I Commissione - Gioved 4 ottobre 2007
Schema di decreto legislativo concernente
attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
(atto n. 131).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della
direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (atto n. 131);
considerato il quadro normativo comunitario, ed in particolare il fatto che il
Consiglio europeo dell'Aja del novembre 2004 ha confermato il programma di
Tampere del 1999, ponendo le basi per la realizzazione delle seconda fase della
politica europea in materia di asilo volta a instaurare, entro il 2010, un
sistema comune in materia di asilo valido nell'intera Unione;
rilevato, in particolare, che tra le quattro direttrici d'azione fissate dal
citato Consiglio europeo di Tampere una riguarda la creazione di un regime
europeo comune in materia di asilo;
considerato che la Costituzione italiana prevede, all'articolo 10, terzo comma,
che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio
delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di
asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge;
valutato che il dettato costituzionale sul diritto di asilo non stato
attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di
esercizio, nonostante la giurisprudenza abbia stabilito la possibilit di
riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una
disciplina apposita;
osservato che il riconoscimento del rifugiato un principio riconosciuto nel
nostro ordinamento giuridico con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951, che definisce lo status di rifugiato,
e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello
Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli
Stati membri della Comunit europea;
tenuto presente che l'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del
riconoscimento dello status di rifugiato, per il
quale non sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente limitate le
libert fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il
fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione;
considerato che lo schema in esame volto ad attuare la direttiva 2004/83/CE,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale,
nonch norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
ritenuto che, per rispettare la presunzione di non colpevolezza fino alla
condanna definitiva prevista dall'articolo 27 della Costituzione, appare
indispensabile che il riferimento ad ogni reato ostativo al riconoscimento
degli status di rifugiato o di protezione
sussidiaria non sia generico, ma sia comunque relativo ad una sentenza
definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero;
rilevato che le ipotesi di danno grave che d luogo a protezione sussidiaria
devono essere attuate in modo estensivo, adottando in modo esplicito tutti i
criteri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
che vincola tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, sicch non potrebbe
trattarsi di un trattamento pi favorevole previsto soltanto dall'Italia;
osservato, sulla base dell'articolo 17 della direttiva, che le cause di
esclusione per gravi reati anche dalla protezione sussidiaria, che sono anche
cause di revoca dello status della protezione
sussidiaria, sono pi ampie rispetto alle cause di esclusione dallo status di rifugiato e tuttavia esse devono essere interpretate in modo assai
restrittivo facendo riferimento all'articolo 15 della direttiva, che riconosce
la protezione sussidiaria in caso di pericolo grave derivante da condanna a
morte o da esecuzione o da pena o trattamento inumano e degradante;
rilevato, inoltre, che la causa di esclusione della protezione sussidiaria prevista
dall'articolo 16, comma 1, lettera d) contiene
riferimenti troppo generici, in quanto il pericolo per la sicurezza dello Stato
deve fondarsi su elementi di carattere concreto ed attuale che si riferiscono
al comportamento della persona e non gi alla mera circostanza della sua
presenza sul territorio;
considerato che il comma 4 dell'articolo 22 dello schema prevede che il
ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria
avvenga con le forme e le condizioni previste dall'articolo 29 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, anzich con le pi favorevoli forme e condizioni
previste per il ricongiungimento familiare dei rifugiati dall'articolo 29-bis dello stesso decreto legislativo;
poich le ragioni di maggior debolezza soggettiva ed oggettiva in cui si
trovano i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari esigono proprio
quelle forme agevolate e semplificate di ricongiungimento familiare, previste
nella legislazione di riferimento;
considerato infatti che i familiari di uno straniero cui stata riconosciuta
la protezione internazionale da parte dell'Italia sono essi stessi persone in
pericolo che possono trovarsi nell'impossibilit di giungere in Italia
attraverso gli ordinari canali di ingresso per i cittadini stranieri;
considerato altres che tali soggetti potrebbero non disporre di un passaporto
in corso di validit, oppure essere privi di mezzi ed essere gi fuggiti dal
proprio paese di origine;
ritenuto, pertanto, che equiparare la loro condizione a quella di qualunque
altro migrante non appare ragionevole e costringe i familiari dello straniero
che gode della protezione italiana a doversi necessariamente rivolgere alla
criminalit internazionale per giungere in Italia a rischio della propria vita;
valutato che, se pure pu essere ragionevole ipotizzare che il familiare
italiano titolare della protezione sussidiaria che chiede il ricongiungimento
