Proposte di emendamento al disegno di legge recante

ÒDelega al Governo per la modifica della disciplina dellĠimmigrazione

e delle norme sulla condizione dello stranieroÓ (C 2976)

 

18 ottobre 2007

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore etˆ (lett. i, co. 2)

 

Il disegno di legge C2976 (dĠora in poi ddl) prevede che la valutazione sullĠinserimento sociale e civile del minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore etˆ, sia effettuata dal Consiglio territoriale per lĠimmigrazione presso la Prefettura-UTG competente per territorio, secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori stranieri.

Riteniamo che lĠattribuzione di tale competenza ai Consigli Territoriali ponga alcuni problemi fondamentali:

-       i Consigli Territoriali (presieduti dal Prefetto) e la maggior parte dei loro componenti non hanno specifiche competenze in materia di diritti dei minori;

-       tra i membri del Consiglio vi sono anche enti privati come associazioni o sindacati, e solleva molte perplessitˆ attribuire una valutazione di questo tipo a enti privati;

-       i Consigli Territoriali non sono stati istituiti in tutte le Province, e dunque in tali Province in attesa dellĠistituzione del Consiglio la conversione del permesso ai minori che compiono la maggiore etˆ verrebbe di fatto bloccata;

-       per la composizione e il funzionamento dei Consigli, essi vengono convocati con frequenza non adeguata a svolgere tale funzione e quindi si rischia di produrre un grave allungamento dei tempi nella conversione dei permessi di soggiorni, con effetti estremamente negativi sui ragazzi che, avendo compiuto la maggiore etˆ, resterebbero privi di un titolo di soggiorno.

 

Ci sembra che lĠautoritˆ alla quale pi appropriatamente, nel quadro del nostro ordinamento, potrebbe essere attribuita tale competenza sia lĠautoritˆ giudiziaria minorile: il Giudice tutelare (se il minore  sottoposto a tutela o affidato con affidamento consensuale ex art. 4, co. 1 legge 184/83) o il Tribunale per i minorenni (se il minore  affidato con affidamento giudiziario ex art. 4 co. 2 legge 184/83 ovvero negli altri casi in cui non sia stata aperta tutela nŽ disposto lĠaffidamento).

LĠautoritˆ giudiziaria minorile, infatti:

-       ha specifiche competenze in materia di diritti dei minori ed  costituzionalmente preposta a un giudizio autonomo e imparziale;

-       giˆ attualmente opera, nella relazione di chiusura tutela o di chiusura affidamento, una valutazione sul percorso e sulla situazione del minore al compimento della maggiore etˆ.

 

Infine, per limitare il rischio che lĠintroduzione del requisito relativo alla partecipazione del minore al progetto di accoglienza e tutela impedisca la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore etˆ in caso di inerzia dellĠautoritˆ competente a valutare tale requisito, riteniamo fondamentale prevedere un meccanismo di silenzio-assenso per cui se lĠautoritˆ giudiziaria (o il Consiglio territoriale per lĠimmigrazione) non risponde entro 60 giorni dalla richiesta di parere, si intende rilasciato il parere favorevole.

 

Proponiamo dunque che la lett. i, co. 2) sia modificata nel modo seguente:

Ò2) la conversione, al compimento della maggiore etˆ, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato a un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalitˆ idonee a valutarne lĠinserimento sociale e civile da parte dellĠautoritˆ giudiziaria minorile competente, prevedendo che ove tale autoritˆ non provveda entro sessanta giorni si intende rilasciato parere favorevole, e stabilendo le modalitˆ di impugnazione del parere.Ó

 

 

 

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 co. 6 (lett. i, co. 3)

 

Riteniamo estremamente positiva la previsione di cui alla lett. i, co. 3.

Raccomandiamo tuttavia che il permesso di soggiorno ex art. 18 co.6 possa essere rilasciato allo straniero che abbia compiuto reati durante la minore etˆ, non solo al termine ma anche  nel corso della messa alla prova o della misura alternativa o sostitutiva, in quanto la titolaritˆ di un permesso di soggiorno – con connessa facoltˆ di esercitare attivitˆ lavorativa e di accedere ai servizi –  condizione pressochŽ indispensabile per consentire il reinserimento sociale del minore e la stessa conclusione positiva della misura penale.

Si propone inoltre che la proposta possa partire, oltre che dalla Magistratura, anche dai servizi sociali dei Centri per la Giustizia Minorile ovvero dalle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

 

Proponiamo dunque che la lett. i, co. 3) sia modificata nel modo seguente:

Ò3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore etˆ, abbia dato prova di partecipazione a un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile, anche su proposta dellĠUfficio Servizi Sociali Minorenni dei Centri per la Giustizia Minorile o delle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394Ó

 

 

 

 

 

Accertamento dellĠetˆ (lett. i, co. 7)

 

Riteniamo estremamente positiva la previsione di cui alla lett. i, co. 7.

