18 ottobre 2007
Rilascio del permesso di soggiorno ai minori
stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore et (lett. i, co. 2)
Il disegno di legge C2976 (dĠora in poi ddl) prevede che la valutazione sullĠinserimento sociale e civile del minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore et, sia effettuata dal Consiglio territoriale per lĠimmigrazione presso la Prefettura-UTG competente per territorio, secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori stranieri.
Riteniamo che lĠattribuzione
di tale competenza ai Consigli Territoriali ponga alcuni
problemi fondamentali:
- i Consigli Territoriali (presieduti dal Prefetto)
e la maggior parte dei loro componenti non hanno specifiche competenze in
materia di diritti dei minori;
- tra i membri del Consiglio vi sono anche
enti privati come associazioni o sindacati, e solleva molte perplessit
attribuire una valutazione di questo tipo a enti privati;
- i Consigli Territoriali non sono stati
istituiti in tutte le Province, e dunque in tali Province in attesa
dellĠistituzione del Consiglio la conversione del permesso ai minori che
compiono la maggiore et verrebbe di fatto bloccata;
- per la composizione e il funzionamento dei
Consigli, essi vengono convocati con frequenza non adeguata a svolgere tale
funzione e quindi si rischia di produrre un grave allungamento dei tempi nella
conversione dei permessi di soggiorni, con effetti estremamente negativi sui
ragazzi che, avendo compiuto la maggiore et, resterebbero privi di un titolo
di soggiorno.
Ci sembra che lĠautorit alla quale pi appropriatamente, nel quadro del nostro ordinamento, potrebbe essere attribuita tale competenza sia lĠautorit giudiziaria minorile: il Giudice tutelare (se il minore sottoposto a tutela o affidato con affidamento consensuale ex art. 4, co. 1 legge 184/83) o il Tribunale per i minorenni (se il minore affidato con affidamento giudiziario ex art. 4 co. 2 legge 184/83 ovvero negli altri casi in cui non sia stata aperta tutela n disposto lĠaffidamento).
LĠautorit giudiziaria minorile, infatti:
- ha specifiche competenze in materia di diritti dei minori ed costituzionalmente preposta a un giudizio autonomo e imparziale;
- gi attualmente opera, nella relazione di chiusura tutela o di chiusura affidamento, una valutazione sul percorso e sulla situazione del minore al compimento della maggiore et.
Infine,
per limitare il rischio che lĠintroduzione del requisito relativo alla
partecipazione del minore al progetto di accoglienza e tutela impedisca la
conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et in caso
di inerzia dellĠautorit competente a valutare tale requisito, riteniamo
fondamentale prevedere un meccanismo di silenzio-assenso per
cui se lĠautorit giudiziaria (o il Consiglio territoriale per lĠimmigrazione)
non risponde entro 60 giorni dalla richiesta di parere, si intende rilasciato
il parere favorevole.
Proponiamo
dunque che la lett. i, co. 2) sia modificata nel modo seguente: Ò2)
la conversione, al compimento della maggiore et, del permesso di soggiorno,
rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di
permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione
che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato a
un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in
possesso di determinati requisiti, con modalit idonee a valutarne
lĠinserimento sociale e civile da parte dellĠautorit giudiziaria minorile
competente, prevedendo che ove tale autorit non provveda entro sessanta
giorni si intende rilasciato parere favorevole, e stabilendo le modalit di
impugnazione del parere.Ó |
Rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18
co. 6 (lett. i, co. 3)
Riteniamo estremamente positiva la previsione di
cui alla lett. i, co. 3.
Raccomandiamo tuttavia che il permesso di
soggiorno ex art. 18 co.6 possa essere rilasciato allo straniero che abbia
compiuto reati durante la minore et, non solo al termine ma anche nel corso della messa alla prova o della misura alternativa
o sostitutiva, in quanto la titolarit di un permesso di soggiorno – con
connessa facolt di esercitare attivit lavorativa e di accedere ai servizi
– condizione pressoch indispensabile per consentire il reinserimento
sociale del minore e la stessa conclusione positiva della misura penale.
Si propone inoltre che la proposta possa partire, oltre che dalla
Magistratura, anche dai servizi sociali dei Centri per la Giustizia Minorile
ovvero dalle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma
1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Proponiamo dunque che la lett. i, co. 3)
sia modificata nel modo seguente: Ò3) il rilascio del permesso per protezione
sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore
et, abbia dato prova di partecipazione a un percorso di reinserimento sociale, nelle
forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo
minorile, anche su proposta dellĠUfficio Servizi Sociali Minorenni dei
Centri per la Giustizia Minorile o delle organizzazioni iscritte al registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394Ó |
Accertamento dellĠet (lett. i, co. 7)
Riteniamo estremamente positiva la previsione di cui alla lett. i,
co. 7.