con i propri familiari disponga di mezzi economici per mantenere la famiglia
che intende ricongiungere, va almeno prevista l'introduzione di una
disposizione che stabilisca che il ricongiungimento familiare per i titolari
della protezione sussidiaria avvenga con una procedura semplificata rispetto ai
requisiti formali ordinariamente richiesti, essendo sufficiente l'accertamento,
da parte delle nostre autorit consolari o
da enti accreditati, della sussistenza del rapporto di parentela;
considerato che l'articolo 27 dello schema in esame non sembra dare un'adeguata
attuazione all'articolo 29, comma 3 della direttiva, che prevede che ogni Stato
debba fornire adeguata assistenza sanitaria, secondo le stesse modalit
previste per i cittadini, ai beneficiari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in
stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito
qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento
crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un
conflitto armato;
osservato, in proposito, che i dati provenienti dalla rete del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) evidenziano che presso le
strutture di accoglienza sono numerosi i casi di persone sottoposte a tortura e
trattamenti o pene inumani o degradanti;
ritenuto che tali casi comportano l'attivazione di percorsi di riabilitazione
specifici per i quali non si prevedono risorse economiche adeguate nonch
percorsi di formazione specifica per il personale delle strutture sanitarie;
considerato che i programmi oggi eventualmente attivati ricadono sulle spalle
dei comuni e delle aziende sanitarie locali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
a) al comma 4 dell'articolo 22, sia previsto che il
ricongiungimento familiare degli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria
avvenga con le forme e le procedure previste per il ricongiungimento familiare
dei rifugiati dall'articolo 29-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998, fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 29,
comma 3, del medesimo decreto;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), valuti il Governo l'opportunit di prevedere che i reati ostativi al
riconoscimento dello status di rifugiato siano
stati accertati con sentenza definitiva di condanna;
b) all'articolo 14, valuti il Governo l'opportunit
di prevedere che le ipotesi di danno grave che d luogo a protezione
sussidiaria siano definite estensivamente, adottando in modo esplicito tutti i
criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo (CEDU), con particolare riguardo alla nozione di trattamento inumano
e degradante;
c) all'articolo 16, comma 1, lettera b) valuti il Governo l'opportunit di prevedere che la clausola di
esclusione dalla protezione sussidiaria per la commissione di un reato grave
sia formulata in modo da prevedere che essa sia stata accertata con sentenza
definitiva di condanna pronunciata da giudice italiano o straniero; inoltre, di
tenere conto del divieto di estradizione dello straniero per motivi politici
previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, del divieto della
pena di morte previsto dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione e del
divieto di subire torture o pene o trattamenti inumani o degradanti previsto
dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libert fondamentali, come definiti dalla giurisprudenza della CEDU,
essendo indispensabile prevedere che i fondati motivi per ritenere che il
richiedente abbia commesso all'estero un reato grave sussistono soltanto se lo
Stato estero abbia regolarmente presentato all'Italia domanda di estradizione a
seguito di una sentenza definitiva di condanna, per la quale sia definitiva la
sentenza favorevole all'estra dizione pronunciata dalla competente Corte
d'appello italiana;
d) all'articolo
21, comma 1, valuti il Governo l'opportunit di precisare il contenuto
dell'opuscolo informativo da consegnare unitamente alla decisione che riconosce
la protezione internazionale;
e) all'articolo 27 valuti il Governo l'opportunit
di prevedere uno specifico canale di finanziamento per garantire forme di
assistenza e tutela sanitarie e psicologiche in favore dei soggetti, cui sia
stata riconosciuta la protezione internazionale, che siano stati vittime di
tortura, di sfruttamento, di trattamenti o pene inumani o degradanti o degli
effetti di un conflitto armato.
Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005,
relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica (atto n. 153).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del
regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una
procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi
a fini di ricerca scientifica (atto n. 153);
premesso che:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso
comma 7, la non computabilit del periodo di soggiorno autorizzato sulla base
di una borsa di addestramento alla ricerca ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo determina, a danno dei titolari,
una disparit di trattamento che non appare giustificata sulla base del
principio di ragionevolezza;
appare in via generale auspicabile una revisione in senso meno restrittivo dei
requisiti di reddito fissati, ai fini del ricongiungimento familiare,
dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso,
comma 7, l'ultimo periodo sia riformulato nel senso di prevedere che il periodo
di soggiorno autorizzato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca
computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998).