Non  tuttavia prevista alcuna disposizione in merito al trattamento dellĠinteressato nelle more dellĠaccertamento, nonchŽ relativamente allĠattendibilitˆ degli accertamenti e alla professionalitˆ di chi compie lĠaccertamento.

 

Proponiamo dunque che la lett. i, co. 7) sia modificata nel modo seguente:

Ò7) la previsione che, in caso dĠincertezza sulla minore etˆ dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari, effettuati da professionisti titolari di specifiche competenze in materia, con metodi di provata scientificitˆ e che rispettino la salute e la dignitˆ del minore e, finchŽ non siano disponibili i risultati degli accertamenti ovvero nei casi in cui, anche in seguito agli accertamenti, permanga il dubbio, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;Ó

 

 

 

 

 

Diritti alla formazione, salute e assistenza

 

BenchŽ la normativa preveda che al minore inespellibile debba essere rilasciato un permesso di soggiorno, di fatto molti minori restano in condizioni di irregolaritˆ, a causa dellĠinefficienza di alcune istituzioni (ritardo nella nomina del tutore ecc.) o perchŽ si tratta di minori accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno.

Attualmente alcuni dei diritti fondamentali che in base alla Convenzione ONU sui Diritti dellĠInfanzia e dellĠAdolescenza devono essere riconosciuti a tutti i minori senza discriminazione – quali i diritti alla salute, allĠassistenza, alla formazione – non sono pienamente garantiti dalla legge ai minori privi di permesso di soggiorno.

In particolare riguardo al diritto alla salute, ai minori privi di permesso di soggiorno viene riconosciuto solo il diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e i programmi di medicina preventiva, come agli adulti, mentre non viene loro garantito lĠaccesso alle altre prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, in violazione di quanto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dellĠInfanzia e dellĠAdolescenza.

 

Raccomandiamo che il disegno di legge deleghi il Governo a stabilire nel decreto legislativo:

Òil riconoscimento ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolaritˆ della posizione in ordine al loro soggiorno, dei diritti alla formazione, allĠassistenza sanitaria e allĠassistenza sociale, a condizioni di paritˆ rispetto ai cittadini italiani, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.Ó

 

 

 

 

 

Respingimento, espulsione, trattenimento

 

Il Testo Unico 286/98:

-       non prevede il divieto di respingimento dei minori, a differenza di quanto stabilito in materia di espulsione (lĠart. 19, co. 2 T.U. stabilisce infatti il divieto di espulsione per tutti i minori salvo il diritto a seguire il genitore o lĠaffidatario espulso): di conseguenza, in base a unĠinterpretazione letterale dellĠart. 19, co. 2, possono essere adottati provvedimenti di respingimento anche nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, con grave violazione del diritto alla protezione del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dellĠInfanzia e dellĠAdolescenza (lo stesso vale per le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio);

-       non stabilisce in modo chiaro le procedure da adottarsi nel caso in cui un minore non accompagnato sia fermato in frontiera[1];

-       non stabilisce lĠobbligo per le autoritˆ di pubblica sicurezza di adottare procedure per lĠidentificazione  dei minori stranieri non accompagnati, con la conseguenza che alcuni di questi minori vengono trattati come maggiorenni o come minori ÒaccompagnatiÓ (spesso, infatti, il trafficante si dichiara genitore o parente del minore) e quindi vengono respinti, espulsi o trattenuti nei Centri di permanenza temporanea;

-       non prevede norme che tutelino i minori al seguito del genitore o affidatario espulso o respinto o trattenuto in un Centro di permanenza temporanea.

 

 

Raccomandiamo che il disegno di legge deleghi il Governo a stabilire nel decreto legislativo:

Òil divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati, prevedendo procedure conformi con il disposto dellĠart. 5, c. 4, del Regolamento (CE) n. 562/2006; lĠadozione di procedure per lĠidentificazione dei minori stranieri non accompagnati e lĠapplicazione, nei casi di dubbio e nelle more degli accertamenti, delle norme a protezione dei minori; norme di tutela dei minori nei procedimenti di respingimento, espulsione e trattenimento al seguito del genitore o dellĠaffidatario, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.Ó

 

 

 



1.     Si consideri inoltre che le uniche norme che disciplinano tale materia, ovvero le disposizioni dellĠart. 33 della legge 184/83 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 492/99, pongono numerosi problemi di interpretazione e stabiliscono procedure macchinose (ai sensi dellĠart. 18 del D.P.R. 492/99, il minore deve essere segnalato alla Commissione per le adozioni internazionali, che a sua volta comunica il nominativo al Comitato minori stranieri), in quanto tali norme erano state pensate per contrastare le adozioni illegali e non in relazione ai minori stranieri non accompagnati.