Non tuttavia prevista alcuna disposizione in
merito al trattamento dellĠinteressato nelle more dellĠaccertamento, nonch
relativamente allĠattendibilit degli accertamenti e alla professionalit di
chi compie lĠaccertamento.
Proponiamo dunque che la lett. i, co. 7)
sia modificata nel modo seguente: Ò7) la previsione che, in caso
dĠincertezza sulla minore et dello straniero, siano disposti gli opportuni
accertamenti medico-sanitari, effettuati da professionisti titolari di
specifiche competenze in materia, con metodi di provata scientificit e che
rispettino la salute e la dignit del minore e, finch non siano disponibili i risultati
degli accertamenti ovvero nei casi in cui, anche in seguito agli
accertamenti, permanga il dubbio, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;Ó |
Diritti alla formazione, salute e assistenza
Bench la normativa preveda che al minore
inespellibile debba essere rilasciato un permesso di soggiorno, di fatto molti
minori restano in condizioni di irregolarit, a causa dellĠinefficienza di
alcune istituzioni (ritardo nella nomina del tutore ecc.) o perch si tratta di
minori accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno.
Attualmente alcuni dei diritti fondamentali che in
base alla Convenzione ONU sui Diritti dellĠInfanzia e dellĠAdolescenza devono
essere riconosciuti a tutti i minori senza discriminazione – quali i
diritti alla salute, allĠassistenza, alla formazione – non sono
pienamente garantiti dalla legge ai minori privi di permesso di soggiorno.
In particolare riguardo al diritto alla salute, ai minori privi di permesso di soggiorno viene riconosciuto solo il diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e i programmi di medicina preventiva, come agli adulti, mentre non viene loro garantito lĠaccesso alle altre prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, in violazione di quanto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dellĠInfanzia e dellĠAdolescenza.
Raccomandiamo che il disegno di legge deleghi il
Governo a stabilire nel decreto legislativo:
Òil riconoscimento ai minori stranieri presenti
sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarit della posizione in
ordine al loro soggiorno, dei diritti alla formazione, allĠassistenza sanitaria
e allĠassistenza sociale, a condizioni di parit rispetto ai cittadini
italiani, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176.Ó
Respingimento, espulsione,
trattenimento
Il Testo Unico
286/98:
-
non prevede
il divieto di respingimento
dei minori, a differenza di quanto stabilito in materia di espulsione (lĠart.
19, co. 2 T.U. stabilisce infatti il divieto di espulsione per tutti i minori
salvo il diritto a seguire il genitore o lĠaffidatario espulso): di
conseguenza, in base a unĠinterpretazione letterale dellĠart. 19, co. 2,
possono essere adottati provvedimenti di respingimento anche nei confronti dei
minori stranieri non accompagnati, con grave violazione del diritto alla
protezione del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dellĠInfanzia e
dellĠAdolescenza (lo stesso vale per le donne in stato di gravidanza e nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio);
-
non
stabilisce in modo chiaro le procedure da adottarsi nel caso in cui un minore non
accompagnato sia fermato in frontiera[1];
-
non
stabilisce lĠobbligo per le autorit di pubblica sicurezza di adottare
procedure per lĠidentificazione
dei minori stranieri non accompagnati, con la conseguenza che alcuni di questi minori
vengono trattati come maggiorenni o come minori ÒaccompagnatiÓ (spesso,
infatti, il trafficante si dichiara genitore o parente del minore) e quindi
vengono respinti, espulsi o trattenuti nei Centri di permanenza temporanea;
-
non prevede
norme che tutelino i minori al seguito del genitore o affidatario espulso o
respinto o trattenuto in
un Centro di permanenza temporanea.
Raccomandiamo che il disegno
di legge deleghi il Governo a stabilire nel decreto legislativo: Òil divieto di respingimento dei minori
stranieri non accompagnati, prevedendo procedure conformi con il disposto
dellĠart. 5, c. 4, del Regolamento (CE) n. 562/2006; lĠadozione di procedure
per lĠidentificazione dei minori stranieri non accompagnati e lĠapplicazione,
nei casi di dubbio e nelle more degli accertamenti, delle norme a protezione
dei minori; norme di tutela dei minori nei procedimenti di respingimento,
espulsione e trattenimento al seguito del genitore o dellĠaffidatario,
conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.Ó |
1. Si consideri inoltre che le uniche norme che
disciplinano tale materia, ovvero le disposizioni dellĠart. 33 della legge
184/83 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 492/99, pongono numerosi
problemi di interpretazione e stabiliscono procedure macchinose (ai sensi
dellĠart. 18 del D.P.R. 492/99, il minore deve essere segnalato alla
Commissione per le adozioni internazionali, che a sua volta comunica il
nominativo al Comitato minori stranieri), in quanto tali norme erano state
pensate per contrastare le adozioni illegali e non in relazione ai minori
stranieri non accompagnati.