di soggiorno che consentono liscrizione al SSN, va accolta con favore la previsione del Disegno di legge delega circa la necessit di aggiornamento delle disposizioni relative al diritto-dovere di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in relazione alle nuove tipologie di permesso di soggiorno e la razionalizzazione delle competenze in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri. In particolare dovrebbe essere chiarito che hanno diritto alliscrizione obbligatoria al SSN, oltre alle categorie gi previste:

       titolari di permesso di soggiorno per studio[2] (attualmente aventi diritto alliscrizione volontaria al SSN);

       titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura di cui allart. 32 T.U. 286/1998;

       titolari di permesso di soggiorno per motivi di salute, come sopra definito;

       titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del DPR 334/2004 comma c-ter (vedi capoverso seguente)

La possibilit di estensione dei casi previsti per il rilascio del permesso per motivi umanitari da parte del Questore appare disposizione estremamente positiva. Tuttavia, al fine di limitare il pi possibile la discrezionalit amministrativa nel rilascio di tali permessi, risulta opportuno specificare le categorie ammesse e le condizioni per il rilascio.

 

permesso di soggiorno per motivi umanitari art. 5, comma 6 T.U. 286/1998 e art. 11 comma c-ter DPR 334/200

La norma dovrebbe chiarire che tale permesso pu essere rilasciato anche in favore di stranieri affetti da patologie gravi, gi oggetto di trattamento terapeutico in Italia e la cui interruzione potrebbe causare rischi gravi al paziente

→ deve inoltre essere esplicitamente esclusa lespulsione nei confronti di questa categoria di persone, attraverso unestensione dei casi previsti dallart. 19 della legge Turco.

Tel. 06/44703872



[1] circolare 5/2000 del Ministero della Sanit.

[2]

Per coloro che richiedono il rilascio del visto per motivi di studio (primo rilascio) si propone di rivedere il Decreto interministeriale del 12 luglio 2000 nella parte in cui prevede la polizza assicurativa per cure mediche. Ad essa va infatti aggiunta la possibilit di iscrizione volontaria al SSN, con pagamento del relativo contributo. Spetter poi alle Regioni, tramite il Ministero della Salute, fornire i riferimenti per lassolvimento del pagamento del contributo, ai fini del rilascio del visto, prima dellarrivo in Italia (esempio bonifico bancario).